Cassa integrazione: istruzioni per l’uso

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Gli ammortizzatori sociali sotto la lente d’ingrandimento

Il giorno dopo l’incontro tra governo, sindacati e Confindustria per discutere della riforma del mercato del lavoro, su tutte le prime pagine dei giornali italiani si parla di cassa integrazione. Districarsi tra cig, cigo e cigs, però, non risulta sempre così agevole. Ecco una piccola guida.

La cassa integrazione, è un istituto introdotto nell’ordinamento italiano con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato nel 1947, poi ratificato con modificazioni dalla legge n. 498 del 1951. E infine modificato dalla legge n. 223 del 1991 che ha ristretto i tempi di concessione per reprimere eventuali abusi.

La cassa, in sostanza, consiste in una prestazione economica in favore dei lavoratori sospesi dall’obbligo di eseguire la prestazione lavorativa o che lavorano a orario ridotto. La ratio legis è quella di venire incontro alle aziende che si trovino in momentanea difficoltà, sgravandole in parte dei costi della manodopera temporaneamente non utilizzata.

Nata per far fronte alle emergenze di mercato e a quelle delle ristrutturazioni delle imprese industriali e dell’edilizia, si è man mano estesa agli altri settori fino a comprendere con la cassa in deroga anche commercio, servizi e le imprese artigianali.  La cassa straordinaria e ordinaria sono pagate da aziende e lavoratori con un contributo sulle retribuzioni, quella in deroga invece, introdotta dal Governo Berlusconi per fronteggiare la crisi economica e contenere i licenziamenti, è finanziata dalla fiscalità generale.

Cassa ordinaria. Attualmente la Cig ordinaria è prevista per le aziende industriali e dell’edilizia nei casi di sospensione dell’attività produttiva dovuta a eventi temporanei non imputabili al datore di lavoro, situazioni temporanee di mercato e intemperie stagionali. L’indennità e’ pari all’80% della retribuzione con un tetto massimo fissato anno per anno. Gli interventi sono prorogabili fino a 52 settimane. La cassa integrazione ordinaria è pagata da ogni impresa con un contributo ordinario sul monte retribuzioni lordo (2,2% o 1,9% per le imprese industriali a seconda delle dimensioni aziendali) e con un contributo addizionale sulle integrazioni salariali anticipate (pari all’8% o al 4% delle integrazioni salariali da corrispondere)

Cassa straordinaria. E’ ora prevista per le imprese industriali, edili, imprese editrici con più di 15 dipendenti, imprese commerciali con più di 200 dipendenti, imprese appaltatrici di mensa e di pulizia il cui committente sia interessato alla cigs, vettori aerei. Spetta nei casi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e procedure concorsuali. Nei casi di ristrutturazione e riconversione aziendale può arrivare a 24 mesi prorogabili due volte per 12 mesi (48 mesi al massimo nel Sud, 36 nel Centro Nord). L’indennità , anche in questo caso, è pari all’80%. L’intervento straordinario è finanziato dai datori di lavoro e dai lavoratori con un contributo rispettivamente pari allo 0,9% (0,6 l’azienda e 0,3% il lavoratore) della retribuzione lorda. Anche nella Cigs c’è un onere a carico dell’impresa pari al 4,5% o al 3% delle integrazioni salariali anticipate rispettivamente per quelle con più di 50 o fino a 50 dipendenti. L’ammontare del contributo addizionale è raddoppiato del 50% se il trattamento si protrae oltre 24 mesi.
 
Cassa in deroga. E’ un’estensione della cig esistente. Spetta anche agli apprendisti e ai lavoratori e interinali. Spetta dopo aver esaurito gli interventi ordinari e alle aziende non ammesse alla cig ordinaria e alla cigs. La durata è stabilita negli accordi territoriali o nei provvedimenti di concessione. Comunque i periodi di cig in deroga non devono essere computati ai fini del raggiungimento del limite di 36 mesi nel quinquennio previsti per la cigs.
 
Ipotesi di modifica. La cassa integrazione, secondo quanto emerso dall’incontro tra governo e parti sociali sarebbe al centro della riforma degli ammortizzatori sociali con l’intenzione dell’esecutivo di limitarne la durata e l’utilizzo ai soli casi di rientro al lavoro. Ipotesi questa che trova l’opposizione delle parti sociali. Secondo le intenzioni del governo, dovrebbe restare solo la cassa ordinaria (quella legata ad aventi temporanei e con una durata massima di 52 settimane) mentre si eliminerebbe la possibilità di utilizzarla a fronte di chiusura dell’azienda (come ad esempio la cassa straordinaria prevista per lo stabilimento Fiat di Termini Imerese). A fronte del mancato rientro in azienda si studia invece un’indennità risarcitoria e il rafforzamento del sussidio di disoccupazione.

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Cassa integrazione: istruzioni per l’usoultima modifica: 2012-01-30T10:31:00+01:00da vitegabry
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