Archivi giornalieri: 18 giugno 2020

Bonus baby sitter

Leggi, normativa e prassi

Bonus baby sitter e centri estivi, compatibilità con il congedo covid-19

La nuova Circolare INPS (n. 73/2020) dispone la compatibilità del bonus baby-sitting con il congedo covid-19 entro determinati limiti
 

Bonus baby sitter e congedo covid sono compatibili? Nuovo orientamento dell’INPS in merito alla compatibilità tra il bonus baby sitter e centri estivi e il congedo covid-19. Si ricorda, innanzitutto, che il Decreto Cura Italia (Dl 18/2020) all’art. 23 dispone l’incompatibilità totale tra i predetti istituti, in quanto le misure s’intendono alternativi tra di loro.

Tuttavia, a seguito del Decreto Rilancio (Dl 18/2020), che ha prorogato e allargato il bonus anche ai centri estivi e agli servizi integrativi dell’infanzia, l’Istituto Previdenziale è intervenuto in merito alla questione della compatibilità delle agevolazioni in argomento.

La questione è stata affrontata dall’INPS con la Circolare n. 73/2020, fornendo ulteriori chiarimenti sul tema tenuto conto della rilevanza della misura. Ecco tutti i dettagli.

Compatibilità fra bonus baby sitter e centri estivi e il congedo covid-19

Come detto l’INPS ha chiarito uno degli aspetti più discussi delle due misure, ovvero la compatibilità fra il bonus baby sitter, il bonus centri estivi e il congedo parentale straordinario covid-19.

Fin’ora infatti sembrava chiaro che le due misure fossero incompatibili fra di loro, anche retroattivamente. L’INPS invece afferma un principio diverso, ovvero che bonus e congedo sono compatibili, ma ad alcune condizioni.

Leggi anche: Bonus baby sitter e centri estivi: al via le domande all’INPS

In particolare, tenuto conto dell’esigenza dei genitori lavoratori di poter ricorrere al bonus in commento, occorre tenere distinti tre casi; ovvero soggetto che, all’atto della domanda di bonus baby sitter o centri estivi:

  • non ha richiesto il congedo parentale straordinario Covid-19;
  • ha richiesto il congedo parentale Covid-19 ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni;
  • ha richiesto il congedo Covid-19 ed è stato autorizzato per un periodo superiore a 15 giorni.

Bonus baby sitter e centri estivi, senza precedente richiesta di congedo covid-19

Nel caso in cui il genitore abbia solamente richiesto la fruizione del bonus baby-sitting ovvero dei servizi integrativi dell’infanzia, e non anche il congedo covid-19, l’importo dell’agevolazione è pari a:

  • 1200 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, ai cococo, ai professionisti iscritti alla gestione separata o a casse private e agli autonomi AGO;
  • 2000 euro per i dipendenti pubblici dei settori sanità, sicurezza e ordine pubblico.

Leggi anche: Congedo parentale straordinario covid-19: guida aggiornata al Dl rilancio

Bonus baby sitter e centri estivi, con richiesta precedente di congedo covid-19

Diversamente, laddove il genitore al momento della domanda del bonus baby-sitting abbia già fatto richiesta di periodi di congedo covid-19 autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, potrà beneficiare dell’importo residuo pari a:

  • 600 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, ai cococo, ai professionisti iscritti alla gestione separata o a casse private e agli autonomi AGO;
  • 1000 euro per i dipendenti pubblici dei settori sanità, sicurezza e ordine pubblico.

Infine, nel pieno rispetto del principio di “alternatività”, nel caso di congedo covid-19 autorizzato per oltre 15 giorni, la prestazione non spetta.

Bonus baby-sitting covid-19: ulteriori aspetti di incompatibilità

Sempre in materia di incompatibilità, l’INPS rammenta che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta:

  • in congedo Covid19;
  • disoccupato o non lavoratore;
  • percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, CIGO, CIGS o CIGD, ecc.

Nello specifico, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Infatti, qualora il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

Al riguardo è bene precisare che la modalità di lavoro agile (cd. “smart working”) è divenuta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Quindi, i bonus possono spettare anche in caso di lavoro agile da parte del richiedente e dell’altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.

Infine il bonus per i centri estivi è incompatibile con il bonus asili nido nello stesso periodo di fruizione.

Bonus baby-sitting: tempi di fruizione e importo

Si rammenta, infine, che il bonus in argomento può essere fruito nel periodo che va dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020.

Mentre il limite complessivo dell’importo deve essere verificato tenendo conto:

  • sia della somma eventualmente già utilizzata dal nucleo familiare nella prima fase dell’emergenza;
  • sia del congedo specifico eventualmente già richiesto e autorizzato in detta fase.

Nell’ipotesi in cui, all’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più figli sotto ai 12 anni, sarà possibile fare più domande. In ogni caso, non potrà essere superato l’importo complessivo spettante per il nucleo familiare.

Circolare INPS 73 del 17 giugno 2020

Bonus vacanze

Bonus vacanze al via dal 1° luglio: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il provvedimento sul Bonus vacanze previsto dal Decreto Rilancio; guida alla domanda dal 1° luglio.
 

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato l’atteso provvedimento attuativo contenente le istruzioni operative per ottenere e usare il Bonus vacanze, una delle misure economiche previste dal Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) per il rilancio del settore turistico in Italia.

Si tratta di una agevolazione per i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro e serve sostanzialmente al pagamento, a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre, di servizi forniti da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast in Italia.

Vediamo quindi cos’è, quanto vale, come chiederlo, a chi spetta e come funziona la procedura per i beneficiari e le strutture ricettive.

Bonus vacanze al via dal 1° luglio: a chi spetta

Il bonus vacanze 2020 spetta ai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro, non vi sono quindi ulteriori requisiti da rispettare, se non quello economico.

L’importante è sapere che per il calcolo dell’ISEE bisogna necessariamente richiedere la DSU ovvero la Dichiarazione sostitutiva unica.

La DSU si richiede direttamente dal sito INPS e contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare e vale da quando viene presentata al 31 dicembre successivo. In fase di compilazione della domanda di bonus vacanza il sistema saprà automaticamente se la DSU è già presente, altrimenti bisognerà interrompere la procedura e richiederla.

Leggi anche: Come compilare la DSU e richiedere l’ISEE per bonus e agevolazioni

Quanto spetta

L’importo del bonus varia a seconda della composizione del nucleo familiare del richiedente. Gli importi sono i seguenti:

  • 500 euro per nucleo composto da tre o più persone;
  • 300 euro per nucleo familiare composto da due persone;
  • 150 euro per nucleo di una persona.

Come richiederlo

Il credit tax vacanze potrà essere richiesto a partire dal 1° luglio e sarà erogato esclusivamente in forma digitale. Quindi si tratta di un voucher dematerializzato e per ottenerlo bisogna presentare una domanda online tramite l’apposita App denominata “IO, l’app dei servizi pubblici” disponibile per iOS e Android.

L’app IO è già disponibile su PlayStore di Android e AppStore di iOS oppure è reperibile dal sito https://io.italia.it

E’ importante sapere che per accedere all’App e poi alla domanda è necessario che almeno un componente del nucleo familiare sia in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica).

Leggi anche: SPID: cos’è, costo e registrazione

Come usare il bonus vacanze (beneficiari e strutture ricettive)

Il bonus vacanze ottenuto sarà disponibile sul proprio smartphone tramite codice QR oppure tramite Codice Fiscale e numero identificativo.

Quindi al momento del pagamento del servizio, a patto che la struttura abbia aderito all’iniziativa, il beneficiario dovrà mostrare il codice QR o comunicare i propri dati; a questo punto si otterrà uno sconto pari all’80% del buono vacanza direttamente in fattura e il restante 20% potrà essere usato in detrazione nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

La struttura dal canto suo invece scomputerà questo credito in F24 oppure potrà cederlo a terzi (Istituti di credito, Banche ecc.).

Come ottenere e usare il Bonus Vacanze di in 7 passi

Vediamo in breve qual è la procedura da seguire per ottenere e usare il bonus vacanze fino al 31 dicembre 2020:

  1. se già non se ne possiede una, richiedere la DSU online sul sito dell’INPS o tramite CAF e patronati (entro il 30 giugno o prima della richiesta del bonus);
  2. scaricare l’App “IO, l’app dei servizi pubblici” (tramite AppStore iOS, PlayStore Android o il sito https://io.italia.it)
  3. registrarsi ai servizi tramite SPID o CIE 3.0;
  4. dal 1° luglio accedere all’App IO e poi cliccare sul servizio bonus Vacanze disponibile nella sezione “Pagamenti”;
  5. inoltrare la richiesta di Bonus seguendo la procedura guidata;
  6. ottenuto il voucher digitale, bisogna accertarsi che la struttura ricettiva aderisca all’iniziativa e allo sconto in fattura;
  7. in ultimo si dovrà presentare il voucher (codice QR o codice identificativo) direttamente alla struttura al momento del pagamento della fattura (fino al 31/12/2020);
    1. lo sconto in fattura è pari all’80% del voucher vacanza,
    2. il restante 20% potrà essere fruito sotto forma di detrazione fiscale nella prossima dichiarazione dei redditi nel 2021.

Provvedimento Agenzia delle Entrate Bonus vacanze

Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

download   Provvedimento Ag. Entrate Bonus Vacanze
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Bonus Vacanze, Guida e vademecum Agenzia delle Entrate

Istruzioni semplificate su quanto vale il bonus vacanze, come chiederlo e a chi spetta in una guida e in una guida e un vademecum predisposti dall’Agenzia.

download   Guida Bonus Vacanze versione 1
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download   Vademecum Bonus Vacanze
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San Gregorio Giovanni Barbarigo

 

San Gregorio Giovanni Barbarigo


Nome: San Gregorio Giovanni Barbarigo
Titolo: Vescovo
Nascita: 16 settembre 1625, Venezia
Morte: 18 giugno 1697, Padova
Ricorrenza: 18 giugno
Tipologia: Commemorazione

I milanesi erano soliti ripetere ai bergamaschi, complimentandosi per il loro vescovo: «Noi abbiamo un santo cardinale morto, san Carlo Borromeo, voi avete un vescovo vivo». Vescovo vivo era Gregorio Barbarigo, il quale, tra l’altro, aveva una stima sconfinata di san Carlo. Lo aveva scelto come modello di vita spirituale e come esempio di impegno pastorale quando tentò di realizzare nella propria diocesi le riforme volute dal concilio di Trento.

Gregorio Barbarigo era nato a Venezia nel 1625 da un’antica e nobile famiglia istriana immigrata nella città lagunare. Educato alla scienza e alle virtù da un papà religiosissimo, a ventitré anni seguì il cugino Pietro Duodo a Miinster, come segretario di Alvise Contarini, che era ambasciatore della Serenissima Repubblica al congresso di pace di Westfalia.

In Germania, dove rimase cinque anni, il Barbarigo strinse amicizia con il nunzio papale Fabio Chigi che lo introdusse nell’ascetica di Francesco di Sales e l’avviò nello studio del latino e delle scienze religiose. Fu ancora il Chigi a consigliare il giovane Barbarigo, una volta tornato a Venezia, a laurearsi in diritto canonico in vista di un suo possibile impiego a Roma. Il Barbarigo lo ascoltò e si iscrisse all’università di Padova, dalla quale uscì dottore il 25 settembre 1655. Nel frattempo aveva maturato la vocazione al sacerdozio. Due mesi dopo l’ordinazione, si stabiliva a Roma, chiamatovi da Alessandro VII, l’amico Chigi diventato papa. Nella capitale Gregorio dimorò in una casa accogliente, stracolma di libri, che egli intendeva trasformare in una «locanda di letterati». Intanto su Roma si abbatteva la peste e il giovane prete Barbarigo venne incaricato di organizzare i soccorsi nel popolare rione di Trastevere. «Avevo una paura al principio, che mi sentivo morire», scriveva al padre. Ma poi si buttò con passione e sprezzo del pericolo a eseguire la sua missione, che era di «dar ordini perché vengano le carrette […] a levar li morti e li ammalati, portar il sussidio alle case serrate […] e veder se hanno bisogno di niente».

Cessata la peste, il Barbarigo venne nominato vescovo di Bergamo. Raggiunse la città lombarda portando con sé lo stretto necessario e, dei tanti libri, solo la biografia di san Carlo Borromeo. Prima di prendere possesso della diocesi inviò ai fedeli e al clero una lettera pastorale nella quale diceva: «Il distintivo del buon pastore è la carità». E alla più genuina carità improntò il suo ministero, riordinando la diocesi, eliminando abusi, restaurando la disciplina nel clero e nei monasteri, curando l’educazione catechistica e la preparazione dei futuri sacerdoti. Aveva progettato un grande seminario, ma non poté realizzarlo perché nel frattempo venne eletto cardinale e destinato alla diocesi di Padova. Nella città del Santo giunse in forma privata, osteggiato dal capitolo della cattedrale che temeva il suo rigore morale e la sua decisa volontà di riforma. A Padova Gregorio fu pastore esemplare e infaticabile. Visitò più volte le trecentoventi parrocchie della diocesi, stimolando il processo della riforma del clero e organizzando scuole di catechismo per fanciulli e adulti. Suo fiore all’occhiello, il seminario: lo collocò in un vecchio convento acquistato con la vendita di tutta l’argenteria della curia.

Per l’aggiornamento del clero radunò alcuni importanti sinodi. Il grande vescovo, nei due conclavi ai quali partecipò, rischiò di venire eletto papa, tant’era la stima di cui godeva. Alla sua morte, avvenuta il 18 giugno 1697, durante una visita pastorale, nella sola città di Padova c’erano quarantadue scuole di dottrina cristiana, e trecentoquattordici scuole nell’intera diocesi. Fu incluso nell’albo dei santi, da Giovanni XXIII, nel 1960.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Padova, san Gregorio Barbarigo, vescovo, che istituì il seminario per i chierici, insegnò il catechismo ai fanciulli nel loro dialetto, celebrò un sinodo, tenne colloqui con il suo clero e aprì molte scuole, dimostrandosi generoso con tutti, severo con se stesso.