Archivi giornalieri: 27 giugno 2020

Quota 100

 

Pensioni ultima ora: Quota 100 e Reddito di cittadinanza restano invariati

Pubblicato il 26 Giugno 2020 alle 17:50 Autore: Giuseppe Spadaro
 

Pensioni ultima ora, il governo sembra intenzionato a confermare Quota 100 e reddito di cittadinanza, due misure chiave del Governo Conte I

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte
 
 
Pensioni ultima ora: Quota 100 e Reddito di cittadinanza restano invariati

Il presidente del Consiglio Conte nella sua prima esperienza di governo (con l’esecutivo nato e sostenuto grazie all’intesa tra Movimento 5 Stelle e Lega) ha approvato due misure che hanno fatto e continuano a far molto discutere. Parliamo di Quota 100 e reddito di cittadinanza. La prima dà la possibilità di andare in pensione coloro che hanno i due requisiti base: 62 anni di età e 38 anni di contributi. La misura è temporanea e dovrebbe valere sino al 31 dicembre 2021. Mentre il reddito di cittadinanza è una misura di sostegno al reddito pensata per contrastare la povertà e accorciare la distanza tra domanda e offerta di lavoro.

 

Pensioni ultima ora, Quota 100 verso la conferma

Nonostante il governo Conte II sia sostenuto da un’altra maggioranza rispetto al governo Conte I (ovvero da Movimento 5 Stelle, PD, Liberi e Uguali ed Italia Viva) e malgrado le molte discussioni anche all’interno del perimetro della maggioranza sull’efficacia e sulla sostenibilità di Quota 100 e reddito di cittadinanza le stesse pare siano destinate a restare in vigore anche in futuro.

 

Quota 41 dopo Quota 100?

Pensioni ultima ora – Infatti stando a quanto anticipato nell’articolo di Gianni Del Vecchio sul sito huffingtonpost.it la bozza del piano nazionale di riforma approntata dall’esecutivo ed anticipata al quotidiano economico Il Sole 24 Ore conterrebbe la conferma di entrambe le misure. Proprio recentemente sul fronte previdenziale Salvini leader dell’opposizione ha spiegato che è dell’avviso di passare a Quota 41 ovvero una modalità di pensione anticipata rispetto agli attuali meccanismi con cui poter mandare in pensione coloro che hanno 41 di contributi versati a prescindere dall’età anagrafica.

In entrambi i casi la questione ruota intorno alla disponibilità economica da parte dello Stato. Sul fronte del reddito di cittadinanza molte critiche si concentrano sulla scarsa capacità di creazione di nuovi posti di lavoro. In pratica sono in pochi coloro che, dopo aver iniziato a beneficiare della misura, sono riusciti a trovare un nuovo impiego grazie all’impianto messo in piedi quando è stato pensato lo stesso Reddito di Cittadinanza. E probabilmente non andrà meglio nel prossimo futuro se si considerano le conseguenze economiche negative derivanti dall’impatto della pandemia nel nostro Paese.

Fisco e tasse

Cedolare secca, saldo e acconto in scadenza al 30 giugno: calcolo e guida

In scadenza il 30 giugno il saldo 2019 e l’acconto 2020 della cedolare secca sugli affitti di immobili. Ecco cos’è e come pagare l’imposta.
 

I locatari di immobili abitativi fittati in regime di cedolare secca, devono versare entro il 30 giugno il saldo d’imposta 2019 e l’acconto 2020. L’acconto è pari al 95% dell’imposta versata nell’anno precedente. Dal 2021 sarà pari al 100%. Le modalità di versamento e i piani di dilazione sono gli stessi di quelli previsti per l’Irpef.

Ecco in chiaro chi è interessato dalla scadenza del 30 giugno e come effettuare correttamente il versamento con l’F24.

Cedolare secca: cos’è e come funziona

Il proprietario o colui che vanta un altro diritto reale su un immobile abitativo può fittarlo pagando sui redditi di locazioni percepiti  l’imposta sostitutiva, c.d cedolare secca.

Pagando la cedolare , il locatore non è tenuto a versare:

  • Irpef e addizionali regionali e comunali;
  • imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

La scelta per la cedolare secca può essere effettuata in sede di registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle entrate (modello RLI anche telematico) o anche nelle annualità successive alla prima.

Difatti il regime in esame può essere applicato al di fuori dell’esercito di imprese arti e professioni.

Per il solo periodo d’imposta 2019, l’opzione per la cedolare secca poteva essere fatta anche per i contratti di locazione di tipo commerciale stipulati nel 2019. I locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze.

Cedolare secca, quanto si paga?

L’imposta da versare  si calcola applicando al totale del canone percepito le seguenti aliquote:

  • ordinaria, del 21%, applicabile in genere ai contratti di locazione per i quali si è scelta la cedolare secca;
  • ridotta,   del 10%, per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (art. 1, lett. a) e b) del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551).

Per i locali commerciali l’aliquota è del 21% così come per le locazioni brevi, le locazioni turistiche per intenderci.

Casistica  Aliquota applicata 
Cedolare secca 21%
Cedolare secca contratti a canone concordato 10%
Locazioni commerciali 21%
Locazioni turistiche 21%

Cedolare secca, saldo e acconto in scadenza al 30 giugno

Salvo proroghe dell’ultima ora, il saldo 2019 e l’acconto 2020 si versano entro il 30 giugno.

Di preciso, la misura dell’acconto è pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (dal 2021 passerà al 100%). Il pagamento dell’acconto va effettuato solo se  la cedolare dovuta per l’anno precedente supera i 51,65 euro.

Ricordiamo che per contribuenti ISA e forfettari, quindi titolari di partita IVA la scadenza del 30 giugno, anche per la cedolare secca, è stata prorogata al 20 luglio.

Leggi anche: Contribuenti forfettari e ISA: proroga dei versamenti fiscali al 20 luglio

Come verifico tale importo?

Dal punto di vista pratico:

  • se ho presentato il modello Redditi 2019, verifico l’importo indicato nel rigo rb11, colonna 3, del modello redditi pf 2019;
  • se presento il 730, controllo il rigo 80 del prospetto di liquidazione(730-4).

Verificato ciò, il versamento è effettuato in:

  •  unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo dell’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l’importo è superiore a 257,52 euro.

La prima rata di acconto  2020 è pari al 40% dell’acconto totale e si versa entro il 30 giungo insieme al saldo 2019. La seconda rata per il rimanente 60%

Difatti, come disposto per l’Irpef, anche il saldo e la 1° rata di acconto della cedolare secca possono essere rateizzati. Si seguono in tale caso le scadenze di seguito individuate maggiorandole preventivamente dello 0,40%.

Rata Versamento Interessi Versamento Interessi
1° rata 30 giugno   30 luglio  
2° rata 31 luglio 0,33% 31 luglio  
3° rata 31 agosto 0,66% 31 agosto 0,33%
4° rata 30 settembre 0,99% 30 settembre 0,66%
5° rata 2 novembre 1,32% 2 novembre 0,99%
6° rata 30 novembre 1,65% 30 novembre 1,32%

Se la prima rata è versata entro il 3o luglio, gli importi da versare vanno preventivamente maggiorati dello 0,40%.

Rimane ferma la scadenza del 2° acconto al 30 novembre  in unica soluzione. In sostanza non si può rateizzare.

La misura dell’acconto per i soggetti ISA

Pe coloro che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA (hanno preso il posto degli studi di settore), compresi i contribuenti forfettari,  le due rate di acconto sono uguali, cioè entrambe del 50%, non 40%+60%.

La seconda rata di acconto è dovuta in ogni caso nella misura del 50 per cento.

Ai fini della rimodulazione degli acconti, è  inoltre necessario che i soggetti sopra citati dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Può essere il caso di un imprenditore soggetto ISA che è allo stesso momento proprietario di un casa che fitta in regime di cedolare. Casa di sua proprietà che non deve far parte del suo patrimonio aziendale.

Versamenti cedolare secca tramite F24

Per il versamento della cedolare secca, con F24, vanno utilizzati i codici tributo:

  • 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
  • 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo

La cedolare secca è “compensabile” con le regole ordinarie.

Ciò sta a significare che ad esempio che posso utilizzare l’Irpef a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi per pagare la cedolare secca.

Se si paga cash ossia senza compensazioni l’F24 può essere presentato anche tramite la propria banca (anche dal computer con l’home banking). Laddove si compensi la cedolare con altre imposte a credito allora si dovrà per forza ricorrere ai servizi telematici dell’agenzia delle entrate. In tale caso,  il versamento è effettuato tramite il servizi F24 web” o “F24 online”.

NASpI e DIS-COLL covid

NASpI e DIS-COLL covid: indennità prorogate di due mesi

Le indennità NASpI e DIS-COLL, terminati tra il 1° marzo e il 30 aprile, sono prorogate di altri due mesi dalla data in cui terminano
 

Allungati i periodi di NASpI e DIS-COLL se il termine delle indennità cadeva nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. Il differimento delle prestazioni a sostegno del reddito, pari a due mesi a decorrere dal giorno in cui è terminata la durata delle indennità stesse, è ammesso soltanto a determinate condizioni. Innanzitutto è necessario che il percettore non sia beneficiario:

  • del “bonus 600 euro”;
  • dell’indennità a favore dei lavoratori domestici;
  • dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi.

Si precisa, inoltre, che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di:

  • rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL);
  • abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo;
  • decadenza.

A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 76 del 23 giugno 2020, attuando quanto previsto dall’art. 92 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”). Nel documento di prassi, inoltre, l’Istituto Previdenziale ha evidenziato che la proroga in argomento non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.

NASpI e DIS-COLL Covid: precisazioni dall’INPS sulla proroga

Per venire incontro ai percettori di NASpI e DIS-COLL, che hanno terminato l’indennità nei per mesi centrali del Covid-19, il Governo ha prorogato la prestazione di ulteriori due mesi. La novità, in particolare, è contenuta all’art. 92 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”).

Su punto, precisa l’INPS, nel caso in cui il percettore delle prestazioni in argomenti maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Pertanto, le eventuali somme indebitamente erogate, saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto.

Per quanto concerne la sola prestazione di disoccupazione NASpI, l’INPS precisa che anche per le due mensilità aggiuntive erogate verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli ANF.

Leggi anche: NASpI 2020: requisiti, durata, importo e calcolo disoccupazione INPS

Promozione lavoro agricolo: rioccupazione a termine

L’art. 94 del D.L. n. 34/2020 ha previsto che i percettori di NASpI, DIS-COLL o di Reddito di cittadinanza, possono stipulare nel settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. Ciò vale limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa.

Al riguardo, si ricorda che il percettore della prestazione, in caso rioccupazione con contratto di lavoro subordinato il cui reddito annuo sia superiore a 8.145 euro, decade dalla prestazione, salvo che il contratto non sia di durata pari o inferiore a sei mesi.

In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e riprende a decorrere alla cessazione del predetto rapporto.

Rioccupazione oltre i 6 mesi o a tempo indeterminato

Diversamente, in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, da cui derivi un reddito annuo inferiore a 8.145 euro, la prestazione NASpI può essere cumulata con il reddito da lavoro. A tal fine, è necessario il beneficiario della prestazione comunichi all’INPS, entro il termine di 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il reddito annuo presunto derivante dal predetto rapporto.

Per quanto concerne invece la DIS-COLL:

  1. in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio.
  2. la stessa riprende successivamente a decorrere per la parte residua alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Quindi, il menzionato art. 94 del “Decreto Rilancio” deroga alle disposizioni generali, consentendo il cumulo delle prestazioni con il lavoro agricolo a termine, nel limite di 2.000 euro.

Sul punto, precisa l’INPS, qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, le prestazioni saranno nuovamente soggette agli istituti:

  • del cumulo;
  • della sospensione dell’indennità di disoccupazione;
  • decadenza legislativamente prevista rispetto alle predette indennità di NASpI e DIS-COLL.