Riforma delle pensioni nel pubblico impiego e Piano di integrazione per gli immigrati

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10 giugno 2010
 
Riforma delle pensioni nel pubblico impiego e Piano di integrazione per gli immigrati
Via libera dal Consiglio dei Ministri 

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta odierna, ha dato il via libera all’equiparazione dell’età delle pensioni di vecchiaia tra uomini e donne nel pubblico impiego. La misura, resa necessaria per ottemperare ad una richiesta della Commissione europea, sancita a sua volta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, prevede l’innalzamento a 65 anni dell’età pensionabile per le dipendenti pubbliche, a partire dal primo gennaio 2012. L’equiparazione sarà introdotta tramite un emendamento al decreto legge contenente le misure della manovra economica.
 
I Ministri Maurizio Sacconi, Mara Carfagna e Renato Brunetta, durante la conferenza stampa seguita alla riunione del Consiglio dei Ministri, hanno spiegato che i risparmi generati dalla misura saranno fatti confluire presso un fondo strategico istituito presso la Presidenza del Consiglio, con la specifica finalità di finanziare politiche a sostegno della famiglia e delle persone non autosufficienti.
 
Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha dato oggi il proprio si definitivo al Piano di integrazione nella sicurezza: identità e incontro, promosso dal Ministro Sacconi che, anche alla luce del Libro bianco sul futuro del modello sociale, individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e sicurezza.
 
Il Piano, insieme all’
Accordo nazionale d’integrazione degli immigrati, a cui si accompagna, si basa su cinque principi basilari di integrazione:

• Educazione e apprendimento – La scuola come primario luogo di intervento, con tetti di alunni stranieri nelle classi per favorire l’integrazione attraverso la formazione linguistica e la conoscenza della Costituzione tramite l’educazione civica.
 
Lavoro – Con particolare attenzione ad una programmazione dei flussi misurata con le effettive capacità di assorbimento della forza lavoro. Un percorso, questo, che deve iniziare già nei paesi di origine.
 
Alloggio e governo del territorio – Un tema cruciale per la creazione di un patto sociale nel rispetto delle regole di convivenza civile, al fine di evitare il binomio immigrazione-criminalità, spesso dovuto alla nascita di enclavi monoetniche.
 
Accesso ai servizi essenziali – Favorire il rapporto con la burocrazia e con l’accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali è essenziale. Un percorso che può essere facilitato, fra l’altro, da un’opportuna formazione specifica di operatori e mediatori.
 
Minori e seconde generazioni – Priorità all’integrazione dei minori stranieri presenti sul territorio e loro tutela piena ed incondizionata.

Riforma delle pensioni nel pubblico impiego e Piano di integrazione per gli immigratiultima modifica: 2010-06-11T11:14:30+02:00da vitegabry
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Un pensiero su “Riforma delle pensioni nel pubblico impiego e Piano di integrazione per gli immigrati

  1. L’ingiustizia e la penalizzazione delle donne madri è ancora più grande perchè in tutti i casi dove le donne riscattano gli anni universitari non possono riscattare la maternità . A tal proposito cito la iniqua legge :
    “Va precisato, anche, che il comma 2 dell’articolo 14 del Dlgs n. 503/1992 prevede che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio “non è cumulabile con il riscatto del periodo del corso legale di laurea”, indipendentemente dall’entità dei periodi riscattabili e ancorché gli stessi non si sovrappongano cronologicamente.
    A questo proposito in data 13 marzo 2003 con nota 9393 era stato formulato dal’INPDAP apposito quesito al Ministero del Welfare per verificare la compatibilità di tale norma alla luce delle disposizioni dettate dall’ articolo 35, comma 5, del Dlgs 151/2001, che con nota Prot n. V/PP-80595 del 3 maggio 2005 ha formulato le seguenti osservazioni:

    “L’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo citato in oggetto non è stato espressamente abrogato da parte del legislatore, nonostante facesse parte di un articolo per il resto interamente espunto dall’articolo 86, comma 2, lettera j), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Né il predetto comma 2 può ritenersi implicitamente abrogato, consideratala stretta connessione con il comma 1, disposizione quest’ultima sostanzialmente riportata nell’articolo 35, comma 5, dello stesso D.lgs n.151 già citato. Posto quanto sopra, sentiti anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Dipartimento della Funzione Pubblica, si deve ritenere tuttora vigente la non cumulabilità dei riscatti di cui trattasi”

    Pertanto le due facoltà (quella di riscatto del congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro e quella di riscatto del corso legale di laurea) sono azionabili in via alternativa, nel senso che l’esercizio dell’una esclude la possibilità di avvalersi dell’altra e ciò indipendentemente dall’entità dei periodi riscattabili e ancorché gli stessi non si sovrappongano cronologicamente (Circolare INPDAP numero 31 del 20 luglio 2005 – Messaggio INPS numero 7771 del 23 marzo 2007).”

    E’ evidente che non solo la donna è svantaggiata nell’ambito lavorativo per problematiche legate alla maternità, ma viene ulteriormente svantaggiata nell’acquisire il diritto alla pensione.
    La beffa diventa ancora più grande quando in nome di una falsa parità ti costringono a restare fino a 65 anni perchè una donna laureata ,specie se madre, non raggiungerà mai prima dei 65 anni il requisito alla pensione

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