Archivi giornalieri: 21 dicembre 2020

Per chiedere l’anticipo del TFS e TFR, i dipendenti pubblici che accedono alla pensione con Quota 100, con la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata devono presentare domanda telematica all’INPS di certificazione del diritto al finanziamento agevolato previsto dall’art. 23, comma 7, del decreto legge n. 4/2019.

Tale certificazione andrà allegata, assieme al resto della documentazione prevista dal DPCM n.51/2020, alla domanda da presentare alle banche o o agli altri intermediari finanziari aderenti ad un apposito Accordo quadro elencati nell’apposito portale.

L’anticipo sulla propria liquidazione può avere un importo fino a 45mila euro e viene erogato sotto forma di finanziamento agevolato. Il tasso d’interesse applicato, determinato alla data di presentazione della domanda di Anticipo TFS/TFR, è pari al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato), con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40% (Art. 4 dell’Accordo quadro).

PMI.it ha realizzato un video tutorial che spiega passo passo come inoltrare la domanda di certificazione INPS per l’anticipo del TFS/TFR e le tempistiche necessarie ad ottenere l’anticipo del TFR/TFS.

Niente superbonus 110% senza condominio: chiarimenti Agenzia Entrate

Niente superbonus 110% senza condominio: chiarimenti Agenzia Entrate

Non è possibile usufruire del superbonus 110% su più unità abitative riconducibili ad unico proprietario se non c’è il condominio
 

Per parlare di condominio ci deve essere una pluralità di proprietari, da qui, il contribuente, residente all’estero, che su un edificio plurifamiliare, costituito da un’unità abitativa di cui è pieno proprietario e da due unità immobiliari di cui è nudo proprietario, non può usufruire del superbonus 110%.

Questo perché il superbonus non spetta per i lavori effettuati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un fabbricato che, posseduto da un unico proprietario, non può qualificarsi come “condominio”. In tale caso manca la pluralità dei proprietari che caratterizza il condominio stesso.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 78/e del 15 dicembre, ma prima di entrare nel dettaglio ricordiamo in breve cos’è e come funziona il superbonus 110%.

Superbonus 110%: cos’è e come funziona

Il superbonus 110%, art. 119 del Dl 34/2020, decreto Rilancio,  premia gli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico.

Gli interventi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Leggi anche: Superbonus al 110%: la guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

Detrazione fiscali anche per i residenti all’estero

Il superbonus spetta anche ai soggetti non residenti che hanno un immobile in Italia.

Infatti,  la detrazione, riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. Su immobili di loro proprietà. Dunque rileva il reddito fondiario che è collegato al possesso dell’immobile (risposta n°486/2020).

In mancanza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, il non residente titolare del reddito fondiario, può optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative alla detrazione dall’imposta previste dall’articolo 121 del D.L. 34/2020, Decreto Rilancio.

Il riferimento è allo sconto o alla cessione del credito.

Ad ogni modo, il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili. Inoltre tali soggetti non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato.

In tale caso manca un reddito imponibile in Italia.

Ancora, il 110% non può essere utilizzato dai contribuenti che possiedono esclusivamente:

  • redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva o
  • che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso di coloro che rientrano nella no tax area).

In tale caso è ammassa loro lo sconto o la cessione del credito.

Niente superbonus 110% senza condominio: chiarimenti dell’Agenzia

Il superbonus 110% spetta anche per gli interventi effettuati  dai condomìni e finalizzati:

  • all’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio,
  • nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati nonché gli interventi antisismici.

L’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio; vista la locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai “condomìni” e non alle “parti comuni” di edifici.

Il Superbonus non spetta per interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Tale indicazione che ha suscitato subito clamore. è contenuta nella circolare n° 24/e 2020.

Infatti sono numerosi i proprietari che ad oggi sono esclusi al superbonus 110%.

A tal proposito si spera che qualche novità possa arrivare con la prossima Legge di bilancio 2021.

La risoluzione n° 78 e del 15 dicembre

Con la risoluzione n° 78/E 2020,  l’amministrazione finanziaria oltre a ribadire che il superbonus non spetta per interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti, ha aggiunto che la preclusione opera anche qualora il contribuente sia nudo proprietario.

Anche in presenza di soggetti che hanno la possibilità di utilizzare gli immobili in base ad un diritto reale di godimento. L’edificio, essendo costituito da più immobili di un unico proprietario, non può qualificarsi come “condominio”. In mancanza della pluralità dei proprietari.

Il caso affrontato ha riguardato un contribuente, residente all’estero per lavori su un edificio plurifamiliare; l’edificio è costituito da un’unità abitativa di cui è pieno proprietario e da due unità immobiliari di cui è nudo proprietario. Per i lavori effettuati intendeva usufruire del superbonus 110%.

I lavori da effettuare erano lavori di ristrutturazione, incluso il rifacimento completo della struttura (parte comune a tutte le unità immobiliari), con adeguato isolamento termico e miglioramento strutturale anti-sismico.

Trattandosi di interventi su unità immobiliari distintamente accatastate, di proprietà del solo istante, nonostante la presenza del diritto di usufrutto in relazione ad alcune di tali unità, non sarà possibile beneficiare dell’agevolazione né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle unità immobiliari, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto non inserite in un condominio.

Ad ogni modo potrebbero spettare le detrazioni ordinarie, art.14 e 16 del Dl 63/2013.

Come leggere la busta paga di dicembre 2020

Come leggere la busta paga di dicembre 2020: guida alle voci più comuni

La busta paga di dicembre è la più difficile da leggere perchè contiene voci che non figurano negli altri mesi dell’anno, ecco i dettagli.
 

Come leggere la busta paga di dicembre 2020? Sono molte le sorprese che il cedolino di dicembre può riservare ai lavoratori dipendenti, questo infatti contiene voci che non figurano negli altri mesi dell’anno. A seconda dei casi, la retribuzione può essere maggiore di quella dei mesi precedenti o, al contrario, ridursi a poche centinaia di euro.

Queste variabili sono il risultato di una serie di elementi che si incrociano tutti a fine anno, fra cui il Conguaglio IrpefConguaglio bonus 80 euro e conguaglio bonus cuneo fiscale (entrambi per il 2020)TredicesimaFestività di dicembre.

Vediamo prima una breve premessa per poi vedere nel dettaglio come funzionano le varie voci di calcolo.

Come leggere la busta paga di dicembre: conguaglio IRPEF, bonus 80 euro, bonus cuneo fiscale, festività e tredicesima

Il Conguaglio Irpef è un calcolo di natura fiscale, basato sul presupposto che le tasse sono dovute in anticipo e in via provvisoria dal dipendente in relazione ad ogni compenso mensile erogato nell’anno, salvo poi stabilire definitivamente l’ammontare delle imposte per l’intero 2020 nel cedolino di dicembre.

Stessa cosa accade per il bonus 80 euro, con l’unica differenza che mensilmente al dipendente non viene trattenuto nulla ma, al contrario, erogato un credito fiscale (che si aggiunge al compenso netto). Il tutto viene poi ricalcolato nel cedolino di dicembre, per stabilire effettivamente se e quanto bonus spetta al dipendente per l’anno in corso. Per il 2020 inoltre, è da tener presente anche il cosiddetto bonus cuneo fiscale, in quanto dal 1° luglio questo ha preso definitivamente il posto del vecchio bonus Renzi.

La tredicesima, al contrario, è un elemento di paga previsto dal contratto collettivo applicato. Questa generalmente è pari ad una mensilità di retribuzione da corrispondersi in coincidenza o entro le festività natalizie. In assenza di ulteriori indicazioni da parte del CCNL, è il datore a decidere, come prassi aziendale, se:

  • Consegnare un apposito cedolino con il solo importo lordo dovuto a titolo di tredicesima, le relative trattenute previdenziali e fiscali ed erogare il compenso netto entro il termine stabilito dal contratto;
  • Erogare il solo compenso netto dovuto a titolo di tredicesima entro il termine stabilito dal contratto, come se fosse un semplice acconto, ed inserire tutti gli altri dati (tredicesima lorda e trattenute) nel cedolino di dicembre.

Sul tema delle festività è opportuno distinguere:

  • Festività dell’8 dicembre (Immacolata Concezione) cadente di martedì e quindi festività infrasettimanale;
  • Festività del 25 e 26 dicembre cadenti rispettivamente di venerdì e sabato.

Il trattamento economico previsto varia a seconda:

  • Delle previsioni del CCNL;
  • Se la festività è o meno lavorata.

Vediamo nel dettaglio come leggere la busta di dicembre alla luce degli elementi straordinari sopra citati.

Conguaglio Irpef

Il conguaglio Irpef nel cedolino di dicembre consiste, come si è detto, in un confronto tra:

  • Le tasse pagate in anticipo dal dipendente durante l’anno (in via provvisoria);
  • Le tasse dovute dal dipendente per il periodo d’imposta 2018 (in via definitiva).

I risultati possibili sono due:

  • Conguaglio a debito, il dipendente ha pagato in anticipo durante l’anno meno tasse di quelle che avrebbe dovuto riconoscere all’Erario (la differenza viene pertanto recuperata nel cedolino di dicembre con la voce “conguaglio Irpef” nella colonna “trattenute”);
  • Conguaglio a credito, il dipendente ha pagato in anticipo durante l’anno più tasse di quelle che avrebbe dovuto riconoscere all’Erario (l’eccedenza viene rimborsata nel cedolino di dicembre con la voce “conguaglio Irpef” sempre nella colonna “trattenute” ma con il segno meno).

Approfondimento: Conguaglio IRPEF di fine anno: occhio alla busta paga di dicembre

Conguaglio bonus 80 euro e bonus cuneo fiscale

Dalla busta paga di luglio 2020 in poi, milioni italiani si sono trovati un aumento dovuto al cosiddetto bonus cuneo fiscale 2020. L’aumento fa parte del taglio del cuneo fiscale sui redditi delle persone fisiche introdotto nella Legge di Bilancio 2020. La norma è stata successivamente adottata con Decreto-Legge 3 del 5 febbraio 2020, recante “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.

Dunque, il famoso bonus 80 euro conosciuto come bonus Renzi è andato definitivamente in soffitta per lasciare spazio alla nuova versione del bonus Irpef. Sul punto, il legislatore è intervenuto su più fronti:

  • introduzione dal 1° luglio 2020 di un trattamento integrativo netto di 100 euro mensili per chi ha redditi complessivi fino a 28 mila euro;
  • introduzione dal 1° luglio 2020 di una detrazione fiscale aggiuntiva per chi ha redditi compresi tra 28 mila e 40 mila euro.

Pertanto nella busta paga di dicembre potrebbero aversi entrambi i conguagli.

La tredicesima

Il cedolino di dicembre può ospitare anche quanto dovuto a titolo di tredicesima mensilità. Dal momento che la maggior parte dei CCNL stabilisce che la sua erogazione debba avvenire entro o in coincidenza delle festività natalizie il datore, in alternativa alla produzione di un cedolino apposito, può:

  • Erogare entro il termine stabilito dal CCNL, come acconto del cedolino di dicembre, quanto dovuto a titolo di tredicesima mensilità;
  • Inserire nel cedolino di dicembre il compenso lordo a titolo di tredicesima mensilità, su cui calcolare le trattenute previdenziali e fiscali, oltre alla voce di acconto in trattenuta (pari a quanto già erogato).

Ipotizziamo:

  • Compenso netto tredicesima mensilità euro 1.100,00;
  • Il datore eroga il compenso netto di euro 1.100,00 entro la scadenza prevista dal CCNL (ad esempio la vigilia di Natale);

Il cedolino di dicembre sarà così composto:

  • Compenso lordo mensilità dicembre 2018 euro 1.600,00;
  • Compenso lordo tredicesima mensilità euro 1.600,00.

Operate le dovute ritenute INPS e Irpef il compenso netto sarebbe pari ad euro 2.300,00, da cui dev’essere però trattenuto quanto dato in acconto (euro 1.100,00).

Approfondimento: Tredicesima: quando arriva, calcolo e altre info utili

Le festività

Le festività nella busta paga di dicembre possono avere effetti diversi se le stesse sono o meno lavorate.

Festività lavorata

In virtù delle festività lavorate dell’8, 25 o 26 dicembre il cedolino può contenere oltre al compenso ordinario del mese:

  • La voce di “straordinario festivo” nella colonna “competenze” se il dipendente non ha goduto di un corrispondente giorno di riposo compensativo;
  • La sola voce di “maggiorazione lavoro festivo” nella colonna “competenze” se il dipendente ha goduto di un corrispondente giorno di riposo compensativo.

Festività non lavorata

In caso di festività non lavorata è dovuta al dipendente la normale retribuzione fissa mensile senza alcun elemento aggiuntivo. Discorso diverso per chi è pagato ad ore: a meno che il CCNL non preveda diversamente per le festività spetta la normale retribuzione ragguagliata ad 1/6 (in caso di settimana lavorativa dal lunedì al sabato) o 1/5 (per chi lavora dal lunedì al venerdì) dell’orario settimanale a tempo pieno previsto dal CCNL.

La festività non lavorata sarà indicata con un’apposita voce all’interno del cedolino nella colonna “competenze”.

Festività non goduta

Per i dipendenti cui si applica un CCNL che preveda il riconoscimento di un compenso aggiuntivo per la festività non goduta dell’8 dicembre cadente di sabato, l’importo lordo figurerà in cedolino nella colonna “competenze” con l’indicazione “festività non goduta”.

Approfondimento: Festività di dicembre in busta paga: cosa c’è da sapere

Il Dl Ristori è Legge

Il Dl Ristori è Legge: i 4 decreti accorpati in un’unica legge di conversione

I quattro Decreti Ristori per l’emergenza Covid-19, varati tra ottobre e novembre, sono confluiti in un’unica legge di conversione: novità.
 

I quattro Dl Ristori, emanati dal Governo tra il mese di ottobre e novembre 2020, al fine di fronteggiare l’emergenza da Coronavirus, sono stati accorpati in un unico testo di Legge. Infatti, dopo il Senato, anche la Camera dei deputati ha approvato la conversione in Legge del Dl n. 137/2020 che include i contenuti dei quattro Decreti Ristori.

La legge di conversione ha riservato non poche novità rispetto alla versione originaria del testo. Quindi, fra le altre disposizioni, entrano definitivamente:

  • la proroga, fino a marzo 2021, dell’esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l’occupazione del suolo pubblico da parte di bar, ristoranti e venditori ambulanti;
  • la possibilità di pagare in quattro rate la seconda o unica rata dell’acconto 2020 per le imposte sui redditi (IRPEF) e l’IRAP, già rinviata al 30 aprile 2021;
  • detassazione di contributi, bonus e indennità covid di qualsiasi natura.

Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio cosa cambia con la legge di conversione in Legge del Decreto Ristori in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Dl Ristori è Legge: riduzione dei canoni di locazione 

Innanzitutto, il Governo tende la mano ai proprietari di unità immobiliari abitative che riducono – per qualsiasi ammontare – il canone di affitto per i contratti in essere al 29 ottobre 2020.

A questi ultimi, lo Stato riconoscerà un contributo a fondo perduto, pari al 50% della riduzione pattuita, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

L’agevolazione, però, non spetta indistintamente a tutti, in quanto bisogna rispettare le seguenti condizioni:

  • l’immobile sia ubicato in un comune ad alta tensione abitativa
  • l’immobile costituisca l’abitazione principale del locatario
  • il locatore comunichi in via telematica all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Le modalità applicative della norma saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Contributi a fondo perduto, indennità e altri bonus non soggetti a tassazione

Altra importante novità inserita in sede di conversione in legge del “Decreto Ristori” è la detassazione di contributi e indennità di qualsiasi natura.

Quindi, non rientrano nella formazione del reddito tutti quei emolumenti ricevuti in via eccezionale, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19:

  • dagli esercenti attività di impresa, arte o professione;
  • dai lavoratori autonomi.

Viene stabilito, infatti, che gli aiuti Covid-19 disposti a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale:

  • non concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES)
  • non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

Inoltre, non rilevano ai fini della determinazione della quota di deducibilità degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito.

Secondo acconto IRPEF e IRES 2020 anche a rate

Sempre sul fronte fiscale, la legge di conversione del D.L. Ristori ha inserito un’agevolazione di pagamento del secondo acconto IRPEF e IRAP.

In particolare, il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima entro il 30 aprile 2021.

L’agevolazione riguarda:

  • gli esercenti attività di impresa, arte o professione. Questi ultimi devono aver realizzato nel periodo d’imposta 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro. Inoltre, nel primo semestre del 2020, è necessario aver registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso
  • a prescindere dalle predette condizioni, i soggetti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2. In tal caso, le imprese devono avere domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse.

Equo compenso in ambito superbonus 110%

Infine, ai professionisti incaricati di effettuare prestazioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica, si applica la disciplina dell’equo compenso.

Pertanto, i soggetti acquisiscono il credito occupandosi di qualsiasi aspetto della pratica non possono sottopagare i professionisti. A questi ultimi, infatti, devono assegnare loro un compenso equo, commisurato alla quantità e alla qualità della prestazione ricevuta e conforme ai parametri ministeriali.

San Pietro Canisio

 

San Pietro Canisio


San Pietro Canisio

Nome: San Pietro Canisio
Titolo: Sacerdote e dottore della Chiesa
Nascita: 8 maggio 1521, Nimega, Olanda
Morte: 21 dicembre 1597, Friburgo, Svizzera
Ricorrenza: 21 dicembre
Tipologia: Commemorazione

È un degno figlio di S. Ignazio di Loyola, destinato da Dio a risplendere di luce vivissima nella Germania, nel tempo in cui Lutero si ribellava alla Chiesa, seminando la zizzania infernale dell’eresia protestante.

Nacque Pietro a Nimega in Olanda l’8 maggio del 1521, da Giacomo ed Egidia Houweningen, pii e nobili signori. Ancora piccolo, dimostrava la sua inclinazione alla pietà imitando le cerimonie sacre. Fatto più grandicello, il padre per dargli una formazione più completa, lo mandò all’università cattolica di Colonia, ove progredì rapidamente negli studi, ma specialmente nella via della santità.

Quivi s’incontrò con l’uomo che lo consigliò ad entrare nella Compagnia di Gesù, il B. Pietro Fabro, uno dei confondatori della medesima.

Molto lottò e molto soffrì per seguire la sua vocazione, ma la sua costanza fu coronata brillantemente. Pietro fu uno dei primi figli di S. Ignazio, ma un figlio preziosissimo : fondò vari collegi, fu provinciale di Germania, partecipò a tre Congregazioni Generali, intervenne al Concilio Tridentino ed ebbe altri delicati uffici che disimpegnò sapientemente. Conquistò e formò altri degnissimi figli al nuovo ordine. Dotato del dono della sacra eloquenza, ed assistito dalla divina grazia, illuminava le menti, toccava i cuori e muoveva le volontà nella via della giustizia, operando prodigi di grazia; per parecchi anni fu il predicatore della Cattedrale di Vienna e tenne innumerevoli missioni in altre città; fu il difensore della dottrina cattolica in cinque congressi contro gli errori di Lutero.

Monumenti preziosi del Canisio sono i molteplici suoi scritti, tra i quali primeggia il « Catechismo », opera latina che godette dell’universale ammirazione e presto si divulgò e fu adottata in tutto il mondo cattolico. In essa sono esposte in forma facile e chiara le prime verità cristiane, e si difende strenuamente la morale cattolica contro gli assalti dei novatori.

Il filo d’oro che raccolse e radunò tanta forza e tanta attività in quest’uomo santo, che lo rese così attivo, fu il suo spirito di orazione: questo era l’anima del suo apostolato. Egli è maestro di vita interiore. Questa sua vita d’unione divina culmina colla visione del S. Cuore, avuta nella Basilica Vaticana.

Grandemente onorato da prìncipi, da uomini chiarissimi per santità e da quattro Sommi Pontefici, sentiva così bassamente di sé, da reputarsi l’ultimo di tutti. Ricusò tre volte il vescovado viennese. Ossequientissimo ai suoi superiori, ad un loro cenno era pronto a lasciare o intraprendere tutto, anche con pericolo della salute e della vita. Colla volontaria mortificazione di sè custodì sempre la castità. Morì il 21 dicembre 1597.

Avendo con la sua penna servito degnamente la S. Chiesa, questa lo premiò coll’aureola di Dottore.

PRATICA. Il Catechismo è la dottrina della Chiesa Cattolica: devono studiano non solo i fanciulli, ma anche gli adulti, intervenendo alle istruzioni parrocchiali.

PREGHIERA. Dio, che per difendere la fede cattolica fortificasti il beato tuo confessore Pietro, concedi propizio che, mercè i suoi esempi ed insegnamenti, gli erranti si ravvedano ed i fedeli perseverino nel professare la verità.

MARTIROLOGIO ROMANO. San Pietro Canisio, sacerdote della Compagnia di Gesù e dottore della Chiesa, che, mandato in Germania, si adoperò strenuamente per molti anni nel difendere e rafforzare la fede cattolica con la predicazione e con i suoi scritti, tra i quali il celebre Catechismo. A Friburgo in Svizzera prese infine riposo dalle sue fatiche.