Sentenza n. 130 del 23/6/2023 Impiego pubblico – corresponsione trattamenti di fine servizio – incostituzionalità differimento
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale sulla disparità di trattamento fra TFR e TFS sollevata dal TAR Lazio da un Dirigente della Polizia che ha chiesto il riconoscimento del TFS senza dilazioni e rateizzazioni, ritenendo che il pagamento rateale possa ledere l’art. 36 della Costituzione. Con la pronuncia in esame la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio componente integrante della retribuzione, spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio, poiché in contrasto con il principio della giusta retribuzione. Il principio della giusta retribuzione, infatti, “si sostanzia non solamente nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione”. La Corte però riconosce di non potere “allo stato, porre rimedio, posto che il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore”, aggiungendo poi che il legislatore dovrebbe formulare “una soluzione che, in ossequio ai richiamati principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità, si sviluppi muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri”. Spetterà al legislatore individuare “i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria”.