Riconoscimento transfrontaliero delle prescrizioni mediche

Entra in vigore in questi giorni la Direttiva 2012/52/UE del 20 dicembre 2012, che stabilisce un elenco minimo di voci da inserire nelle prescrizioni dei pazienti che si recano in un altro Stato membro dell’Unione europea.

Si tratta, più precisamente, di una direttiva “di esecuzione”, che stabilisce le regole di attuazione della direttiva 2011/24/UE già in vigore, per quanto riguarda il rilascio e il riconoscimento delle prescrizioni mediche (articolo 11, par. 1).

Queste nuove disposizioni, che hanno lo scopo di armonizzare le modalità per identificare il paziente, il medico e il prodotto prescritto, devono essere recepite nel diritto nazionale degli Stati membri entro il 25 ottobre 2013.

Attraverso un coordinamento della prescrizione dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici, le prescrizioni effettuate in un altro Stato membro (“prescrizioni transfrontaliere”), rilasciate da un membro di una professione del settore sanitario legalmente abilitato in tal senso nello Stato membro in cui è rilasciata la prescrizione, potranno essere più facilmente riconosciute e quindi accettate in un altro Stato membro.

In pratica, dovranno divenire uniformi i dati che permettono di identificare il paziente, il medico prescrittore e il prodotto prescritto (farmaci e dispositivi medici). I prodotti medicinali dovranno pertanto essere indicati con la loro denominazione generica, e non con il nome commerciale, in modo da agevolare la corretta identificazione dei prodotti distribuiti in Europa dall’industria farmaceutica sotto diverse denominazioni commerciali, nonché dei prodotti posti in vendita solo in alcuni Stati membri. Andrà quindi utilizzata la denominazione comune internazionale raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità oppure, in caso quest’ultima non esistesse, la denominazione generica d’uso corrente.

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Riconoscimento transfrontaliero delle prescrizioni medicheultima modifica: 2013-01-09T19:24:00+01:00da vitegabry
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