NASpI e DIS-COLL covid

NASpI e DIS-COLL covid: indennità prorogate di due mesi

Le indennità NASpI e DIS-COLL, terminati tra il 1° marzo e il 30 aprile, sono prorogate di altri due mesi dalla data in cui terminano
 

Allungati i periodi di NASpI e DIS-COLL se il termine delle indennità cadeva nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. Il differimento delle prestazioni a sostegno del reddito, pari a due mesi a decorrere dal giorno in cui è terminata la durata delle indennità stesse, è ammesso soltanto a determinate condizioni. Innanzitutto è necessario che il percettore non sia beneficiario:

  • del “bonus 600 euro”;
  • dell’indennità a favore dei lavoratori domestici;
  • dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi.

Si precisa, inoltre, che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di:

  • rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL);
  • abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo;
  • decadenza.

A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 76 del 23 giugno 2020, attuando quanto previsto dall’art. 92 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”). Nel documento di prassi, inoltre, l’Istituto Previdenziale ha evidenziato che la proroga in argomento non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.

NASpI e DIS-COLL Covid: precisazioni dall’INPS sulla proroga

Per venire incontro ai percettori di NASpI e DIS-COLL, che hanno terminato l’indennità nei per mesi centrali del Covid-19, il Governo ha prorogato la prestazione di ulteriori due mesi. La novità, in particolare, è contenuta all’art. 92 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”).

Su punto, precisa l’INPS, nel caso in cui il percettore delle prestazioni in argomenti maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Pertanto, le eventuali somme indebitamente erogate, saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto.

Per quanto concerne la sola prestazione di disoccupazione NASpI, l’INPS precisa che anche per le due mensilità aggiuntive erogate verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli ANF.

Leggi anche: NASpI 2020: requisiti, durata, importo e calcolo disoccupazione INPS

Promozione lavoro agricolo: rioccupazione a termine

L’art. 94 del D.L. n. 34/2020 ha previsto che i percettori di NASpI, DIS-COLL o di Reddito di cittadinanza, possono stipulare nel settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. Ciò vale limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa.

Al riguardo, si ricorda che il percettore della prestazione, in caso rioccupazione con contratto di lavoro subordinato il cui reddito annuo sia superiore a 8.145 euro, decade dalla prestazione, salvo che il contratto non sia di durata pari o inferiore a sei mesi.

In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e riprende a decorrere alla cessazione del predetto rapporto.

Rioccupazione oltre i 6 mesi o a tempo indeterminato

Diversamente, in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, da cui derivi un reddito annuo inferiore a 8.145 euro, la prestazione NASpI può essere cumulata con il reddito da lavoro. A tal fine, è necessario il beneficiario della prestazione comunichi all’INPS, entro il termine di 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il reddito annuo presunto derivante dal predetto rapporto.

Per quanto concerne invece la DIS-COLL:

  1. in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio.
  2. la stessa riprende successivamente a decorrere per la parte residua alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Quindi, il menzionato art. 94 del “Decreto Rilancio” deroga alle disposizioni generali, consentendo il cumulo delle prestazioni con il lavoro agricolo a termine, nel limite di 2.000 euro.

Sul punto, precisa l’INPS, qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, le prestazioni saranno nuovamente soggette agli istituti:

  • del cumulo;
  • della sospensione dell’indennità di disoccupazione;
  • decadenza legislativamente prevista rispetto alle predette indennità di NASpI e DIS-COLL.
NASpI e DIS-COLL covidultima modifica: 2020-06-27T08:21:32+02:00da vitegabry
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