Modifiche al Testo Unico sulla tutela della maternità e paternità

 

Il Decreto salva-infrazioni e la Legge di stabilità modificano il Testo Unico n. 151/2001, introducendo il congedo  parentale ad ore e l’indennità di maternità per le pescatrici  autonome della  piccola  pesca marittima  e delle acque interne.
 
La “legge di stabilità 2013”, recepisce interamente  le modifiche introdotte dal precedente decreto salva-infrazioni al Testo Unico per la tutela della maternità e paternità e introduce  una norma inedita nel contesto italiano , cioè la possibilità di utilizzare il congedo parentale ad ore. Il comma 339 della legge stabilisce che la contrattazione collettiva di settore dovrà determinare le modalità di fruizione del congedo parentale ad ore ,  i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
La contrattazione collettiva assume quindi un ruolo determinante, nel coniugare i diritti dei genitori con le esigenze della produttività. La norma sembra prestarsi ad un utilizzo davvero flessibile ma l’enunciazione testuale è troppo generica: bisognerà vederne l’applicazione concreta e come il sindacato riuscirà ad interagire in materia. Quello che invece appare contraddittorio rispetto alle esigenze di elasticità che richiede l’accudimento genitoriale è il punto b) dello stesso comma che aggiunge regole inedite.

Secondo il T.U.,  infatti, il congedo parentale deve essere richiesto con un preavviso di quindici giorni…. Occorre che le circolari applicative chiariscano le modalità di applicazione di questa norma, che non può rendere più rigidi i vincoli già oggi esistenti.

Il comma 339, lettera c)  aggiunge  il comma 4 bis all’art.32 del T.U. e prevede  che  “Durante il periodo di congedo, il lavoratore ed il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva”. 
Purtroppo, nella realtà di Patronato verifichiamo quotidianamente quanto queste disposizioni legislative restino spesso disattese. Già la L.53/2000 stabiliva programmi di formazione per il reinserimento dopo i vari tipi di congedo   e misure a sostegno della flessibilità di orario  per non danneggiare ai fini della carriera, rispetto ai colleghi rimasti al lavoro, chi si occupa dei figli. Di nuovo, il ruolo del sindacato si conferma fondamentale ma, nello stesso tempo, si sottolinea  la rilevanza di un accordo individuale tra  lavoratore e  datore di lavoro, che apre uno scenario nuovo. E’ necessario attendere le circolari applicative di queste norme per valutarne la portata e le modalità di utilizzo.
 
La legge di stabilità, ai commi 336 e 337, amplia la platea delle beneficiarie  per la tutela della maternità. Vengono infatti inserite tra le lavoratrici autonome, le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, alle quali viene riconosciuta un’indennità di maternità, per cinque mesi, calcolata sull’80 % della misura  giornaliera del salario convenzionale  previsto per i pescatori  della piccola pesca marittima e delle acque interne. Le lavoratrici in questione hanno pertanto diritto, dal 1 gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità, all’indennità  come prevista per le altre categorie di lavoratrici autonome elencate. Il congedo parentale di tre mesi nel primo anno di vita del bambino anche in caso di adozioni ed affidamenti, art 69 del T.U , come per le altre lavoratrici autonome, viene previsto anche per le lavoratrici della piccola pesca.
 
Per il personale del comparto sicurezza e difesa  (polizia di Stato, polizia penitenziaria, guardia forestale, guardia di finanza, carabinieri……)  e quello dei vigili del fuoco, sono previste “ specifiche e diverse modalità di fruizione e differimento del congedo”. Un’enunciazione sibillina, perché, se è  logico ed è già previsto dal T.U. che vi siano situazioni specifiche nei settori citati,  non si comprende a quali istituti la norma in questione si riferisca…. 

Le sedi dell’Inca, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono a disposizione dei cittadini per fornire la necessaria e competente consulenza tecnica.

Modifiche al Testo Unico sulla tutela della maternità e paternitàultima modifica: 2013-01-21T18:20:00+01:00da vitegabry
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