C. Costituzionale

C. Costituzionale – Diritto cinque mesi congedo obbligatorio anche alle lavoratrici Gestione separata

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 2, del Dlgs 151/2001, Testo Unico per la tutela della maternità e paternità, nella parte in cui prevede per le lavoratrici iscritte alla gestione separata, che abbiano adottato o ottenuto in affidamento preadottivo un minore, l’indennità di maternità per un periodo di 3 mesi anziché di 5 mesi, come per le lavoratrici dipendenti.

Nel corso degli anni, le norme  hanno teso, progressivamente, ad adeguare la tutela della maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata a quella delle lavoratrici dipendenti, istituendo dapprima un contributo specifico dello 0,5 per la maternità, malattia ed anf, e poi elevandone la cifra, fino ad arrivare, con il Decreto ministeriale 12.7.2007 allo 0,72 % attuale. 
Di decreto in decreto , di legge in legge, l’equiparazione è diventata sempre più omogenea.

Il Decreto ministeriale 12 luglio 2007, l’ultimo in ordine di tempo, ribadisce all’articolo 5 quanto già anticipato dal Decreto 4 aprile 2002 , estendendo alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, in merito al congedo obbligatorio di maternità, quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, compresa l’astensione anticipata.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale di questi ultimi anni ha dato sempre più rilievo “al prevalente interesse del bambino, non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità.” 

Tanto più risulta incomprensibile e sanzionabile , quindi, la differenza tra le maternità biologiche e le adozioni: la disparità di trattamento comporta che il legislatore consideri in modo deteriore le lavoratrici madri adottive parasubordinate rispetto a quelle dipendenti. Questo trattamento risulta irragionevole, in quanto le lavoratrici che hanno adottato, sia dipendenti sia parasubordinate,  si trovano ad avere le stesse esigenze in ordine all’inserimento in famiglia del bambino. La disparità non può trovare giustificazione nelle differenze esistenti tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, penalizzando i bisogni del minore.

Nelle ipotesi di adozione e di affidamento preadottivo, l’astensione dal lavoro non è finalizzata solo alla tutela della salute della madre prima e dopo il parto, ma mira anche ad agevolare il processo di inserimento e di accudimento del bambino, creando le condizioni di una  significativa presenza degli adottanti, anche il padre, ove previsto, nella delicata fase di inserimento in famiglia.

Come Inca Nazionale abbiamo sostenuto ed argomentato l’impostazione fin qui evidenziata, sia  con una relazione  tenuta alla  Conferenza Nazionale della famiglia svoltasi a Milano nel novembre 2010 sia presentando, insieme alla Cgil, un interpello al Ministero del Lavoro, nel marzo 2011,  rimasto senza risposta, nonostante i  nostri numerosi e reiterati solleciti. 
La questione ci pareva meritevole di essere affrontata per il grave ed ingiusto danno che recava ai bimbi adottati dalle lavoratrici iscritte alla gestione separata, rispetto a quelli adottati dalle lavoratrici dipendenti. Finalmente la Corte Costituzionale sana questa anomalia.

Per le lavoratrici autonome, di cui all’art.67 del T.U., anche esse destinatarie di soli tre mesi di congedo obbligatorio in caso di adozione, la Corte  sceglie di non pronunciarsi, trattandosi di altra fattispecie, ma la strada sembra meno in salita dopo questa sentenza favorevole, così ben argomentata.

C. Costituzionaleultima modifica: 2012-12-13T14:36:20+01:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo