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L’Inps, con il messaggio n. 9040/11, ribadisce ai direttori delle proprie sedi, la necessità di effettuare le opportune verifiche della legittima fruizione dei benefici della legge n. 104 da parte dei lavoratori interessati.
Le sedi Inps peraltro sono già impegnate nell’attività istruttoria volta a modificare o a revocare le autorizzazioni già in essere qualora venga accertata la non sussistenza dei nuovi requisiti previsti dalla legge n. 183 (rapporto di parentela/affinità entro il 2° salvo eventuali deroghe, un solo lavoratore che assiste il disabile, ecc.). Pur tuttavia l’Istituto ribadisce tale compito e, in “attesa del completamento del processo di telematizzazione dei flussi produttivi”, invita le proprie sedi “sia in fase istruttoria di prima concessione, sia nel corso dei successivi accertamenti conseguenti ad eventuali variazioni” ad effettuare tutti i controlli previsti per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto.
Contemporaneamente, le sedi sono sollecitate ad acquisire dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà che riguardano l’esistenza in vita del disabile, l’eventuale revisione del giudizio di gravità dell’handicap e, in caso di ricovero del familiare disabile, la richiesta di specifica dichiarazione rilasciata dalla struttura ospitante da cui risulti l’eventuale carattere sanitario di tipo continuativo rivestito dall’assistenza prestata al disabile.
Rispetto a questa ultima fattispecie, ricordiamo quanto già predisposto dall’Inps con messaggio n. 14480/10 nel caso in cui il lavoratore necessiti dei permessi per accompagnare il familiare disabile, ricoverato a tempo pieno, a visite specialistiche, visite generiche o a terapie. In questi casi, la domanda va presentata prima di ogni visita medica o terapia e successivamente il lavoratore deve produrre la documentazione che provi “l’avvenuto accesso alle strutture sanitarie e la dichiarazione sottoscritta dalla struttura di ricovero che attesti l’affidamento del disabile alla responsabilità dei parenti/affini” per tutto il tempo necessario all’esigenza sanitaria.
L’Istituto conferma infine che qualora risulti l’insussistenza dei requisiti per il mantenimento del diritto ai benefici della legge n. 104, la sede deve procedere alla immediata revoca di tale diritto e al recupero eventuale delle prestazioni indebitamente percepite con contestuale comunicazione al datore di lavoro.
Si conferma pertanto che il controllo rispetto ai requisiti richiesti per il beneficio dei permessi della legge n. 104 é in capo all’istituto previdenziale che, successivamente, comunica l’esito al datore di lavoro.