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Nuove modalità di valutazione dei periodi di CIG e CIGS accreditati figurativamente all’Inps
Il punto di vista dell’INCA
Nella conferenza dei servizi del marzo 2009, Inpdap, Inps e ministeri vigilanti hanno stabilito che i periodi di mobilità accreditati figurativamente presso l’Inps a favore dei dipendenti di ex aziende pubbliche privatizzate, iscritti all’Inpdap, devono essere ricongiunti d’ufficio all’Inpdap ai sensi dell’art. 6 della legge n. 29/79, senza alcun onere a carico degli interessati e a prescindere dalla presenza o meno di contribuzione IVS presso l’ago.
Con una recente nota (n. 19/09), l’Inpdap è tornato sull’argomento precisando che quanto convenuto per i periodi di mobilità deve intendersi riferito anche ai periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria nonché ai periodi relativi ai contratti di solidarietà di qualunque tipologia, coperti da contribuzione figurativa presso l’Inps.
Sulle modalità di trasferimento della contribuzione figurativa, fermo restando i principi della gratuità e della irrilevanza di contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti), l’Inpdap si riserva di fornire ulteriori indicazioni dopo aver concordato con l’Inps gli aspetti operativi.
Va precisato che anche in questa circostanza, la nota chiarificatrice dell’Istituto ha come destinatari i dipendenti di aziende privatizzate che hanno optato per il mantenimento di iscrizione all’Inpdap.
A tale riguardo il patronato INCA resta dell’avviso che, proprio in ottemperanza al principio della salvaguardia dell’unicità della posizione pensionistica, le nuove modalità di valutazione dei periodi figurativi debbano trovare applicazione non soltanto nei confronti dei lavoratori di aziende privatizzate ma di tutti i dipendenti non stabilizzati delle pubbliche amministrazioni, iscritti all’Inpdap, per i quali vige l’obbligo da parte degli enti datori di lavoro di versare all’Inps la contribuzione relativa alle prestazioni a sostegno del reddito in caso di estinzione del rapporto di lavoro.
Così come l’INCA ritiene che tra i periodi coperti da contribuzione figurativa da trasferire dall’Inps all’Inpdap, debbano essere inclusi anche quei periodi di disoccupazione indennizzata, con le stesse modalità previste per la mobilità, cig, cigs e contratti di solidarietà; vale a dire, mediante ricongiunzione non onerosa, d’ufficio, e indipendentemente dalla presenza o meno di contribuzione IVS.
Si tratta ovviamente di nostre considerazioni che saranno oggetto di un confronto con Inpdap e Inps, e dalla quale auspichiamo possa scaturire una positiva soluzione per l’utilizzo dei periodi di disoccupazione indennizzata per quei soggetti privi di assicurazione IVS all’ago-Inps.
Riteniamo, in ogni caso, che la mancanza di contribuzione obbligatoria versata nell’AGO (assicurazione generale obbligatoria) non possa costituire impedimento alla ricongiunzione (ex art. 6 oppure ex art. 2 della legge n. 29/79) della contribuzione figurativa relativa ai periodi di disoccupazione indennizzata, non solo alla luce del principio della salvaguardia dell’unicità della posizione pensionistica ma anche in riferimento alle soluzioni “tecniche” che verranno individuate per la valorizzazione dei periodi figurativi in assenza di contribuzione obbligatoria versata nell’ago