Archivio mensile:agosto 2015

Intervista a Franco Columbu

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franco-columbu-gruppo-ollolai franco-columbu-ollolai-congiu proloco-targa pubblico-franco-columbu30/08/2015, 09:25 | Di a cura della redazione | Categoria: Attualità

Intervista a Franco Columbu: il mio successo solo grazie alle mie origini barbaricine

 

Ollolai. Franco Columbu con la madre e Isabella Rossellini.
Ollolai. Franco Columbu con la madre e Isabella Rossellini.

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Si è emozionato Franco Columbu davanti all’affetto manifestato ieri pomeriggio dalla propria comunità e non solo.
La sala consiliare del Comune era traboccante per la presenza di tanti che hanno voluto presenziare all’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e dalla Pro loco per festeggiare insieme i 50 anni di amicizia tra il mister muscolo barbaricino e l’attore e ex Governatore della California Arnold Schwarzenegger.
Amicizia che ha forti legami con il centro della Barbagia, in quanto oltre ad essere il paese che ha dato i natali al due volte mister Olympia (il primo ed a lungo unico in Europa),  è anche caro a Schwarzenegger che ha messo piede a Ollolai quasi quarant’anni fa, agli albori della sua fortunata carriera. 
“Essere nati ed abitare a Ollolai è una fortuna” ha detto emozionatissimo durante la cerimonia Franco Columbu “per questo io rientro con piacere ogni anno”.
La vita in Barbagia, secondo Columbu è stata alla base del suo successo, come ci ha detto in una intervista nella sua casa ollolaese: “se fossi nato a Roma quasi sicuramente non sarei riuscito a coronare i mieri sogni. Essere nati qui invece – ha detto a labarbagia.net – mi ha trasmesso quei valori e quella forza e rabbia positiva per raggiungere i miei obiettivi. La differenza – ha aggiunto – la fanno le motivazioni e la determinazione. Io quando ero servo pastore a Sassari e vedevo in tv i pugili e i mister muscolo dissi: voglio arrivare lì e non mi sono arreso fino a quando non li ho raggiunti. Ecco questo è il messaggio che vorrei dare ai miei giovani compaesani e conterranei: essere nati nei paesi del centro Sardegna non è un limite ma la più grande fortuna. Credete nei vostri sogni e lottate per centrarli. Per me non è stato facile, ma con il lavoro, il sudore e il sacrificio ce l’ho fatta. A differenza dei miei concorrenti io avevo qualcosa in più, io non ero solo Zizzu, ero di Ollolai e della Barbagia. Il mio corpo e il mio animo si sono forgiati in campagna, quando facevo il servo pastore e dormivo con la testa appoggiata ad una pietra per evitare il sonno profondo, come mi insegnavano i pastori” ha ricordato con le lacrime agli occhi Franco Columbu.
Ricordo sempre che quando vinsi il titolo di mister Olympia, negli Stati Uniti i più importanti quotidiani e le tv mi dedicarono ampi servizi. Ma prevalse il dispiacere per la poca rilevanza avuta in Sardegna: i quotidiani qui mi riservarono piccoli trafiletti. Io non avevo vinto per gli Usa ma per Ollolai e la Barbagia”. 

a cura della redazione

Circolare numero 153 del 24-08-2015

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Circolare numero 153 del 24-08-2015

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Direzione Centrale Pensioni 
Roma, 24/08/2015
Circolare n. 153
Ai Dirigenti centrali e periferici 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   periferici dei Rami professionali 
Al Coordinatore generale Medico legale e 
   Dirigenti Medici 

e, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l’accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali 
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

   
OGGETTO: Riduzione dei limiti retributivi di cui agli articoli  23 bis e 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 operata ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 – effetti sul calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio e fine rapporto degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps.
SOMMARIO: 1.   Introduzione

2.   La normativa vigente sul livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di chi riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche

3.   Gli effetti del limite ai fini previdenziali

4.   Liquidazione delle prestazioni nelle more dell’adeguamento delle procedure gestionali

1. Introduzione

 

L’art. 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 “Misure  urgenti  per  la  competitività  e  la  giustizia   sociale” ha fissato in 240.000 euro annui il limite retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione da far valere, a decorrere dal 1° maggio  2014, quale livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

Nello stesso articolo 13 del decreto legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 si dispone, inoltre, che la riduzione dei trattamenti economici, operata a seguito dell’applicazione del predetto limite, ha effetto, ai fini dei trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° maggio 2014.

 

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative precedute da una ricostruzione del quadro normativo vigente in materia; gli estremi delle disposizioni normative ed interpretative sono riportate in allegato.

 

  

2. La normativa vigente sul livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di chi riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche

 

 

Gli articoli 23bis e 23ter del decreto legge n. 201/2011, riproponendo il contenuto dell’art. 3, comma 44, della legge 23 dicembre 2007, n. 244, hanno stabilito il principio in base al quale il trattamento economico di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione.

 

Inizialmente questo limite è stato previsto per gli amministratori ed i dipendenti delle società non quotate controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze e per  i titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali.

 

Dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato esteso anche ai soggetti che hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti. L’art. 13 del decreto legge  n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014, interviene per ridurre la misura del limite in argomento, come ricordato nel paragrafo 1.

 

 

 

2.1 Ambito soggettivo di applicazione

 

 

Sono interessati dal limite in esame i soggetti che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, rientranti in una delle seguenti categorie:

 

–      amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, a partire dal 2012 (ai sensi dell’art. 23 bis del decreto legge n. 201/2011);

–      amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dal ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal 1° aprile 2014 (ai sensi dell’art. 23 bis del decreto legge n. 201/2011 e del decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2013, n. 166);

–      titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo  con società controllate da pubbliche amministrazioni  di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, a partire dal  2014 (ai sensi dell’art. 1, comma 473, della legge 147/2013, come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto n. 66/2011 convertito dalla legge n. 89/2014);

–      titolari di rapporti lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali ovvero con amministrazioni la cui disciplina organizzativa è attratta dall’ambito statale[1], di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale  in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del decreto stesso[2], a partire dal 17 aprile  2012 (giorno di entrata in vigore del d.P.C.m. 23 marzo 2012);         

–      componenti e presidenti delle autorità amministrative indipendenti, a partire dal 17 aprile  2012 (giorno di entrata in vigore del d.P.C.m. 23 marzo 2012);

–      titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali come, per esempio quelle locali,  a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell’articolo 1, comma 471, della legge n. 147/2013);

–      titolari  di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con autorità amministrative indipendenti e con enti pubblici economici,  a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell’articolo 1, comma 471, della legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto legge 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014);

–      componenti di organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,  a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell’articolo 1, comma 472, della legge n. 147/2013).

 

L’art. 13 del citato decreto legge n.  66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014, prevede, al comma 5,  che la Banca d’Italia, nell’ambito della sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi relativi al massimale onnicomprensivo.

 

 

2.2  Ambito oggettivo di applicazione  e  misura del limite

 

In base agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 201/2011 ed al d.P.C.m. 23 marzo 2012,  concorrono al raggiungimento del livello remunerativo massimo tutti gli emolumenti corrisposti nell’ambito di rapporti lavoro subordinato o autonomo (da computarsi anche in modo cumulativo, in caso di rapporti plurimi con  la stessa o più amministrazioni, enti e società)  erogati ai soggetti appartenenti alle categorie elencate al punto 2.1.

 

Il livello remunerativo massimo coincide  con il  trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione che il Ministro della giustizia comunica annualmente al Ministero per la pubblica amministrazione.

 

A questo proposito si rammenta che il limite valevole per il 2014, prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014  ammontava a € 311.658,53 (trattamento economico annuale del primo presidente della Corte di cassazione, comprensivo di tutti gli emolumenti spettanti in virtù della carica ricoperta, per il 2013).

 

Occorre poi precisare che, con riferimento ai compensi degli amministratori delle società non quotate, controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, ad eccezione delle società che emettono strumenti finanziari sui mercati regolamentati, il decreto del Ministro dell’economia del 24 dicembre 2013, n. 166, in attuazione di quanto previsto dall’art. 23-bis del decreto legge n. 201/2011,  ha fissato limiti, commisurati alle dimensioni ed alla complessità delle società amministrate, in misura proporzionale al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

 

Il decreto, sulla base di parametri che riguardano il valore della produzione, gli investimenti, il numero dei dipendenti, ha classificato le società non quotate in tre fasce.

 

Per singola fascia, il  limite retributivo per i compensi degli amministratori è il seguente:

 

–      100% del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, per gli amministratori delle società della prima fascia (ANAS, INVIMIT, RAI);

 

–      80% del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, per gli amministratori della società della seconda fascia (CONI SERVIZI, CONSAP, CONSIP, ENAV, EUR, GSE, INVITALIA, IPZS, SOGEI, SOGIN);

 

–      50% del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, per gli amministratori della società della terza fascia (ARCUS, ISTITUTO LUCE, ITALIA LAVORO, RAM, SOGESID, STUDIARE SVILUPPO).         

 

 

3. Gli effetti del limite ai fini previdenziali

 

L’art. 13 del decreto legge n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014, prevede, al comma 4, che la riduzione fino al limite di 240.000 euro opera, ai fini dei trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. Per trattamenti previdenziali si intendono sia le prestazioni pensionistiche sia i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, erogati ai destinatari della norma in esame, richiamati nel punto  2.1.   

  

 

3.1 Trattamenti pensionistici

 

Si sottolinea che la riduzione in esame incide su tutte le quote di pensione che concorrono alla determinazione del trattamento pensionistico: per la retribuzione da prendere a base per il calcolo della quota di cui all’articolo 13, lettera a),  del Dlgs n. 503/1992 la riduzione in esame opererà secondo le modalità di seguito illustrate.

 

In applicazione dell’art. 13, comma 4 del decreto legge n. 66/2013 convertito con modificazioni dalla legge n.  89/2014, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della quota A di pensione viene determinata dalla somma tra la retribuzione, così come individuata dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni moltiplicata per l’anzianità contributiva maturata alla data del 30 aprile 2014, e la retribuzione prevista dall’art. 13, comma 1 del decreto legge n. 66/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 moltiplicata per l’anzianità contributiva maturata dal 1° maggio 2014 fino all’effettiva cessazione dal servizio, rapportata all’intera anzianità contributiva posseduta.

 

Esempio

 

Cessazione dal servizio in data 31/10/2014 con 43 anni di anzianità contributiva pari a 516 mesi;

Anzianità contributiva al 30/04/2014:            42 anni e 6 mesi pari a 510 mesi

Anzianità contributiva dal 01/05/2014 al 31/10/2014: 6 mesi 

[(€. 311.658,53*510)+(€.240.000,00*6)]/516 = €.310.825,29 Retribuzione da utilizzare per la quota A di pensione.

 

Per le altre quote di pensione, la riduzione incide esclusivamente per le anzianità contributive maturate dal 1° maggio 2014; pertanto fino al 30 aprile 2014 verrà valorizzata la retribuzione di cui alla legge n. 214/2011.

 

 

3.2 Trattamenti di fine servizio e fine rapporto

 

Gli effetti della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 13 del decreto legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 variano a seconda del tipo di prestazione.

 

Con riferimento ai Tfr si rileva che la salvaguardia introdotta non modifica i meccanismi di computo in quanto già insita nelle regole di calcolo della prestazione. La riduzione della retribuzione utile che interviene dal 1° maggio 2014 determina, infatti, una proporzionale riduzione solo degli accantonamenti di Tfr maturati a partire dalla stessa data i quali si aggiungono a quelli maturati precedentemente e commisurati alla retribuzione utile prima della riduzione stessa.

 

 

Diverso, invece, è l’effetto delle disposizioni suddette sui trattamenti di fine servizio[3], in quanto modificano, esclusivamente per le categorie di cui al punto 2.1, le regole di calcolo della prestazione, che risulta così determinata dalla somma di due importi parziali:

 

–      il primo importo, calcolato tenendo conto delle anzianità utili e della retribuzione contributiva utile (in ogni caso non superiore al precedente limite di € 311.658,53) alla data del 30 aprile 2014;

 

–      il secondo importo, calcolato tenendo conto della retribuzione contributiva utile alla cessazione del rapporto di lavoro (in ogni caso non superiore al limite di € 240.000 annui) e delle anzianità utili maturate a partire dal 1° maggio 2014.

 

Sempre con riferimento ai trattamenti di fine servizio si precisa che gli effetti dei benefici di legge (che determinano incrementi convenzionali della base di calcolo o delle anzianità utili) continuano ad operare  alla cessazione del rapporto di lavoro; si precisa altresì che gli incrementi convenzionali della base di calcolo non contribuiscono alla individuazione del limite retributivo.

 

Gli effetti degli incrementi dell’anzianità utile conseguenti al riscatto di periodi operano, invece, per quell’importo della prestazione nel cui arco temporale di riferimento è stata prodotta la domanda. Pertanto, poiché la retribuzione utile presa a base del calcolo del contributo di riscatto è quella spettante all’atto della domanda, se quest’ultima è stata presentata entro il 30 aprile 2014 gli effetti dell’incremento dell’anzianità utile sono considerati con riferimento al primo importo; diversamente, l’effetto dell’incremento dell’anzianità utile opera sul secondo importo se la domanda di riscatto è stata presentata a partire dal 1° maggio 2014.

 

Qualora le amministrazioni dovessero rappresentare, in sede di comunicazione dei dati utili per il calcolo delle predette prestazioni, cifre superiori a quelle sopra citate, gli operatori delle sedi effettueranno la riduzione entro il limite delle voci che concorrono a determinare le basi di calcolo. Tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 8 del 3 agosto 2012, tale riduzione deve essere effettuata, nell’ordine, sugli emolumenti dovuti per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi, sul trattamento accessorio variabile, trattamento accessorio fisso e continuativo, sul trattamento fondamentale.

 

 

4. Liquidazione delle prestazioni nelle more dell’adeguamento delle procedure gestionali

 

Tenuto conto che è in corso l’adeguamento delle procedure informatiche e delle modalità di esposizione (modello PA04) della retribuzione contributiva utile, le Sedi provvederanno a liquidare i Tfs in via provvisoria, limitando il calcolo della prestazione alle anzianità ed alla retribuzione contributiva (entro il precedente limite di € 311.658,53) maturate al 30 aprile 2014.

 

Si fa riserva di comunicare l’avvenuto aggiornamento delle procedure e di fornire le  relative istruzioni; successivamente, sarà possibile riliquidare la prestazione tenendo conto delle anzianità utili successive al 30 aprile 2014 e della base retributiva ridotta entro il limite di 240.000 euro.

 

                                                                           Il Dirigente Generale Vicario

                                                                                     Crudo

                                                                                                     

    Allegato

– legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 3, commi 44 e seguenti;

– decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 216, articoli  23bis e 23ter;

– decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2012;

–  decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2013, n. 166

–  legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, commi 471 e seguenti;

–  decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge n. 89/2014;

–  circolare del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 8 del 3 agosto 2012;

–  circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 30 del 22 ottobre 2012;

–  circolare del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3 del 18 marzo  2014.

 

 


[1] Come precisato nella circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 8 del 3 agosto 2012, rientrano in quest’ambito: la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l’Avvocatura dello Stato, il Cnel, i Ministeri, l’Amministrazione autonoma dei monopoli, le agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999, gli enti pubblici non economici nazionali, gli enti parco, gli enti di ricerca nazionali, le scuole.

[2] Si tratta delle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari; avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e delle forze di Polizia;  personale delle  carriere  diplomatica e prefettizia; personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (escluso  quello volontario); dipendenti  degli  enti  che svolgono la loro attività nelle materie contemplate   dall’articolo   1  del  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287; personale della carriera dirigenziale penitenziaria; docenti e ricercatori universitari.

[3] I trattamenti di fine servizio sono: l’indennità di buonuscita, per i dipendenti civili e militari delle amministrazioni statali; l’ indennità premio di servizio, per i dipendenti delle regioni, della autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale; l’indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli altri enti pubblici non iscritti all’Inps ai fini del trattamento di fine servizio. 

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STAGE – TIROCINI – BORSE DI STUDIO

28/08/15 –  Opportunità di reddito – UE: 100 stage a Bruxelles

27/08/15 –  Informazioni utili – Cooperativa Ferrante Aporti: 70 borse di tirocinio transnazionali per neodiplomati

26/08/15 –  Informazioni utili – Associazione Futuro Digitale: 11 partecipanti per uno scambio culturale

25/08/15 –  Opportunità di reddito – Messico: borse per laureati italiani

24/08/15 –  Opportunità di reddito – Agenzia Vista: tirocinio per videogiornalista e videoreporter

21/08/15 –  Opportunità di reddito – Sistur: tre premi di laurea sul turismo

18/08/15 –  Opportunità di reddito – OECD: stage a Parigi nella cooperazione internazionale

17/08/15 –  Opportunità di reddito – Associazione Yoda: 7 volontari per la Palestina

14/08/15 –  Opportunità di reddito – Teradata Italia Srl: stage “Data Warehouse Consultant”

13/08/15 –  Opportunità di reddito – ICCREA: tirocinio in comunicazione interna

12/08/15 –  Informazioni utili – Centro per l’Impiego Porta Futuro: corso gratuito di inglese intermedio

11/08/15 –  Opportunità di reddito – Fondazione Benetton Studi e Ricerche: 3 borse di studio

10/08/15 –  Informazioni utili – Ce.S.F.Or: corsi di formazione per aderenti a Garanzia Giovani

07/08/15 –  Opportunità di reddito – Fondazione GIMBE: 30 borse di studio

05/08/15 –  Opportunità di reddito – FAO: stage per laureandi e laureati in informatica e It

04/08/15 –  Opportunità di reddito – Università di Nizza: tirocinio area sviluppo informatico

04/08/15 –  Opportunità di reddito – Agenzia Europea per l’Ambiente: tirocinio in sviluppo informatico

03/08/15 –  Opportunità di reddito – Servizio Civile Nazionale: 985 volontari

31/07/15 –  Opportunità di reddito – Cogeme SpA: 4 premi di laurea su sviluppo e sostenibilità ambientale

29/07/15 –  Opportunità di reddito – Elis Corporate Schoool: stage nel settore ICT

27/07/15 –  Opportunità di reddito – San Pellegrino: 3 premi di laurea per tesi

24/07/15 –  Opportunità di reddito – Roma Tre: 75 borse di studio a matricole di Ingegneria

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Arretrati per blocco rivautazioni 2012-2013

 

 

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il Governo ha emanato il decreto per porre rimedio agli appunti fatti dalla Consulta.

Con tale decreto viene estesa la platea di coloro che prendono la rivalutazione per gli anni 2012 e 2013, considerando le pensioni fino a 2.900 euro lordi, ma con due limitazioni :

 

1) Le rivalutazioni sono più basse del normale

 

2) le pensioni non vengono effettivamente rivalutate ma vengono dati solo gli arretrati con la rata di agosto 2015

 

Solo dal 2016 le pensioni saranno rivalutate aggiungendo alla normale rivalutazione una piccola quota di quello che sarebbe spettato come rivalutazione degli anni del blocco.

 

Gli importi netti degli arretrati che arriveranno ad agosto sono all’incirca i seguenti :

 

chi adesso prende fino a 1500 euro lordi non ha arretrati perchè ha già avuto la normale rivalutazione

 

da 1.507 a 1.520 – prende circa 500 euro netti

da 1.570 a 1.620 – prende circa 530 euro netti

da 1.670 a 1.720 – prende circa 565 euro netti

da 1.770 a 1.820 – prende circa 600 euro netti

1.875 euro         – prende circa 617 euro netti

1.925 euro         – prende circa 430 euro netti

da 1.975 a 2.070 – prende circa 330 euro netti

da 2.120 a 2.325 – prende circa 365 euro netti

da 2.375 a 2.820 – prende circa 210 euro netti

2.870 euro         – prende circa 80 euro netti

da 2.920 in poi    – non prende niente

 

 

 

Circolare inps su Legge di stabilità 2015

 

 

La circolare inps n. 74 del 10 aprile 2015, concordata col Ministero del Lavoro,  interpreta i commi della legge di Stabilità 2015 relativi alla limitazione della pensione per chi rientra nel sistema retributivo.

Probabilmente per evitare contenziosi legali, modifica di fatto la portata della norma di legge considerando nel calcolo retributivo della pensione tutti i contributi fino alla data effettiva di pensionamento e non solo quelli fino alla prima data utile al pensionamento.

Inoltre rende possibile superare il limite massimo dei 40 anni di contributi relativo al sistema di calcolo retributivo.

In tal modo il taglio della pensione dovuto al doppio calcolo risulta molto limitato ed in pratica avrà effetto solo per chi ha retribuzioni abbastanza elevate.

 

 

Legge di stabilità 2015

 

Ecco le principali novità in campo previdenziale contenute nella legge di stabilità 2015 (vedi testo della legge):

 

1) I pensionamenti che avvengono tra il primo gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 non saranno penalizzati anche se l’età è minore di 62 anni.

 

2) Il TFS, Trattamento di Fine Servizio, dei dipendenti pubblici viene pagato dopo 2 anni a chi, al momento del pensionamento, non raggiunge il limite di età previsto.

 

3) Il valore della pensione sarà il più basso tra quello calcolato con le attuali norme (sistema contributivo dal 2012) e quello calcolato con le vecchie norme (prima della legge Fornero) considerando solo l’anzianità necessaria per maturare il diritto al pensionamento.

Questa norma sarà applicata anche per i pensionamenti avvenuti dal 2012 ma con effetto dal primo gennaio 2015.

 

Questa ultima norma, anche se non  è indicato, interessa solo chi rientra nel sistema retributivo (almeno 18 anni contributi al 31 dicembre 1995).

Sarà effettuato un doppio calcolo della pensione : il primo con il calcolo retributivo fino al 2011 e contributivo dal 2012 in poi, il secondo con il calcolo retributivo di tutti i contributi.

Bisogna tener presente che il calcolo retributivo considera i contributi fino ad un massimo di 40 anni, quindi, chi va, o  è già in pensione, con più di 40 anni di contributi potrà avere un taglio della pensione.

 

Questa norma contiene una ulteriore limitazione che, a nostro parere, sembra molto penalizzante in quanto il calcolo completamente retributivo va fatto considerando solo i contributi necessari ad acquisire il diritto a pensione più quelli eventualmente versati nel periodo della finestra relativa alla prima data utile di pensionamento.

Questo significa che chi ha maturato il diritto a pensione con 35 anni (es. i quota 95 o 96) prima del 2012, ed ha continuato a lavorare, si vede calcolare la pensione con 36 anni di contributi pur avendo versato i contributi per un periodo molto maggiore.

Auspichiamo una circolare esplicativa del Ministero e dell’inps che confermi la portata effettiva di questa norma.

 

 

L’opzione donna ad oggi

 

Sui giornali spesso si leggono notizie errate riguardo l’opzione donna. Riportiamo i punti fermi di tale tipo di pensionamento.

 

Possono andare in pensione con l’opzione donna :

 

– lavoratrici del settore privato che entro novembre 2014 avranno almeno 57 anni e tre mesi di età ed almeno 35 anni di contributi. Andranno in pensione dopo 12 mesi (es. requisiti maturati il 3 maggio 2014 -> in pensione dal primo giugno 2015).

 

– lavoratrici autonome che entro maggio 2014 avranno almeno 58 anni e tre mesi di età ed almeno 35 anni di contributi. Andranno in pensione dopo 18 mesi (es. requisiti maturati il 28 maggio 2014 -> in pensione dal primo dicembre 2015).

 

– lavoratrici del settore pubblico che entro il 30 dicembre 2014 avranno almeno 57 anni e tre mesi di età ed almeno 35 anni di contributi. Andranno in pensione dopo 12 mesi (es. requisiti maturati il 28 dicembre 2014 -> in pensione dal 29 dicembre 2015).

 

– lavoratrici del comparto scuola che entro il 31 dicembre 2014 avranno almeno 57 anni e tre mesi di età ed almeno 35 anni di contributi. Andranno in pensione il primo settembre 2015.

 

Una volta maturato il requisito, volendo, si può smettere di lavorare e aspettare la pensione.

 

La perdita pensionistica del calcolo contributivo dipende da molti fattori e varia da caso a caso tra il 10% ed il 50%. Poichè il pensionamento con opzione donna avviene generalmente diversi anni prima di quello normale, per valutare la perdita pensionistica effettiva bisogna confrontarlo con quello normale che si avrebbe alla stessa data. Per questo abbiamo previsto come calcolo opzionale anche quello della pensione normale (sistema misto o retributivo) alla data di pensionamento con opzione donna.

 

Legge di stabilità 2014 e pensioni

 

Ecco le novità previste nella legge approvata in via definitiva:

 

1) Vengono rimborsati i tagli effettuati nel 2011 e 2012 sulle pensioni superiori ai 90.000 euro lordi.

2) Nel 2014,15 e 16 saranno rivalutate al 100% le pensioni fino a circa 1.485 euro lordi, al 95% la parte da 1.485 a 1980, al 75% la parte da 1.980 a 2.475, al 50% per la parte superiore a 2.475 euro e inferiore a 2.970 euro, al 45% oltre i 2.970 euro. Solo per il 2014 la parte che eccede i 2.970 euro non sarà rivalutata.

3) Nel 2014,15 e 16 è dovuto un contributo di solidarietà sulle pensioni erogate da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie pari al 6% della parte sopra i 7.000 euro lordi al mese e sotto i 10.000 euro, al 12% della parte sopra i 10.000 euro lordi al mese e sotto i 15.000 euro, ed al 18% ‘della parte sopra i 15.000 euro lordi al mese.

4) I dipendenti pubblici che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1 gennaio 2014, avranno la liquidazione in più rate (se supera i 50.000 euro lordi), la prima di 50.000 euro lordi, la seconda, dopo un anno di ulteriori 50.000 euro lordi e la terza, dopo un altro anno, pari al residuo.

La prima rata della liquidazione sarà pagata dopo un anno se il pensionamento avviene per vecchiaia o per massima anzianità, dopo due anni per gli altri casi di pensionamento.

5) Per gli iscritti alla Gestione Separata inps ed ad altra gestione obbligatoria, le aliquote contributive saranno del 22% per il 2014, 23,5% per il 2015 e 24% dal 2016 in poi.

 

 

 

Possibilità di andare in pensione con l’opzione donna fino al 2017

 

In seguito alla risoluzione presentata dall’on. Gnecchi approvata da Camera e Senato il 21/11/2013, con la quale si dichiara che il punto 7.2 della circ. 35/2012 è evidentemente contra legem rispetto all’ Art. 1 c.9 della L. 243/2004, è stato richiesto al Governo di intervenire al più presto nei confronti dell’INPS per sollecitare una modifica della circolare stessa.

In pratica l’inps sosteneva che l’opzione donna era possibile se la decorrenza del pensionamento avveniva entro il 31 dicembre 2015, mentre adesso si è indicato che è possibile se entro tale data vengono raggiunti i requisiti.

Bisogna però attendere la nuova circolare dell’inps per avere conferma di tale modifica e vedere se i requisiti considerati per l’età sono quelli validi oggi (57 anni 3 mesi) o quelli precedenti (57 anni). L’ultima data utile di decorrenza dovrebbe essere quindi il primo aprile 2017 o il primo gennaio 2017.

 

 

Possibilità di andare prima in pensione per chi assiste portatori di handicap

 

Chi nel corso dell’anno 2011 ha assistito portatori di handicap e può andare in pensione entro dicembre 2014 con le regole antecedenti alla riforma Fornero, può fare richiesta all’inps di pensionamento.

La decorrenza della pensione può avvenire dal primo gennaio 2014 in poi, e comunque nel limite di 2.500 soggetti (l’inps gestisce l’elenco delle domande).

I dettagli sono contenuti nell’articolo 11-bis della legge 124/2013.

 

 

Possibilità di scivolo per i lavoratori in esubero

 

Con l’approvazione dell’art. 4 della legge 92/2012 le aziende con eccedenza di personale possono stipulare accordi con i sindacati per incentivare l’esodo dei lavoratori cui mancano al massimo 4 anni per la pensione.

Il lavoratore riceve dall’inps un assegno di accompagnamento che è pari alla pensione maturata fino al momento della cessazione lavorativa.

Il datore di lavoro continua a versare i contributi e quando si raggiungono i requisiti l’inps eroga la pensione definitiva.

 

 

Al via la riforma delle pensioni Enpam

 

Con l’approvazione ministeriale della nuova normativa Enpam, dal 2013 sono operativi i nuovi regolamenti pensionistici.

La riforma è stata necessaria per rendere sostenibile il sistema previdenziale dei medici. Questo ha comportato un aumento dei requisiti per la pensione (età, anzianità e contributi, vedi enpam) ed una diminuzione consistente della resa pensionistica dei contributi che vengono versati dal 2013 in poi.

 

Chiarimenti inps su contributi per pensione di vecchiaia.

 

Poichè la legge Fornero ha stabilito che occorrono minimo 20 anni di contributi per avere la pensione di vecchiaia, l’inps a marzo 2012 aveva emesso delle Circolari in cui indicava che tale requisito era necessario anche per chi aveva maturato 15 anni di contributi entro il 1992 o era stato autorizzato ai versamenti volontari entro il 26 dicembre 1992.

 

Con la Circolare n. 16 del 1 febbraio 2013 l’inps fa marcia indietro e comunica che per tali soggetti non sono necessari 20 anni di contribuzioni ma bastano 15 anni (come era prima della legge Fornero).

 

 

Legge di stabilità 2013

 

Ricongiunzioni :

 

gli iscritti ex-inpdap alle casse Enti locali, Servizio Sanitario, Insegnanti e Ufficiali giudiziari che hanno cessato dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, possono fare domanda per trasferire gratuitamente i contributi all’inps.

 

coloro che hanno contributi in diverse gestioni (inps lavoratori dipendenti,inps autonomi, inps fondi speciali, inps gestione separata, ex-inpdap ed ex-ipost) possono cumulare i contributi senza fare la ricongiunzione o la totalizzazione, se non hanno i requisiti per la pensione in nessuna delle gestioni e  se, sommando i contributi, raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Con il cumulo la pensione viene calcolata tenendo conto di tutti i periodi contributivi per individuare il sistema di calcolo (retributivo, contributivo o misto) e ogni gestione pensionistica calcola la propria quota in base ai contributi versati.

 

Esodati :

 

 è stata ampliata la platea degli esodati. Vedi i commi della legge da 231 a 234

 

Decreto legge n. 185/2012 (ripristino TFS)

 

Il D.L. in oggetto abroga l’art. 12, comma 10 del D.L. n. 78/2010 che istituiva per i dipendenti pubblici il TFR, Trattamento di Fino rapporto, al posto del TFS, Trattamento di Fine Servizio, a partire dal 1 gennaio 2011.

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012, l’ex-Inpdap ha dato disposizione di ripristinare la liquidazione per i dipendenti pubblici come era calcolata prima della modifica del 2010. Quindi la liquidazione viene di nuovo calcolata in base all’ultimo stipendio (statali) o allo stipendio dell’ultimo anno.

La trattenuta del 2,5% rimane inalterata e le liquidazioni già erogate vengono riliquidate con il vecchio calcolo. Se il vecchio calcolo produce un valore più basso rispetto a quanto erogato, non sarà richiesto il recupero della differenza.

 

Proposta di legge bipartisan

 

Il 7 agosto 2012 è stata approvata una proposta di legge per modificare la recente normativa pensionistica.

Le modifiche riguardano alcune facilitazioni per gli esodati e l’introduzione della pensione anticipata con calcolo contributivo anche per gli uomini. In dettaglio, dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 i lavoratori dipendenti potrebbero andare in pensione con 58 anni (gli autonomi con 59 anni) di età e 35 di contributi. Dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, oltre ai 35 anni, in pensione con 59 anni per lavoratori e lavoratrici dipendenti e 60 anni per gli autonomi.

Il testo della proposta prevede che vengano abolite le finestre anche per questo tipo di pensionamento (a nostro parere, riteniamo improbabile l’eliminazione di un anno di finestra).

Ribadiamo che si tratta di una proposta di legge che deve ancora seguire tutto l’iter parlamentare ed  è possibile che non venga approvata o che vengano introdotte modifiche.

 

Spending Review (Revisione di Spesa)

 

Con Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, sono state emanate le norme di revisione della spesa pubblica.

 

L’articolo 2 indica che bisogna ridurre gli organici delle Amministrazioni.

Tra le misure per arrivare effettivamente a tale riduzione, al comma 2 vi è indicata la possibilità per le Amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che, con le vecchie norme pensionistiche,  possono andare in pensione entro il 31 dicembre 2014.

Tali dipendenti dovranno avere un preavviso di almeno 6 mesi, e quindi potranno andare in pensione con i requisiti che erano in vigore prima della riforma Monti-Fornero.

 

Ricordiamo che questo decreto dovrà essere approvato dal parlamento e quindi potrebbero esserci delle modifiche.

 

 

Decreto esodati

 

Con decreto del Ministero del Lavoro firmato il 1 giugno 2012, sono stati indicati i numeri ed i requisiti dei cosidetti esodati necessari per mantenere le vecchie regole pensionistiche:

 

a) 25.590 unità – Lavoratori in mobilità normale –  cessazione dal lavoro entro il 4 dicembre 2011 e maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di mobilità

 

b) 3.460 unità –  Lavoratori in mobilità lunga –  cessazione dal lavoro entro il 4 dicembre 2011

 

c) 17.710 unità – Lavoratori nei fondi di solidarietà di settore – devono essere a carico del Fondo al 4 dicembre 2011. Oppure ingresso nel Fondo successivo al 4 dicembre 2011 se l’accesso al Fondo risulta autorizzato dall’inps. In questo secondo caso per andare in pensione, oltre ai normali requisiti, devono avere compiuto almeno 62 anni.

 

d) 10.250 unità – Prosecutori volontari – autorizzati ai versamenti volontari entro il 3 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario al 6 dicembre 2011, che non abbiano ripreso a lavorare dopo l’autorizzazione ai versamenti volontari e la cui decorrenza della pensione deve avvenire entro il 6 dicembre 2013.

 

e) 950 unità – Lavoratori esonerati – esonero in corso alla data del 4 dicembre 2011. Devono fare richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro.

 

f) 150 unità – Genitori di disabili – lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica. Devono fare richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro.

 

g) 6.890 unità – Incentivati all’esodo – lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali o collettivi, senza successiva rioccupazione,  la cui decorrenza della pensione avviene entro il 6 dicembre 2013. Devono fare richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro.

 

 

 

Aggiornati i coefficienti pensionistici per il 2013

 

Con decreto del Ministero del Lavoro del 15 maggio 2012, sono stati indicati i coefficienti di trasformazione del montante contributivo che saranno utilizzati a partire dal primo gennaio 2013.

Questi coefficienti servono per calcolare la quota di pensione contributiva a partire dal valore dei contributi accumulati (montante contributivo).

Il valore dei coefficienti dipende dall’età: più aumenta l’età, più aumenta il coefficiente e maggiore sarà la quota di pensione.

Fino al 2012 il massimo valore dei coefficienti si ha per l’età di 65 anni, oltre i 65 anni il coefficiente non aumenta. Dal 2013 i coefficienti aumentano fino a 70 anni, facendo di conseguenza aumentare la pensione per chi si trattiene a lavorare oltre i 65 anni.

Il valore dei coefficienti viene calcolato in base alla durata media della vita, e siccome questa tende ad aumentare, i coefficienti tendono a diminuire. Infatti i nuovi coefficienti, a parità di età, sono più bassi di circa il 3% rispetto a quelli attuali. Sono inoltre previste delle successive revisioni dei coefficienti ogni due-tre anni.

L’impatto delle variazioni dei coefficienti sulle pensioni dipende dal tipo di sistema in cui si rientra: chi è nel retributivo avrà l’impatto minore, perchè solo una piccola quota di pensione viene calcolata col sistema contributivo. L’impatto maggiore sarà per coloro che rientrano nel sistema contributivo e per le donne che vanno in pensione con i vecchi requisiti di 57 anni e 35 di contributi.

 

 

 

Chiarimenti inps in merito alla riforma delle pensioni (legge 214/2011)

 

L’inps ha chiarito alcuni aspetti della recente riforma pensionistica. Sono confermate le indicazioni che avevamo già esposto sul sito, con le seguenti precisazioni :

 

Anche l’età necessaria per la pensione anticipata delle donne viene aumentata in base all’aumento dell’aspettativa di vita. Quindi dal 2013 occorrono 57 anni e 3 mesi per la pensione con calcolo contributivo per lavoratrici dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome.

 

Anche l’età di 64 anni, necessaria per i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti per la pensione nel 2012, viene aumentata in base all’aumento dell’aspettativa di vita. Quindi dal 2013, a questi lavoratori, occorrono 64 anni e 3 mesi per poter andare in pensione (il nostro pensionometro ne teneva già conto).

 

I requisiti e le finestre per la totalizzazione rimangono gli stessi ma sono anch’essi soggetti all’aumento per l’aspettativa di vita.

 

I lavoratori precoci che vanno in pensione entro il 2017 ed hanno periodi di contribuzione diversi da lavoro, maternità obbligatoria, militare, infortunio, malattia e cassa integrazione ordinaria, possono evitare la penalizzazione se si trattengono al lavoro per un periodo corrispondente a quello diverso da  lavoro, maternità obbligatoria, militare, infortunio, malattia e cassa integrazione ordinaria. Ad esempio se un lavoratore ha 6 mesi di disoccupazione indennizzata e va in pensione a gennaio 2015 con 58 anni, ha una penalizzazione sulla pensione del 6%, ma se lavora fino a giugno 2015 va in pensione a luglio 2015 senza penalizzazioni. 

 

 

 

Modifiche al Decreto sulle pensioni approvate nella legge di conversione del decreto milleproroghe (legge n. 14/2012)

 

Tra i lavoratori che conservano le vecchie norme, nei limiti delle disponibilità, vengono inseriti anche coloro che sono stati incentivati all’esodo, purchè siano cessati entro il 2011 ed il pensionamento con le vecchie norme sia previsto entro il primo dicembre 2013.

 

Tra i lavoratori che conservano le vecchie norme, nei limiti delle disponibilità, vengono inseriti anche i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, 40 anni di contribuzione

 

Le penalizzazioni previste per chi va in pensione prima dei 62 anni, non si applicano a chi va in pensione entro il 2017 con contribuzione che derivi solo da lavoro, maternità obbligatoria, militare, infortunio, malattia e cassa integrazione ordinaria.

 

 

 

Emendamenti al Decreto sulle pensioni approvati definitivamente il 22/12/2011

 

I lavoratori del settore privato che maturano quota 96 entro il 31 dicembre 2012, possono andare in pensione a 64 anni.

 

Le lavoratrici del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 compiranno 60 anni e avranno almeno 20 anni di contribuzione, potranno andare in pensione a 64 anni.

 

La penalizzazione per chi va in pensione prima dei 62 anni sarà pari a 1% per i primi due anni mancanti e al 2% per gli eventuali ulteriori anni.

 

L’adeguamento delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 viene effettuato al 100% per le pensioni fino a 1.400 euro; non viene effettuato per le pensioni di importo maggiore.

 

 

 

Decreto sulle pensioni n. 201 del 6/12/2011

 

Chi matura il diritto alla pensione entro il 31/12/2011 potrà andare in pensione dopo la prevista finestra .

 

Il pensionamento anticipato per le donne (57 anni e 35 di anzianità) è stato confermato anche per i prossimi anni.

 

 

1) Passaggio al sistema contributivo per tutti.

 

Dal 1 gennaio 2012 passeranno al sistema contributivo anche coloro che rientrano in quello retributivo (che hanno almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995).

Il passaggio sarà pro-quota, cioè manterranno il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011, mentre dal primo gennaio 2012 matureranno una quota di pensione col sistema contributivo.

In pratica la pensione sarà formata da tre quote, una quota retributiva per il periodo fino al 1992, una quota retributiva per il periodo dal 1993 al 2011 ed una quota contributiva per il periodo dal 2012 alla pensione.

L’impatto sul valore della pensione sarà abbastanza piccolo perchè il sistema contributivo sarà applicato solo ai pochi anni che mancano al pensionamento.

 

 

2) Cancellazione delle finestre pensionistiche.

 

Dal 2012, per le pensioni di vecchiaia e massima anzianità, saranno abolite le finestre di uscita, attualmente pari a 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi. Quindi, una volta maturato il diritto al pensionamento, si potrà andare in pensione dal primo giorno del mese successivo.

 

3) Accelerazione dell’innalzamento dell’età di vecchiaia per le lavoratrici del settore privato.

 

L’innalzamento dell’età da 60 a 65 anni previsto dalle precedenti manovre inizia nel 2012 e termina nel 2018 :

 

lavoratrici dipendenti

2012 – 62 anni

2014 – 63 anni e 6 mesi

2016 – 65 anni

2018 – 66 anni

 

lavoratrici autonome

2012 – 63 anni e 6 mesi

2014 – 64 anni e 6 mesi

2016 – 65 anni e 6 mesi

2018 – 66 anni

 

 

4) Aumento dell’anzianità per le pensioni di anzianità massima.

 

Fino al 31 dicembre 2011 chi raggiunge i 40 anni di anzianità contributiva può andare in pensione (dopo 12 o 18 mesi di finestra) a prescindere dall’età.

Dal 2012 questo limite da 41 anni viene portato a 41 anni ed un mese per le donne e a 42 anni ed un mese per gli uomini. Nel 2013 aumenterà di un altro mese e nel 2014 aumenterà ancora di un altro mese.

Tale limite aumenterà anche in base all’aumento dell’aspettativa di vita.

Inoltre se l’età al momento del pensionamento sarà minore di 62 anni, sarà applicata una penalizzazione sulla pensione pari al 2% per ogni anno mancante ai 62.

 

5) Cancellazione delle pensioni di anzianità.

 

E’ la parte più dura dei provvedimenti. Le pensioni di anzianità vengono eliminate.

Dal 2012 si potrà andare in pensione solo per vecchiaia o per massima anzianità (41 o 42 anni).

 

6) Blocco dell’adeguamento delle pensioni al costo della vita.

 

Ogni anno le pensioni vengono adeguate all’aumento del costo della vita in base alle variazioni dell’indice Istat (perequazione).

Questo adeguamento è completo per le pensioni più basse, mentre per quelle più alte è parziale fino ad annullarsi per quelle che superano un dato valore.

Nel 2012 e 2013 saranno adeguate completamente al costo della vita le pensioni fino a 1402 euro, mentre quelle di importo superiore non avranno nessun incremento.

 

7) Incremento dei contributi per i lavoratori autonomi.

 

E’ previsto un aumento dei contributi dello 0,3% all’anno fino a raggiungere un aumento complessivo di 2 punti percentuali.

 

 

8) Penalizzazioni delle pensioni per alcuni fondi speciali.

 

Le pensioni degli iscritti ad alcuni fondi, tra cui elettrici, telefonici, volo, saranno un po’ più basse per rapportarle ai contributi versati.

 

 

Maxi-emendamento del 12 novembre 2011

 

Il maxi-emendamento alla legge di stabilità, approvato il 12 novembre 2011, non prevede alcuna modifica effettiva alle pensioni, in quanto impone che nel 2026 l’età del pensionamento di vecchiaia sia almeno di 67 anni, ma questo è già previsto per effetto dell’aumento dell’aspettativa di vita.

Però nella recente lettera del commissario europeo Olli Rhen, al punto 5 si chiede un intervento sulle pensioni si anzianità:

 

5 – Nella lettera (ndr quella inviata da Berlusconi alla commissione europea), il governo descrive l’impatto dell’attuale legge pensionistica, inclusa l’applicazione, anticipata e decisa di recente, di un collegamento automatico all’aspettativa di vita e di un livellamento graduale dell’età pensionistica per le donne nel settore privato che, in base alle proiezioni disponibili per l’aspettativa di vita, dovrebbe portare a 67 anni entro il 2026 l’età obbligatoria per le pensioni di vecchiaia. Tuttavia, l’età della pensione per le donne nel settore privato resterà inferiore a quella degli uomini per molti anni a venire (contrariamente a quanto accadrà nel settore pubblico). Oltre a ciò, nei prossimi anni le norme che regolano l’andata in pensione consentiranno di fatto di farlo in età ancora relativamente giovane. Il governo sta studiando – per poter affrontare e risolvere queste lacune della recente riforma – dei provvedimenti adeguati, per esempio una restrizione ulteriore dei criteri di esigibilità della pensione di anzianità, o addirittura una loro abrogazione totale, e una più rapida transizione verso il livellamento tra i generi dell’età pensionistica standard?

 

 

Conversione in legge della Manovra aggiuntiva approvata dal senato

 il 7 settembre 2011

 

 

La versione definitiva della manovra aggiuntiva, approvata dal senato in data 7 settembre 2011, oltre alle norme sulle pensioni approvate nei mesi scorsi, anticipa al 2014 l’inizio dell’aumento dell’età pensionabile di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato.

 

Ovviamente le lavoratrici potranno continuare ad andare in pensione di anzianità con le quote o con il raggiungimento dei 40 anni di contributi.

 

In pratica, per il pensionamento di vecchiaia, le lavoratrici dovranno avere :

 

dal gennaio 2014 – 60 anni ed un mese

dal gennaio 2015 – 60 anni e tre mesi

dal gennaio 2016 – 60 anni e sei mesi

dal gennaio 2017 – 60 anni e dieci mesi

dal gennaio 2018 – 61 anni e tre mesi

dal gennaio 2019 – 61 anni e nove mesi

dal gennaio 2020 – 62 anni e tre mesi

dal gennaio 2021 – 62 anni e nove mesi

dal gennaio 2022 – 63 anni e tre mesi

dal gennaio 2023 – 63 anni e nove mesi

dal gennaio 2024 – 64 anni e tre mesi

dal gennaio 2025 – 64 anni e nove mesi

dal gennaio 2026 – 65 anni

 

Siccome dal 2013 l’età per il pensionamento aumenterà anche per l’aumento della speranza di vita, i valori effettivi saranno un poco maggiori di quelli indicati in tabella.

 

 

Sintesi sulla Manovra aggiuntiva di agosto 2011 e pensioni

 

 

La manovra aggiuntiva, attuata al momento con decreto legge che dovrà essere a breve convertito in legge, contiene alcune misure di contenimento della spesa che riguardano le pensioni.

Di seguito i provvedimenti più importanti:

 

– aumento di un anno della durata della finestra per i lavoratori pubblici della scuola e Università

A partire dal primo gennaio 2012, i lavoratori in oggetto che maturano il requisito per andare in pensione dovranno aspettare il primo settembre o novembre ma non dell’anno in corso, bensì dell’anno successivo.

 

– aumento del tempo di conferimento della liquidazione per i lavoratori statali.

I lavoratori in oggetto che maturano i requisiti per il pensionamento dal 13 agosto 2011 riceveranno la liquidazione non più entro sei mesi dal pensionamento ma entro (dopo) due anni dalla data di pensionamento. Sono esclusi da tale provvedimento quelli che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio.

 

– penalizzazione di pensione e liquidazione per i dirigenti statali con incarico inferiore ai tre anni.

Ai dirigenti statali che ricevono (in data successiva al decreto oppure con decorrenza successiva al 1 ottobre 2011) un incarico della durata inferiore a tre anni, la pensione e la liquidazione non saranno calcolate sull’ultimo stipendio prima del pensionamento, ma sulla stipendio prima dell’incarico.

 

– anticipo di quattro anni dell’ innalzamento dell’età pensionabile per le lavoratrici autonome e del settore privato fino ad arrivare a 65 anni.

 In pratica, a partire dal primo gennaio 2016, ogni anno si aumenta l’età pensionabile di alcuni mesi.

Bisogna inoltre tener conto che a partire dal 2013 l’età pensionabile aumenterà già per l’aumento dell’aspettativa di vita, per cui dal 2013 l’età pensionabile aumenterà sia per l’uno che per l’altro motivo.

 

 

 

 

Sintesi sulla Manovra approvata il 15 luglio 2011 e pensioni

 

 

La legge n. 111 del 15 luglio 2011, contiene alcune misure di contenimento della spesa che riguardano le pensioni.

Di seguito alcuni provvedimenti più importanti:

 

– dal 2020 graduale innalzamento dell’età pensionabile per le lavoratrici autonome e del settore privato, fino ad arrivare nel 2032 a 65 anni.

 In pratica, a partire dal primo gennaio 2020, ogni anno si aumenta l’età pensionabile di alcuni mesi.

Bisogna inoltre tener conto che a partire dal 2013 l’età pensionabile aumenterà già per l’aumento dell’aspettativa di vita, per cui dal 2020 l’età pensionabile aumenterà sia per l’uno che per l’altro motivo.

 

– anticipo al 2013 dell’aumento dei requisiti di età in base all’aumento dell’aspettativa di vita.

si anticipa di due anni l’incremento dei requisiti per andare in pensione.

Nel 2013 l’aumento è limitato a 3 mesi, negli anni seguenti potrebbe essere maggiore.

 

– dal 2012 la finestra per chi va in pensione con 40 anni aumenta a 13 mesi; dal 2013 a 14 mesi e dal 2014 a 15 mesi.

chi compie i requisiti per la pensione di anzianità con i 40 anni di contributi nel 2012 dovrà aspettare 13 mesi prima di poter andare in pensione. Se i requisiti vengono completati nel 2013 la finestra sarà di 14 mesi, e dal 2014 in poi sarà di 15 mesi.

 

– nel 2012 e 2013 le pensioni superiori a cinque volte la pensione minima non verranno adeguate all’aumento dell’Istat, quelle superiori a tre volte la pensione minima verranno adeguate parzialmente.

 – nel 2012 e 2013 le pensioni superiori a 2337 euro lordi (pari a circa 1760 euro netti) non verranno adeguate all’aumento dell’Istat, quelle superiori a 1402 euro lordi (pari a circa 1.140 euro netti) verranno adeguate del 75% rispetto l’inflazione.

 

– contributo di solidarietà : le pensioni superiori a 90.000 euro sono ridotte del 5%, superiori a 150.000 vengono ridotte del 10%.

 – da agosto 2011 fino a dicembre 2014, le pensioni superiori a 90.000 euro saranno tagliate del 5% della parte che eccede i 90.000 euro fino a 150.000. La parte eccedente i 150.000 euro sarà decurtata del 10%.

 

 

 

Sintesi su Manovra del 2010 e pensioni

 

 

La manovra economica, approvata definitivamente il 29 luglio 2010, riserva cattive notizie a chi deve andare in pensione. Riportiamo una sintesi delle novità:

 

– finestra pari ad un anno per i lavoratori dipendenti, e un anno e mezzo per gli autonomi, che maturano il diritto al pensionamento dal primo gennaio 2011.

 In pratica, a partire dal primo gennaio 20011, dal momento che si matura il diritto al pensionamento bisogna aspettare tale periodo prima di poter andare effettivamente in pensione. Ad esempio se un lavoratore dipendente compie i 65 anni il 3 maggio 2011, il pensionamento inizia il primo giugno 2012.

 

-dal 2015, ogni tre anni, aumento dei requisiti di età in base all’aumento dell’aspettativa di vita.

Dal primo gennaio 2015 l’età per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità aumenterà in base all’aumento della vita media che si è verificato nei tre anni precedenti. Ma di quanto aumenterà ?

Nel 2015 l’aumento è limitato a 3 mesi, negli anni seguenti potrebbe essere maggiore. In pratica un lavoratore dipendente che compie 65 anni nel 2015 potrà andare in pensione di vecchiaia a 66 anni e tre mesi. Se vuole andare in pensione di anzianità dovrà compiere 61 anni e tre mesi, avere almeno 35 anni di contributi e la somma di età e anzianità dovrà superare quota 97,3.

 

– dal primo luglio 2010 viene cancellata la legge 322/58 e altre analoghe

 I lavoratori pubblici che cessano dal servizio senza maturare il diritto alla pensione presso l’inpdap, non potranno più trasferire i contributi all’inps.

 

– dal primo luglio 2010 viene modificato l’articolo 1 della legge 29/79

 La ricongiunzione dei contributi da un Fondo sostitutivo (ad esempio Inpdap) al Fondo Generale dell”inps non sarà più gratis ma a titolo oneroso.

 

– dal 31 luglio 2010 viene modificato l’articolo 2 della legge 29/79

 La ricongiunzione dei contributi verso un Fondo sostitutivo (ad esempio Inpdap) viene calcolata in base ai ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione dell’istanza di ricongiunzione (attualmente le tabelle sono state aggiornate dal DM 31 agosto 2007). In pratica aumenta il costo della ricongiunzione.

 

 

– dal primo luglio 2010 gli iscritti ai Fondi Elettrici e Telefonici possono trasferire i contributi nell’AGO solo a titolo oneroso

 In pratica la pensione non sarà, come avveniva prima, la maggiore tra quella calcolata nel Fondo speciale e quella nel Fondo generale. Per avere la pensione calcolata con le regole del Fondo generale dovranno fare domanda e pagare l’onere della ricongiunzione

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