Archivi giornalieri: 24 ottobre 2016

INPS: aggiornate le FAQ ISEE

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DI  IN 21 OTTOBRE 2016INPS
INPS, nuovo ISEE 2016

INPS, nuovo ISEE 2016
Il Ministero del Lavoro e l’INPS hanno rilasciato un nuovo aggiornamento delle FAQ ISEE, valide a decorrere dal 29 maggio 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’INPS hanno rilasciato un nuovo aggiornamento delle FAQ ISEE, ovvero le domande più frequenti pervenute dagli utenti in fase di applicazione della disciplina sul nuovo ISEE.

L’ultima versione è quella valida dal 29 maggio 2016 ed è consultabile nella sezione FAQ, accedendo al portale ISEE 2015 dal sito dell’INPS in un pratico ebook in formato PDF e sono consultabili nella sezione Informazioni >> Domande e Risposte.

Le FAQ sono state raccolte dalla Consulta Nazionale dei CAF ed elaborate dall’INPS di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

A fondo articolo potrete scaricare l’elenco aggiornato delle FAQ consultabile sul proprio computer, di seguito invece riportiamo i quesiti più recenti datati 6 settembre con relative risposte.

FAQ ISEE: quesito V_31 del 06/09/2016

Il CAF ha l’obbligo di rettificare una DSU precedentemente acquisita?

Il CAF può rettificare una DSU solo in presenza di un errore commesso dall’operatore del CAF. In tutti gli altri
casi dovrà essere acquisita nuova DSU.

FAQ ISEE: quesito V_32 del 06/09/2016

Ai fini della compilazione della DSU come deve essere considerato il “baratto amministrativo” che prevede un sconto fiscale in cambio di lavoro. Se dovesse essere considerato reddito come viene quantificato e da chi?

Tale istituto non costituisce reddito da autocertificare nella DSU.

FAQ ISEE: quesito V_33 del 06/09/2016

E’ possibile presentare il Modulo Sostitutivo per il calcolo dell’ISEE corrente per una persona che ha cessato un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ed è, contemporaneamente, titolare di partita IVA?

Si, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DPCM 159/2013 è necessario che si sia verificata l’interruzione dell’attività da lavoro dipendente. Il calcolo sarà rilasciato dall’INPS in presenza di variazione dell’Indicatore reddituale superiore al 25%.

FAQ ISEE: quesito V_34 del 06/09/2016

In caso di sospensione del lavoro per infortunio, retribuito da INAIL, è possibile presentare il Modulo Sostitutivo per il calcolo dell’ISEE corrente?

Si, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DPCM 159/2013 è necessario che si sia verificata l’interruzione dell’attività da lavoro dipendente. Il calcolo sarà rilasciato dall’INPS in presenza di variazione dell’Indicatore reddituale superiore al 25%.

FAQ ISEE: quesito V_35 del 06/09/2016

Un soggetto (cha nel corso del 2016 ha presentato una DSU) per tutto il 2014 e fino al 1/5/2015 era residente in Messico ed aveva un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. E’ possibile presentare il Modulo Sostitutivo per il calcolo dell’ISEE corrente se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta nei 18 mesi antecedenti la presentazione della DSU?

Si in quanto l’articolo 9, comma 1, del DPCM 159/2013 prevede che si sia verificata la risoluzione/ sospensione/riduzione dell’attività lavorativa senza alcuna distinzione tra lavoro svolto in Italia o all’estero.

  FAQ ISEE V2 (693,7 KiB, 113 download)

CIGS

CIGS nelle aree di crisi industriale complessa

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DI  IN 24 OTTOBRE 2016MINISTERO DEL LAVORO
Ispettorato Nazionale del Lavoro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
La circolare 38/2016 del Min. del Lavoro, legata al correttivo del Jobs Act, fornisce indicazioni sulla CIGS nelle aree di crisi industriale complessa

La recente circolare 38 del Ministero del Lavoro, legata al decreto correttivo del Jobs Act, fornisce indicazioni sulla CIGS nelle aree di crisi industriale complessa. Vediamo di cosa si tratta.

Il Decreto Legislativo 185 del 2016 ha apportato diverse modifiche e/o integrazioni a quanto previsto dal Jobs Act in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs 148/2015).

Richiamando quanto sopra la circolare 38 del 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni sugli interventi di CIGS a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del Decreto Legge 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 134/2012.

In pratica l’art. 2, comma 1, lettera f), punto 3), del D.Lgs 185/2016 ha aggiunto il comma 11-bis al comma 11 dell’art. 44 del D.Lgs 148/2015 (disposizioni finali e transitorie).

È stato cioè previsto un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite di spesa di 216 milioni di euro per il 2016 e di durata massima di 12 mesi, per imprese collocate in Lazio, Puglia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Molise, Marche, Abruzzo, Sardegna, Liguria, Umbria.

Per l’elenco completo delle aree individuate come soggette a crisi industriale complessa, e per un esame più approfondito della circolare 38, si rimanda al testo integrale riportato a fondo pagina.

Leggi anche: Novità per CIGO e CIGS nel decreto correttivo del Jobs Act

Leggi anche: Integrazioni salariali straordinarie, la CIGS

Requisiti per la CIGS nelle aree di crisi industriale complessa

Il requisito principale è senz’altro quello configurato dalla normativa di cui sopra in merito all’individuazione delle aree di crisi industriale complessa. Solo per le imprese che rientrano in questi casi è infatti prevista questo tipo di integrazione salariale straordinaria.

La circolare 38 riporta in proposito una tabella dove, su indicazione dal Ministero dello Sviluppo Economico, vengono elencate le aree di crisi industriale complessa riconosciute al 08.10.2016.

Ulteriori elementi dell’ambito applicativo possono essere così individuati:

  • vale quanto stabilito dalla normativa in materia CIGS come disciplinato dagli artt. 1 e 20 del D.Lgs 148/2015 (viene invece derogato quanto previsto per la durata del trattamento all’art. 4, comma 1, e all’articolo 22, commi 1, 2 e 3);
  • il trattamento è destinato alle imprese che, avendo già beneficiato di precedenti periodi di CIGS, si trovano per il 2016 nell’impossibilità di ricorrere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria in base a quanto previsto dal D.Lgs 148/2015 o dalle sue disposizioni attuative;
  • l’impresa deve dichiarare di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale “né secondo le disposizioni del presente decreto -D.Lgs 148/2015- né secondo le disposizioni attuative dello stesso”;
  • l’ulteriore periodo di CIGS può essere autorizzato sia se l’impresa ha già esaurito la durata massima consentita (in chiave generale o in base alle singole causali di intervento), sia in assenza dei criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie di intervento di CIGS di cui all’art. 21 del D.Lgs. 148/2015 e relative disposizioni attuative.

Questo trattamento straordinario di integrazione salariale è autorizzato previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione interessata.

L’impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che preveda percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

Durata del trattamento

Il trattamento di CIGS di cui sopra e di cui al comma 11-bis dell’art. 44 del D.Lgs 148/2015 può essere autorizzato nel 2016 per un limite massimo di 12 mesi.

La circolare 38 mette poi in evidenza che per un accordo sottoscritto nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi anche superando la data del 31.12.2016, fermo restando il limite di spesa complessivo assegnato ad ogni singola Regione.

Presentazione della domanda

Nella presentazione della domanda per questo tipo di trattamento CIGS, sia per la fase di consultazione sindacale, sia per il procedimento in generale, vengono derogati gli artt. 24 e 25 del D. Lgs 148/2015.

Le istanze, compilate secondo un apposito modulo che sarà reso disponibile sul sito www.lavoro.gov.it (vedi circolare), dovranno essere presentate via posta certificata alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. entro un termine congruo.

La domanda deve essere corredata da:

  • elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario;
  • verbale di accordo stipulato in sede governativa;
  • dichiarazione dell’impresa di non poter ricorrere al trattamento di CIGS secondo il D.Lgs 148/2015 o dalle sue disposizioni attuative;
  • apposita relazione tecnica che motivi quanto sopra e contestualmente illustri il piano di recupero occupazionale e i percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione.

Infine, per quanto non espressamente evidenziato da questa circolare, si applicano le disposizioni in materia di CIGS previste dalla normativa vigente.

  Min. Lavoro: circolare 38/2016 (650,9 KiB, 10 download)

ULTIMISSIME LAVORO – FISCALE21/10/2016

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 19 OTTOBRE 2016, N. 21216

LAVORO, FISCALE

IRAP – Professionista – Un solo dipendente con funzioni meramente esecutive – Autonoma organizzazione – Non sussiste

SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 03 OTTOBRE 2016, N. 19716

LAVORO, FISCALE

Contratto di agenzia – Provvigioni – Vendita della merce fuori dalla zona assegnata all’agente – Diritto di esclusiva

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 07 OTTOBRE 2016, N. 20132

FISCALE

Tributi – Avviso di accertamento per Irpef, addizionale regionale, Irap, contributo INPS

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 19 OTTOBRE 2016, N. 21142

FISCALE

Accertamento fiscale – Accertamento sintetico – Irpef – Maggiore imposta

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 19 OTTOBRE 2016, N. 21174

FISCALE

IVA, IRAP ed IRES – Avviso di accertamento – Maggiori ricavi

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 19 OTTOBRE 2016, N. 21175

FISCALE

IVA – Avviso di accertamento – Maggiori ricavi

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 19 OTTOBRE 2016, N. 21176

FISCALE

Accertamento fiscale – Unità immobiliare – Rendita catastale – Revisione del classamento

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 19 OTTOBRE 2016, N. 21199

LAVORO

Pensione – Liquidazione – Pro-rata in regime internazionale – Rivalutazione

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 19 OTTOBRE 2016, N. 21208

LAVORO

Evasione contributiva – Accertamento ispettivo – Tempestiva opposizione alla cartella esattoriale

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 19 OTTOBRE 2016, N. 21209

LAVORO

Lavoro – Festività – Rifiuto di lavoro in un giorno festivo – Trattenuta sulla retribuzione – Non sussiste – Diritto di astenersi dall’attività lavorativa

TRIBUNALE

SENTENZA

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA – SENTENZA 20 OTTOBRE 2016, N. 5408

LAVORO

Lavoro – Godimento di titoli di viaggio “fuori servizio”- Diritto – Abolizione – Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto

LEGISLAZIONE

DECRETO MINISTERIALE

MINISTERO LAVORO – DECRETO MINISTERIALE 16 SETTEMBRE 2016, N. 258

LAVORO

Finanziamento dell’assegno di ricollocazione

PRASSI

AGENZIA DELLE ENTRATE

RISOLUZIONE

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE 20 OTTOBRE 2016, N. 94 /E

LAVORO, FISCALE

Istituzione di causale contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi dovuti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE 20 OTTOBRE 2016, N. 95/E

LAVORO, FISCALE

Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale – Organismo Bilaterale Italiano Lavoro “OBIL”

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE 20 OTTOBRE 2016, N. 96/E

LAVORO, FISCALE

Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Intercategoriale “EBINT”

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE 20 OTTOBRE 2016, N. 97/E

LAVORO, FISCALE

Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Confederale “E.BI.CONF.”

BANCA CENTRALE EUROPEA

COMUNICATO

BANCA CENTRALE EUROPEA – COMUNICATO 20 OTTOBRE 2016

LAVORO, FISCALE

Decisioni di Politica Monetaria

CNCE

COMUNICATO

CNCE – COMUNICATO 20 OTTOBRE 2016

LAVORO

Esdebitazione

INAIL

COMUNICATO STAMPA

INAIL – COMUNICATO 18 OTTOBRE 2016

LAVORO

Disattivazione utenze “Codice ditta”: nuove modalità di accesso ai servizi online

INPS

CIRCOLARE

INPS – CIRCOLARE 20 OTTOBRE 2016, N. 192

LAVORO

Introduzione da parte della Provincia Autonoma di Trento (PAT) della prestazione a sostegno del reddito Nuovo Reddito di Attivazione (NuovoRA). Determinazione Presidenziale n. 87 del 24 giugno 2016. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.

MESSAGGIO

INPS – MESSAGGIO 20 OTTOBRE 2016, N. 4241

LAVORO

Trasferimento personale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana presso Amministrazioni Pubbliche ed Enti iscritti all’INPS ai fini TFS/TFR – diffide da parte del personale coinvolto nella riorganizzazione dell’ente pubblico non economico ora denominato “Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana” a seguito della privatizzazione prevista dal d.lgs. 28 settembre 2012 n. 178

PROVINCIA BOLZANO

NOTA

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – NOTA 20 OTTOBRE 2016

LAVORO

Lavoro accessorio – obbligo di comunicazione

Ordinanza 19 ottobre 2016, n. 21216

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2016, n. 21216

IRAP – Professionista – Un solo dipendente con funzioni meramente esecutive – Autonoma organizzazione – Non sussiste

Fatto e diritto

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo si deduce la “violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 2 DLga 446/1997 e dell’art. 2697 cc., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, per avere la C.T.R. trascurato che “la possibilità di avvalersi anche dì un solo segretario … è indice d una maggiore capacità contributiva che deve essere incisa dall’IRAP” e che “incombesse sulla contribuente l’onere della prova della (non) incidenza del lavoro di terzi”.

2. Il secondo mezzo censura la “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., ai sensi dell’art. 54, comma 3, del DL, 22.6.2012, n. 83, conv. con mod. in L. 7.8.2012, n. 134”, in quanto “la CTR afferma che il dipendente avrebbe funzioni meramente esecutive e, perciò, ininfluenti”, quando invece “era controversa tra le parti la mansione e la qualifica del dipendente della contribuente, per valutarne l’incidenza per qualificare l’organizzazione della professionista come autonoma”.

3. Il terzo motivo prospetta infine un “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c.”, per avere la CTR omesso “di esaminare che nel caso concreto non sussisteva alcun mezzo di prova che corroborasse le affermazioni della Contribuente, contestate dall’Agenzia, sulle funzioni meramente esecutive e irrilevante del lavoratore dipendente”.

4. Tutti i motivi vanno respinti perché inammissibili o infondati.

5. Inammissibile è certamente il secondo, in quanto formulato secondo il vecchio parametro dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., applicabile solo alle sentenze pubblicate prima dell’11 settembre 2012. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero stabilito che “le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connoIazioni di specialità. Ne consegue che l’art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546″, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito” (Cass. s.u. nn, 8053/14 e 8054/14).

6. Inammissibile anche il terzo, in quanto la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., richiede l’omesso esame di uno specifico “fatto”, mentre la doglianza ha qui ad oggetto una valutazione del materiale probatorio, rectius l’omessa valutazione della asserita inesistenza di prove.

7. Il primo motivo è invece manifestamente infondato, alla luce del recente approdo nomofilattico di questa Corte (Cass. s.u. 10 maggio 2016, n. 9451), che ha fissato i seguenti principi:

7.1) “a norma del combinato disposto del d.Igs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lettera c), l’esercizio delle attività di Lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all’art. 53, comma 1 (nella versione vigente dal 1/11/2004), del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”;

7.2) il requisito della autonoma organizzazione “ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” in modo tale che questo “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”;

7.3) “costituisce onere del contribuente dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencati”;

7.4) l’accertamento del requisito della autonoma organizzazione “spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato”.

8. Nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta conforme ai suesposti principi, avendo il giudice d’appello accertato “l’irrilevanza dei beni strumentali posseduti e la presenza di un unico dipendente … con funzioni meramente esecutive”, tale da “non accrescere la capacità produttiva del professionista”; così come, del resto, la stessa C.T.P., pur respingendo il ricorso del contribuente, aveva affermato trattarsi di mansioni di carattere ausiliario (“dalla telefonia al segretario”).

9. Il motivo difetta poi di autosufficienza, laddove pretende di dimostrare, con la sola trascrizione (a pag. 2, punto 5, del ricorso) di un brevissimo stralcio della memoria di costituzione in appello – «la qualificazione dell’attività da questo svolta (di lavoro autonomo e non)», cioè dal dipendente della Contribuente, «comporta che vi sono in re ipsa i presupposti per l’assoggettamento all’imposta» — che “era controversa tra le parti la mansione e la qualifica del dipendente”, al fine di contestare l’affermazione del giudice d’appello per cui, in ordine alla irrilevanza dei beni strumentali ed alla presenza (peraltro pacifica) di un unico dipendente, l’Ufficio non aveva “riscontrato elementi contrari”, ciò non esclude infatti l’assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente, semmai evocando la possibilità (in concreto rimasta inevasa) di una prova contraria fornita dall’amministrazione.

4. Il ricorso va dunque respinto, con integrale compensazione delle spese, essendo recente l’arresto nomofilattico chiarificatore.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

DURC

Modifiche al DURC telematico in Gazzetta Ufficiale

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DI  IN 20 OTTOBRE 2016MINISTERO DEL LAVORO
Durc

Durc – Documento Unico Regolarità Contributiva
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 23 febbraio 2016 di modifica del decreto 30 gennaio 2015 sul DURC telematico

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre le modifiche alla normativa sul DURC telematico.

Si tratta del Decreto 23 febbraio 2016 contenente la modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva».

Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015 sul DURC telematico

1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all’art. 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l’attività edilizia,», sono aggiunte le seguenti: «nonchè, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative,»;
  2. all’art. 5:
    1. il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio.»;
    2. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.».

Sant’ Antonio Maria Claret

 


Sant' Antonio Maria Claret

Nome: Sant’ Antonio Maria Claret
Titolo: Vescovo
Ricorrenza: 24 ottobre
Protettore di: claretiani

Era il 24 dicembre 1807. Nel piccolo paese di Sallent (Barcellona) veniva alla luce Antonio M. Claret.

Ottimi genitori i suoi: onesti, laboriosi, fiduciosi nella Provvidenza Divina. Se la radice era sana, il frutto fu squisito. Antonio si distinse presto per la devozione alla Vergine e all’Eucarestia. Spesso con la sorella si recava nel vicino Santuario e recitava devotamente il S. Rosario. Maria gradiva quest’omaggio. Si dice infatti che fu salvato dalla Vergine mentre i flutti del mare stavano per inghiottirlo.

Le buone doti d’animo coltivate per mezzo di una accurata educazione familiare maturarono in lui la vocazione al sacerdozio. Con una volontà tenace e costante seppe superare gli ostacoli. Tra un’occupazione e l’altra trovava il tempo per applicarsi agli studi del latino. Ebbe la consolazione di trovarsi molto presto libero dal mestiere di operaio tessile e così poter prepararsi al sacerdozio.

Il 13 giugno 1835 saliva l’altare per celebrare la Prima Messa. Mosse i suoi primi passi di levita nella natia Parrocchia di Sallent, ove, dopo brevissimo tempo, venne proposto come Vicario ed Economo Spirituale. Qui concepì il desiderio di fondare una nuova Congregazione i cui membri si spargessero per il mondo a portare la buona novella. Ma le ristrettezze finanziarie, in seguito alla guerra civile, non permisero al Claret l’attuazione del suo disegno.

Solo più tardi potrà dare inizio alla nuova Congregazione dei Missionari, Figli dell’Immacolato Cuore di Maria. In quest’opera egli profuse il suo grande cuore. Fu padre, maestro e sapiente guida a quanti venivano a mettersi sotto il vessillo del Cuore Immacolato di Maria.

Fu pure grande apostolo della penna e della stampa. Di lui dobbiamo citare, oltre i numerosi volumetti di devozione e di dottrina cristiana utili per tutti, i vari opuscoletti intorno alla Madonna, per i quali la Vergine gli espresse personalmente la sua gratitudine. Nel 1848 fondò in Barcellona una tipografia che stampò tra l’altro 50 edizioni in catalano e 69 in spagnolo (tutte di 10 o di 15 mila copie) della « Via retta e sicura per andare al cielo », prezioso libro di pietà scritto dal Santo. Sono circa 120 i libri ed opuscoli, che diede alla luce, dei quali sono stati stampati oltre 7.715.800 volumi, senza tener conto delle altre 160 edizioni fatte a Cuba, a Madrid e altrove.

Nominato Arcivescovo di Cuba, continuò a esercitare l’apostolato della stampa e si applicò con zelo intrepido ad arginare il dilagare continuo dell’immoralità. Operò con grande fermezza, con tanta carità, ma soprattutto con un profondo amore alla Vergine, per la cui protezione sfuggì a numerosi attentati organizzati dalla massoneria.

Nel 1857 lasciò Cuba per rientrare a Madrid come confessore della Regina di Spagna, continuando ad esercitare l’apostolato della predicazione in favore di ogni categoria di persone. I massoni non cessarono di perseguitarlo e calunniarlo nei modi più infamanti. Neppure sul letto di morte lo lasciarono in pace.

PRATICA. — «…ma colui che osserverà i miei comandamenti ed avrà insegnato ad osservarli, sarà chiamato grande nel regno dei cieli».

PREGHIERA. Difendeteci, o Signore, da ogni errore e dalle massime corrotte del mondo. Concedeteci di essere per il mondo luce che illumina e sale che risana, anziché venire avvolti dalle sue tenebre e trascinati dai suoi vizi .

Quindici minuti con Gesù

Quindici minuti con Gesù

GESÙ:
Non è necessario, figlio mio, sapere molto per farmi piacere.
Basta che tu abbia fede e che ami con fervore.
Se vuoi farmi piacere ancora di più, confida in me di più,
se vuoi farmi piacere immensamente, confida in me immensamente.
Allora parlami come parleresti con il più intimo dei tuoi amici,
come parleresti con tua madre o tuo fratello… continua >>

VUOI FARMI UNA SUPPLICA IN FAVORE DI QUALCUNO?
Dimmi il suo nome, sia quello dei tuoi genitori,
dei tuoi fratelli o amici, o di qualche persona a te raccomandata…
Dimmi subito cosa vuoi che faccia adesso per loro.
L’ho promesso: “chiedete e vi sarà dato.
Chi chiede ottiene” Chiedi molto, molto.
Non esitare nel chiedere.
Ma chiedi con fede perché io ho dato la mia parola:
“Se aveste fede quanto un granellino di senape potreste dire al monte:
levati e gettati nel mare ed esso ascolterebbe.
Tutto quello che domandate nella preghiera,
abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato”.
Mi piacciono i cuori generosi
che in certi momenti sono capaci di dimenticare se stessi
per pensare alle necessità degli altri.
Così fece mia Madre a Cana in favore degli sposi
quando nella festa dello sposalizio è venuto a mancare il vino.
Mi chiese un miracolo e l’ottenne.
Così fece anche quella donna cananea che mi chiese di liberare la figlia dal demonio,
ed ottenne questa grazia specialissima.
Parlami dunque, con la semplicità dei poveri, di chi vuoi consolare,
dei malati che vedi soffrire, dei traviati che vorresti tornassero sulla retta via,
degli amici che si sono allontanati e che vorresti vedere ancora accanto a te,
dei matrimoni disuniti per i quali vorresti la pace.
Ricorda Marta e Maria quando mi supplicarono per il fratello Lazzaro
ed ottennero la sua risurrezione.
Ricorda Santa Monica che,
dopo avermi pregato durante trent’anni per la conversione del figlio,
grande peccatore, ottenne la sua conversione e diventò il grande Sant’Agostino.
Non dimenticare Tobia e sua moglie che con le loro preghiere
ottennero fosse loro inviato l‘Arcangelo Raffaele per difendere il figlio in viaggio,
liberandolo dai pericoli e dal demonio,
per poi farlo ritornare ricco e felice affianco dei suoi familiari.
Dimmi anche una sola parola per molte persone, ma che sia una parola d’amico,
una parola del cuore e fervente.
Ricordami che ho promesso: “Tutto è possibile per chi crede.
Il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano!
Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo concederà “.

E PER TE HAI BISOGNO DI QUALCHE GRAZIA?
Se vuoi farmi una lista delle tue necessità e vieni a leggerle in mia presenza;
ricorda il caso del mio servo Salomone,
mi chiese la saggezza e gli fu concessa in abbondanza.
Non dimenticare Giuditta che implorò grande coraggio e l’ottenne.
Tieni presente Giacobbe che mi chiese prosperità
(promettendomi di dare in opere buone la decima parte di quanto avesse avuto)
e gli fu concesso molto, generosamente, tutto quello che desiderava e ancor di più.
Sara mi pregò ed io allontanai il demonio che la tormentava.
Magdalena pregò con fede e la liberai dalle brutte abitudini.
Zaccheo con la preghiera si liberò dal dannoso attaccamento al denaro
e si trasformò in uomo generoso.
E tu. . . cosa vuoi che ti conceda?
Dimmi sinceramente se sei orgoglioso, se ami la sensualità e la pigrizia,
Che sei egoista, incostante. Che trascuri i tuoi doveri.
Che giudichi severamente il tuo prossimo, dimenticando la mia proibizione:
“non giudicate per non essere giudicati; non condannate e non sarete condannati”.
Dimmi se parli senza carità degli altri.
Che ti preoccupi di più di quello che pensano gli altri di te
che di quello che “pensa Dio”.
Che ti lasci dominare dalla tristezza e dal malumore.
Che rifiuti la tua vita, la tua povertà, i tuoi mali, il tuo lavoro,
il modo come ti trattano, dimenticando quello che dice il Libro Santo:
“Dio dispone tutte le cose per il bene di quelli che lo amano”.
Dimmi se hai l’abitudine di dire bugie,
che non domini il tuo sguardo nè la tua immaginazione,
che preghi poco senza fervore,
che le tue confessioni sono fatte senza dolore
e senza l’intenzione di evitare poi le occasioni di peccato,
e per questo cadi sempre nelle stesse mancanze.
Che la messa la segui male e le comunioni le fai senza preparazione
e con poche azioni di grazia.
Che sei pigro ed hai paura dell’apostolato.
Che qualche volta passi alcuni giorni senza leggere neanche una pagina della Bibbia…
Ed io ti ricorderò i miei insegnamenti
che porteranno una trasformazione totale nella tua vita.
Ti dirò ancora: “Dio umilia gli orgogliosi ma gli umili colma di grazie… “.
“Se trascuri i piccoli doveri trascurerai anche quelli grandi.
Di ogni parola dannosa che uscirà dalla vostra bocca
dovrete renderne conto il giorno del giudizio.
Beati quelli che ascoltano la parola del Signore e la mettono in pratica “.
Non ti vergognare, povera anima!
Ci sono in cielo molti giusti e tanti santi di prim’ordine
che hanno avuto gli stessi tuoi difetti.
Ma pregarono con umiltà e poco a poco si sono liberati di essi.
Perché “non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori”
e perché “Dio non rifiuta mai un cuore umiliato e pentito.
Il miglior dono per Dio è un cuore pentito”.
E non esitare neanche nel chiedermi beni spirituali e materiali,
salute, memoria, simpatia, successo nel lavoro, negli studi e negli affari.
Andare d’accordo con tutte le persone.
Nuove idee per i tuoi affari, amicizie che ti siano utili,
buon carattere, pazienza, allegria, generosità, amore per Dio, odio al peccato…
Tutto questo posso darti e ti do, e desidero che tu mi chieda,
sempre e quando favorisca ed aiuti la tua santità e non si opponga ad essa.
Ma in tutto devi sempre ripetere la mia preghiera nell’orto:
il Padre, non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi Tu’.
Perché molte volte quel che chiede una persona non conviene per la sua salvezza,
ed allora nostro Padre gli concede altri doni che gli faranno maggior bene.

E PER OGGI? CHE TI OCCORRE? COSA POSSO FARE PER IL TUO BENE?
Se tu sapessi il desiderio che ho di favorirti.
Ho dato da mangiare a cinquemila persone con solo cinque pani,
perché ho visto che ne avevano bisogno.
Ho calmato la tempesta quando gli apostoli mi svegliarono.
Ho risuscitato la figlia di Giairo quando suo padre mi chiese di farlo.
Anche tu dovrai ripetere col profeta:
“Chi si è rivolto al Signore e non è stato ascoltato?”

HAI ADESSO FRA LE MANI QUALCHE PROGETTO?
Raccontami nei dettagli. Cosa ti preoccupa? Cosa pensi di fare? Cosa vuoi?
Come posso aiutarti? Magari ricordi sempre la frase del salmista:
“Quel che ci porta al successo non sono i nostri affanni.
Quel che ci porta al successo è la benedizione di Dio.
Raccomandati a Dio nelle tue preoccupazioni e vedrai realizzarsi i tuoi buoni desideri.”
Gli israeliti desideravano occupare la terra promessa.
Mi supplicarono e lo concessi; David voleva vincere Golia, Mi pregò e l’ottenne;
i miei apostoli volevano che aumentassi la loro fede,
Mi chiesero questo favore e lo concessi con enorme generosità.
E tu..,cosa vuoi che ti conceda?

COSA POSSO FARE PER I TUOI AMICI?
Cosa posso fare per i tuoi superiori, per le persone che vivono nella tua casa,
nel tuo quartiere, che trovi nel tuo cammino,
per le persone delle quali dovrai rendere conto il giorno del giudizio?
Geremia pregò per la città di Gerusalemme e Dio la colmò di benedizioni,
Daniele pregava per i suoi connazionali
ed ottenne che diminuissero molte loro pene.
E tu, cosa mi chiedi per i tuoi vicini di casa,
per il tuo quartiere, per la tua regione, per la tua patria.

E PER I TUOI GENITORI?
Se sono già morti ricorda che
“è una opera santa e buona pregare Dio per i morti,
perché riposino dalle loro pene”.
E se sono ancora viventi, cosa vuoi per loro?
Più pazienza nelle loro pene, nei loro problemi di salute?
Un carattere piacevole? Comprensione in famiglia?
Le preghiere di un figlio non possono essere respinte da chi, a Nazareth,
per trent’anni è stato esempio di amore filiale.

C’È QUALCHE FAMILIARE CHE HA BISOGNO DI QUALCHE FAVORE?
Prega per lui o per lei
e io farò della tua famiglia un tempio d’amore e conforto,
e verserò a mani piene sui tuoi familiari le grazie e gli aiuti necessari
per essere felici nel tempo e nell’eternità.

E PER ME? NON DESIDERI DA ME GRAZIA E AMICIZIA?
Non vorresti fare del bene al tuo prossimo, ai tuoi amici, a chi ami forse molto,
ma che vivono lontani dalla religione o non la praticano nel modo giusto?
Sono padrone dei cuori che, rispettando la loro libertà,
porto dolcemente verso la santità e l’amore di Dio.
Ma ho bisogno di persone che preghino per loro.
Nel Vangelo ho lasciato questa promessa:
“Il Padre vostro celeste darà lo spirito santo a coloro che glielo chiedono”
Chiedimi per i tuoi familiari quel buon spirito,
che si ricordino dell’eternità che li aspetta,
di prepararsi un buon tesoro in cielo facendo in questa vita moltissime opere buone
e pregando ininterrottamente.
Lavorando per la salvezza della tua famiglia e degli altri non dimenticare mai
la stupenda promessa del profeta: “coloro che avranno indotto molti alla giustizia
risplenderanno come le stelle per sempre”.

SEI FORSE TRISTE O DI MALUMORE?
Raccontami. Raccontami, anima sconsolata, le tue tristezze in ogni dettaglio.
Chi ti ha ferito? Chi ha ferito il tuo amor proprio? Chi ti ha disprezzato?
Dimmi se ti va male nel tuo lavoro e io ti dirò le cause del tuo insuccesso.
Non vorresti che mi occupassi di qualcosa per te?
Avvicinati al mio cuore che ha un balsamo efficace per tutte le ferite del tuo.
Raccontami tutto e in breve mi dirai che, come Me, tutto perdoni e tutto dimentichi,
perché “le pene di questa vita non sono comparabili
con l’immensa gioia che ci attende quale premio nell’eternità”.
Senti l’indifferenza di persone
che prima ti hanno voluto bene ma che ora ti dimenticano
e si allontanano da te senza motivo?
Prega per loro.
Il mio amico Giobbe pregò per quelli che con lui sono stati ingrati,
e la bontà divina li perdonò, e li fece tornare alla sua amicizia.

VUOI RACCONTARMI QUALCHE GIOIA?
Perché non mi fai partecipe di essa, come buon amico?
Raccontami quello che da ieri o dalla tua ultima visita a Me
ha consolato e ha fatto sorridere il tuo cuore.
Forse hai avuto gradevoli sorprese.
Magari sono sparite certe angosce o paure per il futuro.
Hai superato qualche ostacolo, oppure, sei uscito da qualche difficoltà impellente?
Tutto questo è opera mia, lo ti ho procurato tutto questo.
Quanto mi rallegrano i cuori grati
che come il lebbroso guarito, tornano per ringraziare,
ma molto mi rattristano gli ingrati che, come i nove lebbrosi del Vangelo,
non tornano per ringraziare per i benefici ricevuti.
Ricorda che
“chi ringrazia per un beneficio ottiene che gli si concedano degli altri”.
Dimmi sempre un “grazie” con tutto il cuore.

E POI… NON HAI QUALCHE PROMESSA DA FARMI?
Già lo sai che leggo nel fondo del tuo cuore.
Gli umani si ingannano facilmente. Dio no. Parlami allora con sincerità.
Hai il fermo proposito di non esporti più a quella occasione di peccato?
Di privarti di quel giornale, rivista, film,
programma televisivo che danneggia la tua anima?
Di non leggere quel libro che ha eccitato la tua immaginazione?
Di non trattare quella persona che ha turbato la pace della tua anima?
Di stare in silenzio quando senti che arriva la collera?
Perché
“gli imprudenti dicono quello che sentono dentro di se quando sono di malumore,
ma i prudenti rimangono sempre in silenzio quando sono di malumore,
e sanno dissimulare le offese ricevute”.
Vuoi fare il buon proposito di non parlare male di nessuno,
anche quando credi che quel che dici è verità?
Di non lamentarti perché è dura la vita?
Di offrirmi le tue sofferenze in silenzio
invece di andare in giro rinnegando le tue pene?
Di lasciare ogni giorno un piccolo spazio per leggere
qualche cosa che ti sia di profitto, specialmente la Bibbia?
Così diranno anche di te: “ascolta la parola di Dio e la mette in pratica,
sarà come una casa costruita sulla roccia, non crollerà “.
Sarai ancora amabile con le persone che ti hanno trattato male?
Avrai da ora in poi un volto allegro ed un sorriso amabile?
Anche con quelli che non hanno molta simpatia per te?
Ricorda le mie parole: “Se saluti solo quelli che ti amano, che merito ne hai?
Anche i cattivi fanno così. Perdona e sarai perdonato.
Un volto amabile rallegra i cuori degli altri.”

E ADESSO RITORNA ALLE TUE OCCUPAZIONI…
Ma non dimenticare questi quindici minuti di gradevole conversazione
che abbiamo avuto qui nella solitudine del santuario.
Conserva più che puoi il silenzio, la modestia e la carità con il prossimo.
Ama mia Madre, che è anche Madre tua.
Ricorda che essere buon devoto della Vergine Maria è segno di sicura salvezza.

Fiscale 24/10/2016

Giurisprudenza

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza

CORTE DI CASSAZIOBNE – Sentenza 20 ottobre 2016, n. 21316

Lavoro

Pensione – Fondo volo – Domanda – Calcolo – Coefficiente di capitalizzazione – Differenze

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 ottobre 2016, n. 21289

Fiscale

Intermediazione di manodopera – PVC – Avviso di accertamento per maggiori imposte IRPEG, IRAP ed IVA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 ottobre 2016, n. 21290

Fiscale

IRPEG, IRAP e IVA – Avviso di accertamento – Maggior imposta

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 ottobre 2016, n. 21294

Fiscale

Tributi – Accertamento fiscale – IVA – Fatture relative ad operazioni inesistenti – Altri costi indeducibili ai fini IRES e IRAP

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 ottobre 2016, n. 21295

Fiscale

Definizione dei ritardati od omessi versamenti – Art. 9-bis L. n. 289 del 2002 – Debenze tributarie

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 ottobre 2016, n. 21296

Fiscale

IRAP e IVA – Omessi versamenti di ritenute d’acconto – Controlli -Artt. 36 bis e ter del d.p.r. n. 600 del 1973

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 ottobre 2016, n. 21317

Lavoro

Prestazioni assistenziali – Inps – Valore della causa – Liquidazione delle spese di giudizio – Indennità di accompagnamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 ottobre 2016, n. 21318

Lavoro

Inps – Contributi versati – Rimborso – Eventi alluvionali – Provvedimenti agevolativi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 ottobre 2016, n. 21319

Lavoro

Lavoro – Anzianità contributiva – Maggiorazione – Ammontare della pensione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 settembre 2016, n. 19510

Fiscale

ICI – Piattaforme estrattive marine – Tassabiltà

Legislazione

DECRETO MINISTERIALE

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 31 agosto 2016

Lavoro

Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 07 settembre 2016

Lavoro, Fiscale

Riforma degli strumenti finanziari a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo n. 394/81

Prassi

INAIL

Circolare

INAIL – Circolare 21 ottobre 2016, n. 37

Lavoro

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2016

INPS

Messaggio

INPS – Messaggio 21 ottobre 2016, n. 4255

Lavoro

Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 190/2014: avviso del termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE 2016 ai fini dell’erogazione delle mensilità riferite all’anno 2016

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Circolare

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 21 ottobre 2016, n. 31

Lavoro