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Il Ministero del lavoro ha determinato per il 2011 gli importi della prestazione una tantum erogata dal Fondo di sostegno per le famiglie dei lavoratori deceduti a causa dell’infortunio sul lavoro.
Con Decreto Ministeriale 15 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio c.a., l’importo della prestazione erogata dal Fondo di sostegno per i familiari deceduti a causa di infortunio sul lavoro è stato determinato, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011, secondo le seguenti quattro tipologie:
Tipologia N. superstiti Importo per nucleo superstiti (euro)
A 1 6.500
B 2 10.500
C 3 14.500
D Più di 3 22.500
L’importo della prestazione è parametrato al numero dei familiari superstiti del lavoratore, ed è annualmente determinato in relazione alle risorse disponibili.
Si ricorda che il D.M del 19 novembre 2008, ha definito le tipologie, i requisiti e le modalità di accesso al Fondo e ha esteso il beneficio anche ai familiari superstiti per eventi mortali di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo Inail (ad esempio: i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, etc.), nonché ai superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (L. n.493/99).
I compiti di erogazione delle prestazioni sono stati attribuiti all’Inail e all’Ipsema ciascuno per i propri ambiti di competenza, previo trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro; le prestazioni sono erogate esclusivamente per infortuni verificatisi dal 1 gennaio 2007.
I soggetti beneficiari sono quelli indicati dall’art. 85 del T.U. 1124/1965 e cioè coniuge; figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi,fino al 18° anno di età, fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale, fino al 26° anno di età se studenti universitari, finché dura l’inabilità nel caso di maggiorenni inabili
In mancanza di coniuge o figli: genitori naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto; fratelli e sorelle se a carico e conviventi con il lavoratore deceduto.
Nell’ipotesi di concorso tra più aventi diritto l’importo della prestazione deve essere ripartito fra i soggetti in parti uguali.