Archivi giornalieri: 26 maggio 2011

Fondo di sostegno per le famiglie di lavoratori deceduti per infortunio

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Rivalutate le prestazioni per il 2011

Il Ministero del lavoro ha determinato per il 2011 gli importi della prestazione una tantum erogata dal Fondo di sostegno per le famiglie dei lavoratori deceduti a causa dell’infortunio sul lavoro.

Con Decreto Ministeriale 15 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio c.a., l’importo della prestazione erogata dal Fondo di sostegno per i familiari deceduti a causa di infortunio sul lavoro è stato determinato, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011, secondo le seguenti quattro tipologie:

Tipologia       N. superstiti     Importo per nucleo superstiti                                       (euro)
A                          1                        6.500
B                          2                      10.500
C                         3                       14.500
D                     Più di 3                  22.500

L’importo della prestazione è parametrato al numero dei familiari superstiti del lavoratore, ed è annualmente determinato in relazione alle risorse disponibili.

Si ricorda che  il D.M del 19 novembre 2008, ha definito le tipologie, i requisiti e le modalità di accesso al Fondo e ha esteso il beneficio anche ai familiari superstiti per eventi mortali di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo Inail (ad esempio: i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, etc.), nonché ai superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (L. n.493/99).

I compiti di erogazione delle prestazioni sono stati attribuiti all’Inail e all’Ipsema  ciascuno per i propri ambiti di competenza, previo trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro; le prestazioni sono erogate esclusivamente per infortuni verificatisi dal 1 gennaio 2007.

I soggetti beneficiari sono quelli indicati dall’art. 85 del T.U. 1124/1965 e cioè coniuge; figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi,fino al 18° anno di età, fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale, fino al 26° anno di età se studenti universitari, finché dura l’inabilità  nel caso di maggiorenni inabili

In mancanza di coniuge o figli: genitori naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto; fratelli e sorelle se a carico e conviventi con il lavoratore deceduto.

Nell’ipotesi di concorso tra più aventi diritto l’importo della prestazione deve essere ripartito fra i soggetti in parti uguali.

Minatori: in pensione un anno dopo

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Un’altra beffa per i lavoratori

Una beffa. È quella che sta capitando a decine di minatori, per lo più ex dipendenti di aziende del Sulcis (in Sardegna), che si sono visti comunicare dall’Inps il mancato accoglimento della domanda di pensione. Il motivo è semplice: sono rientrati nei tagli della manovra di Tremonti (la legge 122/10) che ha allungato di un anno le finestre pensionistiche.

Eppure, fanno sapere i sindacati del settore (Filctem Cgil, Femca Cisl, Uilcem Uil), più d’una volta l’istituto di previdenza aveva ribadito che per la “gestione speciale”, stabilita dalla legge 5/60, non si applicano le scadenze normali, proprio per la peculiarità di un settore che vede la maggioranza degli addetti impegnati nel sottosuolo.

Secondo le tre sigle, se non si interviene subito molti lavoratori potranno essere costretti a tornare in miniera. E tutto ciò avviene “nonostante gli accordi siglati nel settore, peraltro in crisi, prevedessero decorrenze applicate proprio secondo la legge del 1960 tuttora in vigore”. I sindacati hanno chiesto l’intervento urgente del ministro del Lavoro Maurizio Sacconi.

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