Archivi giornalieri: 18 dicembre 2020

Bonus 1000 euro

Bonus 1000 euro autonomi e dipendenti: domande entro il 31 dicembre

È attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 onnicomprensiva-ter (Bonus 1000 euro autonomi e dipendenti).
 

Via libera alle nuove domande per ottenere l’indennità Covid-19 onnicomprensiva-ter di 1.000 euro (Bonus 1000 euro autonomi e dipendenti). La prestazione, però, non spetta in maniera indistinta a tutti i lavoratori, ma esclusivamente in favore di una limitata schiera di lavoratori.

In particolare l’indennità spetta a:

  • stagionali, somministrati e subordinati a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo.

Si ricorda, inoltre, che la domanda dovrà essere inviata entro il termine del 31 dicembre 2020 (la scadenza originaria era posta al 15 dicembre 2020), esclusivamente da chi non ha già beneficiato in precedente dell’indennità onnicomprensiva di cui al primo Decreto Ristori. Viceversa chi ne ha già usufruito riceverà automaticamente anche questo nuovo bonus.

Vediamo di seguito i dettagli contenuti nella circolare INPS 146 del 14 dicembre 2020.

Indennità Covid-19 onnicomprensiva-ter: stagionali del turismo

Al co. 2 dell’art. 9 del “Decreto Ristori-quater” è prevista l’erogazione di un’indennità una tantum di 1.000 euro per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

A tal fine, chiarisce la norma, è necessaria:

  • la cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
  • lo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo.

Inoltre è necessario che i predetti lavoratori non siano, alla medesima data del 30 novembre 2020:

  • titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • titolari di indennità di disoccupazione NASpI.

Tra l’altro occorre che non siano titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente.

Leggi anche: Bonus di Natale da 800 o 1000 euro per i precari: a chi spetta e come richiederlo

Bonus 1000 euro autonomi e dipendenti: lavoratori dipendenti e autonomi

L’indennità di 1.000 euro spetta anche ai lavoratori:

  • stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
  • iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti;
  • stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente;
  • intermittenti, sia con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità;
  • incaricati di vendite a domicilio.

A tal fine è necessario aver:

  • cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
  • svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo.

Inoltre è necessario che i predetti lavoratori non siano, alla medesima data del 30 novembre 2020:

  • titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • titolari di indennità di disoccupazione NASpI.

Indennità 1000 euro autonomi e dipendenti: lavoratori a termine nel turismo

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

  • titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • assenza di titolarità, alla data del 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Indennità Covid-19 onnicomprensiva-ter: lavoratori dello spettacolo

Spetta un’indennità di 1.000 euro anche per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Questi ultimi dovranno:

  • avere almeno 30 giorni di contributi giornalieri versati, dal 1° gennaio 2019 alla data del 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro;
  • non essere titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.

La medesima indennità viene erogata anche a coloro che hanno almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Indennità Covid-19 “onnicomprensiva-ter”: termini per la presentazione delle domande

Come anticipato in premessa, l’obbligo di presentare la domanda per ricevere l’indennità onnicomprensiva riguarda solamente chi non ha mai ricevuto alcuna indennità onnicomprensiva causa Covid-19.

Il termine di presentazione delle domande è stato prorogato dal 15 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020,

Si ricorda che le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

  • PIN INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato.

Circolare INPS 146 del 14 dicembre 2020

Di seguito alleghiamo il testo della circolare INPS per la sua completa lettura ed analisi.

Circolare_numero_146_del_14-12-2020

Rata Imu pagata in ritardo

Rata Imu pagata in ritardo: calcolo sanzioni, ravvedimento e codici tributo

In caso di carente o omesso versamento dell’IMU è possibile fare il ravvedimento versando il tributo, gli interessi e la sanzione.
 

Cosa succede nel caso di rata IMU pagata in ritardo? A quali sanzioni si va incontro ed è possibile ravvedersi? Il 16 dicembre scadeva il termine entro il quale effettuare il pagamento della seconda rata Imu 2020. La nuova IMU è il frutto dell’accorpamento tra la vecchia IMU e la TASI e in caso di omesso versamento, ovvero per il pagamento in ritardo è possibile ravvedersi versando il tributo dovuto, gli interessi e la sanzione per omesso o carente versamento.

Ricordiamo che nel caso in cui non si proceda neanche al ravvedimento l’amministrazione finanziaria provvederà nell’arco di qualche mese, a mandare un avviso bonario con relativa sanzione e interessi; se anche l’avviso non verrà pagato arriverà la nota cartella dell’agente di riscossione (ex equitalia per intenderci).

Pertanto il metodo più economico è il ravvedimento operoso: la sanzione e gli interessi infatti possono essere versati in misura ridotta a seconda di quando viene effettuato il pagamento rispetto alla scadenza ordinaria del 16 dicembre.

In questa guida vedremo insieme come regolarizzare gli omessi o carenti versamenti della rata IMU attraverso il ravvedimento operoso, ma prima vediamo in breve cos’è e come funziona la nuova IMU 2020.

Nuova IMU 2020: cos’è e come funziona

Per l’anno 2020, la nuova IMU (Legge di bilancio 2020) andava pagata in due rate:

  • alla data del 16 giugno 2020 si doveva versare il 1° acconto;
  • entro il 16 dicembre 2020 il saldo.

Per il 2020, l’acconto è stato pari al 50% di quanto versato a titoli di IMUe TASI nel 2019.

Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell’importo (salvo conguaglio a saldo). Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

Leggi anche: Seconda rata IMU in scadenza il 16 dicembre: FAQ MEF sull’esonero

Aliquote IMU solo nel 2021: rimane ferma la scadenza del 16 dicembre

Il D.L. 125/2019,  ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine entro il quale devono essere pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF:

  • le aliquote e
  • i regolamenti concernenti i tributi comunali.

Invece, è prorogata al 31 dicembre  la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale.

Dopo il suddetto inserimento sul portale del Federalismo fiscale,  i regolamenti e le aliquote sono sono pubblicati sul sito www.finanze.gov.it.,  entro il 31 gennaio 2021(rispetto alla scadenza ordinaria del 28 ottobre).

Dunque:

  • restava fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020;
  • l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata (sulla base delle aliquote tardive) e l’imposta versata nel 2020, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.

Quest’ultima data individua il termine entro il quale versare l’eventuale differenza tra l’IMU versata nel 2020 sulle base delle vecchie aliquote e quella che invece potrebbe essere dovuta in base alle aliquote pubblicate entro il 31 gennaio 2021.

Rata Imu pagata in ritardo: come fare il ravvedimento operoso

Gli omessi o carenti versamenti della 2° rata IMU 2020 possono essere regolarizzati ricorrendo al ravvedimento operoso, ax art 13 D.lgs 472/1997.

Per regolarizzare i versamenti è necessario versare sia il tributo che gli interessi e la sanzione.

Qual è la sanzione da prendere in riferimento? La sanzione è quella individuata all’art.13 del d.lgs 471/1997.

In particolare si applica la sanzione prevista per i carenti/omessi  versamenti d’imposta; è la stessa sanzione applicata per l’IRPEF o per l’IRES.

Leggi anche: Ravvedimento operoso Imu e Tasi: cos’è e come funziona

Sanzione pagamento IMU in ritardo

La sanzione applicata è quella ordinaria del 30% ridotta:

  • al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni;
  • all’1%, per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni.

Alle sanzioni ordinarie fin qui individuate, 30%, 15% e 1%, è possibile applicare delle riduzioni a seconda di quando viene effettuato il versamento del tributo.

Infatti, l’omesso o carente versamento della 2° rata IMU può essere ravveduto con in seguenti tipi di ravvedimento:

  • sprint, effettuato entro 14 giorni da carente/omesso versamento, in tale caso la sanzione da versare è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo ( 1/10 dell’1%);
  • breve, effettuato tra il 15° e il 30° giorno rispetto alla data ordinaria, la sanzione è pari allo’1,5% (1/10 del 15%);
  • medio, per le regolarizzazione avvenute tra il 30° e il 90 gg dalla scadenza, la sanzione è pari all’1,67% (1/9 del 15%);
  • lungo, per le regolarizzazione avvenute entro il termine per presentare la dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.

Con il ravvedimento lungo, la sanzione da versare è pari al 3,75% ossia 1/8 del 30%.

Attenzione però, per i tributi locali, si può ricorrere al ravvedimento solo se:

  1. la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
  2. altre attività amministrative di accertamento.

Attività delle quali, l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Prima dell’intervento del D.L. 124/2019, il saldo Imu anno N poteva essere ravveduto entro il 16 dicembre anno successivo (N+1); alcuni Comuni ammettevano il ravvedimento fino al 31 dicembre anziché al 16.

Ravvedimento IMU oltre l’anno

Il D.L. 124/2019, all’art.10-bis ammette  il ricorso al ravvedimento oltre l’anno anche per i versamenti IMU. Prima tale ravvedimento era riservato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. L’IMU è un tributo locale.

Ad ogni modo, con il ravvedimento oltre l’anno,  alla sanzione del 30%, è possibile applicare le seguenti riduzioni:

  • 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni;
  • 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ma prima dell’emissione della cartella esattoriale.

Contestualmente vanno versati gli interessi e il tributo dovuto.

Non è ammesso il ricorso al ravvedimento frazionato.

Un esempio pratico

Alla data del 16 dicembre, il Sig. X ha omesso di versare la 2° rata Imu per un importo pari a 500 euro.

Ipotizzano che il versamento sarà regolarizzato in data 10 febbraio 2021, sarà necessario versare i seguenti importi:

  • IMU per euro 500;
  • sanzione di € 8,35 (500*1,67% ossia 1/9 del 15%);
  • interessi 0,04 (da non versare perchè inferiori a 1,03€)

Il versamento avviene in F24 utilizzando il  solo codice tributo previsto per l’IMU; infatti con lo stesso codice tributo si versando sia la sanzione che gli interessi, se dovuti.