Archivi giornalieri: 28 maggio 2011

Ridotto il potere d’acquisto delle pensioni ….

 

NEWS

Ridotto il potere d’acquisto delle pensioni ……… di un terzo negli ultimi 15 anni

 

“La metà dei pensionati italiani percepisce un reddito sotto i 500 euro. E l’80% non raggiunge i mille euro mensili”.  Ad affermarlo in una nota è Ivan Pedretti, il segretario nazionale dello Spi Cgil commentando i dati presentati dall’Inps. ”Sono anni -sottolinea- che il sindacato dei pensionati italiani denuncia, inascoltato dal governo, questo grave problema, fornendo dati, analisi e tabelle.

Quello cioè di una costante perdita del potere d’acquisto delle pensioni, e il conseguente impoverimento di milioni di persone, in particolare donne, colpite ulteriormente dalla crisi economica”.

Dopo l’allarme del governo sull’urgenza di porre rimedio alla spesa pensionistica, oggi, rileva il sindacalista, ”scopriamo che i bilanci dell’Inps sono positivi. E che si è fatto un uso distorto delle risorse dell’Inps a discapito dei giovani lavoratori precari, saltuari, e a collaborazione. Tutte persone che vedono il loro futuro previdenziale impoverito da una scarsa contribuzione e dall’impossibilità di finanziare (a causa della loro ridotta retribuzione) il fondo integrativo a sostegno della pensione pubblica.

E a discapito dei pensionati che, negli ultimi 15 anni, hanno visto ridotto il potere d’acquisto reale della loro pensione di circa un terzo”.

(Adnkronos)

Visite ed esami specialistici, esenzione ticket per reddito…

NEWS

Visite ed esami specialistici, esenzione ticket per reddito……. cambiano le modalità di certificazione

 

In alcune Regioni del nostro Paese, già dal 1° maggio 2011, l’esenzione dal ticket per visite ed esami specialistici in base al reddito deve essere indicata, da parte del medico, nella ricetta di prescrizione e non può più essere autocertificata dall’interessato al momento della prenotazione.

Questa nuova modalità è stata introdotta con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2010.

Il decreto non prevede una data precisa di avvio del nuovo procedimento, stabilisce tuttavia che si deve procedere all’applicazione delle disposizioni contenute sia per quanto riguarda il Sistema Tessera Sanitaria sia per quanto riguarda il trasferimento delle informazioni, con specifici accordi con le Regioni.

Uno degli aspetti più spinosi consiste nel compito consegnato ai medici di famiglia  che non hanno riservato a tale nuova incombenza un’accoglienza delle migliori. In particolare, la FIMMG ha dichiarato, riguardo alla certificazione provvisoria di esenzione, che “si rifiuteranno di eseguire i controlli sulle autocertificazioni sul reddito che i pazienti presentano per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici.” Si tratta infatti, prosegue il comunicato “ di competenze che non sono mediche che tolgono tempo all’assistenza e creano conflittualità con l’assistito.” Pertanto “ i medici di famiglia, in assenza di una certificazione delle Asl, non inseriranno l’esenzione nelle prescrizioni degli esami.”

L’applicazione del decreto e delle nuove modalità di accertamento del requisito reddituale, é di competenza regionale. La data di entrata a regime della nuova modalità di attestazione per l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria é stabilita con accordi tra le singole Regioni e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per questo motivo non tutte le Regioni sono partite con il nuovo procedimento dal 1° maggio; il Piemonte e il Veneto applicano la nuova procedura dal 1° giugno prossimo, in Toscana prenderà avvio dal 1° ottobre, e così via, tuttavia nel corso del 2011 la nuova modalità entra gradualmente in vigore in tutte le Regioni.

La nuova procedura, una volta a regime, prevede che il codice di esenzione verrà riportato sull’impegnativa direttamente dal medico che prescrive la prestazione. Il riconoscimento del diritto all’esenzione dipenderà dalla presenza o meno del nominativo del richiedente in un elenco fornito dall’Agenzia delle entrate alla Regione, alle Asl, ai medici di famiglia che sarà aggiornato ogni anno entro 1° aprile.
 
Superata la fase di sperimentazione, la cui durata non è stata precisata, la procedura prevede che la verifica diventerà automatica: il medico compila la ricetta sul computer e dopo aver inserito i dati del paziente automaticamente il sistema informatico sarà in grado di dire se la persona richiedente ne abbia diritto o meno.
 
Attualmente, dove il decreto é già stato recepito, il medico prescrittore (medico di famiglia o pediatra), tramite il Sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell’assistito, il diritto all’esenzione (codici E01, E03, E04), e riporta il relativo codice sulla ricetta. Il cittadino dunque, non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta (come accadeva in precedenza).

Le strutture sanitarie che erogano le prestazioni specialistiche riconoscono l’esenzione per reddito solo in presenza del codice di esenzione riportato dal medico sulla ricetta. 

Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. Qualora l’interessato ritenga comunque di possedere i requisiti per l’esenzione del ticket per reddito deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza.
 
L’esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02),  deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato.
 
In alcune Regioni sono stati siglati protocolli d’intesa tra la ASL e i patronati-caaf  per l’applicazione delle nuove modalità di gestione delle esenzioni da ticket per motivi legati al reddito (es. Inca di Imola e Asl di Imola).

Come ottenere l’esenzione
Il decreto prevede che, tramite il sistema Tessera Sanitaria, il medico di famiglia verifichi l’appartenenza o meno del proprio assistito ai cittadini con diritto all’esenzione per reddito.
 
In questa prima fase, in attesa della definita operatività del STS e per ovviare alle proteste delle associazioni di medici, alcune Regioni hanno stabilito che la persona interessata deve richiedere alla propria ASL il rilascio del “Certificato di esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito”. In questo caso, il certificato viene rilasciato dalla ASL a seguito dell’autocertificazione dell’interessato del possesso dei requisiti necessari e della sua assunzione di responsabilità di quanto dichiarato.
Sulla base di questo certificato, il medico e lo specialista, al momento della prescrizione di visite ed esami, indica il codice di esenzione per ogni ricetta.
 
Il certificato di esenzione ha validità annuale, scade il 31 dicembre di ogni anno e va pertanto rinnovato. Naturalmente, ogni modifica delle condizioni di reddito avvenuta durante l’anno va comunicata tempestivamente alla ASL (senza attendere il 31 dicembre).

Nel caso in cui il cittadino ritenga di potersi avvalere dell’esenzione ticket per reddito anche se non inserito nella lista degli esenti dal Sistema Tessera Sanitaria, si può rivolgere alla Asl di competenza e richiedere il certificato provvisorio di esenzione per reddito. Questa certificazione, valida per l’anno solare, può essere richiesta per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza aventi diritto all’esenzione per reddito.
Il certificato provvisorio é rilasciato a seguito di:
 autocertificazione del diritto all’esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare riferito all’anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni sanitarie;
 autocertificazione della condizione di percettore di pensione integrata al minimo o di pensione sociale/assegno sociale, ovvero dello stato di disoccupazione con l’indicazione del servizio competente presso il quale risulta registrata tale situazione;
 dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni;
 copia di un documento di identità in corso di validità.

Verifiche da parte della Asl – dichiarazioni false
Le Asl hanno il compito di controllare il contenuto delle autocertificazioni per reddito  accedendo alle informazioni necessarie sia attraverso il Sistema Tessera Sanitaria sia tramite il casellario centrale dell’Inps.

Nel caso in cui tali controlli accertino l’insussistenza del diritto all’esenzione per reddito, la Asl comunica all’interessato l’elenco delle prestazioni indebitamente fruite in regime di esenzione nonché l’ammontare della quota di partecipazione alla spesa da versare al SSN.  La Asl stabilisce un termine (tra un minimo di 30 ad un massimo di 120 giorni) entro il quale l’interessato deve provvedere al pagamento. Qualora ciò non avvenga, gli sarà inibito l’accesso a nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN sino al momento della regolazione del pregresso.

Nel caso in cui il cittadino autocertifichi alla Asl una situazione reddituale in contrasto rispetto a quella in possesso del Sistema Tessera Sanitaria, il decreto prevede che la ASL debba verificare tali informazioni e “in caso di accertata dichiarazione mendace” proceda al recupero delle somme dovute dall’assistito.

Anche la dichiarazione dello stato di disoccupazione fornita dall’interessato, va verificata dalla Asl presso i Servizi per l’impiego.
 
Accordi con le regioni
Dall’entrata in vigore del decreto ministeriale é iniziata l’applicazione di tutte le funzioni sopradescritte nell’ambito del sistema Tessera Sanitaria. Contemporaneamente le Regioni hanno iniziato a stipulare specifici accordi con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute relative al trasferimento delle informazioni e alle modalità di comunicazione ai cittadini delle disposizioni del decreto stesso.

Le strutture territoriali dell’Inca sono a disposizione, in  collaborazione con le categorie e con il Sistema servizi della Cgil, per fornire informazioni e l’aiuto necessario ai cittadini che si rivolgono a loro.

TICKET SPECIALISTICA APRILE 2011.pdf

TICKET P.S. APRILE 2011.pdf

Visite ed esami specialistici, esenzione ticket per reddito…

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Visite ed esami specialistici, esenzione ticket per reddito……. cambiano le modalità di certificazione

 

In alcune Regioni del nostro Paese, già dal 1° maggio 2011, l’esenzione dal ticket per visite ed esami specialistici in base al reddito deve essere indicata, da parte del medico, nella ricetta di prescrizione e non può più essere autocertificata dall’interessato al momento della prenotazione.

Questa nuova modalità è stata introdotta con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2010.

Il decreto non prevede una data precisa di avvio del nuovo procedimento, stabilisce tuttavia che si deve procedere all’applicazione delle disposizioni contenute sia per quanto riguarda il Sistema Tessera Sanitaria sia per quanto riguarda il trasferimento delle informazioni, con specifici accordi con le Regioni.

Uno degli aspetti più spinosi consiste nel compito consegnato ai medici di famiglia  che non hanno riservato a tale nuova incombenza un’accoglienza delle migliori. In particolare, la FIMMG ha dichiarato, riguardo alla certificazione provvisoria di esenzione, che “si rifiuteranno di eseguire i controlli sulle autocertificazioni sul reddito che i pazienti presentano per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici.” Si tratta infatti, prosegue il comunicato “ di competenze che non sono mediche che tolgono tempo all’assistenza e creano conflittualità con l’assistito.” Pertanto “ i medici di famiglia, in assenza di una certificazione delle Asl, non inseriranno l’esenzione nelle prescrizioni degli esami.”

L’applicazione del decreto e delle nuove modalità di accertamento del requisito reddituale, é di competenza regionale. La data di entrata a regime della nuova modalità di attestazione per l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria é stabilita con accordi tra le singole Regioni e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per questo motivo non tutte le Regioni sono partite con il nuovo procedimento dal 1° maggio; il Piemonte e il Veneto applicano la nuova procedura dal 1° giugno prossimo, in Toscana prenderà avvio dal 1° ottobre, e così via, tuttavia nel corso del 2011 la nuova modalità entra gradualmente in vigore in tutte le Regioni.

La nuova procedura, una volta a regime, prevede che il codice di esenzione verrà riportato sull’impegnativa direttamente dal medico che prescrive la prestazione. Il riconoscimento del diritto all’esenzione dipenderà dalla presenza o meno del nominativo del richiedente in un elenco fornito dall’Agenzia delle entrate alla Regione, alle Asl, ai medici di famiglia che sarà aggiornato ogni anno entro 1° aprile.
 
Superata la fase di sperimentazione, la cui durata non è stata precisata, la procedura prevede che la verifica diventerà automatica: il medico compila la ricetta sul computer e dopo aver inserito i dati del paziente automaticamente il sistema informatico sarà in grado di dire se la persona richiedente ne abbia diritto o meno.
 
Attualmente, dove il decreto é già stato recepito, il medico prescrittore (medico di famiglia o pediatra), tramite il Sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell’assistito, il diritto all’esenzione (codici E01, E03, E04), e riporta il relativo codice sulla ricetta. Il cittadino dunque, non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta (come accadeva in precedenza).

Le strutture sanitarie che erogano le prestazioni specialistiche riconoscono l’esenzione per reddito solo in presenza del codice di esenzione riportato dal medico sulla ricetta. 

Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. Qualora l’interessato ritenga comunque di possedere i requisiti per l’esenzione del ticket per reddito deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza.
 
L’esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02),  deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato.
 
In alcune Regioni sono stati siglati protocolli d’intesa tra la ASL e i patronati-caaf  per l’applicazione delle nuove modalità di gestione delle esenzioni da ticket per motivi legati al reddito (es. Inca di Imola e Asl di Imola).

Come ottenere l’esenzione
Il decreto prevede che, tramite il sistema Tessera Sanitaria, il medico di famiglia verifichi l’appartenenza o meno del proprio assistito ai cittadini con diritto all’esenzione per reddito.
 
In questa prima fase, in attesa della definita operatività del STS e per ovviare alle proteste delle associazioni di medici, alcune Regioni hanno stabilito che la persona interessata deve richiedere alla propria ASL il rilascio del “Certificato di esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito”. In questo caso, il certificato viene rilasciato dalla ASL a seguito dell’autocertificazione dell’interessato del possesso dei requisiti necessari e della sua assunzione di responsabilità di quanto dichiarato.
Sulla base di questo certificato, il medico e lo specialista, al momento della prescrizione di visite ed esami, indica il codice di esenzione per ogni ricetta.
 
Il certificato di esenzione ha validità annuale, scade il 31 dicembre di ogni anno e va pertanto rinnovato. Naturalmente, ogni modifica delle condizioni di reddito avvenuta durante l’anno va comunicata tempestivamente alla ASL (senza attendere il 31 dicembre).

Nel caso in cui il cittadino ritenga di potersi avvalere dell’esenzione ticket per reddito anche se non inserito nella lista degli esenti dal Sistema Tessera Sanitaria, si può rivolgere alla Asl di competenza e richiedere il certificato provvisorio di esenzione per reddito. Questa certificazione, valida per l’anno solare, può essere richiesta per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza aventi diritto all’esenzione per reddito.
Il certificato provvisorio é rilasciato a seguito di:
 autocertificazione del diritto all’esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare riferito all’anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni sanitarie;
 autocertificazione della condizione di percettore di pensione integrata al minimo o di pensione sociale/assegno sociale, ovvero dello stato di disoccupazione con l’indicazione del servizio competente presso il quale risulta registrata tale situazione;
 dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni;
 copia di un documento di identità in corso di validità.

Verifiche da parte della Asl – dichiarazioni false
Le Asl hanno il compito di controllare il contenuto delle autocertificazioni per reddito  accedendo alle informazioni necessarie sia attraverso il Sistema Tessera Sanitaria sia tramite il casellario centrale dell’Inps.

Nel caso in cui tali controlli accertino l’insussistenza del diritto all’esenzione per reddito, la Asl comunica all’interessato l’elenco delle prestazioni indebitamente fruite in regime di esenzione nonché l’ammontare della quota di partecipazione alla spesa da versare al SSN.  La Asl stabilisce un termine (tra un minimo di 30 ad un massimo di 120 giorni) entro il quale l’interessato deve provvedere al pagamento. Qualora ciò non avvenga, gli sarà inibito l’accesso a nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN sino al momento della regolazione del pregresso.

Nel caso in cui il cittadino autocertifichi alla Asl una situazione reddituale in contrasto rispetto a quella in possesso del Sistema Tessera Sanitaria, il decreto prevede che la ASL debba verificare tali informazioni e “in caso di accertata dichiarazione mendace” proceda al recupero delle somme dovute dall’assistito.

Anche la dichiarazione dello stato di disoccupazione fornita dall’interessato, va verificata dalla Asl presso i Servizi per l’impiego.
 
Accordi con le regioni
Dall’entrata in vigore del decreto ministeriale é iniziata l’applicazione di tutte le funzioni sopradescritte nell’ambito del sistema Tessera Sanitaria. Contemporaneamente le Regioni hanno iniziato a stipulare specifici accordi con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute relative al trasferimento delle informazioni e alle modalità di comunicazione ai cittadini delle disposizioni del decreto stesso.

Le strutture territoriali dell’Inca sono a disposizione, in  collaborazione con le categorie e con il Sistema servizi della Cgil, per fornire informazioni e l’aiuto necessario ai cittadini che si rivolgono a loro.

TICKET SPECIALISTICA APRILE 2011.pdf

TICKET P.S. APRILE 2011.pdf

n. 466 del 26 maggio 2011

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena  

 

www.dplmodena.it  

                                                                                                                                                                                            

NEWSLETTER LAVORO

n. 466 del 26 maggio 2011

 

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

   Le Novità in materia di Lavoro                                           

>    Min.Interno: riapertura delle frontiere per gli esclusi dalla sanatoria del 2009

Il Ministero dell’Interno, in considerazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 7 e 8 dell’Adunanza Plenaria del 2 e 10 maggio 2011, rimuove, per autotutela, l’ostatività ai ricorsi avverso i provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, del D.L.vo n. 286/1998, per essersi, lo straniero, trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal Questore.

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>    INPS: la contribuzione agricola per l’anno 2011

L’INPS ha definito i valori relativi alla contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi agricoli, dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali per l’anno 2011.

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>    INAIL: disabilitazione per responsabili CED

L’INAIL ha comunicato che non rilascerà nuove utenze ai responsabili CED, necessarie per l’invio in via telematica del fogli salari, nell’ambito dell’autoliquidazione annuale dei premi.

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>    Tribunale: la sentenza di Tolmezzo che respinge il ricorso della Fiom-CGIL

La Direzione provinciale del lavoro di Modena pubblica la sentenza del Tribunale di Tolmezzo che respinge il ricorso della Fiom-CGIL contro il contratto separato del 2009 siglato da Federmeccanica, Fim e Uilm e la disdetta del CCNL 2008.

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>    Min.Lavoro: il registro elettronico in cui sono iscritte le Agenzie di intermediazione

Il Ministero del Lavoro pubblica la nota del 20 maggio 2011, con le linee guida per l’Albo Informatico, il registro elettronico in cui sono iscritte le Agenzie per il lavoro autorizzate che contiene tutte le informazioni utili e i contatti di ogni agenzia accreditata.

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>    Consulta: vietato prorogare autonomamente i contratti di co.co.co. nella P.A.

Con sentenza n. 170 dell’11 maggio 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della Legge della Regione Abruzzo n. 24/2010 (Interventi a sostegno dell’Aeroporto d’Abruzzo) e dell’art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n. 38/2010, nella parte in cui si prevede la possibilità, per i dirigenti regionali, di prorogare eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa in-itinere.

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>    INAIL: portale dedicato al tema della valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato

L’INAIL, nell’ambito delle attività svolte in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha realizzato un portale dedicato al tema della valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato, nel quale è possibile accedere ad una serie di strumenti e risorse di utile supporto per le aziende che procedono alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

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>    Min.Lavoro: importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto 15 marzo 2011, con la determinazione, per l’esercizio finanziario 2011, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro.

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>    Confindustria: la circolare interna sui lavori usuranti

La Confindustria ha fornito le prime indicazioni, ai propri iscritti, circa il Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sui lavori usuranti.

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   Gli approfondimenti della DPL di Modena                              

>      Vertenza Fiom-Federmeccanica: le prime pronunce (Anastasio)

>      D.L.vo n. 67/2011 in materia di lavori usuranti – gli adempimenti della DPL (Massi)

>      Il nuovo schema di decreto legislativo in materia di apprendistato (Camera)

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