Archivi giornalieri: 26 giugno 2020

Bonus per pagamenti con bancomat e carta: credito d’imposta dal 1° luglio

Dal 1° luglio sarà operativo il credito d’imposta per coloro che accettano pagamenti con bancomat e carta, ovvero il bonus POS 2020.
 

Il Bonus POS ossia il credito d’imposta riconosciuto a imprese, autonomi e professionisti per i pagamenti riscossi tramite bancomat e carte elettroniche sarà operativo dal 1° luglio.

Lo Stato vuole promuovere il pagamento di beni e servizi tramite strumenti di pagamento tracciabili sfavorendo l’uso del contante. L’obiettivo è quello di contrastare l’evasione in quanto al pagamento tramite carta di credito, bancomat, postPay ecc deve necessariamente corrispondere l’emissione della fattura o del documento commerciale. Sempre dal 1° luglio, non sarà possibile effettuare pagamenti in contanti se pari o superiori a 2.000 €.

Ecco in chiaro chi può richiedere il  bonus POS e come va calcolato.

Bonus per pagamenti con bancomat e carta: come funziona

Il bonus POS si sostanzia in un credito d’imposta del 30% sulle spese addebitate dalla banca per le transazioni  elettroniche effettuate dai consumatori finali dal 1° luglio 2020. L’agevolazione spetta ad imprese e professionisti.

Difatti, quando ci rechiamo in un negozio per acquistare determinati beni e vogliamo pagare con carte di credito, bancomat, post Pay ecc, l’esercente deve essere dotato del c.d POS.

Il servizio per l’utilizzo del POS è messo a disposizione in genere da parte della banca. Per tale servizio la banca riceve delle commissioni  anche sul totale transato. Detto ciò, le commissioni sono a carico dell’esercente.

Per ristorare l’esercente dalle commissioni pagate , lo Stato ha dunque previsto il bonus POS.

L’accesso all’incentivo fiscale è riservato ai soli operatori con ricavi o compensi, nell’anno d’imposta precedente, di ammontare non superiore a 400mila euro.

Leggi anche: Bonus POS 2020: credito d’imposta su commissioni pagamenti tracciabili

Le operazioni interessate

Il credito d’imposta spetta sulle  cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali. Dunque, sono escluse le operazioni effettuate dall’esercente nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arti professioni. Per intenderci, io, consumatore finale, mi reco ad esempio in un negozio di abbigliamento e faccio un pagamento in contanti.

In tale caso,  l’esercente sulle commissioni pagate alla banca per il servizio POS ha diritto al credito d’imposta del 30%. Al contrario, un avvocato si reca in una cartolibreria per acquistare del materiale di cancelleria per il suo studio. Per tale operazione, all’esercente non spetterà alcun bonus.

Credito d’imposta (o bonus POS): come si usa

Il bonus POS:

  • può essere usato esclusivamente in compensazione in F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
  • deve essere indicato dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
  • non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione Irap;
  • è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis.

In merito all’ultimo punto, è previsto un massimale agevolativo di  200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.  Il limite è pari a 25.000 € per i produttori agricoli .  Per chi opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura il monte è fissato a 30.000 €.

Calcolo del credito d’imposta spettante

Come fa l’esercente a calcolare nello specifico il credito d’imposta spettante? Deve conoscere a monte il totale delle commissioni pagate.

Ebbene, la Banca d’Italia con il provvedimento del 20 aprile 2020 ha fissato le modalità e i criteri con cui le banche (e gli altri prestatori di servizi di pagamento) devono comunicare all’esercente:

  • l’elenco delle operazioni effettuate;
  • le commissioni pagate sulle operazioni.

La comunicazione è effettuata in via telematica (PEC, home banking) entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

In un prospetto descrittivo sono riportate il totale delle commissioni pagate e quelle riconducibili alle sole operazioni effettuate verso i  consumatori finali. Uniche operazioni per le quali è ammesso il credito d’imposta.

In tale modo, l’esercente ha tutti dati per calcolare il credito d’imposta del 30%.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate

L’agenzia delle entrate controlla l’effettiva spettanza del credito d’imposta in favore dell’esercente.

A tal proposito, l banche e gli altri prestatoti del sevizio POS comunicano all’Agenzia le informazioni necessarie a verificare la legittima del credito d’imposta.

Sono oggetto di comunicazione(provvedimento Agenzia delle entrate, 29 aprile 2020):

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici ottenuti dall’esercente.

La comunicazione è effettuata tramite il Sistema di interscambio (SDI) entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento.

Ad esempio, in riferimento alle operazioni di agosto, la comunicazione è effettuata entro il 20 di settembre.

Limiti all’uso del contante dal 1° luglio

Sempre dal 1° luglio non sarà possibile utilizzare denaro contante per pagare   importi pari o superiori a 2.000. euro. Ad oggi il limite è pari a 3.000 €. Dal 1° gennaio 2022 si scenderà ulteriormente, a mille euro.

E’ da precisare che:

  • si potrà comunque prelevare dal proprio conto corrente importi anche superiori a 2.000 €;
  • per pagare un’unica fattura di importo pari o superiore a 2.000 è possibile pagare in contanti l’eventuale caparra non oltre la soglia citata.

Ad esempio, si potrà continuare a pagare in contanti  il dentista tramite degli acconti regolarmente fatturati. Anche se l’importo totalmente dovuto (trattamento ortodontico annuale) è pari o supera le 2.000 euro.

Gli acconti, considerati singolarmente, non devono comunque superare la soglia in esame.. Ciò comporterebbe l’obbligo di pagamento tacciabile. Obbligo assolto tramite assegni, carte di credito, bancomat ecc.

Leggi anche: Limite contanti 2020: soglia a 2.000 euro dal 1° luglio

“Non è ravvisabile la violazione nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale)”.

Incentivi auto 2020

Incentivi auto 2020: come usufruire dell’ecobonus fino a 6000 euro

Dal 18 giugno sono partiti ufficialemente i nuovi incentivi auto 2020, fino a 6000 euro di ecobonus per auto ibride ed elettriche.
 

Chi deciderà di acquistare un auto elettrica oppure ibrida della categoria M1 o L, o anche un ciclomotore e motociclo categoria L,  dal 18 giugno ha la possibilità di richiedere i nuovi incentivi auto 2020 consistente in un ecobonus fino ad un massimo di 6.000 € in caso di rottamazione della vecchia automobile.

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che i fondi stanziati a titolo di bonus auto per il 2020 sono di 100 milioni di euro, mentre per il 2021 ammonteranno a 200 milioni di euro.

Ma vediamo più nel dettaglio quali sono i requisiti e le modalità per poter richiedere il bonus per acquistare l’auto nuova.

Incentivi auto 2020: i requisiti

Per poter usufruire dell’ecobonus auto 2020, è necessario che l’auto che si intende acquistare con l’incentivo deve essere nuova e acquistata e immatricolata in italia nel periodo compreso tra il 1 marzo 2019 e il 31 dicembre 2021.

Gli altri requisiti richiesti per poter usufruire del bonus riguardano inoltre l’emissione di CO2 e il prezzo dell’auto.

L’auto deve produrre un’emissione di CO2 non superiori a 70 grammi per chilometro e deve avere un prezzo non superiore a 50.000 € Iva esclusa e optional compresi.

A differenza di altri incentivi, il bonus auto 2020 non prevede l’obbligo di rottamazione di un vecchio veicolo, ma:

  • in caso di non rottamazione l’incentivo sarà di 1.500 € se si acquista un auto con emissioni di CO2 tra 21-70 g/Km, mentre 4.000 € se l’auto che si intende acquistare emette CO2 inferiori a 20 g/km;
  • in caso di rottamazione l’incentivo sale a 2.500 € se l’auto ha emissioni CO2 tra 21-70 g/Km, mentre l’incentivo sale a 6.000 € se l’auto ha emissioni di CO2 inferiori a 20 g/km.

Quali veicoli è possibile rottamare?

Sarà possibile rottamare i veicoli della stessa categoria che si intende acquistare con l’eco-bonus auto 2020. Ad esempio se si intende acquistare un auto di categoria M1 sarà possibile rottamare un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Mentre in caso di acquisto di un ciclomotore oppure motociclo della categoria L, bisognerà rottamare un veicolo della categoria L omologato alle classi Euro 0,1, 2 o 3.

L’altra regola fondamentale per poter rottamare il veicolo e di conseguenza ricevere lo sconto sulla nuova auto da acquistare, è quella che il veicolo da rottamare sia intestato da almeno 12 mesi alla persona che effettua l’acquisto del nuovo oppure da uno dei familiari conviventi.

Quali veicoli è possibile acquistare con l’ecobonus auto

Per poter usufruire del Bonus Auto 2020 bisogna acquistare le seguenti categorie di veicoli:

  • Automobili Categoria M1: Per categoria M1 si intende tutti i veicoli  che sono stati progettati per il trasporto di persone con massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
  • Ciclomotori e motocicli categoria L: Fanno parte di questa categoria anche L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. Rientrano in queste categorie tutti i veicoli a 2, 3 oppure 4 ruote che hanno una cilindrata non superiore a 50 cc con velocità non superiore a 45 km/h.

Come richiedere l’ecobonus auto 2020

E’ stata aperta sulla piattaforma online https://ecobonus.mise.gov.it/ per la nuova fase di prenotazione dei contributi per l’acquisto di veicoli nuovi a ridotte emissioni appartenenti alla categoria M1, omologati come autovettura e destinati al trasporto di persone.

Per gli acquirenti non è prevista nessuna procedura da effettuare per poter ricevere il bonus. Infatti, lo sconto verrà applicato automaticamente sul prezzo finale dell’auto. Lo sconto come già spiegato nel precedente paragrafo consiste:

Emissioni Valore dell’ecobonus con rottamazione Valore del bonus senza rottamazione
<= 20 g/km  6.000 € 4.000 €
> 20 g/km e <= 70 g/km 2.500 € 1.500 €

Per i rivenditori  è obbligatorio registrasi sulla piattaforma dedicata è prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli nuovi. Durante la registrazione e la richiesta dei fondi i rivenditori dovranno indicare:

  • Partita IVA e Numero
  • REA;
  • Dati anagrafici del richiedente per la registrazione dell’account.

Successivamente alla registrazione il rivenditore ricevere una PEC e un email per confermare l’inserimento del proprio concessionario sul portale e successivamente potrà prenotare i fondi per il bonus auto. Dopo la prenotazione dei fondi il rivenditore avrà 180 giorni per comunicare il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegare la documentazione prevista.

In caso di rottamazione il rivenditore avrà 15 giorni di tempo dalla data di consegna del veicolo nuovo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore pena il non riconoscimento del contributo statale.

Il rivenditore del veicolo verrà rimborsato  dell’importo del contributo direttamente dalle imprese costruttrici o importatici, mentre quest’ultime recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta.

Bonus auto 2020 in 4 punti

In breve possiamo riassumere che il Bonus Auto 2020 funziona in questo modo:

  1. il rivenditore d’auto nuova prenota i contributi sulla piattaforma dedicata;
  2. l’acquirente dell’auto nuova riceve uno sconto immediato sul prezzo finale dell’auto;
  3. le imprese costruttrici o importatici rimborsano il rivenditore;
  4. lo Stato rimborsa attraverso un credito d’imposta le imprese costruttrici o importatici.

San Vigilio

 

San Vigilio


San Vigilio

autore Giuseppe Alberti anno 1673 titolo San Vigilio in estasi
Nome: San Vigilio
Titolo: Vescovo e martire
Nascita: IV secolo, Trento
Morte: IV secolo, Trento
Ricorrenza: 26 giugno
Tipologia: Commemorazione

Patrono del Trentino e dell’Alto Adige, Vigilio fu colui che maggiormente operò, con successo, per la conversione al cristianesimo di quelle popolazioni.

Nato a Trento da una famiglia romana, vissuta nell’Urbe a sufficienza per acquistare i diritti della cittadinanza, fu mandato a studiare ad Atene; ritornato a Trento fu consacrato vescovo in età così precoce da risultare inusuale anche per quei tempi. Costruì una chiesa che dedicò ai SS. Gervasio e Protasio (19 giu.), ricevendo da S. Ambrogio le reliquie.

È tuttora conservata una lettera di Ambrogio, metropolita della regione, a Vigilia, dove il vescovo di Milano invita quello di Trento a opporsi all’usura, a scoraggiare i matrimoni tra cristiani e pagani, a dare ospitalità agli stranieri, specialmente ai pellegrini. Nelle vallate trentine e dell’Alto Adige c’erano ancora molti pagani cui Vigilie predicava di persona; Ambrogio gli mandò in aiuto tre missionari — Sisinnio, Martirio e Alessandro (29 mag.) — che subirono il martirio nel 395. Dopo questo fatto Vigilie inviò una breve lettera a S. Simpliciano (16 ago.), vescovo di Milano succeduto ad Ambrogio, e una più dettagliata a S. Giovanni Crisostomo (13 set.), che forse aveva conosciuto ad Atene, in cui descriveva l’accaduto. In queste lettere diceva quanto egli invidiasse questi martiri e lamentava che la sua indegnità gli precludesse la condivisione di una simile sorte. Subì il martirio dieci anni più tardi: nel 405 stava predicando nella remota Val Rendena, quando abbatté una statua di Saturno, il dio dell’agricoltura; i contadini infuriati, timorosi di perdere il raccolto, lo lapidarono. Trento rivendica il possesso delle sue reliquie insieme a quelle di sua madre e dei suoi fratelli, ma è probabile che siano state traslate a Milano nel xv secolo.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Trento, san Vigilio, vescovo, che, ricevute da sant’Ambrogio di Milano le insegne del suo mandato e una istruzione pastorale, si adoperò per consolidare nel suo territorio l’opera di evangelizzazione ed estirpare a fondo i residui di idolatria; si tramanda poi che abbia subito il martirio per la fede in Cristo, colpito a morte da rozzi pagani.