Archivi giornalieri: 1 luglio 2009

Io oblio, tu taci, egli auspica

travaglio.jpgZorro

 l Senato sta per approvare la legge bavaglio-

guinzaglio per la cronaca giudiziaria e per

le intercettazioni della magistratura. L’on. Carolina

Lussana (Lega Nord)prepara il bavaglio anche

per Internet, vietando di pubblicare persino le

condanne dopo un po’ di anni in nome del “diritto

all’oblio” (l’ideale, nel paese dei senza memoria).

Il ministro Tremonti, dopo aver giurato “mai più

condoni”, apparecchia l’ennesimo condono per i

grandi evasori camuffato da ”scudo fiscale”, che

poi è un’operazione di riciclaggio di Stato: chi ha

accumulato soldi sporchi all’estero (perché guadagnati

con traffici di droga, armi, persone o perché

sottratti al fisco) potrà farli comodamente rientrare

pagando una tassa del 4-6% anzichè del 45%.

Così lo Stato farà concorrenza alle “lavanderie” criminali,

che per 100 euro sporchi ne restituiscono

50-60 puliti (lo Stato, invece, ne restituirà 94-96).

A Bari non passa giorno senza che emergano nuove

porcherie nella Puttanopoli di Al Tappone e dei

suoi amici papponi e/o spacciatori. Il premier, fra

una escort e l’altra, partecipa a simpatiche cenette

con giudici costituzionali che dovranno valutare

la costituzionalità del Lodo Al Fano che gli regala

l’impunità, alla presenza dello stesso Al Fano e del

solito Letta. Il governo delmalaffare affida i lavori

per la prima “new town” nell’Abruzzo terremotato

al socio di tre soci del mafioso don Vito Ciancimino.

E nessuno dice niente. A parte il capo dello

Stato, che comprende “le ragioni dell’informazione

e della politica”, ma auspica “una tregua nelle

polemiche fino al G8”. Che cos’è, uno scherzo

Fasce orarie

bru-netta.jpg

DECRETO ANTICRISI: RIPRISTINATE LE VECCHIE FASCE DI REPERIBILITA’ PER LA MALATTIA DEI DIPENDENTI PUBBLICI.
Decreto Legge anticrisi 26 giugno 09.pdf

PRECARI NORMATIVA.pdf

 

 

 

Si ritorna alle vecchie fasce orarie valide anche per il privato: ore 10-12/17-19

Notizie.

Pubblici dipendenti. Dietro front del governo

Abrogate le fasce orarie di Brunetta per malattia

Tutto torna come prima. Il governo ha emanato un decreto-legge, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 2 luglio, che sopprime le fasce orarie differenziate di reperibilità durante la malattia dei dipendenti pubblici, volute dal Ministro Brunetta per combattere l’assenteismo fra i dipendenti pubblici.

Dal 2 luglio, pertanto, torna in vigore anche per questi lavoratori l’orario 10-12 e 17-19, valido per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda il personale del comparto sicurezza e difesa e dei vigili del fuoco, oltre a questa novità, il decreto legge 78/2009 stabilisce che gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status  e alla peculiari condizioni di impiego” rientrano nel trattamento economico fondamentale delle retribuzioni.

Con lo stesso provvedimento viene abrogata anche la disposizione, contenuta nel decreto legge 112/08 riguardante l’accesso ai cosiddetti “fondi per la contrattazione integrativa”, dai quali erano esclusi i periodi di assenza per malattia.

Una disposizione che incideva, in alcuni casi, in maniera significativa sull’importo della retribuzione finale del dipendente pubblico.

Sono a carico delle ASL le spese relative agli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia effettuati su richiesta dell’amministrazione.

La certificazione medica giustificativa della malattia deve essere rilasciata da struttura sanitaria pubblica o anche “da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale”.

Il decreto-legge in questione dovrà passare il vaglio di Camera e Senato per essere poi convertito in legge entro 60 giorni.

Per chi non lo sapesse…..

Accertata la malattia, il lavoratore è libero di uscire

 

Gli assenti per malattia possono uscire di casa dopo la visita del medico fiscale. Perché l’obbligo di reperibilità vale solo fino a quando non sia stato accertato lo stato di malattia. A dirlo non è il ministero della funzione pubblica, ma la Suprema corte di cassazione, con una sentenza del 2008, che oggi torna di stretta attualità (1942/90). Il caso riguardava un lavoratore che era uscito dopo la visita fiscale e che era stato sanzionato dall’Inps, che riteneva di avere diritto a disporre un ulteriore controllo medico dopo la prima visita fiscale. Secondo l’ente previdenziale, infatti, il lavoratore in malattia, anche se debitamente accertata da un medico di controllo, sarebbe tenuto per tutta la durata della malattia stessa a rispettare le fasce orarie di reperibilità per consentire accertamenti sul permanere delle sue condizioni patologiche. Tesi, questa, che è stata rigettata totalmente dalla Corte di cassazione che, per contro, ha affermato la piena facoltà del lavoratore assente per malattia di poter disporre liberamente del proprio diritto alla «locomozione». A patto che il medico fiscale abbia già visitato l’interessato. Secondo i magistrati superiori, «la limitazione alla libertà di locomozione imposta dal regime delle cosiddette fasce orarie di reperibilità» assume carattere eccezionale. E quindi, una volta accertato lo stato di salute (e cioè la malattia del lavoratore), la persistenza dell’obbligo si tradurrebbe in una imposizione di un riposo orario forzato quotidiano, che potrebbe addirittura non essere compatibile o comunque non avrebbe ragione riguardo a determinate forme patologiche la cui terapia potrebbe richiedere, per esempio, l’allontanamento dal luogo abituale di residenza per località più consone alle condizioni patologiche del soggetto (si pensi ai casi di asma allergica).
La limitazione potrebbe incidere cioè sui criteri e i metodi di cura della malattia i tempi e i luoghi di essa. La Corte ha sottolineato, inoltre, che il legislatore ha inteso rendere meno gravose le limitazioni delle fasce orarie di reperibilità, disponendo che il servizio di controllo dello stato di malattia e gli accertamenti preliminari al controllo stesso siano fatte nel più breve tempo possibile, nello stesso giorno, anche se domenicale o festivo. Secondo la Suprema corte, dunque, è evidente che il legislatore non ha voluto tutelare soltanto l’interesse del datore di lavoro al pronto accertamento della malattia, ma ha tenuto conto che non sempre uno stato morboso, che pur non rende idoneo il prestatore d’opera a determinati lavori, comporta necessariamente, per tutto il corso della malattia che egli rimanga nel suo domicilio o non svolga altre attività. Pertanto «accertato da competenti organi tecnici lo stato di malattia e formulato un giudizio prognostico», si legge nel provvedimento, «il legislatore non poteva strutturare un meccanismo restrittivo estendendolo ad ipotesi successive assolutamente eventuali fondate sul sospetto di un errore diagnostico valutativo da parte del medico che abbia effettuato il controllo o di un comportamento simulatorio o fraudolento del lavoratore». Insomma, vada per gli arresti domiciliari dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 20. Ma solo fino a quando non arriva il medico fiscale. Dopo di che scatta la libertà vigilata. Vigilata nel senso che se l’ammalato non si cura, e ciò comporta un prolungamento della prognosi, può essere ipotizzabile addirittura una responsabilità per danno erariale, con tanto di condanna da parte della Corte dei conti (sentenza n.21/2008 del 21 aprile 2008, sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto-Adige).

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Pensioni, da oggi si cambia

 

Tutto cambia per chi si appresta ad andare in pensione: da oggi entrerà in vigore il nuovo meccanismo per l’accesso al pensionamento di anzianità e per uscire dal lavoro si dovrà soddisfare il requisito relativo alla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva. Secondo le nuove regole, se entro il 30 giugno il lavoratore non avrà compiuto 58 anni di età e 35 di contributi dovrà aspettare quindi almeno il mese di luglio 2011 per andare in pensione.

Le norme introdotte dalla legge Damiano prevedono infatti che da oggi i lavoratori dipendenti possano uscire dal lavoro solo con quota 95, ossia 59 anni di età e 36 di contributi. In base al meccanismo delle quote si potrà andare in pensione anche con 35 anni di contributi ma solo se si sono compiuti i 60 anni d’età. Le stesse condizioni, se non verranno introdotte novità, saranno valide anche per il 2010. A partire dal gennaio 2011, invece, per andare in pensione d’anzianità si dovrà raggiungere quota ’96’, quindi potrà andarci chi avrà compiuto 60 anni d’età e avrà 36 anni di contributi oppure 61 anni e 35 di contributi. Poichè i requisiti per il pensionamento vanno maturati almeno sei mesi prima dell’uscita effettiva quest’anno ci saranno ancora lavoratori che potranno andare in pensione con 58 anni, avendo maturato tali requisiti entro dicembre 2008 o appunto giugno 2009.

A luglio scatterà anche l’ultima finestra dell’anno e gli ultimi che potranno andare in pensione con le vecchie regole sono i nati entro giugno 1951, che hanno compiuto 58 anni di età prima del primo luglio, e usciranno dal lavoro nel gennaio 2010 mentre coloro che sono nati a luglio del 1951 dovranno aspettare almeno fino a luglio del 2011, sempre che si sia raggiunta quota ’95’. A gennaio 2010 entreranno poi in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione delle pensioni, ovvero i parametri che vengono utilizzati per calcolare il valore della pensione. Secondo le stime del Nucleo di valutazione spesa previdenziale la riduzione sarà, a seconda dell’età, tra il 6,38 e l’8,41%.