20-06-2012
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Danno all’integrità psico-fisica conseguente all’assunzione di sangue infetto
Oltre all’indennizzo legge 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, etc.), il patronato della Cgil ha avviato da tempo un ulteriore filone di tutela che riguarda il risarcimento in ambito civile del danno subito a seguito di emotrasfusione con sangue risultato infetto. Su questo filone l’Inca ha ottenuto alcune sentenze positive, al foro di Bologna e al foro di Milano.
Per breve informazione è utile sottolineare che mentre l’indennizzo prescinde da ogni addebito di colpa, discendendo da un dovere generale di solidarietà, riveste una funzione assistenziale e, per questo motivo, grava sulla collettività; il risarcimento del danno si fonda su un giudizio di colpa, e si rivolge verso il danneggiante.
L’azione legale é nei confronti dei responsabili civili della violazione dell’integrità psico-fisica ed ha lo scopo di rifondere ai danneggiati i gravi danni per le patologie contratte, quali i danni biologico, patrimoniali, non patrimoniali, e quelli che derivano dalla limitazione alla vita di relazione e alla capacità lavorativa.
Per queste ragioni, accertata la colpa della struttura sanitaria e/o del Ministero della Salute e/o delle Case Farmaceutiche, l’erogazione dell’indennità di cui alla L. 210/92 non può precludere il diritto all’integrale risarcimento del danno.