Archivi giornalieri: 14 gennaio 2012

Proroga della mobilità

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Con il decreto n. 63655/2012,  è stato concesso il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito, con  esclusione della contribuzione figurativa, a tutti quei lavoratori in mobilità e in assegno straordinario che nell’anno 2011 non sono rientrati nei 10.000 derogati dalla finestra mobile, sempreché abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione dell’ammortizzatore sociale.

Il prolungamento del trattamento, è stato disposto, per il solo anno 2011,  in favore di n. 677 assicurati di cui n. 596 in mobilità ordinaria, n. 13 in mobilità lunga e n. 68 esodati per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza secondo la vecchia disciplina e quella “mobile” prevista dalla legge 122/2010.

L’art. 2 del decreto autorizza quindi  l’INPS ad erogare il prolungamento dell’ammortizzatore, ai lavoratori che presentino la domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore della legge 122/2010, ovvero prima dell’introduzione della finestra mobile.

Donne nella CGIL: una storia lunga un secolo

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Per il centenario della CGIL è stata prodotta dallo SPI in collaborazione con l’Archivio storico della Cgil, il Progetto memoria e la Fondazione Istituto Gramsci, una mostra volta a testimoniare la presenza delle donne nelle lotte e nella struttura del Sindacato.

La mostra sarà  aperta dal 16 al 21 gennaio 2012  dalle ore 9 alle ore 17.
 
Lunedì 16 gennaio è prevista l’inaugurazione alle ore 16 con la partecipazione del Segretario Generale della CGIL, Susanna Camusso del Segretario Generale dello SPI CGIL, Carla Cantone.

Il percorso della mostra si snoderà attraverso cinque sezioni, ciascuna preceduta da
un breve testo introduttivo, che delineano due itinerari: uno fotografico ed uno documentale.

Nel primo, a partire dalla fine dell’800, attraverso gli anni del fascismo e del dopoguerra,
fino all’autunno caldo e alla nascita di nuovi soggetti collettivi, le immagini documentano una presenza delle donne nella CGIL forte e combattiva sin dalle sue origini e delle loro lotte e mobilitazioni.

Il percorso documentale (materiali d’Archivio della Commissione femminile nazionale prima, Ufficio lavoratrici poi, fino ai Coordinamenti donne, documenti conservati nei locali dell’Archivio storico CGIL nazionale, completamente riordinati,
schedati e resi fruibili agli studiosi attraverso un inventario consultabile anche on line) affronta una pluralità di aspetti che hanno visto un indiscusso protagonismo femminile: la presenza delle donne all’interno di momenti significativi della vita dell’organizzazione sindacale, il modificarsi delle stesse forme della rappresentanza femminile, le lotte per il diritto al lavoro ed una parità di
retribuzione, per i servizi sociali, la pace, il diritto a una maternità responsabile.

Soppressione INPDAP e ENPALS

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Come è noto, l’articolo 21 della legge n. 214/11 (manovra Monti) ha sancito la  soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals, a far data dal 1° gennaio 2012 con il passaggio delle relative funzioni all’Inps.

Nel periodo compreso tra il 6 dicembre (data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/11) e il 31 dicembre 2011, i soppressi Enti hanno svolto soltanto atti di ordinaria amministrazione.

Il riassetto organizzativo dell’Inps verrà disposto con appositi decreti che verranno emanati entro 60 giorni dalla deliberazione  dei bilanci di chiusura degli enti soppressi fissata entro il termine del 31 marzo 2012.In attesa dell’emanazione dei decreti, si dovrà dare corso a tutti gli atti finalizzati al  trasferimento delle competenze e delle relative risorse.A tal fine il Ministero del lavoro (nota n. 31/0001922) ha impartito le prime istruzioni operative relative all’attività che gli organi degli enti soppressi sono chiamati a svolgere nella fase transitoria.

I Direttori Generali degli enti dovranno gestire il passaggio e raccordare ogni loro decisione con il loro omologo Inps. Fino ad avvenuto trasferimento permangono l’organizzazione territoriale, gli iter concordati di invio delle domande e le responsabilità  in quanto è previsto che il legale rappresentante dell’Inps confermi le autorizzazioni di firma depositate presso i conti correnti degli enti soppressi.

Il decreto non cambia nulla in merito alle gestioni previdenziali ed alle prestazioni degli enti soppressi, per le quali, a tutela degli utenti, deve essere garantita la piena continuità e funzionalità.

Permarranno quindi, per il momento, le particolarità nell’accredito della contribuzione, nella valorizzazione della stessa e le prestazioni legate a specifiche attività lavorative che Inpdap ed Enpals hanno finora assicurato.

    
10/01/2012
 
 

Epatite C contratta in seguito a trasfusione

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Responsabilità del Ministero fin dalla scoperta dell’epatite B

 

La Corte di Appello de L’Aquila è recentemente intervenuto in tema di danno da epatite C contratta a seguito di trasfusione avvenuta nel 1984, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno in quanto, affermano i giudici, negli anni ’60/’70 già esistevano obblighi normativi che imponevano controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto. Detti controlli, comportando l’esclusione dai donatori dei soggetti con valori alterati delle transaminasi e delle GPT -indicatori della funzionalità epatica-, sarebbero stati idonei ad impedire anche la trasfusione di sangue infetto da virus da HCV atteso che identica alterazione si produce nei tre tipi di infezioni.
 
Questi elementi hanno portato la Corte di Appello de L’Aquila a condividere quanto affermato dalla Suprema Corte che sul tema specifico ha avuto modo di affermare come – stante l’identità dei controlli e dei risultati che avrebbero potuto impedire l’evento tanto nel caso di infezione da HBV quanto in quella da HCV- che in tali ipotesi non sussiste una pluralità di eventi lesivi, come se si trattasse di più serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto -contagio infettivo – lesione dell’integrità.
 
Su tali premesse la Corte di Appello de L’Aquila ha concluso che “poiché il virus dell’epatite B era stato individuato fin dal 1978, e le trasfusioni di sangue della paziente vennero effettuate nel 1984, ove il Ministero avesse effettuato i dovuti controlli, il verificarsi dell’evento lesivo sarebbe stato impedito”.

1° 2012 numero newsletter.doc

UE – Richiesta all’Italia di porre fine alle discriminazioni nelle assunzioni dei professori universitari

 

La Commissione europea ha chiesto all’Italia di riconoscere le qualifiche equivalenti ottenute in un altro Stato membro da stranieri che si candidano per posti di professore ordinario in Italia. Secondo le norme vigenti in Italia, nelle selezioni per posti di professore ordinario, per i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato è prevista una prova didattica. La prova è obbligatoria per coloro che hanno conseguito in un altro Stato membro dell’Ue qualifiche equivalenti a quella di professore associato, mentre non è prevista per chi è in possesso del titolo analogo conseguito in Italia.

La Commissione ritiene che il fatto di riservare un trattamento diverso ai candidati che hanno acquisito qualifiche di professore associato in altri Stati membri equivalenti a quelle acquisite in Italia corrisponda a una discriminazione indiretta basata sulla cittadinanza. Ciò è contrario alle norme Ue sulla libera circolazione dei lavoratori.

Le autorità italiane ritengono che le qualifiche per posti di professore universitario conseguite in altri Stati membri non possano essere automaticamente riconosciute poiché l’insegnamento universitario non è una professione regolamentata . Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione ritiene opportuno fare un confronto fra le qualifiche italiane e quelle ottenute in altri Stati membri, allo scopo di garantire un trattamento equo dei candidati in possesso di qualifiche equivalenti.

La richiesta della Commissione è stata inviata come “parere motivato” nell’ambito del procedimento d’infrazione dell’Ue. L’Italia ha quindi tempo fino a gennaio 2012 per informare la Commissione circa le misure attuate per adeguare la propria legislazione alla normativa Ue, altrimenti la Commissione potrà decidere di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La sentenza della Corte di giustizia nella causa C-586/08 Rubino stabilisce che le qualifiche acquisite in altri Stati membri vanno riconosciute per il loro giusto valore e prese debitamente in considerazione nell’ambito delle procedure di selezione relative a posti di docenti universitari. Tale obbligo va applicato anche alle procedure di selezione per i professori universitari.

Per quanto riguarda l’abolizione di qualunque discriminazione basata sulla nazionalità nell’ambito della libera circolazione dei lavoratori, di cui all’articolo 45 del TFUE , si fa riferimento non soltanto alle discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche a qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato (cfr. caso C-237/94 O’Flynn ).

A meno che non sia obiettivamente giustificata e proporzionata al suo scopo, una disposizione di legge nazionale va considerata indirettamente discriminatoria se può intrinsecamente nuocere ai lavoratori migranti in misura maggiore che ai lavoratori nazionali e se vi è il rischio di porre i primi in posizione di svantaggio.

osservatorioinca.org

Epatite C contratta in seguito a trasfusione

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Responsabilità del Ministero fin dalla scoperta dell’epatite B

 

La Corte di Appello de L’Aquila è recentemente intervenuto in tema di danno da epatite C contratta a seguito di trasfusione avvenuta nel 1984, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno in quanto, affermano i giudici, negli anni ’60/’70 già esistevano obblighi normativi che imponevano controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto. Detti controlli, comportando l’esclusione dai donatori dei soggetti con valori alterati delle transaminasi e delle GPT -indicatori della funzionalità epatica-, sarebbero stati idonei ad impedire anche la trasfusione di sangue infetto da virus da HCV atteso che identica alterazione si produce nei tre tipi di infezioni.
 
Questi elementi hanno portato la Corte di Appello de L’Aquila a condividere quanto affermato dalla Suprema Corte che sul tema specifico ha avuto modo di affermare come – stante l’identità dei controlli e dei risultati che avrebbero potuto impedire l’evento tanto nel caso di infezione da HBV quanto in quella da HCV- che in tali ipotesi non sussiste una pluralità di eventi lesivi, come se si trattasse di più serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto -contagio infettivo – lesione dell’integrità.
 
Su tali premesse la Corte di Appello de L’Aquila ha concluso che “poiché il virus dell’epatite B era stato individuato fin dal 1978, e le trasfusioni di sangue della paziente vennero effettuate nel 1984, ove il Ministero avesse effettuato i dovuti controlli, il verificarsi dell’evento lesivo sarebbe stato impedito”.

1° 2012 numero newsletter.doc

UE – Richiesta all’Italia di porre fine alle discriminazioni nelle assunzioni dei professori universitari

 

La Commissione europea ha chiesto all’Italia di riconoscere le qualifiche equivalenti ottenute in un altro Stato membro da stranieri che si candidano per posti di professore ordinario in Italia. Secondo le norme vigenti in Italia, nelle selezioni per posti di professore ordinario, per i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato è prevista una prova didattica. La prova è obbligatoria per coloro che hanno conseguito in un altro Stato membro dell’Ue qualifiche equivalenti a quella di professore associato, mentre non è prevista per chi è in possesso del titolo analogo conseguito in Italia.

La Commissione ritiene che il fatto di riservare un trattamento diverso ai candidati che hanno acquisito qualifiche di professore associato in altri Stati membri equivalenti a quelle acquisite in Italia corrisponda a una discriminazione indiretta basata sulla cittadinanza. Ciò è contrario alle norme Ue sulla libera circolazione dei lavoratori.

Le autorità italiane ritengono che le qualifiche per posti di professore universitario conseguite in altri Stati membri non possano essere automaticamente riconosciute poiché l’insegnamento universitario non è una professione regolamentata . Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione ritiene opportuno fare un confronto fra le qualifiche italiane e quelle ottenute in altri Stati membri, allo scopo di garantire un trattamento equo dei candidati in possesso di qualifiche equivalenti.

La richiesta della Commissione è stata inviata come “parere motivato” nell’ambito del procedimento d’infrazione dell’Ue. L’Italia ha quindi tempo fino a gennaio 2012 per informare la Commissione circa le misure attuate per adeguare la propria legislazione alla normativa Ue, altrimenti la Commissione potrà decidere di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La sentenza della Corte di giustizia nella causa C-586/08 Rubino stabilisce che le qualifiche acquisite in altri Stati membri vanno riconosciute per il loro giusto valore e prese debitamente in considerazione nell’ambito delle procedure di selezione relative a posti di docenti universitari. Tale obbligo va applicato anche alle procedure di selezione per i professori universitari.

Per quanto riguarda l’abolizione di qualunque discriminazione basata sulla nazionalità nell’ambito della libera circolazione dei lavoratori, di cui all’articolo 45 del TFUE , si fa riferimento non soltanto alle discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche a qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato (cfr. caso C-237/94 O’Flynn ).

A meno che non sia obiettivamente giustificata e proporzionata al suo scopo, una disposizione di legge nazionale va considerata indirettamente discriminatoria se può intrinsecamente nuocere ai lavoratori migranti in misura maggiore che ai lavoratori nazionali e se vi è il rischio di porre i primi in posizione di svantaggio.

osservatorioinca.org

Epatite C contratta in seguito a trasfusione

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Responsabilità del Ministero fin dalla scoperta dell’epatite B

 

La Corte di Appello de L’Aquila è recentemente intervenuto in tema di danno da epatite C contratta a seguito di trasfusione avvenuta nel 1984, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno in quanto, affermano i giudici, negli anni ’60/’70 già esistevano obblighi normativi che imponevano controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto. Detti controlli, comportando l’esclusione dai donatori dei soggetti con valori alterati delle transaminasi e delle GPT -indicatori della funzionalità epatica-, sarebbero stati idonei ad impedire anche la trasfusione di sangue infetto da virus da HCV atteso che identica alterazione si produce nei tre tipi di infezioni.
 
Questi elementi hanno portato la Corte di Appello de L’Aquila a condividere quanto affermato dalla Suprema Corte che sul tema specifico ha avuto modo di affermare come – stante l’identità dei controlli e dei risultati che avrebbero potuto impedire l’evento tanto nel caso di infezione da HBV quanto in quella da HCV- che in tali ipotesi non sussiste una pluralità di eventi lesivi, come se si trattasse di più serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto -contagio infettivo – lesione dell’integrità.
 
Su tali premesse la Corte di Appello de L’Aquila ha concluso che “poiché il virus dell’epatite B era stato individuato fin dal 1978, e le trasfusioni di sangue della paziente vennero effettuate nel 1984, ove il Ministero avesse effettuato i dovuti controlli, il verificarsi dell’evento lesivo sarebbe stato impedito”.

1° 2012 numero newsletter.doc