Pensione di anzianità

Pensione di anzianità in regime sperimentale donne

Precisazioni in merito alle notizie diffuse dagli organi di stampa

Dopo le notizie diffuse in questi giorni da alcuni organi di stampa relative “alla scadenza del 30.11.2014 prevista per le dipendenti del settore privato di avvalersi della possibilità di esercitare l’ opzione per il contributivo ai fini della presentazione delle domande di pensione di anzianità in regime sperimentale donne (legge 243/2004)”, vi precisiamo che non va presentata nessuna domanda preventiva di opzione.

L’accesso a tale prestazione pensionistica, infatti, non presuppone nessuna facoltà di opzione al sistema contributivo, si tratta di una pensione di anzianità che si perfeziona con 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età per le lavoratrici dipendenti (58 e 3 mesi per le autonome) con calcolo contributivo.

Le scadenze riportate dagli organi di stampa si riferiscono alla data ultima in cui perfezionare il diritto a pensione a cui bisogna aggiungere poi il periodo di attesa previsto dalle cosiddette finestre (12 mesi per le lavoratrici che conseguono la pensione nel FPLD; 18 mesi per le lavoratrici che la conseguono nelle GGSS degli autonomi).

Le lavoratrici che intendono avvalersi di tale pensionamento devono presentare specifica domanda solo al momento del pensionamento, secondo le consuete prassi operative in uso.
Pertanto alle lavoratrici che si rivolgono in questi giorni nei nostri uffici, dopo la consueta consulenza in merito al diritto e alla misura della prestazione, verranno forniti chiarimenti in merito ai 

Pensione di anzianitàultima modifica: 2014-12-01T13:11:33+01:00da vitegabry
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