Archivi giornalieri: 25 gennaio 2010
Storia sarda
Fra Atlantide e la civiltà nuragica.
di Francesco Casula*
Storici e studiosi sardi, in genere fuori dalla cerchia accademica, ma non per questo meno rigorosi, soprattutto da qualche anno, dedicano le loro ricerche alla storia nuragica: fra questi ricordo Sergio Frau, che da tempo sostiene, producendo una grande messe di indizi e di prove, che al tempo dei nuraghi la Sardegna altro non era se non Atlantide. La tesi, se verificata fino in fondo, sconvolgerebbe la storia del Mediterraneo così come la conosciamo. Di contro, il Quotidiano la Repubblica, di cui è autorevole redattore, nel 2005 ha pubblicato e diffuso a migliaia di copie un volume di 800 pagine sulla preistoria nel quale nuraghi e Sardegna non vengono citati, neppure per errore. Un’occasione mancata per la cultura italiana che pur pretende, -e con quale spocchia- di dominare sull’Isola. Ma con la Repubblica, unu grustiu mannu di accademici, archeologi, sovrintendenti, accecati dall’eurocentrismo e dalla xenomania, dimenticano che quella nuragica è stata la più grande civiltà della storia di tutto il mediterraneo centro-occidentale del secondo millennio avanti Cristo. Con migliaia di nuraghi, costruzioni megalitiche tronco-coniche dalle volte ogivali con scale elicoidali; pozzi sacri, betili mammellari, terrazze pensili, androni ad arco acuto, innumerevoli dolmens e menhir, migliaia di statuette e di navicelle di bronzo. Con un’economia dell’abbondanza. Che produce oro, argento, rame, ambra, formaggi, sale, stoffe, vini.
E la musica delle launeddas. Una Sardegna organizzata in una confederazione di libere e autonome comunità nuragiche, mentre altrove dominano monarchi, faraoni e tiranni. E dunque schiavitù. Non a caso le comunità nuragiche costruiscono nuraghi, monumenti alla libertà e all’egualitarismo; mentre centinaia di migliaia di schiavi, sotto il controllo e la frusta delle guardie, sono costretti a erigere decine di piramidi, vere e proprie tombe di cadaveri di faraoni divinizzati. Una Sardegna, aperta al mondo, che combatte, alleata con i Popoli del mare contro i potenti eserciti dei Faraoni e dei re di Atti che opprimono i popoli. Che a migliaia per sfuggire alle carestie, alla fame e alla miseria ma anche alle tirannidi e alla schiavitù, si rifugeranno nell’Isola, che accoglierà esuli e fuggitivi. Finchè i Cartaginesi prima e i Romani poi non invasero la Sardegna, per fare bardana, depredare e dominare l’Isola.
*storico
INDENNITA e Assegni
1. INDENNITA’ DI MATERNITA’ Le prestazioni previdenziali di maternità sono regolamentate dal decreto legislativo 26.3.2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In tale ambito, la Direzione Generale delle politiche previdenziali cura, in particolare gli aspetti relativi al trattamento economico, normativo e previdenziale. Nell’ambito del lavoro subordinato le prestazioni sono: Per ciascuna di tali fattispecie esiste una specifica regolamentazione sul trattamento normativo e sulla copertura previdenziale figurativa. la tutela normativa e previdenziale di maternità per le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone e per le imprenditrici agricole, artigiane ed esercenti attività commerciali) è contenuta al capo XI ; per le libere professioniste iscritte agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria per liberi professionisti nel capo XII La Direzione Generale delle politiche previdenziali cura, inoltre, gli aspetti relativi al trattamento economico, normativo e previdenziale, per i lavoratori subordinati assenti dal lavoro per malattia e tbc, con particolare riferimento al relativo trattamento economico, normativo e previdenziale. L’indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 335/95 è regolamentata dal D.M. 12 gennaio 2001. In coordinamento con il Ministero della Sanità e con l’INPS cura l’attuazione della normativa in materia di visite fiscali ai lavoratori assenti per malattia da parte dei medici iscritti nelle liste speciali dell’INPS. Negli ambiti di competenza la Direzione Generale delle politiche previdenziali cura, inoltre, la consulenza agli enti previdenziali ed ai lavoratori ed alle lavoratrici interessate. 3. Assegno per il nucleo familiare L’assegno per il nucleo familiare e’ una prestazione previdenziale, integrativa della retribuzione, cui hanno diritto i lavoratori dipendenti con carico familiare -ove ricorrano le condizioni di legge- in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti la famiglia e al loro reddito complessivo. La funzione e’ quella di provvedere allo stato di bisogno composto da carichi di famiglia.
Lavoratori aventi diritto Il lavoratore che esplica la sua attività presso aziende diverse ha diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per l’attività principale, intesa come quella che impegna maggior tempo o costituisce la fonte principale di guadagno (art. 20 del T.U. sugli assegni familiari). Qualora non si possa individuare l’attività principale, gli assegni sono corrisposti direttamente dall’I.N.P.S. (art. 5, comma 7, D.L. n. 726/1984, convertito in Legge n. 863/1984). Componenti il nucleo familiare (art. 2, c. 6, L. 153/88) Non fanno parte del nucleo familiare: Il reddito familiare (art.2, c. 9, L. 153/88) Il reddito familiare nella vigente normativa riveste un ruolo importante per stabilire il diritto e l’entità dell’assegno per il nucleo familiare. Non rientrano, per esempio, nel computo del reddito familiare: – le indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili; Periodo di riferimento del reddito familiare La norma ha stabilito, ai fini della determinazione del diritto all’assegno e della relativa misura, livelli di reddito familiare correlati al numero dei componenti il nucleo familiare. I livelli determinano fasce di reddito che progrediscono in maniera tale che la corrispondente misura dell’assegno decresce progressivamente man mano che aumenta il livello del reddito. I livelli di reddito previsti nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale e le loro maggiorazioni sono rivalutati annualmente, a decorrere dall’anno 1989, con effetto dal 1 luglio di ciascun anno in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’I.S.T.A.T., intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. Maggiorazioni dei livelli di reddito In presenza di particolari condizioni sono previsti determinati aumenti delle fasce di reddito cui vengono rapportati il diritto all’assegno e la relativa misura. Dette condizioni vanno indicate nello stesso modulo (serie ANF) in cui è contenuta la dichiarazione reddituale, che va quindi ripresentato in caso di insorgenza o variazione delle condizioni stesse. L’I.N.P.S. ha istituito un modulo unico di domanda che ha assunto la sigla ANF/dip. Per la richiesta da parte del lavoratore dipendente degli assegni per il nucleo familiare. Tale domanda deve essere presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro al sorgere del diritto all’assegno per il nucleo familiare e deve essere rinnovata annualmente, corredata dalla prescritta documentazione. Sulla base della domanda e della documentazione prodotta dal lavoratore dipendente, il datore di lavoro deve procedere a determinare il diritto all’assegno per il nucleo familiare e la relativa misura, nell’osservanza della disciplina vigente. In precedenza il datore di lavoro era tenuto alla trasmissione delle dichiarazioni reddituali (mod. ANF) all’I.N.P.S. Con delibera n. 75 del 1989 approvata con D.M. 11 maggio 1990, il datore di lavoro è stato sollevato da tale obbligo, ma dovrà, comunque, tenere la documentazione a disposizione dell’I.N.P.S. per eventuali controlli. Per i dipendenti statali, sia in servizio che in quiescenza , di norma, gli assegni sono corrisposti direttamente dall’amministrazione; per i dipendenti degli enti locali in servizio provvede la stessa amministrazione e le corrispondenti gestioni pensionistiche, invece, per quelli in quiescenza. |
ss
Eternit: la difesa chiama tremila testimoni
25 gennaio 2010. Oggi, presso il tribunale di Torino, è ripresa l’udienza del “processo del secolo”. La Presidenza del Consiglio e l’Unione europea – citati come responsabili civili da alcune persone offese – hanno chiesto l’esclusione dal procedimento
TORINO – Sono più di tremila i testimoni che le difese vogliono citare al processo Eternit. Lo si è appreso questa mattina, al tribunale di Torino, a ridosso della seconda udienza dell’inchiesta relativa a oltre 2.890 persone, decedute o ammalate, per patologie provocate dall’esposizione all’amianto lavorato negli stabilimenti della multinazionale svizzera. Il processo vede imputati gli ex vertici del gruppo industriale, Stephan Schmidhaeiny e Jean Marie Louis de Cartier de Marchienne, e sono quasi quattromila (il conto esatto non è ancora stato fatto) le richieste di costituzione di parte civile.
Nel corso dell’udienza, alla presenza di oltre 200 persone (arrivate su cinque autobus da Casale Monferrato, sede di uno degli stabilimenti piemontesi della Eternit), la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Unione europea – citati come responsabili civili da alcune persone offese (la Ue in particolare è stata chiamata a risarcire un miliardo di euro)- hanno chiesto di essere esclusi dal procedimento.
Per lo Stato italiano è intervenuto l’avvocato Alessandro Ferri, che ha sostenuto come gli obblighi di tutela della salute dei lavoratori siano esclusivamente a carico dei datori di lavoro e come non ci sia nessun rapporto giuridico fra lo Stato e gli imputati. L’Italia, inoltre, ha sostenuto il legale, non può essere accusata di mancata adozione delle disposizioni comunitarie in tema di amianto perché queste direttive sono state successive all’epoca dei fatti.
“Mai l’Ue avrebbe potuto vietare l’amianto con forza di legge”, ha detto, invece, Nicoletta Amadei, in rappresentanza dell’Unione europea. “Lo ha fatto con una direttiva: attuarla era compito degli Stati membri”. L’avvocato ha anche spiegato che – in base ai trattati vigenti – sarebbe la Corte di giustizia a doversi occupare delle responsabilità dell’Unione. Il processo è stato aggiornamento all’8 febbraio prossimo.