Archivi giornalieri: 11 novembre 2010

n. 439 dell’11 novembre 2010

NEWSLETTER LAVORO

n. 439 dell’11 novembre 2010

 

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

   Le Novità in materia di Lavoro                                               

>    INPS: obbligo assicurativo Inpdap per il personale delle Autorità amministrative indipendenti

L’INPS comunica che il trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità amministrative indipendenti dovrà essere obbligatoriamente assicurativo presso l’INPDAP.

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>    Min.Lavoro: sospensione attività imprenditoriale e sentenza n. 310/10 della Consulta

Il Ministero del Lavoro ha emanato la nota prot. 25/SEGR/0018802, con la quale fornisce le indicazioni operative, in riferimento alla sentenza n. 310 del 2 novembre 2010 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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>    ENPALS: modalità di presentazione della proposta di transazione relativa ai contributi previdenziali

L’Enpals fornisce le opportune istruzioni operative in ordine alle modalità di presentazione della proposta di transazione relativa ai contributi previdenziali dovuti all’Enpals.

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>    INAIL: rivalutato l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2010

L’INAIL comunica che a decorrere dal 1° luglio 2010, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è fissato nella misura di 235,51.

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>    Consulta: sospensione dell’attività imprenditoriale e legge 241/1990

Con sentenza n. 310 del 2 novembre 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, esclude l’applicazione ai medesimi provvedimenti dell’articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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>    INAIL: LOA – nuova tabella codici e modelli fax per le comunicazioni

L’INAIL, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei committenti in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio, ha provveduto…

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>    INAIL: adempimento contributivo e maxisanzione

L’INAIL ha chiarito che per non incorrere nella maxisanzione è sufficiente dimostrare di aver effettuato almeno un adempimento contributivo; in quanto, attraverso ciò emerge la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro.

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>    INAIL: LOA – il valore del voucher e l’orario di lavoro

L’INAIL ha chiarito che il valore di un voucher, nelle prestazioni occasionali accessorie, non corrisponde, necessariamente, ad un’ora di lavoro. inoltre, la comunicazione per l’attivazione del rapporto di lavoro va fatta una sola volta anche se la prestazione si svolge in maniera ripetitiva.

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   Gli Approfondimenti della DPL di Modena                               

>    Violazioni amministrative in materia di mancato godimento di riposi e ferie

>    Appalti pubblici, il DURC vale tre mesi

>    Orario di lavoro: sanzioni al restyling

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   Le Sentenze della Corte di Cassazione in materia di lavoro    

>    Responsabile il CdA in materia di sicurezza

>    Licenziamento e motivazione non modificabile

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   Gli Interpelli della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva 

>      Collocamento obbligatorio, computo del personale dipendente settore assicurativo

>      Lavoro accessorio nell’ambito delle scuole materne private

>      Adozioni internazionali, congedi e interruzione della procedura adottiva

>      Apprendistato professionalizzante e docenti abilitati

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Ricongiunzione dei periodi assicurativi

Data pubblicazione: 08/11/2010

Con la Circolare numero 142 del 05-11-2010.pdfl’Inps illustra le novità in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e le conseguenze che si determinano in seguito all’abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione nel FPLD, a titolo gratuito, delle posizioni assicurative trasferite da altre gestioni pensionistiche.

 

 

Ricongiunzione dei periodi assicurativi.pdf

Disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico

DSA e orario di lavoro flessibile per i genitori

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Lo scorso 2 novembre è entrata in vigore la legge 8 ottobre 2010, n. 170 che prevede non solo il riconoscimento dei disturbi specifici di apprendimento ma anche il fatto che essi possano diventare una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana e soprattutto scolastica.
 
Con la sigla DSA si intendono infatti i Disturbi Specifici di Apprendimento, definiti anche nella Classificazione Internazionale ICD-10 dell’Organizzazione mondiale della sanità. I DSA fanno parte della famiglia dei Disturbi Evolutivi Specifici e non sono una malattia.

Si tratta di disturbi nell’apprendimento di alcune abilità specifiche che non permettono una completa autosufficienza nell’apprendimento poiché le difficoltà si sviluppano sulle attività che servono per la trasmissione della cultura, come, ad esempio, la lettura, la scrittura e/o il far di conto. I disturbi specifici di apprendimento si verificano in soggetti che hanno intelligenza almeno nella norma, con caratteristiche fisiche e mentali nella norma, e la capacità di imparare.
 
I disturbi specifici di apprendimento possono sussistere separatamente o insieme. I più diffusi sono:
 – dislessia : disturbo settoriale della lettura caratterizzato dalla difficoltà ad effettuare    una lettura accurata e/o fluente
 – disgrafia: difficoltà nella grafia.
 – disortografia: difficoltà nel rispettare le regole di trasformazione del linguaggio       parlato in linguaggio scritto.
 – discalculia: deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo.

L’approvazione delle legge n. 170/2010 è considerata, dalle associazioni e dai genitori di bambini con DSA, “segno di un enorme cambiamento culturale nel nostro Paese poiché viene riconosciuto il diritto al successo formativo di tutti quei ragazzi che, intelligenti come i loro coetanei, hanno difficoltà nella lettura, a volte anche nella scrittura e nel calcolo.”

Si stima che in Italia a soffrire di queste difficoltà’ di apprendimento sia non meno del 3-5% dell’intera popolazione scolastica, cioè circa 350.000 studenti italiani fra i 6 e i 19 anni (mediamente uno studente ogni classe di 20 alunni). La DSA é causa frequente di abbandono scolastico e di correlati problemi di autostima e di motivazione all’apprendimento.

La legge ha lo scopo di garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti didattici agli alunni con DSA, ma anche lo scopo di orientare e incrementare la comunicazione e la collaborazione tra scuola e famiglia, tra servizi sanitari, enti locali e istituzioni, durante tutto l’arco dell’istruzione scolastica.

In base alla nuova normativa legislativa occorrerà che nei prossimi rinnovi dei Contratti Nazionali di Lavoro sia opportunamente  regolamentata la possibilità di usufruire di permessi di orario flessibile sul lavoro in favore di lavoratori che, genitori di alunni con DSA riconosciuta, li assistono nelle attività’ scolastiche.

Naturalmente, le nuove disposizioni che interessano i genitori si aggiungono a quelle già in essere per i figli, come la possibilità di beneficiare dell’indennità di frequenza oppure di chiedere, in casi particolari da valutare con il medico, un accertamento di handicap grave utile  ai genitori per fruire dei permessi della legge 104.

Purtroppo però condividiamo la preoccupazione della FLC-CGIL che, da un lato riconosce i meriti di questa legge ma, al tempo stesso, denuncia “il fatto che le risorse destinate ad attuare quanto previsto dalla legge siano scarse e questo ne penalizza fortemente l’applicabilità. Per effetto del taglio epocale di organico è del tutto evidente che l’attuazione di tali norme è demandata in gran parte alla buona volontà di chi opera nelle scuole”.