Archivi giornalieri: 4 gennaio 2010

Previdenza

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IL FONDO INPS GESTIONE SEPARATA NORME GENERALI

La contribuzione previdenziale
La legge Dini (335/95) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un fondo di gestione separata presso l’Inps per i lavoratori che esercitano per professione abituale, ma non esclusiva, l’attività di lavoro autonomo (comma 1, art. 53 del Tuir – testo unico imposte sui redditi), per i collaboratori coordinati e continuativi (comma 1, lett. c-bis, art. 50 del Tuir – testo unico imposte sui redditi) e – dopo la legge 30/2003 – anche per le collaborazioni a progetto e, infine, per gli incaricati della vendita a domicilio (art. 36, legge n. 426/1971). Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al fondo della gestione separata le collaborazioni occasionali con reddito complessivo non superiore a 5.000 euro annui. Oltre tale cifra scatta l’obbligatorietà del contributo. Inoltre, dal 1° gennaio 2004 anche i venditori a domicilio devono iscriversi alla gestione separata Inps, solo in caso di reddito annuo superiore a 5.000 Euro.

Chi deve iscriversi al Fondo gestione separata Inps
L’obbligo di iscrizione al fondo è previsto per:

  • i prestatori d’opera non iscritti ad altre casse previdenziali e i liberi professionisti che svolgono attività che esulano da quella per cui sono iscritti alla cassa professionale di appartenenza;
  • i collaboratori coordinati e continuativi;
  • i collaboratori coordinati e continuativi occasionali (mini co.co.co.);
  • i lavoratori autonomi occasionali (nel caso di reddito annuo superiore a 5.000 euro);
  • i collaboratori a progetto;
  • gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;

Hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione separata Inps anche:

  • gli studenti universitari beneficiari di borse di studio integrative, erogate con finalità di sostegno alla mobilità internazionale degli studenti stessi;
  • gli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per insegnanti di scuola secondaria, ai dottorati di ricerca, percettori di assegni per attività di tutorato e per attività didattico-integrative propedeutiche e di recupero;
  • i medici in formazione specialistica;
  • i venditori porta a porta non occasionali in caso di reddito annuo non superiore a 5.000 euro;
  • gli assegnatari di borse di studio relative a dottorati di ricerca;
  • gli assegnisti di ricerca.

Disposizioni specifiche per gli studenti
Concluso il periodo di mobilità internazionale per cui è stata erogata la borsa di studio, o il periodo di durata del corso previsto, gli studenti che non avranno in essere contratti di collaborazione dovranno comunicare all’Inps la data di cessazione dell’attività. Le aliquote contributive dovute all’Inps sono le stesse di tutti gli iscritti alla gestione separata, mentre le somme percepite dagli studenti sono esenti da Irpef (come d’altra parte già previsto per assegni di ricerca e borse di studio per dottorato di ricerca). Il reddito imponibile, da considerare come base per il calcolo dei contributi dovuti, è costituito dall’intero ammontare della borsa di studio integrativa o dell’assegno.

Quando, dove e come ci si iscrive al fondo gestione separata Inps
L’obbligo di iscriversi alla gestione separata va eseguito entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa o dalla comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio o dell’assegno d’incentivazione da parte dell’ente erogatore. Per iscriversi si potranno utilizzare gli appositi moduli disponibili presso la sede Inps competente oppure direttamente scaricabili sul sito www.inps.it, sezione modulistica o chiamando il call center dell’Inps al numero 16464. Nel modello prestampato il soggetto interessato dovrà indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il proprio domicilio, il tipo di attività svolta, la data di inizio dell’attività e i dati del committente. La sede competente è quella del territorio dove è ubicato il committente. Nel caso di attività professionale la domanda deve essere presentata alla sede Inps in cui risiede il professionista. È data, comunque, la possibilità di presentare la domanda in qualsiasi sede Inps se ciò è più comodo per gli interessati.

Quando è possibile chiudere la propria posizione Inps
La cancellazione, ad opera dell’iscritto, non consente accrediti successivi. La cancellazione non è un obbligo, non è dettata da norma, ma è una facoltà che l’Inps ha previsto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività, per i casi in cui non si ha interesse ad accrediti contributivi. Ovviamente è possibile riscriversi alla gestione separata dell’Inps qualora vengano instaurati nuovi rapporti di collaborazione.

Quando è possibile chiedere la restituzione dei contributi versati
La legge 335/95 aveva previsto che, solo per cinque anni, a decorrere dal 30 giugno 1996, i sessantacinquenni avessero la possibilità – non l’obbligo – d’iscrizione alla gestione separata dell’Inps. Al raggiungimento dei 65 anni di età, quindi, i lavoratori potevano decidere di cancellarsi dalla gestione separata. Visto il tempo fin qui trascorso, la norma è da considerare scaduta. La situazione oggi risulta quindi la seguente: chi ha più di 65 anni e inizia a svolgere un’attività lavorativa di natura parasubordinata ha comunque e sempre l’obbligo d’iscriversi alla gestione separata. Chi ha compiuto i 65 anni di età durante il quinquennio di cui sopra, ovvero dal 1996 al 2001, e non ha chiesto nei termini la cancellazione dal fondo, non può più chiedere la restituzione dei contributi versati. Gli iscritti al fondo gestione separata che terminano l’attività lavorativa senza aver raggiunto il diritto a pensione non possono più chiedere la restituzione dei contributi versati. Il rimborso dei contributi versati può essere richiesto solo in alcuni precisi casi ben definiti:

  • versamenti superiori al massimale (per il 2008 pari a 88.669,00 euro);
  • versamenti a titolo di acconto superiore a quanto realmente dovuto;
  • per attività o redditi non più soggetti all’obbligo contributivo presso la gestione separata a causa dell’istituzione di specifiche altre casse (ad esempio collaboratori giornalisti ora iscritti ad apposita cassa presso l’Inpgi).

LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE

Per tutti gli iscritti alla gestione separata Inps senza altre coperture previdenziali obbligatorie
Per questi lavoratori l’aliquota contributiva è del 24,72 per cento dal 1° gennaio 2008, del 25,72 per cento dal 1° gennaio 2009 e del 26,72 per cento dal 1° gennaio 2010 (art. 1, comma 79, legge 24 dicembre 2007, n. 247). Parte del contributo versato (lo 0,50 per cento) è destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, dell’indennità per congedo parentale, dell’indennità di malattia e degli assegni al nucleo familiare. Inoltre dal 7/11/2007 parte di tale contributo (lo 0,22 per cento) è destinato a copertura delle nuove tutele di maternità, compresa la gravidanza a rischio (Messaggio Inps n. 027090 del 9/11/2007).

Per tutti gli iscritti alla gestione separata Inps con altre coperture previdenziali obbligatorie e/o titolari di pensione diretta e indiretta

Per questi lavoratori l’aliquota contributiva è fissata dal 1° gennaio 2008 al 17 per cento.

ATTENZIONE: nell’aliquota dovuta dai suddetti lavoratori non è compreso il contributo aggiuntivo dello 0,50 per cento per maternità, assegno al nucleo familiare e malattia e dello 0,22 per cento per la maternità a rischio. Pertanto non si ha diritto alle relative prestazioni.

LA RIPARTIZIONE DELL’ALIQUOTA PREVIDENZIALE E IL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO
Nel fondo Inps gestione separata l’onere contributivo è ripartito tra committente e lavoratore.

Gli iscritti con contratto di collaborazione (co.co.co., co.pro, mini co.co.co. e prestazioni di lavoro autonomo occasionale): l’aliquota contributiva dovuta al fondo è ripartita nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del lavoratore.

Gli iscritti con contratto di associazione in partecipazione : l’associante (datore di lavoro) versa il 55 per cento del contributo mentre l’associato (lavoratore) versa il 45 per cento.

Gli iscritti con partita Iva: il lavoratore con partita Iva, diversamente dagli altri iscritti, non ha la ripartizione dell’onere contributivo con il committente. Pertanto deve versare per intero il contributo dovuto alla gestione separata Inps, con facoltà di addebitare nella fattura il 4per cento del compenso lordo a titolo di rivalsa previdenziale.

Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, mini co.co.co. associazione in partecipazione e di lavoro autonomo occasionale (in caso di compenso annuo superiore a 5.000 euro) è l’impresa committente che, attraverso l’utilizzo del modello F24, deve versare l’intero ammontare del contributo previdenziale dovuto alla gestione separata, trattenendo la quota a carico del lavoratore dal suo compenso lordo. Il versamento va effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui viene erogato il compenso. I lavoratori con partita Iva provvedono essi stessi al versamento contributivo. Così come avviene per i versamenti Irpef, questi lavoratori versano il contributo alla gestione separata Inps attraverso un meccanismo che prevede un acconto del 40 per cento del contributo dovuto sui redditi di lavoro percepiti nell’anno precedente e un saldo finale. Se al momento del saldo risultano versate a titolo di acconto somme superiori al contributo dovuto, il professionista può presentare richiesta di rimborso all’Inps, oppure dedurre la somma eccedente da eventuali importi dovuti nell’anno successivo.

NOTA BENE: L’art. 1, comma 770, della legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2007 l’aliquota di computo (aliquota che serve ad accantonare i contributi utili per la liquidazione della pensione) è stabilita in misura della medesima aliquota contributiva pensionistica. La misura è stata confermata dalla legge 247/07, attuativa del Protocollo del 23 luglio 2007, per cui nel 2008 l’aliquota contributiva per il computo della pensione è stabilita nella stessa misura dell’aliquota contributiva di finanziamento (24 per cento per i soggetti senza altre coperture previdenziali e 17 per cento per i titolari di pensione e gli iscritti ad altri fondi previdenziali).

Minimali e massimali
Il versamento previdenziale al fondo Inps gestione separata è commisurato a un massimale annuo che per il 2008 è pari a 88.669,00 euro. In questa gestione non esiste il minimale per il versamento dei contributi. Per poter accreditare tutti i dodici mesi di anno solare occorre far riferimento al minimale contributivo dei commercianti pari per il 2008 a 13.819,00 euro.

LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2009 DEL FONDO GESTIONE SEPARATA

CO.CO.CO. senza altra copertura previdenziale obbligatoria – aliquota 25,72%

CO.CO.CO. con altra copertura previdenziale obbligatoria o titolari di pensione indiretta – aliquota 17%

CO.CO.CO. titolari di pensione diretta – aliquota 17%

CO.CO.CO. OCCASIONALI (mini co.co.co.) senza altra copertura previdenziale obbligatoria – aliquota 25,72%

CO.CO.CO. OCCASIONALI (mini co.co.co.) con altra copertura previdenziale obbligatoria o titolari di pensione indiretta – aliquota 17%

CO.CO.CO. OCCASIONALI (mini co.co.co.) titolari di pensione diretta – aliquota 17%

COLLABORATORI A PROGETTO senza altra copertura previdenziale obbligatoria – aliquota 25,72%

COLLABORATORI A PROGETTO con altra copertura previdenziale obbligatoria o titolarI di pensione indiretta – aliquota 17%

COLLABORATORI A PROGETTO titolarI di pensione diretta – aliquota 17%

PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE senza altra copertura previdenziale obbligatoria – aliquota 25,72%

PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE con altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di pensione indiretta – aliquota 17%

PRESTASTORI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE titolari di pensione diretta – aliquota 17%

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE senza altra copertura previdenziale obbligatoria – aliquota 25,72%

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE con altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di pensione indiretta – aliquota 17%

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE titolari di pensione diretta – aliquota 17%

PRESTATORI D’OPERA IN REGIME DI PARTITA IVA senza altra copertura previdenziale obbligatoria – aliquota 25,72%

PRESTATORI D’OPERA IN REGIME DI PARTITA IVA con altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di pensione indiretta – aliquota 17%

PRESTATORI D’OPERA IN REGIME DI PARTITA IVA titolari di pensione diretta – aliquota 17%


LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL FONDO INPS – LA TUTELA DELLA MATERNITA’

Congedo di maternità e gravidanza a rischio
È stata estesa anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata la tutela della gravidanza a rischio (art.1, comma 791, legge 296/06). La nuova disciplina della maternità per le lavoratrici iscritte alla gestioneseparata Inps è prevista dal dm 12 luglio 2007 (entrato in vigore il 7 novembre 2007) che allarga ulteriormente l’area della tutela in caso di gravidanza.

Fra le principali novità c’è l’estensione ai committenti, per le lavoratrici a progetto e categorie assimilate (Circolare Inps n. 137/07) e agli associanti in partecipazione per le associate, del divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi previsti dall’art. 16 del dlgs 151/2001 (testo unico in materia di sostegno e tutela della maternità e paternità), vale a dire:

  • durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
  • qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  • durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’ art. 20 del dlgs 151/01;
  • durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Le libere professioniste (titolari di partita Iva individuale) iscritte alla gestione separata hanno diritto all’indennità di maternità a condizione che l’astensione effettiva dall’attività nei periodi previsti dall’art. 16 sia certificata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Oltre al congedo di maternità obbligatorio, sono altresì tutelate le ipotesi di maternità a rischio così come disciplinate dall’art. 17 del dlgs 151/2001. L’estensione del citato art. 17, tuttavia, è modulata in base alla natura del rapporto di lavoro:

a) lavoratrici a progetto, categorie assimilate (co.co.co.) e associate in partecipazione – Per queste lavoratrici è prevista l’integrale applicazione dell’art. 17 del decreto 151/2001. In particolare l’art. 17, comma 1, prevede che l’obbligo di astensione dalla prestazione può essere anticipato a tree mesi dalla data presunta del parto qualora le lavoratrici siano occupate in lavori che, in relazione allo stato avanzato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. L’anticipazione è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. All’art. 17, comma 2, è previsto che sempre il servizio ispettivo del Ministero sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Ssn, può disporre l’interdizione dal lavoro fino ai due mesi precedenti la data presunta del parto oppure fino ai periodi di astensione previsti agli artt. 7, comma 6, e 12, comma 2, del dlgs 151/01. La disposizione di interdizione può essere fatta nei seguenti casi: 1) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; 2) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; 3) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. Nel caso 1) l’astensione è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro (in base agli esiti dell’accertamento medico) e il relativo provvedimento deve essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice. Nei casi 2) e 3) l’astensione può essere disposta anche d’ufficio.

b) libere professioniste – È applicato solo il comma 2, lettera a) dell’art. 17. Pertanto il riconoscimento dell’interdizione anticipata è limitato esclusivamente alla sola ipotesi di “gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”.

Ai fini del riconoscimento dei periodi di congedo previsti dagli artt. 16 e 17 del dlgs 151/2001, va presa a riferimento la data presunta del parto. Quindi, ricade sulle lavoratrici interessate l’onere di consegnare in busta chiusa prima dell’inizio del congedo il certificato medico attestante lo stato di gravidanza con riferimento alla data presunta del parto. La documentazione va consegnata sia al committente che alla gestione separata Inps unitamente alla domanda di maternità.

Per le lavoratrici a progetto resta valida la previsione dell’art. 66 del decreto legislativo 276/03 relativamente alla sospensione e alla proroga del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

L’INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Il periodo indennizzabile
Il diritto all’indennità di maternità compete per i periodi di congedo previsti dagli artt. 16 e 17 del dlgs 151/01. L’interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata parto a tutti gli effetti. Lo stesso vale qualora il bambino nasca morto o muoia dopo un breve lasso di tempo.

I requisiti contributivi per maturare il diritto all’indennità di maternità
Hanno diritto all’indennità di maternità le lavoratrici iscritte alla gestione separata a condizione che:

  • non abbiano altre forme di copertura previdenziale obbligatoria;
  • non siano titolari di pensione diretta o di reversibilità;
  • risultino attribuite almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (la contribuzione deve essere comprensiva della maggiorazione dovuta per maternità, malattia e assegno al nucleo familiare).

Con l’entrata in vigore del dm 12 luglio 2007, i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile vanno individuati (diversamente dalla disciplina previgente) in considerazione della data presunta del parto.

I dodici mesi in questione costituiranno il periodo di riferimento sia per l’individuazione del requisito contributivo (tre mensilità effettive di contribuzione), sia per l’individuazione del reddito sulla base del quale verrà calcolata l’indennità di maternità.

In mancanza della data presunta, i dodici mesi di riferimento saranno quelli determinati sulla base della data effettiva del parto.

Il requisito delle tre mensilità di effettiva contribuzione va invece individuato nei dodici mesi interi che precedono il diverso periodo di congedo che si determina in caso interdizione anticipata (art. 17, dlgs 151/2001) e/o nel caso di esercizio della flessibilità del congedo di maternità (un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi successivi al parto). Se quando inizia il periodo indennizzabile la collaboratrice non è più iscritta alla gestione separata, ma ha maturato in precedenza almeno tre mensilità di effettiva contribuzione, ha ugualmente diritto all’indennità di maternità (a meno che non abbia diritto a una maggiore indennità derivante da attività lavorativa subordinata o autonoma).

NOTA BENE: le lavoratrici a progetto, le collaboratrici coordinate e continuative e le associate in partecipazione per avere diritto all’indennità di maternità per i periodi di congedo obbligatorio (art. 16, dlgs 151/2001) e di interdizione anticipata (art. 17, dlgs 151/2001) devono attestare l’effettiva astensione dall’attività lavorativa attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Analoga dichiarazione è richiesta da parte del committente/associante in partecipazione. Anche per le libere professioniste la corresponsione dell’indennità di maternità è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L’indennità di paternità
Il padre lavoratore iscritto alla gestione separata, in possesso dei requisiti contributivi descritti, ha diritto a un’indennità, solo per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, nel caso in cui si verifichino le seguenti circostanze: morte o grave infermità della madre; abbandono del neonato; affidamento esclusivo al padre. In particolare il requisito di tre mensilità effettive di contribuzione va rinvenuto nei dodici mesi immediatamente precedenti l’insorgenza del diritto (data di abbandono, morte ecc.). L’indennità di paternità è riconosciuta anche al padre adottivo o affidatario (vedi paragrafo “Le adozioni e l’indennità di maternità”). Dopo il dm 12 luglio 2007 anche i lavoratori padri iscritti alla gestione separata Inps hanno diritto all’astensione dall’attività lavorativa per i periodi in cui beneficiano dell’indennità di paternità.

Come si calcola l’indennità
L’indennità di maternità o di paternità è calcolata per ogni giornata del periodo indennizzabile. L’indennità è pari all’80 per cento della retribuzione media giornaliera percepita dalla collaboratrice nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo indennizzabile che, a sua volta, varia in funzione del diverso periodo di congedo richiesto dalla lavoratrice. Per le attività di collaborazione il reddito di riferimento è quello risultante dai versamenti contributivi, mentre per le attività libero-professionali il reddito di riferimento è quello risultante dalla denuncia dei redditi. Nel caso in cui si abbia un’anzianità contributiva inferiore a dodici mesi, si ha ugualmente diritto all’indennità di maternità o di paternità che, però, sarà determinata in riferimento al reddito del solo periodo compreso tra il mese di iscrizione alla gestione separata e l’inizio del periodo indennizzabile.

Facciamo un esempio: Il parto è avvenuto il 1 marzo 2008 e la collaboratrice ha avuto un reddito complessivo di Euro 10.300 nel periodo di riferimento (in questo caso, i 12 mesi utili per determinare il reddito vanno dall’1/1/2007 al 31/12/2007).

Anno di produzione del reddito

2007

Mesi di produzione di reddito

12

Importo reddito

10.300 euro

Reddito totale: 365 = valore di 1 giornata

28,22 euro

80% del valore giornaliero

22,58 euro

Giornate da indennizzare *

151

Indennità spettante

151 x 22, 58 euro = 3409,58 euro

In seguito alla circolare Inps n. 93/2003, sono stati individuati alcuni casi particolari che richiedono diverse modalità di calcolo per l’indennità di maternità: 1. anzianità assicurativa inferiore a dodici mesi; 2. iscrizione alla gestione separata antecedente alla percezione del reddito; 3. riscossione di emolumenti arretrati, percepiti nell’anno in cui ricade in tutto o in parte il periodo di riferimento; 4. cambiamento di attività lavorativa (passaggio da attività libero-professionale ad attività di collaborazione, o viceversa); 5. anzianità assicurativa pari o superiore a dodici mesi, qualora l’iscrizione alla gestione separata avvenga nello stesso anno in cui inizia il periodo di riferimento ed è successiva al mese di gennaio. In particolari circostanze il calcolo per determinare l’indennità di maternità è molto complesso. Per avere certezza di quanto spetti è bene quindi rivolgersi alle sedi territoriali del patronato Inca-Cgil della propria città o a quelle di NIdiL (gli indirizzi sono disponibili sui siti www.inca.it e www.nidil.cgil.it/sedi.php).

Le adozioni e l’indennità di maternità
Il congedo di maternità con astensione dalla prestazione lavorativa e la relativa indennità possono essere richiesti anche in caso di adozione o affidamento. Il congedo e l’indennità possono essere richiesti per i tre mesi successivi all’ingresso del bambino nella famiglia adottante o affidataria, se il bimbo non ha superato i sei anni di età. Per ricevere l’indennità è necessario aver versato almeno tre mensilità contributive nei dodici mesi precedenti la data di ingresso del bambino nella famiglia. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’indennità viene riconosciuta per i tre mesi successivi all’ingresso in famiglia qualsiasi sia l’età del bambino fino ai 18 anni.

Congedo di maternità e contribuzione figurativa
Una delle novità previste dal dm 12 luglio 2007 è senza dubbio il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di maternità. Infatti, l’art. 6 del citato decreto dispone che per i periodi di astensione dal lavoro per i quali viene corrisposta l’indennità di maternità sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.

Le modalità e i termini per la domanda
In considerazione delle modifiche intervenute con il dm 12 luglio 2007, per poter usufruire dell’indennità di maternità la domanda deve essere presentata alla sede Inps competente prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità. La domanda dovrà essere corredata dal certificato medico di gravidanza attestante la data presunta del parto. La domanda di congedo di maternità va presentata attraverso il nuovo modello MOD.MAT./GEST.SEP. aggiornato con le nuove disposizioni e scaricabile dal sito internet www.inps.it nella sezione modulistica. Ricordiamo che le lavoratrici parasubordinate, qualora l’indennità di maternità riconosciuta dalla gestione separata Inps risulti inferiore all’assegno di maternità a carico dello Stato, possono usufruire della relativa integrazione per la quota differenziale fra i due importi. Tale integrazione spetta, però, a condizione che le collaboratrici possano far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 18° al 9° mese antecedente il parto (art. 75, dlgs 151/01).

Trattamento per congedo parentale
La legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) ha introdotto in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate una indennità economica per congedo parentale. Il trattamento economico in questione è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 2007 e limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati.

I requisiti contributivi per maturare il diritto al trattamento economico per congedo parentale
Il diritto al trattamento è riconosciuto a quei soggetti (madri/padri biologici, adottivi e affidatari) che:

  • risultino in possesso di almeno 3 mensilità di contribuzione effettiva comprensiva della maggiorazione dovuta per maternità, malattia e assegno al nucleo familiare;
  • abbiano un rapporto di lavoro in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo;
  • si astengano effettivamente dall’attività lavorativa.

La corresponsione del trattamento economico riguarda eventi di parto o ingressi in famiglia (in caso di adozioni o affidamenti) avvenuti a partire dal 1° gennaio 2007. In caso di parto plurimo il diritto al congedo è riconosciuto per ogni bambino sempre nel limite di tre mesi per ciascun figlio entro il primo anno di vita.

La misura del trattamento economico riconosciuto è pari al 30 per cento del reddito che viene preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità/paternità.
La domanda deve essere presentata prima dell’inizio del congedo parentale. In caso contrario il trattamento economico verrà riconosciuto soltanto per i periodi successivi alla presentazione della domanda.

Congedo parentale e contribuzione figurativa
Analogamente a quanto avviene per il congedo di maternità, anche per i periodi di astensione dall’attività lavorativa per congedo parentale sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.

NOTA BENE: per verificare il possesso dei requisiti utili all’accesso delle prestazioni e per inoltrare le relative domande è consigliabile rivolgersi presso una delle strutture del patronato Inca Cgil


L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

I casi in cui si ha diritto all’assegno
Gli iscritti alla gestione separata dell’Inps hanno diritto all’assegno al nucleo familiare (decreto ministeriale del 4/4/2002) a condizione che i nuclei familiari siano composti da:

  • entrambi i genitori, o un solo genitore, con almeno un figlio minore (con o senza inabili);
  • entrambi i genitori o un solo genitore senza figli minori, con almeno un figlio maggiorenne inabile;
  • entrambi i coniugi, senza figli, con la presenza di un fratello, una sorella o un nipote di minore età o inabile (anche se maggiorenne);
  • singolo richiedente (celibe/nubile, separato o divorziato, vedovo ecc.) che componga un nucleo familiare assieme ad almeno un fratello, una sorella o un nipote di minore età o inabile (anche se maggiorenne).

Quelle appena descritte sono le principali casistiche. Per avere il quadro completo degli aventi diritto è necessario rivolgersi al patronato Inca. Per verificare se spetta il diritto all’assegno si utilizzano le tabelle in vigore per i lavoratori dipendenti e si prende a riferimento il reddito del nucleo familiare percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.

I requisiti per ottenere l’assegno al nucleo familiare
Per il diritto all’assegno bisogna prendere in considerazione il reddito complessivo della famiglia. Tale reddito è dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, escludendo i redditi prodotti dai figli maggiorenni e dal coniuge legalmente ed effettivamente separato. Inoltre non vanno considerati i redditi derivanti da: rendite Inail; pensioni di guerra; indennità di accompagnamento; trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni; pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio. Vanno, invece, considerati: tutti i redditi assoggettabili ad Irpef al netto dei contributi previdenziali obbligatori; i redditi esenti da imposta, come ad esempio le pensioni sociali, gli assegni sociali, le pensioni civili, interessi da Bot e i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli soggetti a ritenute alla fonte superiori a 1032,92 euro, le rendite catastali di immobili (compresa la casa di abitazione). Per maturare il diritto all’assegno, almeno il 70 per cento del reddito familiare deve derivare da attività soggette all’obbligo di iscrizione alla gestione separata. Tuttavia, nei nuclei familiari in cui siano presenti più tipi di reddito, al fine del raggiungimento del suddetto requisito concorrono anche eventuali redditi da lavoro dipendente.

Le modalità e i termini per la domanda
I lavoratori parasubordinati devono presentare domanda direttamente all’Inps a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione. L’erogazione avverrà con pagamento diretto. Per quanto riguarda gli assegni al nucleo familiare, poiché il decreto citato cambia i destinatari delle prestazioni, può essere presentata domanda ex novo per i periodi pregressi nei limiti della prescrizione quinquennale.

Le novità della Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) sugli assegni al nucleo familiare
Dal 1° gennaio 2007 sono stati rideterminati sia i livelli di reddito che gli importi dell’assegno al nucleo familiare con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore per i nuclei in cui non siano presenti componenti inabili. Sempre dal 1° gennaio 2007 è stato previsto, per altre tipologie di nuclei familiari con figli, un aumento dell’importo riconosciuto pari al 15 per cento. Inoltre per i nuclei familiari numerosi con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, vengono considerati ai fini della determinazione dell’assegno al pari dei figli minori anche i figlio equiparati di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

L’INDENNITA’ DI MALATTIA IN CASO DI DECORSO DOMICILIARE

Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps non pensionati e senza altre coperture previdenziali hanno diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’Inps (art. 1, comma 788, legge 296/06).

Destinatari delle nuove disposizioni sono i titolari di rapporti di collaborazione a progetto, collaborazione coordinata e continuativa e collaborazione occasionale (mini co.co.co.). Sono esclusi dal riconoscimento della prestazione i lavoratori con partita Iva e gli associati in partecipazione. L’indennità è riconosciuta per un numero di giorni pari, al massimo, ad 1/6 della durata complessiva del rapporto. In ogni caso non può essere inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare. L’esclusione dall’indennizzo va limitata a malattia inferiore ai quattro giorni, mentre, se superiore a quattro giorni (o si configura come continuazione o ricaduta di una precedente malattia), anche i primi tre giorni vengono indennizzati.

L’indennità è riconosciuta a condizione che:

  • Nei dodici mesi precedenti la data di inizio della malattia il lavoratore abbia almeno tre mensilità contributive accreditate.
  • Nell’anno solare che precede la data di inizio della malattia il reddito del lavoratore non deve superare il 70 per cento del massimale contributivo previsto per lo stesso anno.

La misura dell’indennizzo (pagato direttamente dall’Inps) è pari al 50 per cento di quanto previsto a titolo di indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e quindi le indennità riconosciute per gli eventi morbosi contratti nel 2009 saranno le seguenti:

  • 10,03 euro se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da tre a quattro mensilità contributive;
  • 15,04 euro se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da cinque a otto mensilità contributive;
  • 20,06 euro se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da nove a dodici mensilità contributive.

L’onere di inviare la certificazione attestante la malattia sta in capo al lavoratore. Il certificato di malattia redatto dal proprio medico va presentato o spedito entro due giorni dal rilascio dello stesso. L’invio oltre il termine su indicato produce la perdita dell’intera indennità per tutte le giornate di ritardo.

Ai lavoratori interessati si applicano altresì le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia (art. 5, comma 14, DL n. 463/83 convertito dalla legge 638/83 e successive modificazioni). A tal fine i lavoratori sono tenuti ad indicare sul certificato di malattia l’esatto e completo indirizzo di reperibilità, comunicando tempestivamente all’Inps e al committente ogni eventuale variazione.


L’INDENNITÀ DI MALATTIA IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO

I requisiti per ottenere l’indennità
Per gli iscritti alla gestione separata è prevista un’indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero, a condizione che risultino versate almeno 3 mensilità contributive nei 12 mesi precedenti l’evento. Inoltre, il reddito individuale nell’anno precedente non deve superare il massimale contributivo (per il 2009  pari a 91.507,00 Euro) diminuito del 30%. Per aver diritto alla prestazione è necessario che gli iscritti al fondo Inps gestione separata non siano titolari di pensione diretta o di reversibilità, e non siano contemporaneamente iscritti ad altri fondi di previdenza obbligatoria.

Le modalità di erogazione
L’indennità spetta per tutte le giornate di ricovero, presso strutture ospedaliere sia pubbliche che private, fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare (comprese le giornate di dimissioni dal luogo di cura e le festività). Inoltre, in caso di ricovero presso strutture ospedaliere estere, l’indennità di malattia è dovuta per ogni giornata di degenza autorizzata o riconosciuta dal Servizio sanitario nazionale. In caso di day hospital, si avrà diritto alla prestazione solo se verrà riconosciuta un’effettiva incapacità lavorativa per l’intera giornata. L’indennità economica giornaliera è calcolata sul massimale della contribuzione (per il 2009 pari a 91.507,00 Euro) diviso per 365 giorni, ed è dovuta per ogni giornata di degenza ospedaliera, nella misura del:

  • 8% se sono stati versati contributi fino a 4 mesi;
  • 12% se sono stati versati contributi da 5 a 8 mesi;
  • 16% se sono stati versati contributi da 9 a 12 mesi.
  • Quindi, per l’anno 2009 l’indennità deve essere calcolata su 250,70 Euro (cifra che si ottiene dividendo l’importo del massimale, 91.507,00 Euro, per 365), e in base alle percentuali previste (8%; 12%; 16%) corrisponderà a:
  • 20,06 Euro giornalieri se sono stati versati contributi da 3 a 4 mesi;
  • 30,08 Euro giornalieri se sono strati versati contributi da 5 a 8 mesi;
  • 40,11 Euro giornalieri se sono stati versati contributi da 9 a 12 mesi.

L’interessato deve presentare domanda all’Inps entro 180 giorni dalla dimissione ospedaliera.

La domanda deve essere accompagnata dall’autocertificazione dei redditi percepiti nell’anno precedente.


L’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI E L’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

La sola iscrizione alla gestione separata Inps non dà diritto all’indennità di disoccupazione. Si ha diritto alla stessa se il collaboratore nell’anno precedente a quello della presentazione della domanda ha effettuato almeno 78 giornate di lavoro dipendente ha diritto alla disoccupazione con i requisiti ridotti per i periodi non coincidenti con l’attività di lavoro parasubordinato (o di libero professionista non iscritto all’albo). L’iscrizione a un albo professionale fa cadere la possibilità di riconoscimento dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Ricordiamo che, accanto al requisito minimo delle 78 giornate lavorative, per godere dell’indennità a requisiti ridotti è obbligatorio l’accredito all’Inps di almeno un contributo settimanale come dipendente prima del biennio precedente la domanda.

L’indennità con requisiti ridotti dopo la legge n. 247/07 (attuativa del Protocollo 23 luglio)
Dal 1° gennaio 2008 l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti viene riconosciuta nella misura del 35 per cento della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i giorni successivi fino a un massimo di 180 giorni. Il diritto all’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nello stesso anno e comunque per un periodo non superiore alla differenza tra 360 (meno le giornate di disoccupazione eventualmente godute) e le giornate di lavoro prestate. Il periodo di disoccupazione indennizzata è coperto da contribuzione figurativa che viene accreditata in base alla media delle retribuzioni percepite nell’anno solare in cui si colloca l’indennità della prestazione. Va ricordato che l’indennità può essere richiesta anche se nell’anno di presentazione della domanda si svolge un’attività lavorativa.

NOTA BENE: nell’attuale fase di crisi economica e conseguente perdita di molti posti di lavoro il Governo ha adottato misure sperimentali di sostegno al reddito anche per i collaboratori (Art. 19, comma 2, D. L. 185/08 convertito nella L. 2/09). Le misure introdotte consistono in una indennità una tantum al riscontro di determinati requisiti di reddito e di contribuzione previdenziale nella gestione separata Inps (in realtà visti i criteri restrittivi di accesso saranno poche migliaia di collaboratori a beneficiarne). Va sottolineato però che questa indennità viene riservata soltanto ai collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, lasciando fuori dalla tutela le centinaia di migliaia di co.co.co. che operano a vario titolo nel settore pubblico.

I requisiti richiesti sono:

  • aver operato in regime di monocommittenza, ovvero aver avuto un unico committente con riguardo all’ultimo rapporto di lavoro durante il quale si è verificato l’evento di fine lavoro;
  • aver conseguito un reddito superiore a 5.000 euro nell’anno precedente e non superiore al minimale contributivo previsto per l’anno precedente preso a riferimento (nel 2008 pari a 13.819 euro);
  • avere almeno tre mensilità contributive accreditate nell’anno precedente ed in quello di riferimento;
  • non avere nell’anno precedente almeno due mesi accreditati (e quindi il possesso di massimo 10 mensilità contributive) per cui nel 2008 il limite massimo di reddito risulta pari a 11.516 euro.

Per quanto riguarda la presentazione della domanda viene presa a riferimento la data in cui si è verificato l’evento “fine lavoro”. Per il 2009:

  1. se l’evento si è verificato entro il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno;
  2. se l’evento si è verificato successivamente al 30 maggio, la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data dell’evento “fine lavoro”.

L’indennizzo riconosciuto per il 2009 è pari al 20% del reddito percepito nel 2008 (come da art. 7 ter L.  33/09), mentre per gli anni successivi è pari al 10%.

La fruizione della prestazione è subordinata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

I CONTRIBUTI VERSATI E LA PENSIONE

Il versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata Inps ha come principale finalità quella di ottenere, al raggiungimento dei requisiti di legge, un trattamento pensionistico. Non sempre però si ha la piena consapevolezza circa l’effettiva destinazione della contribuzione versata, specie in presenza di carriere lavorative non sempre stabili nel tempo e che hanno determinato percorsi contributivi frastagliati.

Pensiamo ad esempio a chi ha iniziato a lavorare con rapporti di lavoro subordinato e si è trovato, suo malgrado, a dover ripensare la propria vita lavorativa attraverso forme di lavoro come le collaborazioni, catapultato allo stesso tempo in nuovi e differenti contesti previdenziali. Nella situazione opposta invece potrebbe trovarsi chi, cominciando a lavorare con rapporti di collaborazione, successivamente passa a un rapporto di lavoro subordinato e conseguentemente a una diversa posizione assicurativa/ previdenziale. Ci sono poi quei lavoratori che per varie ragioni scelgono di instaurare rapporti di lavoro di natura parasubordinata, cristallizzando nel tempo la propria posizione previdenziale esclusivamente all’interno della gestione separata Inps.

Un principio non derogabile è che i contributi versati alla gestione separata dell’Inps non possono semplicemente essere trasferiti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per poter ricevere da quest’ultima la pensione secondo le regole di questo fondo o viceversa.

È pertanto necessario individuare, a seconda del caso, quale possa essere il possibile utilizzo della contribuzione versata nella gestione separata Inps, avendo presente che dopo la legge 335/95 esistono tre diversi sistemi di calcolo della pensione per il lavoro dipendente:

  • sistema retributivo per tutti coloro che al 31/12/95 hanno maturato almeno 18 anni di contribuzione. In questo caso la pensione viene calcolata in considerazione della media retributiva degli ultimi anni di lavoro ed è pari all’80 per cento della retribuzione media presa a riferimento se il lavoratore possiede 40 anni di anzianità contributiva;
  • sistema misto per tutti coloro che al 31/12/95 hanno maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni (almeno un contributo settimanale). La pensione viene calcolata mediante un calcolo pro rata, cioè in parte secondo il sistema retributivo e in parte secondo il sistema contributivo, a seconda che i rispettivi periodi si collochino prima o dopo la suddetta data;
  • sistema contributivo per tutti coloro che hanno iniziato a versare contributi dopo il 31/12/95. La pensione sarà calcolata, non sulla base delle medie retributive degli ultimi anni di lavoro, bensì in considerazione dei contributi versati nell’arco di tutta la vita lavorativa.

La pensione maturata con contributi versati esclusivamente nella gestione separata Inps
Chi ha contributi versati esclusivamente nella gestione separata dell’Inps maturerà il trattamento pensionistico di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo previsto dalla legge 335/1995. In particolare dal 1° gennaio 2008 si ha diritto alla pensione di vecchiaia:

  • al raggiungimento di almeno 60 anni di età per le donne e 65 anni per gli uomini avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione effettiva;
  • oppure, in alternativa, aver maturato 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica;
  • invece con almeno 35 anni di contributi e l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità. Questa nuova modalità di pensionamento per i destinatari del sistema contributivo non potrà essere utilizzata prima del 2031.

La legge prevede che, per poter essere liquidata prima dei 65 anni, la pensione debba risultare di importo non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (per il 2009 questo importo deve essere pari a 490,86 euro mensili)

La misura degli importi di pensione è strettamente correlata alla contribuzione versata. L’accredito dei contributi per gli iscritti alla gestione separata è commisurato al minimale contributivo dei commercianti (già richiamato in precedenza) che è molto più alto dei compensi medi percepiti da chi versa nel fondo. Questo elemento, unitamente a carriere lavorative frammentate e discontinue, determinerà in futuro, a normativa invariata, pensioni molto basse. Va inoltre ricordato che tutte le pensioni liquidate con il sistema contributivo non usufruiscono dell’integrazione al trattamento minimo Inps. Per questo il protocollo sul welfare del 23 luglio e la successiva legge di attuazione (legge 247/07) hanno cercato dei possibili correttivi per evitare, soprattutto alle giovani generazioni, pensioni insufficienti a garantire una vecchiaia dignitosa e affidando a una specifica commissione lo studio di meccanismi di solidarietà che garantiscano una pensione che sia pari ad almeno il 60 per cento netto dell’ultima retribuzione.

La pensione maturata con contributi da lavoro dipendente e contributi versati nella gestione separata Inps
Per chi nell’arco della propria carriera lavorativa può far valere contribuzione da lavoro dipendente e contribuzione versata nella gestione separata Inps si possono determinare diverse situazioni ai fini pensionistici.


CONTRIBUZIONE DEL LAVORO DIPENDENTE INIZIATA ENTRO IL 31/12/1995

Il lavoratore che si ritrova contributi da lavoro dipendente in data anteriore al 1° gennaio 1996 e successivamente inizia a versare contributi nella gestione separata Inps, per poter ottenere la pensione si trova ad affrontare le seguenti possibili scelte:

A) totalizzare i contributi versati nelle due gestioni al raggiungimento del 65° anno di età sia per gli uomini che per le donne, a condizione di:

  • avere una contribuzione minima di tre anni in ciascun fondo;
  • avere complessivamente 20 anni di contributi.

In questo caso il calcolo della pensione avverrà con il sistema contributivo. Tuttavia, se il lavoratore ha raggiunto nel fondo pensione lavoratori dipendenti il requisito autonomo a pensione , il calcolo avverrà con il sistema retributivo o misto in base all’anzianità contributiva posseduta al 31/12/1995;

B) totalizzare i contributi versati nelle due gestioni indipendentemente dall’età anagrafica, in caso di 40 anni complessivi di contribuzione. Il calcolo della pensione avverrà con il sistema contributivo. Anche in questo caso, se il lavoratore ha raggiunto nel fondo pensione lavoratori dipendenti il requisito autonomo a pensione, il calcolo avverrà con il sistema retributivo o misto in base all’anzianità contributiva posseduta al 31/12/1995;

C) ottenere al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni se uomo e 60 anni se donna) due pensioni autonome in ciascuna gestione previdenziale. In questa ipotesi la gestione separata erogherà un trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo il fondo pensione lavoratori dipendenti erogherà un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo o misto;
ottenere una pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni se uomo e 60 anni se donna) nel fondo lavoratori dipendenti, ed una pensione supplementare dalla gestione separata Inps Anche in questa ipotesi il fondo gestione separata erogherà un trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo; il fondo pensione lavoratori dipendenti erogherà un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo o misto;

D) ottenere una pensione di vecchiaia chiedendo nella gestione separata Inps il computo dei contributi accreditati nel fondo pensione lavoratori dipendenti, optando per il sistema di calcolo contributivo; tale opzione può essere esercitata a condizione che il lavoratore sia in possesso di almeno quindici anni di contribuzione di cui almeno cinque accreditati dopo il 31/12/1995 e con meno di 18 anni alla stessa data.

Per rendere più comprensibile quanto detto facciamo degli esempi:
1)
lavoratore con dieci anni di contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti e dieci anni di contributi versati nella Gestione separata Inps. Al raggiungimento del 65° anno di età otterrà il diritto a pensione come descritto nell’ipotesi A);

2) lavoratore con 25 anni di contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti e quindici anni di contributi versati nella gestione separata Inps. In questo caso potrà optare per le ipotesi B) o C); nell’ipotesi C) se donna, maturerà a 60 anni il diritto alla pensione di vecchiaia, ma la pensione di vecchiaia a carico della gestione separata Inps sarà erogata a condizione che l’importo sia pari a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale. In caso di mancato rispetto di quest’ultimo requisito potrà avere diritto alla pensione supplementare;

3) lavoratore con 25 anni di contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti e tre anni di contributi versati nella gestione separata Inps. In questo caso otterrà il diritto a pensione come descritto nell’ipotesi D);

4) lavoratore con dieci anni versati nel fondo pensione lavoratori dipendenti di cui cinque prima del 31/12/1995 e cinque successivamente alla predetta data e otto anni di contributi versati nella gestione separata Inps. In questo caso il lavoratore potrà ottenere il diritto a pensione come descritto nell’ipotesi E).

NOTA BENE: i casi prospettati e i relativi esempi sono ipotesi di scuola suscettibili di variazioni per eventuali modifiche legislative e/o situazioni soggettive diverse da quelle prese in considerazione. Per avere un quadro informativo che rispecchi esattamente il proprio futuro pensionistico è necessario rivolgersi alla sede più vicina del patronato Inca Cgil

CONTRIBUZIONE DA LAVORO DIPENDENTE INIZIATA DOPO IL 31/12/1995

Chi ha iniziato a lavorare e quindi a versare contributi sia nel fondo lavoratori dipendenti, sia nella gestione separata Inps, in data successiva al 31/12/95, per poter ottenere la pensione di vecchiaia può cumulare tutti i contributi versati a prescindere dal loro ammontare e indipendentemente dall’aver maturato in ciascun fondo una pensione autonoma. I periodi considerati possono essere alternati fra di loro (ad esempio prima lavoro dipendente, poi parasubordinato e viceversa). In questo caso il diritto alla pensione si consegue:

A) al raggiungimento di almeno 60 anni di età per le donne e 65 anni per gli uomini avendo almeno cinque anni di contribuzione effettiva;

B) in alternativa: aver maturato 40 anni di anzianità contributiva sommando i contributi versati nelle due casse indipendentemente dall’età anagrafica;

C) con almeno 35 anni di contributi e l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità. Questa nuova modalità di pensionamento per i destinatari del sistema contributivo non potrà essere utilizzata prima del 2031.

In alternativa al cumulo possono verificarsi le seguenti situazioni:

D) ottenere al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni se uomo e 60 anni se donna) due pensioni autonome in ciascuna gestione previdenziale. Sia la gestione separata che il fondo pensione lavoratori dipendenti erogheranno un trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo;

E) ottenere al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni se uomo e 60 anni se donna) una pensione di vecchiaia nel fondo pensione lavoratori dipendenti e una pensione supplementare nella gestione separata. I trattamenti pensionistici saranno calcolati con il sistema di calcolo contributivo.

In tutti i casi considerati la pensione viene erogata prima dei 65 anni solo se l’importo maturato risulti non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale.

Per rendere più comprensibile quanto detto, facciamo degli esempi:

1) Lavoratore con dieci anni di contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti e un anno di contributi versati nella gestione separata Inps. Al raggiungimento del 65° anno di età potrà ottenere il diritto a pensione come descritto nell’ipotesi A);

2) lavoratore con tredici anni di contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti, 27 anni di contributi versati nella gestione separata Inps. Otterrà il diritto a pensione come descritto nell’ipotesi B);

3) lavoratore con dodici anni di contributi versati nel fondo pensione lavoratori dipendenti e quindici anni di contributi versati nella gestione separata. Al raggiungimento dell’età pensionabile conseguirà il diritto a pensione come descritto nell’ipotesi D);

4) lavoratore con 25 anni di contributi versati nel fondo pensione lavoratori dipendenti e due anni di contributi versati nella gestione separata. Al raggiungimento dell’età pensionabile conseguirà il diritto a pensione come descritto nell’ipotesi E).

NOTA BENE: i casi prospettati e i relativi esempi sono ipotesi di scuola suscettibili di variazioni per eventuali modifiche legislative e/o situazioni soggettive diverse da quelle prese in considerazione. Per avere un quadro informativo che rispecchi esattamente il proprio futuro pensionistico è necessario rivolgersi alla sede più vicina del patronato Inca Cgil

Pensione supplementare e incrementi alla pensione (supplementi)
In mancanza del requisito per il diritto alla pensione, i soggetti già titolari di altra pensione liquidata da qualsiasi fondo o cassa previdenziale, al compimento dei 60 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini, hanno diritto a una pensione supplementare nella gestione separata. A coloro che continuano ad essere iscritti al fondo Inps gestione separata anche dopo il pensionamento viene erogato un supplemento alla pensione stessa: dopo cinque anni dalla decorrenza della pensione o da un precedente supplemento oppure, per una sola volta, dopo due anni se si è superata l’età di pensionamento.

Pensione ai superstiti
I familiari di un defunto iscritto alla gestione separata Inps possono avere pensione indiretta se l’iscritto aveva almeno quindici anni di contributi in qualsiasi epoca, oppure cinque anni di contributi di cui tre nell’ultimo quinquennio. Se il defunto era già titolare di pensione, ai familiari spetta la pensione di reversibilità.

Pensione di inabilità
Per ottenere il diritto alla pensione di inabilità occorrono i seguenti requisiti:

  • assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
  • aver versato almeno cinque anni di contributi, di cui tre nei cinque anni precedenti la domanda.

Inoltre è necessaria la cessazione di ogni rapporto di lavoro; non bisogna essere iscritti ad altra lista o albo professionale; non bisogna godere di trattamenti integrativi o sostitutivi della retribuzione.

Assegno di invalidità
L’assegno di invalidità spetta alle persone le cui capacità di lavoro sono ridotte a meno di 1/3, a condizione che abbiano versato almeno cinque anni di contributi, di cui tre nei cinque anni precedenti la domanda. Si può continuare a lavorare, ma si è soggetti a una riduzione dell’assegno.

NOTA BENE: per verificare le condizioni e i requisiti di accesso alle prestazioni descritte è necessario rivolgersi alla sede più vicina del patronato Inca – Cgil


IL RISCATTO DEI CONTRIBUTI

Il riscatto della laurea
Il dlgs 184/1997 ha esteso anche agli iscritti alla gestione separata Inps la possibilità di riscattare i periodi relativi al corso legale di laurea. Possono essere riscattati i periodi di corso legale purché privi di copertura contributiva. Gli anni “fuoricorso” non sono riscattabili.

Inoltre, la facoltà di riscatto può essere esercitata a condizione che:

  • il diploma di livello universitario relativo al periodo oggetto del riscatto sia stato conseguito;
  • aver versato almeno un contributo settimanale nella gestione separata Inps.
  • diploma universitario – cosiddetta “laurea breve”
  • diploma di laurea
  • altri titoli equipollenti (diploma di specializzazione successivo alla laurea e dottorato di ricerca).
  • In particolare la facoltà di riscatto può essere esercitata per:

Va ricordato che i periodi di frequenza ai corsi di dottorato di ricerca successivi al 1° gennaio 1999 e gli assegni concessi da alcune scuole di specializzazione sono soggetti all’obbligo contributivo presso la gestione separata Inps, pertanto non sono riscattabili.

I periodi riscattati sono utili per il perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione nella gestione separata oltre che per la determinazione del montante contributivo individuale su cui calcolare la misura della pensione in base al sistema contributivo.

IMPORTANTE: con la legge 247/07, dal 1° gennaio 2008 il pagamento dell’onere di riscatto può essere effettuato in 120 rate mensili senza interessi (in pratica si può pagare in dieci anni contro i precedenti cinque anni). Resta ferma la possibilità di poter pagare il riscatto in un’unica soluzione. Anche i giovani che non lavorano ma sono fiscalmente a carico di altri soggetti (ad esempio i genitori) possono pagare il contributo da riscatto del corso universitario di studi. È ammessa in ogni caso la deducibilità fiscale del contributo pagato. Infine, in deroga a quanto previsto dalla legge 335/1995, i contributi da riscatto concorrono al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia.

NOTA BENE: per verificare il possesso dei requisiti utili all’esercizio della facoltà di riscatto e per determinare l’onere di riscatto da pagare è consigliabile rivolgersi presso una delle strutture del patronato Inca – Cgil.

Il riscatto dei periodi antecedenti l’istituzione del fondo gestione separata inps
Nella gestione separata Inps è possibile riscattare i periodi di attività antecedenti l’istituzione dell’obbligo assicurativo per sole cinque annualità. Tali periodi riscattabili non devono essere coperti da alcuna contribuzione, nemmeno in casse diverse. La domanda deve essere presentata, utilizzando un apposito modulo, alla sede Inps di residenza del collaboratore e può essere fatta sia dal diretto interessato, sia dai suoi superstiti. La richiesta può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere corredata da documenti, aventi data certa, che possano attestare l’esistenza del rapporto di collaborazione, la sua durata e i compensi percepiti.

Determinazione dell’onere del riscatto, modalità e termini per il pagamento degli oneri di riscatto
L’onere del riscatto deve essere calcolato con riferimento al compenso percepito nei periodi oggetto del riscatto, rivalutato in base alle variazioni dell’indice Istat. Nel caso in cui la documentazione non attesti l’ammontare effettivo dei compensi, il calcolo verrà effettuato in relazione al reddito minimo previsto per i commercianti. Per il riscatto verrà presa in considerazione l’aliquota pensionistica della gestione separata in vigore alla data di presentazione della domanda. Gli importi dei compensi riscattabili per ciascun anno non potranno superare i massimali contributivi relativi agli anni oggetto del riscatto.

Modalità e termini per il pagamento degli oneri di riscatto
Accolta la domanda, il richiedente riceverà il bollettino di versamento dall’Inps con l’importo da versare e la causale di versamento. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni, pena la decadenza della domanda.

Fondo per gli oneri di riscatto o dei versamenti previdenziali volontari per i lavoratori precari
Presso l’Inps è stato istituito un apposito fondo per concorrere al riscatto degli oneri previdenziali dei periodi di non occupazione. Attualmente il fondo non eroga prestazioni.


IL CUMULO TRA PENSIONE (LIQUIDATA CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO) E REDDITO DA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E A PROGETTO

Anche se ai fini fiscali il reddito da collaborazione coordinata e continuativa e da collaborazione a progetto è assimilato a quello da lavoro dipendente, per quanto riguarda la disciplina del cumulo mantiene la configurazione di reddito da lavoro autonomo. Per conoscere con esattezza quale sia la norma da applicare al caso specifico, il pensionato collaboratore deve sempre verificare la data di decorrenza e il tipo di pensione percepita in quanto, nel corso degli ultimi dieci anni, la normativa sul cumulo è stata più volte modificata e interviene in maniera diversa rispetto ai vari tipi di pensione. Di seguito riportiamo i requisiti principali per il diritto al cumulo tra reddito da collaborazione e pensione.

Quando è possibile il cumulo
È possibile cumulare per intero i redditi da collaborazione con la pensione di vecchiaia, o con qualsiasi tipo di pensione se liquidata con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Inoltre la pensione di anzianità è totalmente cumulabile sia con i redditi da lavoro dipendente che con quelli da lavoro autonomo al raggiungimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne). La Finanziaria 2003 ha stabilito che i titolari di pensioni di anzianità che, dal 1° gennaio 2003, sono in possesso alla data di decorrenza della pensione di una contribuzione pari o superiore ai 37 anni e hanno compiuto i 58 anni di età possono cumulare per intero la pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Coloro che sono andati in pensione prima del 1° dicembre 2002 hanno potuto ottenere la totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro pagando uno specifico ticket d’accesso entro il 17/3/2003 o, se non in attività lavorativa al 1° dicembre 2002, entro tre mesi dall’inizio del rapporto lavorativo.

In tutti gli altri casi la pensione di anzianità non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, mentre è parzialmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo. In particolare, in quest’ultimo caso, la pensione di anzianità subirà una riduzione pari al:

  • 30 per cento della quota eccedente il trattamento minimo Inps (per il 2008 pari a Euro 443,12 mensili);
  • 30 per cento del reddito da collaborazione.
  • Tra queste due opzioni sarà applicata quella più favorevole al pensionato- collaboratore.

Le quote di pensione non cumulabili con i redditi da collaborazione sono trattenute direttamente dall’Inps in due distinti momenti.

Il pensionato – collaboratore deve presentare una doppia comunicazione del proprio reddito: nella prima va indicato il reddito che il pensionato prevede di conseguire nel corso dell’anno; nella seconda (che va presentata entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi) deve essere indicato il reddito effettivamente percepito nell’anno.

Sulla base di queste comunicazioni l’Inps determinerà la misura della trattenuta.

I titolari di pensione che omettono di presentare la comunicazione prevista, dovranno all’Inps una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nei dodici mesi a cui fa riferimento la comunicazione omessa.

ATTENZIONE: per i titolari di assegni d’invalidità valgono altre regole; i pensionati-collaboratori che vogliano conoscere nel dettaglio la loro situazione possono rivolgersi alle sedi territoriali dello Spi, di NIdiL o del Patronato Inca – Cgil (gli indirizzi sui siti: www.spi.cgil.itwww.inca.it).


LA FORMAZIONE DEI COLLABORATORI NON PENSIONATI

Il fondo gestione Inps ha destinato risorse al finanziamento di iniziative per la formazione dei collaboratori non pensionati. Entro il mese di aprile 2003, con decreto interministeriale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’economia e delle finanze), si sarebbero dovuti individuare i criteri e le modalità di finanziamento e gestione di tali risorse. Tutto questo finora non è avvenuto e ciò ha determinato la condizione per cui, pur esistendo già disponibili le risorse, non è consentito l’esercizio del diritto alla formazione.

Fonte CGIL