Indennità disoccupazione ordinaria

DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

 

Regole generali

 

Una quota dei contributi versati per i lavoratori regolarmente iscritti all’INPS serve per assicurarsi contro la perdita del lavoro e la disoccupazione, causata dall’estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.

 

L’indennità spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica, compresi i lavoratori a domicilio e gli stranieri extracomunitari.

 

Non è necessario che lo stato di disoccupazione sia assoluto:

  • l’indennità è riconosciuta quando si perde l’attività principale da cui si ricava il reddito maggiore;
  • si può ricevere l’indennità di disoccupazione anche se si sta svolgendo un’attività stagionale.

Esistono diverse forme di indennità di disoccupazione, distinte in base al settore di lavoro e ai requisiti richiesti:

  • indennità ordinaria
  • indennità ordinaria con requisiti ridotti
  • trattamento speciale per l’edilizia
  • trattamento speciale per operai agricoli

I trattamenti sono detti ‘speciali’ in quanto comportano percentuali di indennità superiori a quelle delle altre forme di disoccupazione, rivolgendosi a lavoratori di settori produttivi spesso soggetti a interruzioni del rapporto di lavoro.

 

Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:

  • ha percepito l’indennità per tutte le giornate previste;
  • viene avviato dalle agenzie di lavoro ad una nuova attività;
  • diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

Indennità ordinaria

 

A chi spetta

 

L’indennità di disoccupazione ordinaria spetta:

  • ai lavoratori licenziati ( non a quelli che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa);
  • a partire dal 17 marzo 2005, ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati nè dai lavoratori nè dal datore di lavoro.

Il lavoratore per avere diritto all’indennità deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, vale a dire almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda;
  • dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

I lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale sono esclusi dall’obbligo assicurativo alla disoccupazione.

Pertanto, non possono ricevere le prestazioni di disoccupazione.

 

Comunicazione al Centro per l’impiego

 

In caso di licenziamento individuale o di dimissioni di un lavoratore straniero, l’impresa è tenuta a comunicarlo allo Sportello unico e al Centro per l’impiego entro 5 giorni.
Lo straniero deve presentarsi, se vuole far risultare lo stato di disoccupazione, non oltre il 40° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, al Centro per l’impiego e dichiarare la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Il lavoratore è inserito nell’elenco anagrafico per il periodo residuo di validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a 6 mesi (DPR. N. 334/2004).

 

Quanto spetta

 

Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, l’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione – percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro – per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.

 

Per quanto tempo

 

Dal 1° gennaio 2008 l’indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo di 8 mesi, che diventano 12 se il disoccupato ha un’età pari o superiorea 50. anni (L’età da considerare è quella posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro).

Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

 

La domanda

 

La domanda per ottenere l’ indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (mod. DS 21), può essere presentata, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, direttamente alla sede INPS competente per residenza.

 

Attenzione. I lavoratori extracomunitari, in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno o di rinnovo, devono presentare anche la seguente documentazione:

 

se in attesa di rilascio del primo permesso

  • copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno, rilasciata dallo Sportello Unico per l’immigrazione al momento dell’ingresso in Italia;
  • ricevuta dell’avvenuta presentazione della richiesta del permesso stesso, rilasciata dall’ufficio postale.

se in attesa di rinnovo del permesso

  • ricevuta dell’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, rilasciata dall’ufficio postale;
  • copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto.

Il pagamento

 

L’indennità può essere riscossa:

  • con assegno circolare;
  • con bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Indennità di disoccupazione ordinaria per l’agricoltura

 

A chi spetta

 

L’indennità ordinaria per l’agricoltura spetta:

  • agli operai iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato;
  • agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell’anno.

Requisiti necessari

 

Il richiedente deve

  • essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno cui si riferisce la domanda;
  • avere almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
  • avere 102 giorni di contribuzione nel biennio formato dall’anno per il quale si fa domanda e da quello precedente.

Quanto spetta e per quanto tempo

 

L’indennità è corrisposta:

  • nella misura del 30% della retribuzione convenzionale o, se superiore, del salario medio giornaliero;
  • per un numero di giorni pari a quello di effettivo lavoro nell’anno.

La domanda

 

La domanda va presentata alla sede INPS competente dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello della disoccupazione.

 

 

Lavoratori Domestici: COME CALCOLARE CONTRIBUTI, TREDICESIMA E FERIE

Contributi

Per calcolare i contributi in relazione alla retribuzione pattuita, l’INPS mette a disposizione di datori di lavoro e lavoratori un software di simulazione del calcolo accessibile con il servizio:

 

Calcolare i contributi

Simulazione Calcolo Contributi

Basta inserire i dati richiesti nei campi previsti e cliccare sulla freccia Avanti per ottenere, al termine dell’inserimento dati, il calcolo dei contributi che il datore di lavoro dovrà versare mensilmente. 

Tredicesima

La tredicesima mensilità corrisponde ad un dodicesimo dell’intera retribuzione annua, che i datori di lavoro devono pagare ai loro collaboratori familiari entro il mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie. La tredicesima matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti. 
Se il lavoratore domestico presta servizio per più famiglie ogni datore di lavoro è tenuto ad effettuare il calcolo della quota di tredicesima sulla base della retribuzione oraria corrisposta.

 

 

 Esempio:

Per un lavoratore che ha lavorato dal 1 aprile al 31 dicembre con una retribuzione mensile di 600€ il calcolo è: 600 € x 9(mesi lavorati):12 = 450 €

Ferie

Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore domestico ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali), da fruire preferibilmente, tenendo conto delle esigenze del datore di lavoro, nel periodo giugno-settembre. Durante il periodo di ferie al lavoratore spetta, per ogni giornata, un ventiseiesimo della retribuzione mensile, comprensiva della eventuale indennità sostitutiva per il vitto e per l’alloggio. In caso di retribuzione oraria occorre prendere a riferimento il numero di ore effettuate di media in un mese e dividerle per 26, ottenendo così il numero di ore equivalente ad un giorno di ferie.

 

 

Esempio:

Per un lavoratore che effettua un orario di 12 ore settimanali, si moltiplicano le 12 ore per 4,333 (un mese è composto da 4,333 settimane), ottenendo così il numero di ore corrispondenti ad un mese di lavoro, che è pari a 52. Il numero di ore equivalente per ogni giorno di ferie si ottiene dividendo il numero delle ore lavorate in un mese (52) per 26(giorni). Il risultato è pari a 2. Considerando una retribuzione oraria di 8,00 €, possiamo calcolare che ogni giorno di ferie deve essere retribuito con 8,00 € x 2 = 16,00 €. 

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi anche durante le ferie. Al lavoratore che non ha raggiunto un anno di servizio spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato (si considera mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario). Ciò a condizione che abbia superato il periodo di prova. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento né durante il periodo di malattia o infortunio. Per calcolare le ferie, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi e si arrotondano sempre per eccesso.

 

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Indennità disoccupazione ordinariaultima modifica: 2013-01-06T17:53:00+01:00da vitegabry
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