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Miur – Presentazione domande di cessazione da parte dei beneficiari della salvaguardia

ll MIUR, con nota del 9 febbraio 2015, ha disposto che i soggetti che abbiano ricevuto la comunicazione dell’Inps di essere rientrati tra i beneficiari della sesta salvaguardia possono presentare domanda di cessazione in modalità cartacea entro il 2 marzo 2015. La nota del MIUR è rivolta, in particolare, ai beneficiari  della legge n. 147/2014, che ha previsto la possibilità, per 1.800 lavoratori che abbiano fruito, nel corso dell’anno 2011, del congedo straordinario  o dei permessi per handicap grave, di accedere a pensione sulla base dei requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore della legge n. 214/2011, a condizione che perfezionino il diritto alla decorrenza della pensione, sulla base dei predetti requisiti, entro il 6 gennaio 2016.

Secondo la legge n. 147/2014, per beneficare della salvaguardia i lavoratori interessati erano tenuti a presentare specifica istanza alla Direzione territoriale del lavoro di competenza entro il 5 gennaio 2015. L’Inps, ricevuto l’accoglimento della DTL, deve provvedere alle operazioni di monitoraggio delle domande presentate ed accolte e ad inviare le lettere di certificazione del diritto alla salvaguardia ai soggetti che si collocano in posizione utile in graduatoria.

Il contingente numerico dei 1.800 beneficiari della salvaguardia (graduatoria) è individuato dall’Inps con il criterio ordinatorio della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico. Il contingente numerico dei 2.500 beneficiari previsto dalla quarta salvaguardia per la stessa categoria di lavoratori è stato raggiunto, come comunicato dall’Inps, con i soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/10/2012.

L’Inps dovrebbe inviare le comunicazioni ai beneficiari della sesta salvaguardia nei prossimi giorni.
Secondo la nota del MIUR, quindi, ricevuta la comunicazione dell’Inps di rientrare tra i beneficiari della salvaguardia, i soggetti interessati al pensionamento con decorrenza 1° settembre 2015 sono tenuti a presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 2 marzo 2015, utilizzando l’apposito modulo allegato alla nota stessa.

Con riferimento alla decorrenza della pensione in salvaguardia, l’Inps ha precisato con messaggio del 2/12/2014 che “i soggetti in possesso della lettera certificativa possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra al pari di tutti gli altri assicurati. In tali casi, tuttavia, qualora alla data di presentazione della domanda di pensione in salvaguardia risulti raggiunta la copertura finanziaria prevista dalla legge per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati, la domanda stessa dovrà essere respinta”.

Secondo l’Inps, quindi, il lavoratore che non rispetta la prima decorrenza utile della pensione in salvaguardia si assume il rischio di non avere poi diritto a pensione sulla base dei requisiti previsti per i salvaguardati.

Miurultima modifica: 2015-02-13T15:16:07+01:00da vitegabry
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