Fasce orarie

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DECRETO ANTICRISI: RIPRISTINATE LE VECCHIE FASCE DI REPERIBILITA’ PER LA MALATTIA DEI DIPENDENTI PUBBLICI.
Decreto Legge anticrisi 26 giugno 09.pdf

PRECARI NORMATIVA.pdf

 

 

 

Si ritorna alle vecchie fasce orarie valide anche per il privato: ore 10-12/17-19

Notizie.

Pubblici dipendenti. Dietro front del governo

Abrogate le fasce orarie di Brunetta per malattia

Tutto torna come prima. Il governo ha emanato un decreto-legge, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 2 luglio, che sopprime le fasce orarie differenziate di reperibilità durante la malattia dei dipendenti pubblici, volute dal Ministro Brunetta per combattere l’assenteismo fra i dipendenti pubblici.

Dal 2 luglio, pertanto, torna in vigore anche per questi lavoratori l’orario 10-12 e 17-19, valido per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda il personale del comparto sicurezza e difesa e dei vigili del fuoco, oltre a questa novità, il decreto legge 78/2009 stabilisce che gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status  e alla peculiari condizioni di impiego” rientrano nel trattamento economico fondamentale delle retribuzioni.

Con lo stesso provvedimento viene abrogata anche la disposizione, contenuta nel decreto legge 112/08 riguardante l’accesso ai cosiddetti “fondi per la contrattazione integrativa”, dai quali erano esclusi i periodi di assenza per malattia.

Una disposizione che incideva, in alcuni casi, in maniera significativa sull’importo della retribuzione finale del dipendente pubblico.

Sono a carico delle ASL le spese relative agli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia effettuati su richiesta dell’amministrazione.

La certificazione medica giustificativa della malattia deve essere rilasciata da struttura sanitaria pubblica o anche “da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale”.

Il decreto-legge in questione dovrà passare il vaglio di Camera e Senato per essere poi convertito in legge entro 60 giorni.

Per chi non lo sapesse…..

Accertata la malattia, il lavoratore è libero di uscire

 

Gli assenti per malattia possono uscire di casa dopo la visita del medico fiscale. Perché l’obbligo di reperibilità vale solo fino a quando non sia stato accertato lo stato di malattia. A dirlo non è il ministero della funzione pubblica, ma la Suprema corte di cassazione, con una sentenza del 2008, che oggi torna di stretta attualità (1942/90). Il caso riguardava un lavoratore che era uscito dopo la visita fiscale e che era stato sanzionato dall’Inps, che riteneva di avere diritto a disporre un ulteriore controllo medico dopo la prima visita fiscale. Secondo l’ente previdenziale, infatti, il lavoratore in malattia, anche se debitamente accertata da un medico di controllo, sarebbe tenuto per tutta la durata della malattia stessa a rispettare le fasce orarie di reperibilità per consentire accertamenti sul permanere delle sue condizioni patologiche. Tesi, questa, che è stata rigettata totalmente dalla Corte di cassazione che, per contro, ha affermato la piena facoltà del lavoratore assente per malattia di poter disporre liberamente del proprio diritto alla «locomozione». A patto che il medico fiscale abbia già visitato l’interessato. Secondo i magistrati superiori, «la limitazione alla libertà di locomozione imposta dal regime delle cosiddette fasce orarie di reperibilità» assume carattere eccezionale. E quindi, una volta accertato lo stato di salute (e cioè la malattia del lavoratore), la persistenza dell’obbligo si tradurrebbe in una imposizione di un riposo orario forzato quotidiano, che potrebbe addirittura non essere compatibile o comunque non avrebbe ragione riguardo a determinate forme patologiche la cui terapia potrebbe richiedere, per esempio, l’allontanamento dal luogo abituale di residenza per località più consone alle condizioni patologiche del soggetto (si pensi ai casi di asma allergica).
La limitazione potrebbe incidere cioè sui criteri e i metodi di cura della malattia i tempi e i luoghi di essa. La Corte ha sottolineato, inoltre, che il legislatore ha inteso rendere meno gravose le limitazioni delle fasce orarie di reperibilità, disponendo che il servizio di controllo dello stato di malattia e gli accertamenti preliminari al controllo stesso siano fatte nel più breve tempo possibile, nello stesso giorno, anche se domenicale o festivo. Secondo la Suprema corte, dunque, è evidente che il legislatore non ha voluto tutelare soltanto l’interesse del datore di lavoro al pronto accertamento della malattia, ma ha tenuto conto che non sempre uno stato morboso, che pur non rende idoneo il prestatore d’opera a determinati lavori, comporta necessariamente, per tutto il corso della malattia che egli rimanga nel suo domicilio o non svolga altre attività. Pertanto «accertato da competenti organi tecnici lo stato di malattia e formulato un giudizio prognostico», si legge nel provvedimento, «il legislatore non poteva strutturare un meccanismo restrittivo estendendolo ad ipotesi successive assolutamente eventuali fondate sul sospetto di un errore diagnostico valutativo da parte del medico che abbia effettuato il controllo o di un comportamento simulatorio o fraudolento del lavoratore». Insomma, vada per gli arresti domiciliari dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 20. Ma solo fino a quando non arriva il medico fiscale. Dopo di che scatta la libertà vigilata. Vigilata nel senso che se l’ammalato non si cura, e ciò comporta un prolungamento della prognosi, può essere ipotizzabile addirittura una responsabilità per danno erariale, con tanto di condanna da parte della Corte dei conti (sentenza n.21/2008 del 21 aprile 2008, sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto-Adige).

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Fasce orarieultima modifica: 2009-07-01T10:09:00+02:00da vitegabry
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104 pensieri su “Fasce orarie

  1. Sig.ra Anna Rita
    Renato Brunetta, ha deciso di estendere a sette ore la reperibilità dei dipendenti statali in malattia. Le nuove fasce orarie aperte alle visite fiscali vanno dalle 9,00 alle 13,00 del mattino, e dalle 15,00 alle 18,00 della sera. Un aumento di tre ore rispetto alle quattro attuali (10,00-12,00 e 17,00-19,00). «Per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno», ha commentato il ministro, che spiega di aver commesso un «errore» nel tornare indietro, riportando a luglio la reperibilità a quattro ore, quando a maggio l’aveva ampliato a undici (8,00-13,00 e 14,00-20,00). La nuova misura rientra nel decreto legislativo di attuazione della legge 15 del 2009, che entrerà in vigore a metà novembre. Il provvedimento, infatti, dà al titolare della Pubblica amministrazione il potere di decidere sulle fasce orarie di reperibilità.
    Saluti e grazie della visita

  2. sono in malattia ho un braccio rotto, e una volta al mese mi devo assentare dal mio domicilio per gravi problemi familiarib di mia madre. come posso fare senza incappare in sanzioni da parte dei controlli

  3. Pippo

    Chi è in malattia non può assentarsi dal proprio domicilio, negli orari canonici di visita fiscale, pena mancato riconoscimento della relativa indennità, e solo un medico dell’INPS può concedere una deroga, ovviamente se ritiene valida la motivazione.-
    Nel Tuo caso, visto il tipo particolare di malattia, che Ti consente di uscire di casa, e se i problemi familiari di Tua madre sono di salute, il medico potrebbe concederti l’autorizzazione.-
    saluti e grazie della visita

  4. sono un dipendente delle forze dell’Oedine e volevo avere la certezze delle nuove fasce orarie che sono state cambiate di recente e non so se sono già passate in vigore o se devono essere approvate. Quindi volevo sapere la certezza degli orari e la certezza dell’atuazione dei nuovi orari e se possibile il numero della gazzetta ufficiale dove è stato tutto pubblicato

  5. Sig. Marco

    Per il momento sono ancora in vigore le vecchie fasce,
    (10,00-12,00 e 17,00-19,00). Si parlava delle nuove
    (8,00-13,00 e 14,00-20,00). per metà novembre, ma ancora non cè niente. La nuova misura rientra comunque nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ‐ G.U. n. 254 del 31/10//2009

    5. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel
    caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di
    reperibilita’ del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono
    stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
    6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche’ il dirigente eventualmente preposto
    all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle
    disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della
    funzionalita’ dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21
    e 55‐sexies, comma 3.
    La saluto e la ringrazio della visita

  6. Salve io sono un operaio di una ditta privata sono in malattia vorrei sapere se possibile se devo rispettare ancora il vecchio orario 10-12 , 17-19 per le visite o e cambiato? grazie.

  7. Paolo

    Tu in quanto dipendente privato, per fortuna non hai a che fare con Renato Brunetta, quindi le fasce che ti competono sono quelle che tu elenchi. 10/12 e 17/19 – Ti saluto e ti ringrazio della visita

  8. Buongiorno, io lavoro come operaia, nel settore del commercio. In quasti gg il medico di condotta mi ha “messo in malattia” perchè ho una lombosciatalgia. Volevo avere delucidazioni sugli orari da rispettare, visto che ho già consegnato il certificato. Grazie della cortese attenzione.

  9. buongiorno,io lavoro presso MCDONALD’S,PERO IL MIO PRINCIPALE E UN LICENZIATARIO E QUINDI VORREI SAPERE SE IO RIENTRO NELLE FASCE ORARIE DEI PRIVATI O ALLE ALTRE PER L’AZIENDA…GRAZIE

  10. Ciao Alessio

    Si! rientri nelle fasce orarie del privato. Ti saluto e ti ringrazio della visita

    (dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19)

  11. io sono a malattia per una lombosciatalgia volevo sapere da voi se potevo uscire dopo l’oraio di visita del medico. grazie

  12. Ciao Luca

    (dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) se sei un lavoratore privato devi rimanere in casa, dopo queste fasce orarie puoi andare dove ti pare.Ti saluto e ti ringrazio della visita

  13. Buonasera, sono dipendente di ente pubblico non economico e ho appena ricevuto la visita fiscale: il medico dice che è venuto nella fascia 17-19. Mi sfugge qualcosa? Che fasce devo rispettare? 9-13, 15-18 o 10-12. 17-19.
    E poi, essendo in convalescenza post-ricovero, avevo avuto rassicurazione da “linea amica” del Governo sul mancato obbligo di reperibilità…

  14. Ciao Giovanni

    9.00/13.00 – 15.00/18.00 pubblici dipendenti (INPDAP) 10.00/12.00 – 17.00/19.00 lavoratori privati (INPS), non è obbligatoria la reperibilità per gravi patologie. Ti saluto e ti ringrazio della visita

  15. Grazie per la risposta Gabry, quidi io, essendo dipendente PUBBLICO di epne, che verso effettivamente i miei contributi all’inps, devo osservare le fasce 10-12, 17-19.Mi adeguo, ma non è stranissima questa cosa???
    Grazie ancora. Giovanni

  16. salve sono un impiegata dell asl rmh…..ho subito da poco un intervento abbastanza delicato all’addome e ora sono in convalescenza post-intervento, data dal mio medico insieme con ki mi ha operato….volevo sapere se sn soggetta al controllo, visto ke fin ora non si è visto nessuno….grazie a presto

  17. ma insomma gente , c’è qualcuno che sa dirmi con certezza gli orari di reperibilità x controllo visita fiscale ? lavoro in un ente pubbbblico e purtroppo sono in malattia fino al 16/7 , la mia ora d’aria quando posso prendela? grazie e buona giornata!

  18. Ciao Giovanna

    Questi sono sono gli orari di reperibilità per i pubblici dipendenti:

    9.00/13.00 – 15.00/18.00

    Come vedi Brunetta ci lesina l’aria…. ti saluto e ti ringrazio della visita

  19. Salve a tutti!
    io faccio lo store manager presso un azienda romana (negozi).
    il 30 giungo ho subito un intervento laser dei turbinati nasali. la mia convalescenza dura fino al 14 luglio 2010. Ma sinceramente, a parte la cura da fare e il naso che a volte scatta a sangue, posso condurre una normalissima vita e quindi sono mooolto curioso di capire qual’è la fascia oraria che devo rispettare e che mi riguarda. Non ho ben capito (9.13-15.18) oppure (10.12-17.20)??? io suppongo di appartenere ad un privato. e qual’ora volessi rievocare lo stato di malattia si può? e come?
    Grazie di tutto,
    Andre.

  20. Ciao Andrea

    Scusa il ritardo, e in bocca al lupo per il tuo intervento, le fasce orarie che devi rispettare sono queste:10.00/12.00 – 17.00/19.00. La rervoca dello stato di malattia, dipende dal tuo medico di famiglia, se ritiene che stai in condizioni di riprendere il lavoro, deve emettere un nuovo certificato medico di rientro. Ti saluto e ti ringrazio della visita

  21. mi chiamo colelli luigi e lavoro nell’amministrazione penitenziaria come collaboratore amm.vo.
    volevo chiedere un approfondimento rispetto al primo punto di esclusione dell’obbligo di reperibilita’ del decreto 18 dic 2009.
    io sono un epilettico e mi è capitato negli ultimi mesi di essere ricoverato a causa del mio malessere. posso andare dal mio medico tranquillamente per prendere i farmaci anti-epilettissia?
    l’epilessia è considerata una patologia grave che richiede farmaci salvavita?
    ringrazio

  22. Ciao Luigi

    Io ho richiesto l’esenzione di reperibilità in base all’ art. 21 comma 7 bis del mio CCNL/1995 integrato dall’ 10CCNL/2000 del mio contratto di lavoro, non conosco la normativa del tuo contratto, prova a chiedere al tuo medico di famiglia o alla tua organizzazione sindacale. Ti saluto e ti ringrazio della visita

  23. Un saluto a tutti!
    Il mio è il caso di un dipendente di banca con accertata patologia cardiologica dal ’97, infarto nel 2003, riconosciuto invalido al 70%, iscritto nella lista invalidi della mia azienda e percettore di pensione di invalidità INPS.
    Dopo un ricovero dal pronto soccorso per dolore toracico il medico curante mi ha assegnato venti giorni di riposo, da domani.
    Con la mia patologia sono tenuto a rispettare le fasce di reperibilità?

  24. Ciao Alberto

    Dipendenti assenti per gravi patologie e visita fiscale

    Il datore di lavoro non deve disporre la visita fiscale per il dipendente pubblico affetto da grave patologia che abbia trasmesso all’amministrazione di appartenenza tutta la documentazione relativa alla causa di servizio, all’accertamento legale dell’invalidità o alla causa di infortunio.

    In caso contrario, come previsto dalla normativa vigente, l’amministrazione deve richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di assenza.

    Lo ha chiarito il Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n. 12567 del 15 marzo 2010, rispondendo ad un quesito in merito alla obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilità del dipendente.
    Ti saluto e ti ringrazio della visita

  25. Ciao Mounir

    Le fasce orarie che devi rispettare durante l’assenza per malattia sono queste:10.00/12.00 – 17.00/19.00. Ti saluto e ti ringrazio della visita

  26. Ciao Samanta

    I pubblici dipendenti (INPDAP) dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
    I lavoratori privati (INPS) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
    Ti saluto e ti ringrazio della visita.

  27. sono dipendente privato e in malattia per artrosi al ginocchio sx, mia moglie è cascata con contusione e ferita lacero contusa e punti di sutura alla gamba dx. Dovrei acconpagnarla alla visita alle ore 18.00 dal suio medico, come mi comporto in caso di visita fiscale?
    grazie

  28. sono dipendente privato e in malattia per artrosi al ginocchio sx, mia moglie è cascata con contusione e ferita lacero contusa e punti di sutura alla gamba dx. Dovrei acconpagnarla alla visita alle ore 18.00 dal suio medico, come mi comporto in caso di visita fiscale?
    grazie

  29. sono un dipendente pubblico,se il mio periodo di malattia va da lunedi e finisce con il venerdi compreso ho l’obbligo di essere reperibile anche per il sabato e domenica? grazie

  30. Ciao Martina

    I pubblici dipendenti (INPDAP) dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
    I lavoratori privati (INPS) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
    Ti saluto e ti ringrazio della visita.

  31. sono un docente precario,
    a seguito di un incidente per strada ho avuto,2 mesi fa’ la frattura della gamba operato con fissatore esterno a 6 fiches (ben visibile).Ho avuto la nomina ,ho fatto la presa di servizio,e ho chiesto il primo mese di malattia.E’ passata una settimana ,ma non ho avuto alcuna visita fiscale.Contemporaneamente una settimana fa ,mia madre 94 enne invalida 100% ,demente, cadeva e si fratturava un femore e sta ancora in ospedale.Ora sono SOLO a casa,devo passare il tempo ad aspettare il medico o ho il diritto di ( facendomi accompagnare con auto )visitare mia madre,parlare con il suo anestesista,darle da mangiare,dato che le hanno attaccato le mani…..,fare una radiografia di controllo,analisi sulla coagulabilita’ del sangue ,dato che prendo eparina,prendere i soldi in banca,,,?
    Grazie

  32. sono un docente precario,
    a seguito di un incidente per strada ho avuto,2 mesi fa’ la frattura della gamba operato con fissatore esterno a 6 fiches (ben visibile).Ho avuto la nomina ,ho fatto la presa di servizio,e ho chiesto il primo mese di malattia.E’ passata una settimana ,ma non ho avuto alcuna visita fiscale.Contemporaneamente una settimana fa ,mia madre 94 enne invalida 100% ,demente, cadeva e si fratturava un femore e sta ancora in ospedale.Ora sono SOLO a casa,devo passare il tempo ad aspettare il medico o ho il diritto di ( facendomi accompagnare con auto )visitare mia madre,parlare con il suo anestesista,darle da mangiare,dato che le hanno attaccato le mani…..,fare una radiografia di controllo,analisi sulla coagulabilita’ del sangue ,dato che prendo eparina,prendere i soldi in banca,,,?
    Grazie

  33. sono un docente precario,
    a seguito di un incidente per strada ho avuto,2 mesi fa’ la frattura della gamba operato con fissatore esterno a 6 fiches (ben visibile).Ho avuto la nomina ,ho fatto la presa di servizio,e ho chiesto il primo mese di malattia.E’ passata una settimana ,ma non ho avuto alcuna visita fiscale.Contemporaneamente una settimana fa ,mia madre 94 enne invalida 100% ,demente, cadeva e si fratturava un femore e sta ancora in ospedale.Ora sono SOLO a casa,devo passare il tempo ad aspettare il medico o ho il diritto di ( facendomi accompagnare con auto )visitare mia madre,parlare con il suo anestesista,darle da mangiare,dato che le hanno attaccato le mani…..,fare una radiografia di controllo,analisi sulla coagulabilita’ del sangue ,dato che prendo eparina,prendere i soldi in banca,,,?
    Grazie

  34. ciao lavoro in un supermercato di una grande catena volevo sapere le fasce orarie del controllo se erano 10-12 e17-19! grazie

  35. sono una mamma insegnante nel privato che ha avuto da poco un’ altra bambina mi hanno diagnosticato una depressione post parto dicendomi che dovrei uscire per qualche passeggiata per superare questo momento ma come faccio per le visite fiscali

  36. Ciao, sono un insegnante che lavora nel privato anche per la depressione postparto bisogna rispettare le fasce orarie? gradirei una risposta grazie

  37. Ciao Elenora
    La risposta più semplice è che puoi uscire di casa in orari diversi rispetto a quelli previsti per le visite fiscali.-
    Purtroppo per essere esentata dal rispetto dei suddetti orari dovresti essere autorizzata dai medici dell’INPS, quindi puoi provare a consultarli, ma senza farti troppe illusioni. Saluti e grazie della visita

  38. Ciao Luigi

    I pubblici dipendenti (INPDAP) dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
    I lavoratori privati (INPS) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
    Ti saluto e ti ringrazio della visita

  39. Ciao, sono dipendente privata di azienda di credito, ho un’invalidità civile del 67% e sono attualmente in malattia per depressione ricorrente, patologia riconosciuta nel verbale di invalidità.
    Sono esclusa dall’obbligo di rispettare le fascie orarie di reperibilità per la visita fiscale (h. 10 – 12 / h. 17 – 19)?
    Quale comportamento devo adottare per non incorrere in sanzioni?
    Informo il medico che certifica o il datore di lavoro?
    Molte grazie e cordialità.

  40. Ciao, sono dipendente privata di azienda di credito, ho un’invalidità civile del 67% e sono attualmente in malattia per depressione ricorrente, patologia riconosciuta nel verbale di invalidità.
    Sono esclusa dall’obbligo di rispettare le fascie orarie di reperibilità per la visita fiscale (h. 10 – 12 / h. 17 – 19)?
    Quale comportamento devo adottare per non incorrere in sanzioni?
    Informo il medico che certifica o il datore di lavoro?
    Molte grazie e cordialità.

    Ciao Maria Cristina

    Non devi far altro che inviare o portare tutta la documentazione che accerti il riconoscimento della patologia al datore di lavoro. In modo che tutte le vote che ti assenti per malattia legata alla patologia riconosciuta non ti venga decurtato niente dallo stipendio e non ti venga fatta la visita fiscale. Devi inoltre ricordare al tuo medico che quando ti certifica la malattia deve aggiungere alla prognosi o ai giorni di assenza ” per terapia salvavita” oppure” fa uso di medicinali salvavita” ti saluto e ti ringrazio della visita
    Vittorio

  41. Decreto Brunetta:circolare esplicativa della funzione pubblica sulle assenze per malattia PDF Stampa E-mail

    Roma, 19 lug – Ecco il testo della circolaren. 7/2008 diramata dal ministero della Funzione Pubblica, in merito all’art. 71 (Assenze per malattia), firmata dal ministro Brunetta:

    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
    UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
    SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE
    Alle Amministrazioni pubbliche di cui
    all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

    CIRCOLARE N. 7/2008

    Decreto legge n. 112 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.

    Come noto, con il decreto legge n. 112 del 2008 sono state adottate delle misure normative finalizzate ad incrementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni anche mediante interventi in materia di trattamento del personale.
    Considerato che sono pervenuti numerosi quesiti dalle amministrazioni per conoscere l’interpretazione delle norme soprattutto in relazione alle disposizioni di cui all’art. 71 del decreto (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), si ritiene opportuno fornire delle indicazioni anche nelle more della conversione in legge del provvedimento.
    Il decreto legge, pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, è entrato in vigore il 26 giugno scorso. Quindi, l’applicazione del regime legale si riferisce alle assenze che si verificano a decorrere da tale data.
    In linea generale, la nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato contrattualizzati e non contrattualizzati nonché, in quanto compatibile, anche ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale.

    1.Le assenze per malattie

    Il provvedimento legislativo innanzi tutto contiene una nuova disciplina in materia di assenze per malattia.
    La normativa stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza per malattia (comma 1), definisce le modalità per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell’assenza (comma 2) e per i controlli che le amministrazioni debbono disporre (comma 3).

    Quanto al trattamento economico, la disposizione stabilisce che “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”, con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day ospital o a terapie salvavita).
    In proposito, si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti; inoltre, per il personale dell’area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita, eventuali assegni ad personam e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree.
    Per la qualificazione delle voci retributive, le amministrazioni dovranno comunque far riferimento alle eventuali definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento (art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”).
    La disciplina in esame, a mente dell’ultimo comma dell’art. 71, non può essere derogata dai contratti collettivi. Naturalmente, per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale, continueranno ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento.
    Si segnala che i risparmi conseguenti all’attuazione della norma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e per gli enti diversi dalle amministrazioni statali concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Secondo la norma tali risparmi “non possono essere utilizzati per incrementare i fondi destinati alla contrattazione collettiva”.
    Particolari problemi interpretativi si sono posti in riferimento al comma 2 dell’articolo in questione il quale stabilisce: “2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.”.
    La norma individua le modalità con cui i pubblici dipendenti debbono giustificare le assenze per malattia. Essa fa riferimento alternativamente alla giustificazione delle assenze che in generale si protraggono per un periodo superiore a dieci giorni e – a prescindere dalla durata – alla giustificazione delle assenze che riguardano il terzo episodio di assenza in ciascun anno solare.
    Quanto all’individuazione del “periodo superiore a dieci giorni”, la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell’intera assenza sia nell’ipotesi in cui in occasione dell’evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l’assenza sia continuativa (“malattia protratta”).

    Si chiarisce che, in base alla norma, nella nozione di “secondo evento” rientra anche l’ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto “evento” di un solo giorno.
    Nei casi sopra visti “l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.”.
    La norma sicuramente esclude che nelle ipotesi descritte la certificazione a giustificazione dell’assenza possa esse rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le amministrazioni pertanto non potranno considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.
    Ciò detto, la lettura della disposizione va operata nel più ampio quadro delle norme costituzionali e dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria delineata dal d.lgs. n. 502 del 1992.
    Tale ottica conduce ad un’interpretazione che supera il dato meramente testuale della disposizione, per cui deve ritenersi ugualmente ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio in questione e, cioè, dai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992), i quali in base alla convenzione stipulata con le A.S.L. e all’Accordo collettivo nazionale vigente sono tenuti al rilascio della certificazione (Accordo del 23 marzo 2005, art. 45). Anche in questo caso la qualità del medico – ossia l’evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale – dovrà risultare dalla certificazione.
    Si coglie l’occasione per ricordare in questa sede che, in osservanza dei principi della necessità e dell’indispensabilità che improntano la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in linea generale (salvo specifiche previsioni) le pubbliche amministrazioni non possono chiedere che sui certificati prodotti a giustificazione dell’assenza per malattia sia indicata la diagnosi, essendo sufficiente l’enunciazione della prognosi (si veda in proposito anche la Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 14 giugno 2007, relativa a “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.”, pubblicata nel Supplemento ordinario della G.u. del 13 luglio 2007, n. 161.).
    Si segnala all’attenzione la previsione del comma 3 dell’art. 71. La norma impone la richiesta della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui l’assenza sia limitata ad un solo giorno e, innovando rispetto alle attuali previsioni negoziali, stabilisce un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di agevolare i controlli. La norma specifica che la richiesta per l’attivazione della visita fiscale dovrà essere presentata “tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative”. Ciò significa che la richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata.

    2.L’incidenza delle assenze dal servizio ai fii della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva.

    Il comma 5 dell’at. 71 in esame stabilisce che “5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”.
    La norma vuole rispondere ad un criterio di efficienza ed economicità poiché impedisce che le amministrazioni possano considerare l’assenza dal servizio come presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.
    Essa riguarda in generale tutte le assenze, con esclusione delle assenze individuate nel medesimo comma 5, le quali – in ragione della causale – non possono tradursi in una penalizzazione per il dipendente (maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e paternità, permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i dipendenti portatori di handicap grave i permessi di cui all’articolo 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
    Nell’interpretazione della disposizione acquista un particolare significato la parola “distribuzione”, dovendosi quindi far riferimento a quelle somme (il cui finanziamento avviene mediante i fondi per la contrattazione collettiva) che sono destinate ad essere distribuite mediante contrattazione integrativa, vale a dire alle somme destinate a remunerare la produttività, l’incentivazione ed i risultati. In buona sostanza, la norma – che ha una forte valenza di principio – vincola le amministrazioni in sede negoziale e, in particolare, in sede di contrattazione integrativa impedendo di considerare allo stesso modo la presenza e l’assenza dal servizio ai fini dell’assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, dell’attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti (la norma non riguarda invece la retribuzione di posizione, che non ha carattere di incentivo ma di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dalla titolarità dell’incarico).
    Quanto ai permessi “per citazione a testimoniare” si chiarisce che la disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma solo attribuire rilievo alla particolare causale considerata, nell’ambito dell’utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza è resa a favore dell’amministrazione, permessi per motivi di servizio).
    Restano comunque fermi gli ordinari principi in materia di premialità, cosicché è chiaro che la norma non intende in alcun modo introdurre degli automatismi legati alla presenza in servizio. La nuova previsione legislativa, infatti, non vuole derogare alla natura e ai contenuti dei progetti e dei programmi di produttività e alla conseguente necessità di valutare comunque l’effettivo apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, attraverso l’introduzione di un nuovo criterio, automatico e generalizzato, di erogazione dei relativi compensi incentivanti, incentrato sulla sola presenza in servizio. Neppure tale criterio può ritenersi valido ed efficace per le sole tipologie di assenza considerate dal legislatore come assimilate alla presenza in servizio. Infatti, nelle suddette ipotesi di assenza, i lavoratori e le lavoratrici hanno titolo ad essere valutati per l’attività di servizio svolta e per i risultati effettivamente conseguiti ed hanno titolo a percepire i compensi di produttività, secondo le previsioni dei contratti integrativi vigenti presso le amministrazioni, solo in misura corrispondente alle attività effettivamente svolte ed ai risultati concretamente conseguiti dagli stessi, mentre l’assenza dal servizio non può riverberarsi in una penalizzazione rispetto agli altri dipendenti. In altri termini, e secondo i consolidati orientamenti della magistratura contabile (es.: Corte dei conti, Sez II centrale, sent. n. 44 del 2003), nell’erogazione dei compensi incentivanti deve essere esclusa ogni forma di automatica determinazione del compenso o di “erogazione a pioggia”.
    Resta inoltre fermo che le indennità o le retribuzioni connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa (ad es. turno, reperibilità, rischio, disagio, trattamento per lavoro straordinario ecc.) possono essere erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta.

    3.Calcolo ad ore dei permessi retribuiti

    Il comma 4 dell’art. 71 contiene dei criteri per la contrattazione collettiva. In particolare, si esprime la direttiva che i permessi retribuiti che possono essere fruiti a giorni o alternativamente ad ore debbano essere quantificati comunque ad ore. Inoltre, si stabilisce che “Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.”.
    La norma risponde all’evidente esigenza di impedire distorsioni nell’applicazione delle clausole e delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l’orario. La norma è rivolta alle parti negoziali e sarà applicata in sede di contrattazione integrativa; tuttavia, lì dove i contratti collettivi vigenti prevedono l’alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore, le amministrazioni sono tenute ad applicare direttamente il secondo periodo del comma 4 in esame a partire dall’entrata in vigore del decreto legge.
    Si segnala infine che, come previsto dal comma 6 dell’art. 71 in esame, le nuove norme assumono carattere imperativo non potendo essere derogate dai contratti o dagli accordi collettivi.
    IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
    Renato Brunetta

  42. Ciao Maria Cristina

    Non devi far altro che inviare o portare tutta la documentazione che accerti il riconoscimento della patologia al datore di lavoro. In modo che tutte le volte che ti assenti per malattia legata alla patologia riconosciuta non ti venga decurtato niente dallo stipendio e non ti venga fatta la visita fiscale. Devi inoltre ricordare al tuo medico che quando ti certifica la malattia deve aggiungere alla prognosi o ai giorni di assenza ” per terapia salvavita” oppure” fa uso di medicinali salvavita” ti saluto e ti ringrazio della visita
    Vittorio

  43. Mille grazie Vittorio per la celerità e la chiarezza.
    Perdona se chiedo ulteriori chiarimenti:
    1) è sicuro che l’esonero per gli invalidi civili al rispetto delle fasce orarie per le visite fiscali valga anche per i dipendenti di aziende private (es. aziende di credito) e non solo per i dipendenti dell’amministrazione statale?
    2) posso ancora chiedere al medico, che ha già inviato il certificato on-line il 16.03.2011, una integrazione dello stesso certificato per l’inserimento della dicitura “per terapia salvavita” oppure è già tardi?
    Ringrazio sentitamente per l’attenzione e porgo i miei più cordiali saluti.

  44. Ciao Maria Cristina

    A questo punto è venuto il dubbio anche a me, provo a chiedere a un buon patronato e ti farò sapere. Se puoi prova anche tu. Ti saluto

  45. A ri Ciao Maria Cristina

    Mi son consultato e mi hanno risposto cosi:

    Purtroppo non sei esentata dalle fasce di reperibilità per la visita fiscale.-
    Ti consiglio quindi di richiedere un eventuale esonero dai medici dell’INPS, perchè corri il rischio di perdere il diritto all’indennità di malattia. Ti saluto e ti auguro una buona serata

  46. Ancora grazie per la risposta:
    lunedì 21.03.2011 dovrebbe arrivarmi anche il parere dell’Associazione Nazionale Invalidi Civili; sarà mia premura comunicarla al blog per dovere di cronaca.
    Buona serata anche a Te.

  47. Buona sera, l’Associazione Invalidi Civili non mi ha ancora risposto.
    Nel frattempo ho sentito l’INPS per l’eventuale esonero.
    Mi hanno risposto che non è possibile ottenerlo in via preventiva ma che, con la patologia depressiva accertata, non ci sono problemi a giustificare l’assenza nella fascia oraria di reperibilità per la visita fiscale perchè per uscire dalla depressione la terapia è: uscire di casa.
    Tanto dovevo per aggiornamento e informazione.
    Cordialità.

  48. lavoro in un azienda privata e sono a maternità anticipata ed ho consegnato il certificato del medico privato chi mi sa dire se c’è una fascia oraria per la visita fiscale

  49. Ciao Clelia
    No, non c’è controllo
    L’INPS non manda la visita fiscla di controllo a chi è in maternità anticipata. L’unica visita fiscale è la prima, per certificare la gravidanza a rischio, ma quella si svolge con modalità diverse da città a città. Gli orari sono :
    dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
    Ti saluto e ti ringrazio della visita e tanti auguri

  50. buon giorno,
    sono un dipendente privato a casa per malattia,ho subito un operazione alla mano, oggi ho avuto la visita fiscale tutto ok, deve continuare a rispettare gli orari o sono libero avendo subito la visita?il medico non ha saputo dirmelo grazie.

  51. Ciao Luca
    Accertata la malattia, il lavoratore è libero di uscire

    Gli assenti per malattia possono uscire di casa dopo la visita del medico fiscale. Perché l’obbligo di reperibilità vale solo fino a quando non sia stato accertato lo stato di malattia. A dirlo non è il ministero della funzione pubblica, ma la Suprema corte di cassazione, con una sentenza del 2008, che oggi torna di stretta attualità (1942/90). Il caso riguardava un lavoratore che era uscito dopo la visita fiscale e che era stato sanzionato dall’Inps, che riteneva di avere diritto a disporre un ulteriore controllo medico dopo la prima visita fiscale. Secondo l’ente previdenziale, infatti, il lavoratore in malattia, anche se debitamente accertata da un medico di controllo, sarebbe tenuto per tutta la durata della malattia stessa a rispettare le fasce orarie di reperibilità per consentire accertamenti sul permanere delle sue condizioni patologiche. Tesi, questa, che è stata rigettata totalmente dalla Corte di cassazione che, per contro, ha affermato la piena facoltà del lavoratore assente per malattia di poter disporre liberamente del proprio diritto alla «locomozione». A patto che il medico fiscale abbia già visitato l’interessato. Secondo i magistrati superiori, «la limitazione alla libertà di locomozione imposta dal regime delle cosiddette fasce orarie di reperibilità» assume carattere eccezionale. E quindi, una volta accertato lo stato di salute (e cioè la malattia del lavoratore), la persistenza dell’obbligo si tradurrebbe in una imposizione di un riposo orario forzato quotidiano, che potrebbe addirittura non essere compatibile o comunque non avrebbe ragione riguardo a determinate forme patologiche la cui terapia potrebbe richiedere, per esempio, l’allontanamento dal luogo abituale di residenza per località più consone alle condizioni patologiche del soggetto (si pensi ai casi di asma allergica).
    La limitazione potrebbe incidere cioè sui criteri e i metodi di cura della malattia i tempi e i luoghi di essa. La Corte ha sottolineato, inoltre, che il legislatore ha inteso rendere meno gravose le limitazioni delle fasce orarie di reperibilità, disponendo che il servizio di controllo dello stato di malattia e gli accertamenti preliminari al controllo stesso siano fatte nel più breve tempo possibile, nello stesso giorno, anche se domenicale o festivo. Secondo la Suprema corte, dunque, è evidente che il legislatore non ha voluto tutelare soltanto l’interesse del datore di lavoro al pronto accertamento della malattia, ma ha tenuto conto che non sempre uno stato morboso, che pur non rende idoneo il prestatore d’opera a determinati lavori, comporta necessariamente, per tutto il corso della malattia che egli rimanga nel suo domicilio o non svolga altre attività. Pertanto «accertato da competenti organi tecnici lo stato di malattia e formulato un giudizio prognostico», si legge nel provvedimento, «il legislatore non poteva strutturare un meccanismo restrittivo estendendolo ad ipotesi successive assolutamente eventuali fondate sul sospetto di un errore diagnostico valutativo da parte del medico che abbia effettuato il controllo o di un comportamento simulatorio o fraudolento del lavoratore». Insomma, vada per gli arresti domiciliari dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 20. Ma solo fino a quando non arriva il medico fiscale. Dopo di che scatta la libertà vigilata. Vigilata nel senso che se l’ammalato non si cura, e ciò comporta un prolungamento della prognosi, può essere ipotizzabile addirittura una responsabilità per danno erariale, con tanto di condanna da parte della Corte dei conti (sentenza n.21/2008 del 21 aprile 2008, sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto-Adige).
    Ti saluto e ti ringrazio della visita
    Vittorio

  52. salve sono stato operato al ginocchio legamento crociato vorrei sapere avendo la riabilitazione presso una clinica durante le fascie orarie come mi devo comportare se ho un controllo visita.cosa riscia una persona che non viene trovata a casa durante la malattia .grazie….

  53. Ciao Stefano
    Non devi fare altro che avvisare il tuo datore di lavoro in modo che quando fai riabilitazione non ti venga effettuata la visita fiscale, ricordati inoltre di farti fare il giustificativo dal terapista per eventuali controlli. Se giustifichi l’assenza non rischi niente in caso contrario la decurtazione dello stipendio per la durata della malattia e eventuale provvedimento disciplinare. Ti saluto e ti ringrazio della visita

  54. HO LETTO IN INTERNET CHE: UNA VOLTA RICEVUTO LA VISITA FISCALE CHE CONFERMA
    LA PROGNOSI IL LAVORATORE NON È PIÙ SOGGETTO ALLE FASCE DI REPERIBILITÀ IN
    QUANTO «GIÀ CONTROLLATO». ULTERIORI RICHIESTE DI VISITE DA PARTE DEI DATORI
    DI LAVORO CONFIGURANO IL REATO DI VESSAZIONE. SECONDO LA CASSAZIONE¸ È
    RISARCIBILE IL DANNO CAUSATO AL LAVORATORE DALLA RICHIESTA DA PARTE DEL
    DATORE DI LAVORO DI CONTINUE VISITE DOMICILIARI¸ CHE IGNORANO L`ESITO DI
    PRECEDENTI CONTROLLI CHE CONFERMANO LA PERSISTENZA DELLA MALATTIA¸
    CONFIGURANO UN INTENTO PERSECUTORIO SUSCETTIBILE DI CAUSARE ADDIRITTURA UN
    AGGRAVAMENTO DELLA MALATTIA DEL DIPENDENTE. NELLA MIA SITUAZIONE IL
    DATTORE DI LAVORO MI HA INVIATO LA VISITA MEDICA LEGALE DUE VOLTE PER LA
    STESSA MALATTIA¸ COSA POSSO FARE?
    POSO FARE CAUSA AL DATORE DI LAVORO PER PERSECUZIONE.?

  55. CIAO CHRISTIANCITODIAZ

    Il consiglio che ti posso dare se vuoi far causa al tuo datore di lavoro è di farti assistere da un buon patronato. INCA- CGIL o ACLI –
    http://www.inca.it
    Ti saluto e ti ringrazio della visita

  56. sono una lavoratrice al servizio pubblico ho mandato alla mia azienda un certificato di malattia .vorrei sapere le fasce orarie

  57. Ciao Daniela

    Le fasce orarie per i pubblici dipendenti (INPDAP) dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ti saluto e ti ringrazio della visita

  58. Buongiorno. Sono una dipendente pubblica a casa in malattia dal 5/4/2011 per tonsillite acuta. Mi scade domani la malattia. io volevo sapere questo: se dovesse venire il medico a fare un controllo, io ora ho solo un po’ di tosse e la gola leggermente arrossata mi può invalidare la malattia? cmq ora imiei sintomi vanno meglio perchè ho fatto una terapia antibiotica. ma il medico può ritenere una malattia ingiustificata?
    Grazie.

  59. Ciao Laura

    Tranquilla il medico deve solo verificare la tua presenza in casa durante le fasce orarie. Ti dirà che dopo la scadenza dei giorni rilasciati dal tuo medico di famiglai potrai rientrare al lavoro. Ti saluto e ti ringrazio della visita

  60. Buongiorno , lavoro nel turismo e la mia azienda ( privata ) a livello nazionale ha circa 400 dipendenti , nella filiale della mia citta’ siamo in 20 , quando sono in malattia il mio direttore mi manda sempre la visita medica fiscale , SEMPRE ed ogni tanto me la manda anche 2 volte a distanza di 3 giorni , puo’ essere configurato un reato di vessazione visto che queste visite fiscali negli ultimi 6 o 7 arrivano solo al sottoscritto e MAI ai miei colleghi di lavoro ? Grazie

  61. Ciao Andrea

    Gli assenti per malattia possono uscire di casa dopo la visita del medico fiscale. Perché l’obbligo di reperibilità vale solo fino a quando non sia stato accertato lo stato di malattia. A dirlo non è il ministero della funzione pubblica, ma la Suprema corte di cassazione, con una sentenza del 2008, che oggi torna di stretta attualità (1942/90). Questo è quello che dice la Suprema corte di cassazione. Io per una questione di principio un salto a un buon patronato lo farei e andrei fino in fondo.. Ti saluto e ti ringrazio della visita.

  62. Mio padre è in convalescenza dopo bypass coronarico fa dayospital 3 volte alla settimana per riabilitazioni…la domanda è può uscire di casa anche durante gli orari previsti dall’inps? anche quando non fa dayospital? ed anche il sabato e la domenica? isomma può aver diritto ad un permesso speciale visto che gli dicono di andare spesso a fare delle belle camminate?

  63. Mio padre è in convalescenza dopo bypass coronarico fa dayospital 3 volte alla settimana per riabilitazioni…la domanda è può uscire di casa anche durante gli orari previsti dall’inps? anche quando non fa dayospital? ed anche il sabato e la domenica? isomma può aver diritto ad un permesso speciale visto che gli dicono di andare spesso a fare delle belle camminate?

  64. Ciao Rory

    Purtroppo NO!
    Tuo padre può uscire in tutte le ore escluse quelle di visita fiscale, a meno che non richieda un’apposita autorizzazione all’INPS, ma che dubito gli venga concessa. Ti saluto e ti ringrazio della visita

  65. Buon giorno,lavoro in un negozio di abbigliamento volevo sapere gli orari dell’ispezione fiscale.grazie mille

  66. Salve, lavoro in una assicurazione. Noi fino a due giorni di malattia non abbiamo l’obbligo di andare dal medico, anche se la malattia è preceduta o successiva al week end (lunedì e martedì o giovedì e venerdì). Se io sono in malattia il giovedì e venerdì (quindi non ho l’obbligo di andare dal medico) il sabato e la domenica mi possono mandare un controllo fiscale? Saluti.
    Cinzia.

  67. Ciao Cinzia

    No Cinzia! Non hai l’obbligo di certificazione, ma sicuramente avrai l’obbligo di avvertire la tua azienda della malattia. Se comunichi giovedi e venerdi, non vedo il perchè ti possa venire il medico fiscale il sabato o la domenica… Ti saluto e ti ringrazio della visita

  68. buongiorno, ho subito un’intervento per carcinoma alla mammella. attualmente sto facendo la chemioterapia, nei periodi di malattia devo rispettare le fasce orarie di controllo inps (dipendente privato)
    Grazie

  69. Ciao Miriam
    Purtroppo SI!
    Nel periodo di malattia sei obbligata a rispettare le fasce orarie di controllo INPS a prescindere dal tipo di malattia, a meno che Tu non voglia richiedere ai medici dell’INPS stessa di essere esentata, ovviamente con una motivazione valida. Saluti e grazie della visita

  70. Buongiorno,

    mi chiamo Miriam e 20 giorni fa sono stata operata al crociato del ginocchio destro…sono in malattia fino al 10 novembre e stamattina (1/11/2011) è venuto il medico ma io non ho sentito il campanello…non sono mai stata in casa da sola, ma oggi mia mamma si è assentata per circa mezz’ora e io stavo ancora dormendo. Ho sentito il campanello suonare un’altra volta ma siccome riesco ad alzarmi dal letto solo con qualcuno, non sono riuscita ad arrivare in tempo alla porta. In questo caso, l’inps può lo stesso non riconoscermi la malattia?

  71. Ciao Miriam
    Purtroppo SI!
    Prova a mandare Tua madre alla sede INPS più vicina, per cercare di spiegare la situazione, ma ho paura che perderai l’indennità di malattia dalla data della mancata visita.-
    La normativa infatti prevede che negli orari di visita fiscale bisogna essere in casa e reperibili, e nel Tuo caso è come se non ti avessero trovato in casa. Ti saluto e ti ringrazio della visita

  72. Salve, sono un lavoratore privato in cura per depressione.
    Qualche giorno fa ho ricevuto il controllo medico a casa da parte del mio datore di lavoro e non avendomi trovato presso il mio domicilio durante gli orari stabiliti dalla legge, mi ha premesso che i giorni di malattia non mi saranno riconosciuti!
    Ora io le chiedo: è possibile che avendo già i miei problemi, non posso neanche far ciò che mi fa star meglio, avendo sbalzi di umore allucinanti, perché sono costretto a stare ai domiciliari per 4 ore al giorno?!?

  73. Salve, sono un lavoratore privato in cura per depressione.
    Qualche giorno fa ho ricevuto il controllo medico a casa da parte del mio datore di lavoro e non avendomi trovato presso il mio domicilio durante gli orari stabiliti dalla legge, mi ha premesso che i giorni di malattia non mi saranno riconosciuti!
    Ora io le chiedo: è possibile che avendo già i miei problemi, non posso neanche far ciò che mi fa star meglio, avendo sbalzi di umore allucinanti, perché sono costretto a stare ai domiciliari per 4 ore al giorno?!?

  74. Salve, sono un lavoratore privato in cura per depressione.
    Qualche giorno fa ho ricevuto il controllo medico a casa da parte del mio datore di lavoro e non avendomi trovato presso il mio domicilio durante gli orari stabiliti dalla legge, mi ha premesso che i giorni di malattia non mi saranno riconosciuti!
    Ora io le chiedo: è possibile che avendo già i miei problemi, non posso neanche far ciò che mi fa star meglio, avendo sbalzi di umore allucinanti, perché sono costretto a stare ai domiciliari per 4 ore al giorno?!?

  75. sono fabio lavoro come operaio forestale presso la comunità montana monti del trasimeno medio tevere e sono in malattia per l’attrite gottosa e vorrei sapere se la fascia oraria per la reperibilità è dalle ore 10:00 alle 12:00 la mattina e dalle 17:00 alle 19:00 il pomeriggio

  76. Ciao Fabio
    Ecco le fasce da rispettare:

    9.00/13.00 – 15.00/18.00 pubblici dipendenti (INPDAP)

    10.00/12.00 – 17.00/19.00 lavoratori privati (INPS)

    Ti saluto e ti ringrazio della visita

  77. sono un dipendente pubblico, sono stato dimesso ieri dall’ospedale e il medico mi ha prescritto 10gg di convalescenza post-ospedaliera per patologia (pancreatrite acuta). volevo sapere se devo rispettare le fasce di reperibiltà o se la mia patologia rientrava tra quelle esnti di controllo inpdap.
    grazie

  78. Ciao Ranakid

    Visita fiscale per i dipendenti privati

    Per i dipendenti privati gli orari delle visite fiscali sono i seguenti: 7 giorni su 7 con la reperibilità delle fasce dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

    Visite fiscali per i dipendenti della pubblica amministrazione

    A decorrere dal 04.02.2010, le nuove fasce di reperibilità sono le seguenti:

    dalle ore 09,00 alle ore 13,00
    dalle ore 15,00 alle ore 18,00
    L’obbligo di reperibilità per le visite fiscali sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

    Il provvedimento, inoltre, prevede l’esclusione dall’obbligo del rispetto di tali fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, qualora l’assenza del dipendente sia riconducibile a:

    patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    infortuni sul lavoro;
    malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
    stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

    Ti saluto e ti ringrazio della visita

  79. Caro Giuseppe
    Mi dispiace ma la legge purtroppo è questa! Dovevi far presente ai medici dell’INPS il tuo particolare stato di malattia e chiederne l’esonero. Ti saluto e ti ringrazio della visita.

  80. ciao sono in malattia dal 28-11-11 fino al 13-02-12, purtroppo l’intervento che ho subito non ha risolto i miei problemi,penso che durante l’ anno dovro’ assentarmi ancora dal lavoro di cassiera di supermercato,volevo sapere quanti gg mi spettano in un anno.Sono assunta a tempo indeterminato part-aim a 24 ore.cia anto

  81. ciao Antonella

    a tempo indeterminato: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare;
    Le fasce di reperibilità alla visita medica di controllo domiciliare sono, per tutti i giorni compresi nella certificazione di malattia:
    • dalle ore 10,00 alle ore 12,00
    • dalle ore 17,00 alle ore 19,00
    Ti saluto e ti ringrazio della visita

  82. sono in certificato per accertamenti che confermano lo slaminamento del tendine della spalla, sul certificato c’è riportato l’indirizzo della mia abitazione ,per vari controlli da parte imps,volevo sapere,se potevo scrivere anche un altro indirizzo di abitazione,quello del mio compagno ,che non vive nella mia stessa città,ovviamente facendo sapere anche quando sono nell’altra residenza…… grazie

  83. sono in certificato per accertamenti che confermano lo slaminamento del tendine della spalla, sul certificato c’è riportato l’indirizzo della mia abitazione ,per vari controlli da parte imps,volevo sapere,se potevo scrivere anche un altro indirizzo di abitazione,quello del mio compagno ,che non vive nella mia stessa città,ovviamente facendo sapere anche quando sono nell’altra residenza…… grazie

  84. Ciao Sandra
    Si lo puoi fare! L’importante è dare l’indirizzo da te desiderato al momento della certificazione. Ti saluto e ti ringrazio della visita

  85. salve,avrei una domanda…sto avendo una lombosciatalgia,che mi impedisce di andare a lavoro visto che devo stare in piedi,solo che tra un paio di giorni mi devo sposare,se mi sposo dopo le fasce orarie delle visite fiscali posso comunque essere licenziata per giusta causa?

  86. Ciao Giorgia

    Se Ti sposi, anche se sei in malattia, in un’orario diverso da quello previsto per le visite fiscali non ci sono problemi ne con il datore di lavoro ne con l’INPS.-
    L’unico problema è che non potrai andare in viaggio di nozze prima della fine della malattia.-
    Auguriiii!!!

  87. HO LETTO IN INTERNET CHE: UNA VOLTA RICEVUTO LA VISITA FISCALE CHE CONFERMA LA PROGNOSI IL LAVORATORE NON È PIÙ SOGGETTO ALLE FASCE DI REPERIBILITÀ IN QUANTO «GIÀ CONTROLLATO». ULTERIORI RICHIESTE DI VISITE DA PARTE DEI DATORI
    DI LAVORO CONFIGURANO IL REATO DI VESSAZIONE. SECONDO LA CASSAZIONE¸ È RISARCIBILE IL DANNO CAUSATO AL LAVORATORE DALLA RICHIESTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI CONTINUE VISITE DOMICILIARI¸ CHE IGNORANO L`ESITO DI PRECEDENTI CONTROLLI CHE CONFERMANO LA PERSISTENZA DELLA MALATTIA¸ CONFIGURANO UN INTENTO PERSECUTORIO SUSCETTIBILE DI CAUSARE ADDIRITTURA UN AGGRAVAMENTO DELLA MALATTIA DEL DIPENDENTE.
    ALLORA FACCIO DUE DOMANDE:
    1- SE ARRIVA PER SECONDA VOLTA IL CONTROLLO DEL INPS, COSA POSSO FARE?, MI POSSO OPPORRE A UNA SECONDA VISITA?.
    2- SE ARRIVA PER SECONDA VOLTA IL CONTROLLO DEL INPS DOPO DI ESSERE STATO GIÀ CONTROLLATO ED IO NON MI TROVO A CASA PERCHÉ NON SONO PIÙ SOGGETTO ALLE FASCE DI REPERIBILITÀ, COSA SUCEDE?

  88. Ciao Cristian
    Una volta ricevuta la visita fiscale che conferma la prognosi il lavoratore non è più soggetto alle fasce di reperibilità in quanto “già controllato”. Ulteriori richieste di visite da parte dei datori di lavoro configurano il reato di vessazione. Secondo la Cassazione, è risarcibile il danno causato al lavoratore dalla richiesta da parte del datore di lavoro di continue visite domiciliari, che ignorano l’esito di precedenti controlli che confermano la persistenza della malattia, configurando un intento persecutorio suscettibile di causare addirittura un aggravamento della malattia del dipendente. Si tratta di una sentenza del 2008(1942/90) In particolare: il caso riguardava un lavoratore che era uscito dopo la visita fiscale e che era stato sanzionato dall’Inps, che riteneva di avere diritto a disporre un ulteriore controllo medico dopo la prima visita fiscale. Hai letto bene Cristian lo dice la sentenza 1942/90 del 2008. ti saluto e ti ringrazio della visita
    -ACCERTATA LA MALATTIA, IL LAVORATORE È LIBERO DI USCIRE

    7 maggio 2009

    Dopo la visita fiscale l’obbligo di reperibilità non vale più. Purché ci si curi a dovere
    Gli assenti per malattia possono uscire di casa dopo la visita del medico fiscale. Perché l’obbligo di reperibilità vale solo fino a quando non sia stato accertato lo stato di malattia. A dirlo non è il ministero della funzione pubblica, ma la Suprema corte di cassazione, con una sentenza del 2008, che oggi torna di stretta attualità (1942/90). Il caso riguardava un lavoratore che era uscito dopo la visita fiscale e che era stato sanzionato dall’Inps, che riteneva di avere diritto a disporre un ulteriore controllo medico dopo la prima visita fiscale. Secondo l’ente previdenziale, infatti, il lavoratore in malattia, anche se debitamente accertata da un medico di controllo, sarebbe tenuto per tutta la durata della malattia stessa a rispettare le fasce orarie di reperibilità per consentire accertamenti sul permanere delle sue condizioni patologiche. Tesi, questa, che è stata rigettata totalmente dalla Corte di cassazione che, per contro, ha affermato la piena facoltà del lavoratore assente per malattia di poter disporre liberamente del proprio diritto alla «locomozione». A patto che il medico fiscale abbia già visitato l’interessato. Secondo i magistrati superiori, «la limitazione alla libertà di locomozione imposta dal regime delle cosiddette fasce orarie di reperibilità» assume carattere eccezionale. E quindi, una volta accertato lo stato di salute (e cioè la malattia del lavoratore), la persistenza dell’obbligo si tradurrebbe in una imposizione di un riposo orario forzato quotidiano, che potrebbe addirittura non essere compatibile o comunque non avrebbe ragione riguardo a determinate forme patologiche la cui terapia potrebbe richiedere, per esempio, l’allontanamento dal luogo abituale di residenza per località più consone alle condizioni patologiche del soggetto (si pensi ai casi di asma allergica).
    La limitazione potrebbe incidere cioè sui criteri e i metodi di cura della malattia i tempi e i luoghi di essa. La Corte ha sottolineato, inoltre, che il legislatore ha inteso rendere meno gravose le limitazioni delle fasce orarie di reperibilità, disponendo che il servizio di controllo dello stato di malattia e gli accertamenti preliminari al controllo stesso siano fatte nel più breve tempo possibile, nello stesso giorno, anche se domenicale o festivo. Secondo la Suprema corte, dunque, è evidente che il legislatore non ha voluto tutelare soltanto l’interesse del datore di lavoro al pronto accertamento della malattia, ma ha tenuto conto che non sempre uno stato morboso, che pur non rende idoneo il prestatore d’opera a determinati lavori, comporta necessariamente, per tutto il corso della malattia che egli rimanga nel suo domicilio o non svolga altre attività. Pertanto «accertato da competenti organi tecnici lo stato di malattia e formulato un giudizio prognostico», si legge nel provvedimento, «il legislatore non poteva strutturare un meccanismo restrittivo estendendolo ad ipotesi successive assolutamente eventuali fondate sul sospetto di un errore diagnostico valutativo da parte del medico che abbia effettuato il controllo o di un comportamento simulatorio o fraudolento del lavoratore». Insomma, vada per gli arresti domiciliari dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 20. Ma solo fino a quando non arriva il medico fiscale. Dopo di che scatta la libertà vigilata. Vigilata nel senso che se l’ammalato non si cura, e ciò comporta un prolungamento della prognosi, può essere ipotizzabile addirittura una responsabilità per danno erariale, con tanto di condanna da parte della Corte dei conti (sentenza n.21/2008 del 21 aprile 2008, sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto-Adige).

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