Fondi Pensione

 

Fondi pensione e casse professionali: il credito d’imposta

 

Gli investimenti ammessi per utilizzare il credito d’imposta del 6 o 9% previsto dalla legge di Stabiltà per casse professionali e fondi pensione: decreto ministeriale.

 – 5 agosto 2015
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gazzetta ufficiale

Definizione degli investimenti a medio lungo termine che danno diritto al credito d’impostadel 6 o 9% rispettivamente per enti previdenziali privati e fondi pensione, modalità di richiesta all’Agenzia delle Entrate: ecco il decreto ministeriale attuativo di quello che stato uno dei capitoli più discussi della Legge di Stabilità 2015, relativo alla nuova tassazione per gli enti previdenziali e fondi pensione, ai quali infine è stata applicata un’aliquota più alta con un rincaro mitigato dal credito d’imposta, limitato però a enti che effettuano investimenti finanziari a medio lungo termine. Il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 19 giugno 2015 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio. Il riferimento normativo sono i commi da 91 a 94 della manovra 2015.

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Investimenti ammessi

Innanzitutto, vediamo l’elenco degli investimenti ammessi da parte degli enti di previdenza obbligatoria e complementare, tenendo presente che in tutti i casi devono essere detenuti per almeno cinque anni:

  • azioni, quote, obbligazioni o altri titoli di debito emessi da società residenti in Italia, Unione europea o Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, operanti in uno dei seguenti settori: elaborazione o realizzazione progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali,  ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali,  telecomunicazioni, produzione e trasporto di energia;
  • azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di durata non inferiore ai cinque anni, che investono nei titoli elencati al precedente punto;
  • azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di durata non inferiore ai cinque anni, che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da società non quotate nei mercati regolamentati che svolgono attività diverse da quella bancaria, finanziaria o assicurativa, e in crediti a medio e lungo termini a favore delle stesse.

Se i titoli scadono e vengono ceduti prima dei cinque anni di investimento necessari per ottenere il credito d’imposta, vanno reinvestiti in una delle attività sopra elencate entro 90 giorni.

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Credito d’imposta

Per le casse professionali, in pratica è pari al 6%, ma va così calcolato: è pari alla differenza fra le tasse calcolate con la nuova aliquota al 26% e quella vecchia  al 26% per gli importi investiti con le modalità sopra riportate. Per i fondi pensione, invece, è pari al 9% del risultato netto di gestione. Attenzione: il credito è utilizzabile solo in compensazione.

Modalità di accesso

Enti previdenziali e fondi pensione devono presentare richiesta all’Agenzia delle Entrate,che stabilirà le modalità precise con un provvedimento. La domanda è esclusivamentetelematica, sulla base del modello istanza che verrà pubblicato dall’Agenzia, e conterrà i riferimenti degli investimenti per i quali si chiede l’agevolazione. Il Fisco determina annualmente la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto, rispetto all’importo richiesto, in misura pari al rapporto tra il limite di spesa previsto e l’ammontare richiesto. Se non è superato il limite di spesa, il credito richiesta viene riconosciuto interamente.

Fonte: il decreto ministeriale del 19 giugno 2015.

 

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Fondi Pensioneultima modifica: 2015-08-05T17:06:57+02:00da vitegabry
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