Convivenza effettiva e permesso di soggiorno

In deroga al Testo Unico sull’immigrazione

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La sentenza della Cassazione n. 17346/10 ha stabilito che un extracomunitario sposato con un’italiana, che non ha ancora ottenuto la carta di soggiorno prevista dalle nuove norme, deve convivere “effettivamente” con il coniuge per ottenere il permesso di soggiorno regolato dalla Bossi-Fini.

La sentenza della Suprema Corte al respingimento di un ricorso presentato da un cittadino marocchino, sposato con un’italiana, contro la decisione con cui il Tribunale di Ravenna aveva confermato il diniego della Questura alla sua richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare.

I giudici avevano respinto la sua opposizione al decreto della Questura in quanto il cittadino extracomunitario non risultava convivente effettivo con la moglie italiana. L’immigrato aveva proposto ricorso in Cassazione adducendo il pretesto che la convivenza in seguito alla norme contenute nel decreto legislativo 30/07 non era più un requisito indipensabile per il rilascio della carta di soggiorno, come invece era previsto dal testo unico sull’immigrazione dopo l’introduzione della Bossi-Fini.

La Cassazione ha invece respinto il ricorso specificando che il diritto all’ingresso, alla circolazione ed al soggiorno per i familiari dei cittadini comunitari deroga alla disciplina del Testo Unico le sole volte in cui l’extracomunitario familiare del cittadino abbia ottenuto titoli che lo abilitano al soggiorno in Italia come in tutti i Paesi membri dell’Unione.

Convivenza effettiva e permesso di soggiornoultima modifica: 2010-07-28T07:15:26+02:00da vitegabry
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