Sorveglianza sanitaria

Sorveglianza sanitaria covid-19 lavoratori fragili: nuove istruzioni INAIL

Visita medica sorveglianza sanitaria covid-19 lavoratori fragili da richiedere entro il 31 dicembre 2020. Ecco le istruzioni dell’INAIL.
 

È stato prorogato, fino a fine anno, la possibilità di richiedere la visita medica per lavoratori e lavoratrici fragili che sono maggiormente esposti al rischio di contagio da Coronavirus. A tal fine, è stato riaperto sul sito dell’INAIL il servizio telematico “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, quale esclusivo strumento per l’inoltro delle richieste di visita medica. All’esito della visita medica, il medico competente esprime il giudizio di idoneità, fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative.

Quest’ultimo, inoltre, si riserva il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative. Eventuali richieste già pervenute alle strutture territoriali Inail, anche nei mesi precedenti, con modalità diversa da quella telematica, devono essere ritrasmesse attraverso l’apposito servizio online.

A specificarlo è l’INAIL, con la Circolare n. 44 dell’11 dicembre 2020, fornendo ulteriori istruzioni in merito al servizio di sorveglianza sanitaria eccezionale, che è stata prorogata al 31 dicembre 2020.

Sorveglianza sanitaria covid-19 lavoratori fragili: la norma

L’art. 83, co. 1 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha disposto l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19.

Le misure devono essere adottate in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, ovvero:

  • da esiti di patologie oncologiche;
  • dallo svolgimento di terapie salvavita;
  • da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la stessa può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL. L’Istituto assicuratore, infatti, vi provvede con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.

Sorveglianza sanitaria, lavoratori e lavoratrici fragili

La sorveglianza sanitaria è un insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione:

  • all’ambiente di lavoro;
  • ai fattori di rischio professionali;
  • alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Essa rientra nell’attività svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale (ICOH) dal medico competente.

La sorveglianza sanitaria è effettuata:

  • dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Lavoratori e lavoratrici fragili: concetto di fragilità

In merito alle “situazioni di particolare fragilità” i dati epidemiologici recenti hanno mostrato chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di malattie cronico degenerative. Queste, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia.

Pertanto il concetto di “fragilità” va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.

In merito al requisito dell’età, tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. Pertanto, la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Rilascio del nuovo servizio telematico per la sorveglianza sanitaria

Per consentire ai datori di lavoro non obbligati alla nomina del medico competente di ottemperare a quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria, si rilascia il nuovo servizio telematico “Sorveglianza sanitaria eccezionale”. Il servizio è disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020, quale esclusivo strumento per l’inoltro delle richieste di visita medica.

L’adempimento deve essere effettuato entro il nuovo termine del 31 dicembre 2020.

Valutazione della condizione di fragilità

All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità. Quindi fornirà, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2. Il medico si riserva comunque il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Si ricorda, al riguardo, che l’importo unitario per la singola prestazione resa dall’Inail, ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, è pari a euro 50,85.  Tale tariffa sarà versata all’Inail dai datori di lavoro richiedenti l’effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale.

Sorveglianza sanitariaultima modifica: 2020-12-16T20:29:53+01:00da vitegabry
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