Visite ed esami specialistici, esenzione ticket per reddito…

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Visite ed esami specialistici, esenzione ticket per reddito……. cambiano le modalità di certificazione

 

In alcune Regioni del nostro Paese, già dal 1° maggio 2011, l’esenzione dal ticket per visite ed esami specialistici in base al reddito deve essere indicata, da parte del medico, nella ricetta di prescrizione e non può più essere autocertificata dall’interessato al momento della prenotazione.

Questa nuova modalità è stata introdotta con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2010.

Il decreto non prevede una data precisa di avvio del nuovo procedimento, stabilisce tuttavia che si deve procedere all’applicazione delle disposizioni contenute sia per quanto riguarda il Sistema Tessera Sanitaria sia per quanto riguarda il trasferimento delle informazioni, con specifici accordi con le Regioni.

Uno degli aspetti più spinosi consiste nel compito consegnato ai medici di famiglia  che non hanno riservato a tale nuova incombenza un’accoglienza delle migliori. In particolare, la FIMMG ha dichiarato, riguardo alla certificazione provvisoria di esenzione, che “si rifiuteranno di eseguire i controlli sulle autocertificazioni sul reddito che i pazienti presentano per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici.” Si tratta infatti, prosegue il comunicato “ di competenze che non sono mediche che tolgono tempo all’assistenza e creano conflittualità con l’assistito.” Pertanto “ i medici di famiglia, in assenza di una certificazione delle Asl, non inseriranno l’esenzione nelle prescrizioni degli esami.”

L’applicazione del decreto e delle nuove modalità di accertamento del requisito reddituale, é di competenza regionale. La data di entrata a regime della nuova modalità di attestazione per l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria é stabilita con accordi tra le singole Regioni e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per questo motivo non tutte le Regioni sono partite con il nuovo procedimento dal 1° maggio; il Piemonte e il Veneto applicano la nuova procedura dal 1° giugno prossimo, in Toscana prenderà avvio dal 1° ottobre, e così via, tuttavia nel corso del 2011 la nuova modalità entra gradualmente in vigore in tutte le Regioni.

La nuova procedura, una volta a regime, prevede che il codice di esenzione verrà riportato sull’impegnativa direttamente dal medico che prescrive la prestazione. Il riconoscimento del diritto all’esenzione dipenderà dalla presenza o meno del nominativo del richiedente in un elenco fornito dall’Agenzia delle entrate alla Regione, alle Asl, ai medici di famiglia che sarà aggiornato ogni anno entro 1° aprile.
 
Superata la fase di sperimentazione, la cui durata non è stata precisata, la procedura prevede che la verifica diventerà automatica: il medico compila la ricetta sul computer e dopo aver inserito i dati del paziente automaticamente il sistema informatico sarà in grado di dire se la persona richiedente ne abbia diritto o meno.
 
Attualmente, dove il decreto é già stato recepito, il medico prescrittore (medico di famiglia o pediatra), tramite il Sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell’assistito, il diritto all’esenzione (codici E01, E03, E04), e riporta il relativo codice sulla ricetta. Il cittadino dunque, non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta (come accadeva in precedenza).

Le strutture sanitarie che erogano le prestazioni specialistiche riconoscono l’esenzione per reddito solo in presenza del codice di esenzione riportato dal medico sulla ricetta. 

Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. Qualora l’interessato ritenga comunque di possedere i requisiti per l’esenzione del ticket per reddito deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza.
 
L’esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02),  deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato.
 
In alcune Regioni sono stati siglati protocolli d’intesa tra la ASL e i patronati-caaf  per l’applicazione delle nuove modalità di gestione delle esenzioni da ticket per motivi legati al reddito (es. Inca di Imola e Asl di Imola).

Come ottenere l’esenzione
Il decreto prevede che, tramite il sistema Tessera Sanitaria, il medico di famiglia verifichi l’appartenenza o meno del proprio assistito ai cittadini con diritto all’esenzione per reddito.
 
In questa prima fase, in attesa della definita operatività del STS e per ovviare alle proteste delle associazioni di medici, alcune Regioni hanno stabilito che la persona interessata deve richiedere alla propria ASL il rilascio del “Certificato di esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito”. In questo caso, il certificato viene rilasciato dalla ASL a seguito dell’autocertificazione dell’interessato del possesso dei requisiti necessari e della sua assunzione di responsabilità di quanto dichiarato.
Sulla base di questo certificato, il medico e lo specialista, al momento della prescrizione di visite ed esami, indica il codice di esenzione per ogni ricetta.
 
Il certificato di esenzione ha validità annuale, scade il 31 dicembre di ogni anno e va pertanto rinnovato. Naturalmente, ogni modifica delle condizioni di reddito avvenuta durante l’anno va comunicata tempestivamente alla ASL (senza attendere il 31 dicembre).

Nel caso in cui il cittadino ritenga di potersi avvalere dell’esenzione ticket per reddito anche se non inserito nella lista degli esenti dal Sistema Tessera Sanitaria, si può rivolgere alla Asl di competenza e richiedere il certificato provvisorio di esenzione per reddito. Questa certificazione, valida per l’anno solare, può essere richiesta per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza aventi diritto all’esenzione per reddito.
Il certificato provvisorio é rilasciato a seguito di:
 autocertificazione del diritto all’esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare riferito all’anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni sanitarie;
 autocertificazione della condizione di percettore di pensione integrata al minimo o di pensione sociale/assegno sociale, ovvero dello stato di disoccupazione con l’indicazione del servizio competente presso il quale risulta registrata tale situazione;
 dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni;
 copia di un documento di identità in corso di validità.

Verifiche da parte della Asl – dichiarazioni false
Le Asl hanno il compito di controllare il contenuto delle autocertificazioni per reddito  accedendo alle informazioni necessarie sia attraverso il Sistema Tessera Sanitaria sia tramite il casellario centrale dell’Inps.

Nel caso in cui tali controlli accertino l’insussistenza del diritto all’esenzione per reddito, la Asl comunica all’interessato l’elenco delle prestazioni indebitamente fruite in regime di esenzione nonché l’ammontare della quota di partecipazione alla spesa da versare al SSN.  La Asl stabilisce un termine (tra un minimo di 30 ad un massimo di 120 giorni) entro il quale l’interessato deve provvedere al pagamento. Qualora ciò non avvenga, gli sarà inibito l’accesso a nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN sino al momento della regolazione del pregresso.

Nel caso in cui il cittadino autocertifichi alla Asl una situazione reddituale in contrasto rispetto a quella in possesso del Sistema Tessera Sanitaria, il decreto prevede che la ASL debba verificare tali informazioni e “in caso di accertata dichiarazione mendace” proceda al recupero delle somme dovute dall’assistito.

Anche la dichiarazione dello stato di disoccupazione fornita dall’interessato, va verificata dalla Asl presso i Servizi per l’impiego.
 
Accordi con le regioni
Dall’entrata in vigore del decreto ministeriale é iniziata l’applicazione di tutte le funzioni sopradescritte nell’ambito del sistema Tessera Sanitaria. Contemporaneamente le Regioni hanno iniziato a stipulare specifici accordi con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute relative al trasferimento delle informazioni e alle modalità di comunicazione ai cittadini delle disposizioni del decreto stesso.

Le strutture territoriali dell’Inca sono a disposizione, in  collaborazione con le categorie e con il Sistema servizi della Cgil, per fornire informazioni e l’aiuto necessario ai cittadini che si rivolgono a loro.

TICKET SPECIALISTICA APRILE 2011.pdf

TICKET P.S. APRILE 2011.pdf

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Un pensiero su “Visite ed esami specialistici, esenzione ticket per reddito…

  1. Sono un L.S.U. dal 1997 presso il consorzio di bonifica5 di Gela,con la mansione di elettricista e ho svolto la mia prestazione a copertura di carenza di personale.Cosa posso fare per chiedere il rapporto di fatto all’ente promotore?Sono stato assunto per tre anni consecutivi in attivita stagionali con contratti di 51 g.g. come elettricista,ho avuto incarichi importanti con l’ausilio di un’altro collega L.S.U. non elettricista.Il paradosso credo sia che il direttore si permette di impiegarci in attivita stagionali di 78g.g. frazionati in diversi periodi dell’anno.E’ lecito tutto questo?Se posso voglio denunciare questo ed altro alle autorita’ competenti.Vi prego di rispondere con una email al mio indirizzo.Grazie

    Ciao Giuseppe

    Ho risposto al suo indirizzo. Saluti e grazie della visita.

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