Archivi giornalieri: 11 maggio 2011

Inps – Permessi mensili L. 104/92

NEWS

inps4.jpg

L’Inps, con il messaggio n. 9040/11, ribadisce ai direttori delle proprie sedi, la necessità di effettuare le opportune verifiche della legittima fruizione dei benefici della legge n. 104 da parte dei lavoratori interessati.  

Le sedi Inps peraltro sono già impegnate nell’attività istruttoria volta a modificare o a revocare le autorizzazioni già in essere qualora venga accertata la non sussistenza dei nuovi requisiti previsti dalla legge n. 183 (rapporto di parentela/affinità entro il 2° salvo eventuali deroghe, un solo lavoratore che assiste il disabile, ecc.). Pur tuttavia l’Istituto ribadisce tale compito e, in “attesa del completamento del processo di telematizzazione dei flussi produttivi”, invita le proprie sedi “sia in fase istruttoria di prima concessione, sia nel corso dei successivi accertamenti conseguenti ad eventuali variazioni” ad effettuare tutti i controlli previsti per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto.

Contemporaneamente, le sedi sono sollecitate ad acquisire dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà che riguardano l’esistenza in vita del disabile, l’eventuale revisione del giudizio di gravità dell’handicap e, in caso di ricovero del familiare disabile, la richiesta di specifica dichiarazione rilasciata dalla struttura ospitante da cui risulti l’eventuale carattere sanitario di tipo continuativo rivestito dall’assistenza prestata al disabile.

Rispetto a questa ultima fattispecie, ricordiamo quanto già predisposto dall’Inps con messaggio n. 14480/10 nel caso in cui il lavoratore necessiti dei permessi per accompagnare il familiare disabile, ricoverato a tempo pieno, a visite specialistiche, visite generiche o a terapie. In questi casi, la domanda va presentata prima di ogni visita medica o terapia e successivamente il lavoratore deve produrre la documentazione che provi “l’avvenuto accesso alle strutture sanitarie e la dichiarazione sottoscritta dalla struttura di ricovero che attesti l’affidamento del disabile alla responsabilità dei parenti/affini” per tutto il tempo necessario all’esigenza sanitaria.
 
L’Istituto conferma infine che qualora risulti l’insussistenza dei requisiti per il mantenimento del diritto ai benefici della legge n. 104, la sede deve procedere alla immediata revoca di tale diritto e al recupero eventuale delle prestazioni indebitamente percepite con contestuale comunicazione al datore di lavoro.

Si conferma pertanto che il controllo rispetto ai requisiti richiesti per il beneficio dei permessi della legge n. 104 é in capo all’istituto previdenziale che, successivamente, comunica l’esito al datore di lavoro.

Inpgi – Congedo per assistenza ai familiari portatori di gravi handicap

NEWS

Parità di trattamento

giornalisti1.jpg

Nel sito dell’Istituto previdenziale dei giornalisti si legge, in un comunicato datato 7 aprile 2011, che “Dal 2001 tutti i lavoratori  possono fruire di un periodo di congedo straordinario per assistere familiari portatori di handicap gravi, fino  ad un massimo di 24 mesi. Durante questo periodo viene  corrisposta un’indennità, con accredito della relativa contribuzione figurativa a carico dell’Inps.

Dal momento che l’Inps, in fase di prima applicazione della normativa, non accettava le domande dei giornalisti, come anche di tutti gli altri lavoratori iscritti ad enti previdenziali diversi, l’Inpgi nel 2009 adottò una delibera con la quale si assumeva l’onere delle prestazioni, di fatto sostituendosi all’Inps.

Dopo un lungo confronto nelle competenti sedi istituzionali l’Inps ha riesaminato la questione confermando il diritto del lavoratore ad ottenere l’indennità direttamente dall’Inps stesso, indipendentemente dall’ente previdenziale a cui è iscritto. Da ora in poi, quindi, la domanda per ottenere l’indennità relativa al periodo di congedo non dovrà più essere presentata all’Inpgi, ma direttamente all’Inps, il quale erogherà la prestazione a favore del giornalista.

Inoltre, una delibera votata dal Consiglio di amministrazione qualche mese fa e approvata ora dai Ministeri vigilanti, stabilisce che sia l’Inpgi a farsi carico e ad accreditare, su richiesta dell’interessato, la contribuzione figurativa relativa al periodo di congedo.

 “La soluzione della questione da parte dell’Inps – afferma il Presidente Andrea Camporese – ribadisce il  principio di parità di trattamento di tutti i lavoratori in materia di prestazioni assistenziali. Va sottolineata anche l’importanza della decisione del Consiglio di amministrazione, confortata dalla finale approvazione ministeriale,  di continuare a farsi carico dell’accredito dei contributi figurativi relativi al congedo straordinario, garantendo così ai giornalisti interessati la tutela della posizione assicurativa unica presso l’Inpgi. Decisione particolarmente opportuna, soprattutto con riferimento a quei casi in cui i colleghi beneficiari del congedo straordinario siano privi di una pregressa posizione contributiva presso l’Inps, in quanto nei loro confronti tale ente avrebbe potuto non accreditare i contributi  figurativi.”
 
Questo comunicato dell’INPGI, in favore dei giornalisti che beneficiano di periodi di congedo biennale per assistere un familiare gravemente disabile, rivede totalmente le precedenti disposizioni e si collega al contenuto dell’interpello n. 17/2011 del Ministero del Lavoro sulla materia.

Da sottolineare la disposizione che prevede che la domanda di congedo deve essere presentata direttamente all’Inps e non più all’Inpgi. L’interessato deve chiedere all’Inpgi l’accredito della contribuzione figurativa relativa al periodo di congedo.

Coppie di fatto, la tutela arriva dall’Europa

NEWS

Il motore del cambiamento

europa1.jpg

Mentre in Italia il livello del dibattito attorno alle unioni civili è ai minimi storici e l’inerzia del Parlamento sul tema sembra oramai incurabile, i diritti delle coppie di fatto potrebbero trovare nuove strade per arrivare ad affermarsi nel nostro Paese.

Al solito, il motore del cambiamento potrebbe essere rappresentato dall’Europa. Se, infatti, andranno in porto le due proposte di regolamento Ue sulla giurisdizione, la legge applicabile e l’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali per le coppie “miste”, anche l’Italia sarà costretta ad adeguarsi, nel caso in cui uno dei due partner sia italiano o se la coppia straniera ha beni e interessi in Italia.

I tribunali italiani dovrebbero dunque applicare quanto stabilito dal giudice estero non solo di fronte a una coppia unita in matrimonio, ma anche in tutti i casi di unioni civili riconosciute, inclusi Pacs e registrazioni equivalenti, ormai regolamentate in 14 paesi membri. Insomma, il giudice italiano potrebbe trovarsi di fronte l’esecutività di norme che riguardano famiglie che l’Italia non riconosce. La Commissione lascia ampio spazio alla volontà delle parti per i rapporti patrimoniali tra coniugi e invece sceglie la legge dello Stato in cui è stata registrata l’unione per i partner registrati.

figliefamiglia.it