Disabilità

Disabilità e diritto al congedo straordinario

Il diritto al congedo straordinario (art. 42 comma 5 D.lgs. 151/2001) per assistere un familiare con grave disabilità può essere fruito da un soggetto diverso dal “titolare” solo nelle ipotesi tassativamente indicate dal legislatore, fra le quali non rientrano l’età avanzata del titolare del diritto bensì la presenza di “patologie invalidanti”.

Questa la risposta del Ministero del lavoro ad un interpello proposto dall’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) su eventuali possibili deroghe all’ordine prioritario dei soggetti legittimati alla fruizione del congedo.

Il caso prospettato dall’Anci riguardava un disabile grave con coniuge convivente ultraottantenne,  beneficiario del congedo (secondo l’ordine di priorità) e poneva l’accento sull’età avanzata presupponendo quindi uno stato invalidante. La domanda rivolta è stata dunque se anche in questa circostanza era necessario produrre una certificazione medica attestante lo stato patologico della persona indicata (per legge) all’assistenza del disabile al fine di legittimare la richiesta di fruizione del congedo da parte di soggetti diversi dal coniuge stesso.

L’esatta interpretazione di “patologie invalidanti” deve essere ricercata, sostiene nella sua risposta, il Ministero del Lavoro, nelle circolari operative dell’Inps e della Funzione Pubblica che in accordo con il Ministero della Salute individuano, in assenza di una specifica di legge, come invalidanti quelle patologie, a carattere permanente (Decreto interministeriale 278/2000). L’età avanzata, dunque, non può essere considerata una fattispecie presuntiva di uno stato invalidante e non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolati.

A detta del Ministero del lavoro, è possibile dunque sostenere che il diritto a fruire dei congedi in questione possa essere goduto da un soggetto diverso dal precedente “titolare” solo in ragione delle ipotesi tassativamente indicate dal Legislatore, fra le quali rientra quella legata alla presenza di “patologie invalidanti”.

Resta da stabilire se sia corretta l’applicazione e l’utilizzo, per l’individuazione delle patologie invalidanti, dell’elenco di patologie indicate dal Decreto Interministeriale 278/2000 e valutare se le patologie di cui è affetto il disabile (malattie mentali, paresi, ecc..) siano compatibili con lo “status fisico” di chi è designato per legge all’assistenza. Non è scontato che il fatto di non essere portatore di patologie invalidanti faccia necessariamente del familiare, indicato dalla norma, un soggetto “abile e arruolato” alla cura del disabile.

Troppe sono le variabili, dunque, che  possono rendere inefficiente l’assistenza e, alla “fine della fiera”, l’attore principale è sempre il disabile e non può essere in alcun modo compromesso il diritto ad avere un’effettiva ed efficace assistenza.

Disabilitàultima modifica: 2013-01-09T12:31:00+01:00da vitegabry
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