Archivi giornalieri: 23 agosto 2015

Il part-time dopo il Jobs Act

 

Il nuovo contratto a tempo parziale o part-time a seguito delle novità introdotte dal D. lgs 81/2015 in attuazione del Jobs Act

Il part-time dopo il Jobs Act

Con il Decreto Legislativo numero 81 del 15 giugno 2015, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, in attuazione della Legge delega 183 del 2014 c.d. Jobs Act anche il contratto part-time o a tempo parziale ha subito dei ritocchi, in questa piccola guida vedremo cosa è cambiato rispetto alla precedente versione.

Il nuovo part-time è regolato, come detto sopra, dal D. lgs 81/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno e entrato in vigore il 25 giugno scorsi, che ne disciplina il funzionamento al capo II sezione I articoli dal 4 al 12.

Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale

Il contratto di lavoro part-time o a tempo parziale dovrà avere necessariamente forma scritta ai fini della prova. All’interno del contratto dovranno obbligatoriamente essere indicati:

  • durata della prestazione lavorativa, ovvero le ore di lavoro nell’arco della giornata;
  • la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

Il Decreto stabilisce comunque che dove il lavoro è organizzato in più turni, il contratto individuale può rinviare a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.

Non vi è quindi una netta distinzione formale fra part-time orizzontale, verticale e misto, ma la prestazione è articolata in base a quanto scritto nel contratto individuale.

Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche

Lavoro supplementare

Come già avveniva in precedenza, si da ampia importanza al lavoro supplementare, al lavoro straordinario e alle clausole elastiche, dando al datore di lavoro la facoltà di richiedere, nel rispetto della contrattazione collettiva, entro i limiti dell’orario normale di lavoro, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, ovvero 8 ore giornaliere e 40 settimanali, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.

La nuova normativa stabilisce inoltre che, nel caso in cui il lavoro supplementare non sia previsto dal CCNL di riferimento, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 % delle ore di lavoro settimanali concordate. Ad esempio per un part-time di 20 ore settimanali il limite delle ore supplementari sarà 5. In questo caso il lavoro supplementare sarà retribuito con una maggiorazione del 15 % della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Sempre in questa ipotesi, ovvero ove il CCNL non regoli il lavoro supplementare, il lavoratore potrà rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

Lavoro straordinario

Il Decreto stabilisce inoltre che nel part-time è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, così come definito dall’articolo 1, comma 2, lettera c), del D. lgs n. 66 del 2003, ovvero oltre le ore normali di lavoro ossia 8 ore giornaliere e 40 settimanali (in base comunque al CCNL).

Clausole elastiche

Quando queste sono espressamente disciplinate dal CCNL, datore di lavoro e lavoratore possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Queste variazioni dovranno comunque essere comunicate al lavoratore con almeno 2 giorni di anticipo e sempre nel rispetto del CCNL dovranno essere previste apposite compensazioni.

Nel caso in cui le clausole elastiche non siano regolamentate dal CCNL queste potranno essere inserite nel contratto individuale, ma solo avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Trasformazione del rapporto

Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

In questo ambito viene introdotta una importante tutela dei lavoratori sia del settore pubblico che privato. Nel caso in cui essi siano affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Ulteriore novità riguarda la possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, al posto del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

Il decreto infine introduce la priorità per il lavoratore o la lavoratrice riguardo la richiesta di trasformazione in part-time del contratto di lavoro a tempo pieno per esigenze legate alla presenza in famiglia di un figlio convivente di età non superiore a tredici anni o di un figlio convivente portatore di handicap.

Sanzioni

In mancanza del contratto scritto o qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno.

In caso di svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dal CCNL il lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, ha diritto a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

Trattamento del lavoratore a tempo parziale, criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale, la disciplina previdenziale e lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche

Il Decreto Legislativo 81/2015 va a disciplinare infine anche il trattamento del lavoratore a tempo parziale, i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale, la disciplina previdenziale e il lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche.

Vi rimandiamo alla lettura del testo del decreto per una più attenta analisi delle novità sopra enunciate.

Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2015/07/part-time-jobs-act/#ixzz3jelF3IAg

NASpI, chiarimenti dall’INPS sulla nuova disoccupazione

 

Circolare INPS numero 142 del 29-07-2015 contenente chiarimenti sulla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI.

NASpI, chiarimenti dall'INPS sulla nuova disoccupazione

Con la Circolare numero 142 del 29 luglio 2015 l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti sulla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) introdotta con il decreto legislativo n. 22 del 2015 in attuazione della Legge 183/2014 c.d. Jobs Act.

L’INPS precisa che a seguito della pubblicazione della circolare n. 94 del 12 maggio 2015 in materia di indennità di disoccupazione NASpI, si è reso necessario fornire chiarimenti di carattere amministrativo-operativo su aspetti specifici non espressamente disciplinati dalla normativa, ma che possono avere incidenza sulla prestazione.

Leggi anche: Indennità di disoccupazione NASpI, la Circolare dell’INPS

Con l’occasione l’INPS fornisce, tra l’altro, elementi utili all’interpretazione del paragrafo 2.5 punto 4) della circolare n.94 del 2015 in ordine al quale sono state segnalate incertezze circa gli effetti sul calcolo della durata della NASpI.

La circolare è molto importante in quanto chiarisce tutti quegli aspetti legati soprattutto ai requisiti delle 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, le 30 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi, il procedimento di calcolo della durata e dell’importo della prestazione e tanto altro ancora.

Qui di seguito mi limito a fornire il sommario della Circolare di cui allego il testo a fondo pagina per una più attenta lettura.

SOMMARIO:

  1. Premessa
  2. Effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore.
  3. Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23 del 2015 e licenziamento disciplinare.
  4. Requisito contributivo: almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
    4.1. Meccanismo di neutralizzazione.
    4.2. Neutralizzazione aspettativa sindacale ex art. 31 della Legge n. 300 del 1970.
    4.3. Neutralizzazione dei periodi di CIG in deroga.
    4.4. Neutralizzazione dei periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati.
  5. Requisito lavorativo: trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
    5.1. Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
    5.2. Eventi che consentono neutralizzazione ai fini della ricerca delle trenta giornate di lavoro “effettivo”.
    5.2.a. Aspettativa sindacale ex art. 31 della legge n. 300 del 1970 e Cig in deroga.
    5.2.b. Malattia integrata dal datore di lavoro.
  6. Durata. Procedimento di calcolo. Ulteriori precisazioni.
  7. Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI.
  8. Servizio Civile Nazionale e indennità di disoccupazione NASpI.
    8.1 Premessa ed evoluzione del quadro normativo.
    8.2 Disciplina dei rapporti fra indennità di disoccupazione NASpI e Servizio Civile nazionale.
  9. Nuova attività lavorativa in corso di prestazione.
    9.1.Effetti del lavoro occasionale accessorio sull’indennità NASpI.
    9.2 Effetti del lavoro intermittente sull’indennità NASpI.
    9.3 Effetti del lavoro all’estero sull’indennità NASpI.
  10. Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione. 11. Precisazioni alla circolare INPS n. 180 del 2014.
  11. Precisazioni alla circolare INPS n. 180 del 2014.

Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2015/07/naspi-chiarimenti-inps-nuova-disoccupazione/#ixzz3jekbaDtx

Ag. Entrate: dal 2016 le spese sanitarie nel 730 precompilato

Ag. Entrate: dal 2016 le spese sanitarie nel 730 precompilato

A partire dalla Dichiarazione dei Redditi 2016 per i redditi 2015 saranno automaticamente inserite anche le spese sanitarie nel 730 precompilato.

Ag. Entrate: dal 2016 le spese sanitarie nel 730 precompilato

Con provvedimento del 31 luglio 2015 pubblicato il 3 agosto 2015 l’Agenzia delle Entrate ha disposto che a partire dalla Dichiarazione dei Redditi 2016 per i redditi 2015 saranno automaticamente inserite anche le spese sanitarie nel 730 precompilato .

A partire dal 2016, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno, l’Agenzia delle Entrate avrà a disposizione i dati consolidati di:

  • spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
  • rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria saranno quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

Per ciascuna spesa o rimborso i dati che avrà a disposizione il Fisco tramite il Sistema Tessera Sanitaria saranno:

  1. codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  2. codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto;
  3. data del documento fiscale che attesta la spesa;
  4. tipologia della spesa;
  5. importo della spesa o del rimborso;
  6. data del rimborso.

Le tipologie di spesa sono le seguenti:

  1. ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
  2. farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
  3. dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
  4. servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio test per glicemia o misurazione della pressione;
  5. farmaci per uso veterinario;
  6. prestazioni sanitarie quali ad esempio l’assistenza specialistica ambulatoriale;
  7. spese agevolabili solo a particolari condizioni come protesi e assistenza integrativa;
  8. altre spese.

Opposizione dell’assistito a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie.

L’Agenzia delle Entrate ha disposto inoltre che ciascun contribuente può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili al Fisco, con relativa cancellazione, i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi 730 precompilato.

Per effettuare la comunicazione dell’opposizione come sopra indicato vi invitiamo a leggere le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate contenute nel PDF di seguito allegato.

 

Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2015/08/spese-sanitarie-nel-730-precompilato/#ixzz3jejXjtqe

Leggi maggiormente richieste

 

Anno 2015

La selezione di queste leggi viene effettuata basandosi sulle richieste che ogni giorno pervengono agli Uffici informazioni parlamentari del Senato e della Camera, anche via e-mail. Le leggi sono ordinate in base alla data (a partire dalla più recente).
Legge 13 Luglio 2015 n. 107
riforma sistema dell’istruzione

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

Pubblicazione: 

G.U. n. 162 del 15 Luglio 2015

Iter e lavori preparatori
20 maggio 2015:
approvato
 
25 giugno 2015:
approvato con modificazioni
 
09 luglio 2015:
approvato definitivamente. Legge
Legge 06 Maggio 2015 n. 55
Divorzio breve

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

Pubblicazione: 

G.U. n. 107 del 11 Maggio 2015

Iter e lavori preparatori
T.U. con C.892C.1053C.1288C.1938C.2200
29 maggio 2014:
approvato in testo unificato
assorbe S.82S.811S.1233S.1234; stralcio di S.82S.811,S.1233S.1234S.1504-BIS
18 marzo 2015:
approvato con modificazioni
 
22 aprile 2015:
approvato definitivamente. Legge
Legge 06 Maggio 2015 n. 52
legge elettorale Camera dei deputati

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

Pubblicazione: 

G.U. n. 105 del 08 Maggio 2015

Legge 16 Aprile 2015 n. 47
Modifiche disciplina misure cautelari personali e modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità

Pubblicazione: 

G.U. n. 94 del 23 Aprile 2015

Iter e lavori preparatori
assorbe C.980C.1707C.1807C.1847
09 gennaio 2014:
approvato
assorbe S.380S.944S.1290
02 aprile 2014:
approvato con modificazioni
 
04 dicembre 2014:
approvato con modificazioni
 
09 aprile 2015:
approvato definitivamente. Legge
Legge 21 Aprile 2015 n. 44
prestito vitalizio ipotecario

Modifica all’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario

Pubblicazione: 

G.U. n. 92 del 21 Aprile 2015

Iter e lavori preparatori
 
10 luglio 2014:
approvato
 
19 marzo 2015:
approvato definitivamente. Legge
Legge 04 Marzo 2015 n. 20
Decreto-legge ILVA e sviluppo di Taranto

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto

Pubblicazione: 

G.U. n. 53 del 05 Marzo 2015

Testo coordinato: 

G.U. n. 53 del 05 Marzo 2015

Iter e lavori preparatori
 
19 febbraio 2015:
approvato
 
03 marzo 2015:
approvato definitivamente. Legge
Legge 27 Febbraio 2015 n. 18
Responsabilità civile dei magistrati

Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

Pubblicazione: 

G.U. n. 52 del 04 Marzo 2015

Iter e lavori preparatori
assorbe S.315S.374
20 novembre 2014:
approvato
assorbe C.990C.1735C.1850C.2140
24 febbraio 2015:
approvato definitivamente. Legge
Legge 12 Gennaio 2015 n. 2
Ammissione reclutamento Forze armate

Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Pubblicazione: 

G.U. n. 17 del 22 Gennaio 2015

Iter e lavori preparatori
assorbe S.615
08 aprile 2014:
approvato
assorbe C.109C.145
18 dicembre 2014:
approvato definitivamente. Legge

Jean Paul Marat

Le origine sarde di Jean Paul Marat

 

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Jean Paul Marat
Jean Paul Marat

1. Un protagonista della Rivoluzione francese

Jean Paul Marat è stato tra i protagonisti della Rivoluzione francese quello più radicale. Deputato della Convenzione fu anche presidente del Club dei Giacobini. Fu estremamente critico anche nei confronti della dichiarazione dei Diritti dell’uomo dell’89, che considerò “un’irrisoria esca per distrarre gli sciocchi” un’atroce beffa per il popolo perché – scrive – Votre fameuse déclaration des droits n’etait donc qu’un leirre derisoire pour amuser les sots …puisqu’elle se réduit en derniere analysi à conférer aux riches tous les avantages, tous les honneurs du nouveau régime.

La dichiarazione dei diritti aveva infatti proclamato l’uguaglianza degli uomini in linea di diritto ma non di fatto: aveva infatti affermato e riconosciuto a tutti il diritto di concorrere al potere e alla ricchezza e aveva conseguentemente dichiarato guerra al privilegio ereditario ma aveva creato altri “privilegiati”: la borghesia. Si era infatti dimenticata di proclamare l’uguaglianza economica dei cittadini. Sono stati distrutti i privilegi ed è stata regolata la proprietà – sosterrà Marat – ma ciò non riguarda il popolo che non ha niente da difendere: ”Les changements survenus dans l’Etat, ils sont tous pour le riche”

Occorreva dunque secondo lui, quindi riformare radicalmente il regime economico, abolendo la proprietà privata: questa sarà la sua battaglia come deputato alla Convenzione, battaglia che perderà e anzi, la società borghese uscirà consolidata dal travaglio della grande Rivoluzione. Fin dal 1789 inizia una lotta contro il regime borghese del censo agli effetti elettorali esaltando la sovranità popolare la quale può essere solo delegata, con mandato sempre revocabile..

2. l’origine sarda

Sull’origine sarda di Jean Paul Marat non vi sono ormai dubbi. A documentarlo con certezza vi sono studi rigorosi con relative documentazioni e prove, ad iniziare dagli Atti di nascita, di battesimo e di matrimonio. L’ultima opera sul rivoluzionario, corposa (596 pagine in due tomi) ed estremamente documentata, Marat en famille-La saga des Marat è della professoressa belga Charlotte Goetz, con corredo di note, bibliografia e riproduzione di documenti fra cui quelli provenienti da archivi sardi. Molti sono stati forniti da Carlo Pillai (1*), già Sovrintendente archivistico per la Sardegna e autore di numerosi articoli su Jean Paul Marat.

A documentare l’origine sarda, fin dagli inizi del Novecento è stato Egidio Pilia (2*), – avvocato e saggista, nonché uno dei fondatori del Partito sardo d’azione – con l’opuscolo Gian Paolo Marat.

Il protagonista della Rivoluzione francese, di cui rappresentava l’anima più radicale e popolare, non a caso fu soprannominato l’ami de peuple, nacque a Boudry, nel cantone di Neuchâtel in Svizzera il 24 maggio 1743 da Giovanni e da Luisa Cabrol. L’8 giugno verrà battezzato e nell’Atto, conservato – precisa Pilia – nel Registro dei battesimi di Neuchâtel dove si accenna esplicitamente a “Jean Paul, fil de M. Jean Mara de Cagliari en Sardaigne et de Loise Cabrol de Geneve”.


Ma lo stesso rivoluzionario, ci ha lasciato più di una prova a conferma della sua origine sarda: nella Biblioteca universitaria di Neuchâtel si trova ancora conservato un dizionario latino-francese, a lui appartenuto in gioventù, che porta sulla prima pagina il nome Jean Paul Mara, scritto di suo pugno.

3. Chi era il padre?

Esiste a Cagliari nella Parrocchia del Quartiere Marina,(Pagina XVI del volume XVI Quinque libri) dal quale risulta che Juan Salvador padre di Giampaolo, nacque a Cagliari da Antonio Mara e Millana Trogu e fu battezzato nella chiesa parrocchiale di Marina il 9 agosto 1704 :”En los nueve dias del mes de Agosto del presente anno del mille siete sientes y quatro yo el reverendo Costantino Espissu, domero de la Iglesia Parroquial de la Marina bautize segun el rito de la santa Iglesia romana à Juan salvator Mara y Millana trogu, coniuges de la Marina etc. etc.” .

Ma un contributo decisivo sulla vita e sulla figura di Juan Salvador Mara ce lo offre Carlo Pillai Dalle sue ricerche archivistiche risulta senza ombra di dubbio che il padre del rivoluzionario, nato a Cagliari nel 1704 divenne frate Mercedario il 10 agosto 1720. “Ben presto fu avviato alla carriera ecclesiastica – scrive Pillai – e a quattordici anni vestì l’abito dei Mercedari nel convento di Bonaria. Nel 1726 era diacono e dopo la nomina a lettore fu inviato a Bono, in un convento di nuova istituzione” (3*). “A causa del suo carattere irruento e focoso – è sempre Pillai a scriverlo – ebbe a scontrarsi vivacemente col potere secolare, in relazione al pagamento di certe quote arretrate del Regio Donativo dovute dal Convento” .

Con il potere politico si scontra anche in merito ad altre questioni tanto che il viceré, conte d’Apremont ordinò un’inchiesta, “manifestando il proposito di punire a dovere quel frate ribelle che osava mettere in discussione l’ordine costituito. Pertanto ordinò ai superiori dell’Ordine di farlo rientrare a Cagliari, dove l’avrebbe convocato alla sua presenza per comunicargli il meritato castigo” (4*).

Avuto sentore del pericolo che correva Juan Salvador scappa abbandonando la Sardegna. Si spreta e si reca a Ginevra dove vivrà facendo il disegnatore per un’industria tessile. E a Ginevra si sposerà con la calvinista Luisa Cabrol, sedicenne da cui avrà Jean Paul e altri cinque figli.


4. Perché il padre al cognome Mara aggiunge Bonfils e non Trogu, il cognome della madre?

Nasce a questo punto un problema: se il padre di Giampaolo, Giovanni è figlio di Millana Trogu, come mai si firma aggiungendo sempre al cognome paterno Bonfils e non Trogu?

Ebbene il cognome Bonfils, usato da Giovanni Mara è quello della sua nonna paterna, come risulta dall’atto di matrimonio celebrato nella Chiesa parrocchiale di Marina a Cagliari (Atti di Matrimonio dal 1693 al 1703, Foglio59) in cui il domero Costantino Espissu…en onze diade mes de meayo del presente anno del mil seicentos nouenta y ociodesposò por calabra de presente, en mi presencia, segun el rittu de la Santa Iglesia Romana, Antonio Mara de la ciudad de sasser, hijo de Antonio Mara y de Maria Vittoria Bonfils, coniuges vesinos de dicha ciudad y a Millana Trogu de la Marina etc. etc.”.


Sappiamo dunque da quest’Atto di matrimonio che Antonio Mara, bisnonno del nostro rivoluzionario era oriundo di Sassari e che egli era un Bonfils, come si firmava il padre.
“Questa tesi – scrive Egidio Pilia – è corroborata da un altro documento: l’Atto di matrimonio intervenuto a Ginevra il 21 dicembre 1740 fra Giovanni Mara e la sedicenne Luisa Cabrol dalla cui unione dovrà nascere tre anni dopo l’ami du Peuple. Dall’atto redatto dal notaio Marco Fornet, in Ginevra, risulta all’evidenza che il cognome Bonfils apparteneva ad Antonio Mara, non al figlio Giovanni.

L’Atto infatti suona così : «Contrat intervenu entre sieur Jean fils de sieur Antoines Mara Bonfils, peintre et dessinauteur, natif de Caìllary, dans l’île de Sardaigne, demeurant dès quelque temps en cette dille de Genève, d’une part et demoiselle Louise, fille de sieur Louis Cabrol, native d’autre part etc. etc.» (5*) .

5. Perché aggiunge una t al suo cognome.

Acclarato che Jean Paul Marat è Giampaolo Mara rimane una questione: perché ha voluto aggiungere al cognome Mara la t diventando Marat.

Uno dei biografi del rivoluzionario il francese François Chèvremont6, riporta una lettera scrittagli il 2 luglio 1867 dal Giovanni Mara, nipote di Jean Paul e ricevitore del registro e bollo a Genova, dalla quale si apprende che fu il proprio il rivoluzionario ad aggiungere «un t final a son nom pour le rendre francais, t chi ne se trouve ni dans son acte de maissance ni dans aucun de ceuux des membres de notre famille».

“Dall’esame degli atti di nascita dei numerosi figli – scrive ancora Egidio Pilia (6*) – non risulta infatti esserne neppure uno in cui si trovi traccia di t finale, compreso quello di Albertina, che pure fu l’unica, ad imitazione del fratello Gian paolo, a firmarsi Marat, anzi in quello di Davide Mara, l’origine cagliaritana del padre risulta confermata.

Solo quando Giovanni Mara riesce a ottenere la cittadinanza svizzera (21 aprile 1760) egli non è più indicato negli atti di nascita dei propri figli come natif de Cagliari en Sardaigne ma come ma come bourgeois de Boudry” (7*).

Ma c’è di più: il fratello Giovanni, nell’atto di richiesta degli oggetti lasciati da Jean Paul dopo che fu assassinato dalla girondina Charlotte Corday, dice di essere «Jean Mara, horloger, demeurant à Genève, fils de Jean Mara de Cagliari en Sardaigne, recue abitant de Genève le dexième mars milseptcent quarentun (8*)».

Anche il fratello minore, quando il 4 aprile 1791 si sposa, a Genova, firma il suo contratto matrimoniale col cognome paterno dei Mara, sebbene il fratello Gian Paolo fosse ormai celebre con il cognome Marat.


Bibliografia

1.Carlo Pillai, Le ascendenze sarde di Jean Paul Marat, in Nobiltà 2005 e Carattere focoso e pensiero acuto in Almanacco di Cagliari anno 2003.

2. Egidio Pilia, Gian Paolo Marat, Edizioni Fondazione il Nuraghe, Cagliari 1925.

3. Carlo Pillai, Carattere focoso e pensiero acuto, articolo cit.

4. Ibidem

5.Chèvremont Francois, J. Paul Mara “L’Esprit politique” -2 volumi in 8.0- Parigi 1880.

6. Egidio Pilia, Gian Paolo Marat, op. cit.

7. Docteur Cabanès, Marat Inconnu-l’homme privé, le medicin, le savant, Nuovelle Edition – Paris – Albin Michel 1891.

8. Archives Nationales de Paris: F – 4885, dossier Corday, pièce n.5

ISTAT

 

Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie 

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I prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l’assegno dovuti al coniuge separato, si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Periodo di riferimento: luglio 2015
Aggiornato: 11 agosto 2015
Prossimo aggiornamento: 14 settembre 2015
 
Indice generale FOI 107,2
Variazione % rispetto al mese precedente -0,1
Variazione % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente -0,1
Variazione % rispetto allo stesso mese di due anni precedenti 0,0

Le tavole per le rivalutazioni monetarie

L’Istat pubblica i coefficienti per tradurre i valori monetari dal 1861 in valori del 2014: xls | pdf | ods

Sono inoltre disponibili e aggiornate mensilmente le tavole per calcolare le rivalutazioni monetarie a partire dal 1947.


I coefficienti di raccordo

Con i dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell’indice FOI è diventata il 2010 (la base precedente era 1995=100). Al fine di garantire la comparabilità della serie sono calcolati i coefficienti di raccordo.

  • Calcolo e utilizzo delle variazioni e dei coefficienti di raccordo [ pdf ]
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Sistema informativo