Archivi giornalieri: 9 dicembre 2020

San Siro di Pavia

 

San Siro di Pavia


San Siro di Pavia

autore Bernardino Campi anno 1569 titolo La Sacra Famiglia e San Siro
Nome: San Siro di Pavia
Titolo: Vescovo
Nascita: IV secolo, Palestina
Morte: IV secolo, Pavia
Ricorrenza: 9 dicembre
Tipologia: Commemorazione

S. Siro della Palestina, era stato ammaestrato e innalzato a ministro del Signore dai discepoli degli Apostoli. Preso seco il santo giovane luvenzio, mosse per l’Italia, evangelizzando ovunque, e sostò a Pavia, di cui fu il primo vescovo. Pavia era ancor tutta idolatra e il Santo conobbe esser questo il campo che il Signore gli dava a coltivare, e lo coltivò con lo zelo e l’amore di cui era infiammato. Iniziò l’apostolato con l’intimare a tutti di credere a Gesù Cristo per ottenere la salute. La sua parola, corroborata dalla forza della grazia, trovò accesso in quei cuori. Siro passava le notti pregando e il giorno a istruire, consolare, soccorrere miserie, sapeva dimenticare e perdonare le ingiurie, e per tal modo in breve tramutò quel popolo idolatra in fervente cristiano. Atterrò gli idoli, ripurgò i delubri, dissipò le superstizioni, proscrisse i baccanali e operò molti prodigi. Il nome di Siro divenne grande non solo in Pavia, ma a Verona, Venezia, Milano che udirono la sua voce e videro i prodigi che Dio operava per lui.

Trionfo di San Siro in paradiso

titolo Trionfo di San Siro in paradiso

Per dodici lustri S. Siro profuse il suo zelo per il suo popolo e potè chiudere lieto gli occhi al tempo, nonagenario, avendo fatto piegare alla croce migliaia d’infedeli.

MASSIMA. Beata l’anima che ascolta il Signore che le parla, e dalle sue labbra riceve la parola di conforto! Imitazione di Gesù Cristo.

PRATICA. Siate avido in questo mese d’ascoltare la parola di Dio, e pregate S. Siro, vostro protettore, a farla fruttificare nel vostro cuore.

Della parola tua fa, Dio, che tutto lo serbi in mente, e ne riporti il frutto.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Pavia, san Siro, primo vescovo della città.

Installazione di sistemi di videosorveglianza, FAQ del Garante Privacy

Installazione di sistemi di videosorveglianza, FAQ del Garante Privacy

Le utili FAQ predisposte dal Garante della Privacy per l’installazione degli impianti di videosorveglianza anche nei luoghi di lavoro.
 

Quali sono le regole da rispettare per installare sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro? Occorre avere una autorizzazione da parte del Garante per installare le telecamere in azienda? Sono queste alcune delle domande più frequenti a cui il Garante per la privacy ha risposto in una serie di FAQ rilasciate sul proprio portale.

Le FAQ sono molto utili da consultare per chiarire alcuni aspetti legati ai sistemi di sorveglianza tramite telecamere e il rispetto della privacy, anche in contesti delicati come i luoghi di lavoro, nei quali bisogna trovare un equilibrio fra le esigenze aziendali e la difesa della privacy dei lavoratori.

Di seguito alcuni aspetti più interessanti e in fondo alla pagina il file completo delle FAQ del Garante Privacy e le relative risposte.

Videosorveglianza: le regole da rispettare

Per poter installare impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro occorre rispettare precise regole, al fine di proteggere la privacy dei dipendenti.

In particolare, l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di:

  • ripresa;
  • dislocazione;

e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Quindi, i diretti interessati devono sempre essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. Ciò deve avvenire anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.

Videosorveglianza nei luoghi di lavoro: obbligatoria l’informativa

L’informativa da consegnare ai dipendenti circa la presenza delle telecamere in azienda è una degli adempimenti principali. Essa può essere fornita utilizzando un modello semplificato che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita.

Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell’area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese).

Attenzione però: l’informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza.

L’informativa, inoltre, deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo.

N.B. Oltre all’informativa, aggiungiamo che l’installazione deve essere preceduta da un accordo sindacale o, ove non fosse possibile, da una richiesta all’Ispettorato nazionale del lavoro. Le FAQ non prevedono questo passaggio in quanto riferite alle sole procedure previste nei confronti del Garante.

Leggi anche:  Autorizzazione videosorveglianza a lavoro, nuovi moduli di richiesta

Installazione di sistemi di videosorveglianza: per quanto tempo conservare le immagini

Quanto alla conservazione delle immagini registrate, non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite. Quindi, spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento.

In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere cancellati dopo pochi giorni.

Pertanto, quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla necessità della conservazione.

Videosorveglianza: installazione smart cam

Il Gdpr si è interrogato anche in merito alla possibilità di installare telecamere di sorveglianza casalinghe c.d. smart cam. Secondo il Garante è possibile installare tali apparecchiature.

Il trattamento dei dati personali mediante l’uso di telecamere installate nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza, rientra tra quelli esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento. In questi casi, i dipendenti o collaboratori eventualmente presenti (babysitter, colf, ecc.) devono essere comunque informati dal datore di lavoro.

Sarà comunque necessario:

  • evitare il monitoraggio di ambienti che ledano la dignità della persona (come bagni);
  • proteggere adeguatamente i dati acquisiti (o acquisibili) tramite le smart cam con idonee misure di sicurezza, in particolare quando le telecamere sono connesse a Internet, e non diffondere i dati raccolti.

Videosorveglianza: controllo discariche

Infine, precisa il Gdpr, i Comuni possono utilizzare telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole” per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l’orario di deposito.

Attenzione però: ciò è possibile soltanto se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati. In tal caso, l’informativa agli interessati può essere fornita mediante affissione di cartelli informativi nei punti e nelle aree in cui si svolge la videosorveglianza.

FAQ VIDEOSORVEGLIANZA – Il vademecum

Qui di seguito alleghiamo il file in formato PDF delle FAQ del Garante Privacy sulla videosorveglianza.

FAQ_VIDEOSORVEGLIANZA_-_Il_vademecum

Cassa integrazione Covid-19 nei Decreti Ristori: novità e scadenze

Cassa integrazione Covid-19 nei Decreti Ristori: novità e scadenze

Alla luce del susseguirsi dei decreti Ristori, l’INPS ha riepilogato la disciplina della Cassa integrazione Covid-19.
 

Quali sono le novità della Cassa integrazione Covid-19 alla luce del susseguirsi dei Decreti Ristori? Come noto, il Governo è intervenuto ripetutamente con appositi Dpcm e Decreti-Legge per contenere l’innalzamento della curva epidemiologica da Coronavirus e attenuare gli effetti della conseguente crisi economica dovuta a chiusure e limitazioni. Ciò ha inciso direttamente sulla proroga della cassa integrazione guadagni relativamente alle imprese costrette a sospendere temporaneamente le proprie attività. Ed è per questo che, con la Circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, l’INPS ha attentamente riepilogato la disciplina degli ammortizzatori sociali (CIGO, CIGD e ASO).

Innanzitutto è stato specificato che il Decreto Ristori bis D.L. 137/2020 ha rideterminato il periodo di CIGO, CIGD e ASO per Covid-19. In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono richiedere la concessione dei trattamenti per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.

Attenzione però: i datori di lavoro che hanno richiesto di rientrare in tale ultima disciplina potranno, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previste anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Ad esempio, se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per Covid-19 a far tempo dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, potrà richiedere, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.

Ecco i dettagli della circolare INPS.

Cassa integrazione Covid-19: i destinatari

Il Decreto Ristori prevede che le 6 settimane di trattamenti possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane del Decreto Agosto. Ciò a condizione che lo stesso periodo sia integralmente decorso, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati:

  • dal Dpcm del 24 ottobre 2020, come sostituito dal Dpcm del 3 novembre 2020;
  • dal Dpcm del 3 dicembre 2020.

Questi ultimi datori di lavoro possono, quindi, accedere ai trattamenti anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.

Peri datori di lavoro che hanno completato le 18 settimane di trattamenti (9+9), la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti sarà possibile a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane previste dal “Decreto Agosto”.

Domande di assegno del FIS: come fare

Possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al FIS che, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione dell’assegno ordinario – che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso – può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà.

Anche per questa specifica prestazione, la durata complessiva del trattamento in questione non può essere superiore a 6 settimane.

Cassa integrazione in deroga covid-19: ultime dall’INPS

Relativamente ai trattamenti di CIGD, si precisa che il Decreto Ristori non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti in parola. Ne consegue che la domanda di CIGD dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale.

Si ricorda, al riguardo, che sono esonerati dalla definizione delle citate intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti. Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano ad essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

CIG Covid-19 nei Decreti Ristori: scadenze invio domande

Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD e ASO è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Inoltre, l’art. 12, co. 6, del D.L. n. 137/2020 prevede altresì che, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare i dati per il pagamento:

  • entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
  • se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

CIGO, CIGD e ASO covid-19: modalità di pagamento diretto o con anticipo

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente.

Rimane ferma anche la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, con o senza anticipo immediato del 40% della prestazione. Inoltre non vi è obbligo per l’azienda di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Leggi anche: Cassa integrazione anticipata al 40%: ulteriori chiarimenti dall’INPS

Al riguardo, si rammenta che la presentazione delle domande di CIGO, di CIGD e di ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire:

  • entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Successivamente, il datore di lavoro deve inviare all’INPS, tramite il modello “SR41 semplificato”, tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Quindi, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

Contributo addizionale Cassa integrazione Covid-19

La circolare illustra infine anche le percentuali del contributo addizionale dovuto dalle aziende fruitrici di cassa integrazione covid-19:

  • contributo addizionale 9%: imprese con una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello 2020 inferiore del 20%;
  • 18%: imprese senza nessuna riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre del 2020;
  • nessun contributo: per le imprese che hanno subito una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre 2020 pari o superiore al 20%. Lo stesso vale per le imprese dei settori previsti dai vari DPCM a prescindere dalla zona di attività, che hanno richiesto comunque all’istituto l’apposito codice di autorizzazione “4X”.

INPS, circolare 139 del 7 dicembre 2020

Inps-circolare_numero_139-2020_pdf

Servizi e assistenza Agenzia delle Entrate: la guida Benvenuti in Agenzia

Servizi e assistenza Agenzia delle Entrate: la guida Benvenuti in Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una pagina illustrativa sui servizi di assistenza online e tramite email o PEC dell’Agenzia.
 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale ufficiale una nuova pagina denominata Benvenuti in Agenzia; nella guida si spiega nel dettaglio come richiedere informazioni e assistenza relativamente ai servizi fiscali, catastali e ipotecari. L’assistenza può essere richiesta online: attraverso il sito web, l’app mobile, e-mail e PEC; oppure prenotando un appuntamento fisico presso l’ufficio territoriale più vicino al proprio domicilio.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le modalità previste per richiedere informazioni e assistenza e come è possibile prendere appuntamento presso l’ufficio dell’Agenzia tramite App o sul sito web.

Benvenuti in Agenzia: come richiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate

Il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione passa anche dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, l’Agenzia attraverso la pubblicazione della nuova guida Benvenuti in Agenzia, ha fatto sapere che il suo canale preferenziale per richiedere informazioni e assistenza è quello digitale.

Ad oggi sono disponibili diverse modalità per poter richiedere informazioni inerenti ai servizi fiscali e ipotecari oppure per fissare un semplice appuntamento presso uno degli uffici dell’Agenzia.

La richiesta di assistenza può essere richiesta, come anticipato in premessa:

  • on-line dal sito internet;
  • tramite email o posta elettronica certificata (PEC);
  • tramite app mobile dell’Agenzia;
  • o infine presso l’ufficio territoriale.

A seconda della modalità scelta, è possibile usufruire di diverse tipologie di servizi e di informazioni. Infatti, attraverso il sito web dell’Agenzia delle Entrate si può usufruire di molteplici servizi, senza l’obbligo di registrazione, come ad esempio:

  • calcolare il Superbollo;
  • effettuare il calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari;
  • verifica della P.IVA e del Codice Fiscale;
  • ricerca professionisti abilitati al visto di conformità ecc.

Per altri servizi, come ad esempio conoscere la propria posizione fiscale, effettuare la dichiarazione dei redditi precompilata oppure fare il pagamento di imposte, tasse e contributi, ecc. è necessario essere in possesso delle credenziali SPID e PIN.

I servizi online e tramite App vanno ad affiancarsi al numero verde dell’Agenzia delle Entrate per le richieste di assistenza telefoniche.

Leggi anche: numero verde Agenzia delle Entrate

Assistenza Agenzia delle Entrate tramite Email o PEC

La richiesta di informazioni o l’erogazione di un servizio può avvenire, come detto, anche tramite email o PEC. E’ possibile trovare gli indirizzi ufficiali direttamente sul sito dell’Agenzia.

In questo caso necessario allegare tutta la documentazione necessaria firmata, un documento d’identità e i propri dati di contatto dove l’agenzia delle entrate potrà contattare in caso di ulteriori informazioni.

Assistenza Agenzia delle Entrate presso gli Uffici territoriali: cos’è il web ticket

Se non è possibile richiedere informazioni o servizi attraverso le modalità digitali su menzionate il contribuente può recarsi presso l’ufficio dell’Agenzia prenotando un appuntamento tramite le piattaforme digitali.

Infatti, per evitare lunghe file e lunghe attese, l’Agenzia ha messo a disposizione un nuovo servizio “Web ticket”, in cui è possibile prenotare un appuntamento tramite l’app oppure il sito web scegliendo l’ufficio dell’Agenzia presso il quale si desidera recarsi, il giorno e l’ora desiderata.

Come prenotare un appuntamento

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione diverse modalità con la quale è possibile fissare un appuntamento presso l’Agenzia delle Entrate, così da evitare inutili attese ed assembramenti fuori all’ingresso dell’edificio. Le modalità sono le seguenti:

  • prenotazione per telefono;
  • sito web;
  • app.

Prenotazione per telefono

I contribuenti che non hanno molta dimestichezza con il web, l’Agenzia da la possibilità di fissare un appuntamento attraverso il numero verde 800.90.96.96 oppure 06 966 68907. I numeri sono attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Chiamando ad uno dei seguenti numeri con il proprio telefono cellulare, bisognerà scegliere l’opzione numero 3 e successivamente scegliere l’orario, il giorno è l’ufficio presso il quale recarsi.

Prenotazione tramite sito web

Fissare un appuntamento tramite il sito web dell’Agenzia delle Entrate è davvero molto semplice. Infatti, bisognerà recarsi sulla Home del portale web e cliccare sulla voce contatti e assistenza. Successivamente bisognerà scegliere tra due tipologie di assistenza:

  • Assistenza Fiscale;
  • Assistenza Catastale e Ipotecaria.

Scelta la tipologia di assistenza, bisognerà fissare l’appuntamento scegliendo l’ufficio, l’orario e il giorno. Terminata la procedura, il portale web rilascerà il numero della prenotazione da mostrare al funzionario dell’Agenzia delle Entrate.

Prenotazione tramite App

Per poter fissare un appuntamento tramite l’applicazione dell’Agenzia delle Entrate non è richiesto il codice Pin oppure le credenziali SPID, ma bisognerà essere in possesso di un valido indirizzo email e un numero di cellullare.

Attraverso l’utilizzo dell’applicazione è possibile fissare un appuntamento in un orario e giorno prestabilito oppure utilizzare il servizio Web Ticket. Tale servizio permette di poter fissare un appuntamento stesso in giornata grazie all’erogazione di un biglietto numerico che permette di recarsi presso l’ufficio nell’orario stabilito senza fare la fila.