Malattia all’estero: cosa fare se il lavoratore dipendente si ammala fuori dall’Italia? La guida dell’INPS

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Malattia all’estero: cosa fare se il lavoratore dipendente si ammala fuori dall’Italia? La guida dell’INPS

Cosa deve fare il lavoratore dipendente? Come funziona il certificato malattia estero? Come funziona la visita fiscale? La Guida dell’INPS

Può capitare che un lavoratore, durante un soggiorno all’estero, viene colpito da un evento di malattia. Cosa bisogna fare in caso di malattia all’estero indennizzata dall’INPS? A spiegare questo particolare caso ci ha pensato direttamente l’Istituto Previdenziale, che con una guida pubblicata sul proprio sito internet affronta la fattispecie dell’assenza dal lavoro per malattia all’estero.

La guida informativa sulla certificato di malattia all’estero ovvero fuori dai confini italiani, distingue sostanzialmente tre casi:

  1. evento di malattia in un paese estero appartenente all’Unione Europea;
  2. malattia sopravvenuta in un paese extra UE che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia;
  3. malattia insorta in un paese extra UE che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.

Vediamo quindi nel dettaglio cosa devono fare i lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia INPS che soggiornano temporaneamente fuori dall’Italia e vengono colpiti da un evento morboso.

Malattia all’estero del lavoratore dipendente: spetta l’indennità?

Il primo aspetto da valutare è se il lavoratore in malattia fuori dall’Italia conserva la normale retribuzione. Sul punto, la risposta dell’INPS è positiva. Se si tratta di un lavoratore avente diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS, l’indennità economica viene erogata al pari di un lavoratore in malattia in Italia.

È chiaro che per essere indennizzato è necessario produrre idoneo documentazione. Quindi, occorre presentare adeguata certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana, quali:

  • intestazione;
  • dati anagrafici del lavoratore;
  • prognosi;
  • diagnosi di incapacità al lavoro;
  • indirizzo di reperibilità;
  • data di redazione;
  • timbro;
  • e firma del medico.

Visita fiscale estero: orari di reperibilità

Altra cosa importante, e da non dimenticare, è il rispetto degli orari di reperibilità. Anche se si ci trova su territorio estero, bisogna comunque tenere conto della legislazione italiana in tema di visite fiscali.

Si ricorda, al tal fine, che i lavoratori sia del settore privato che pubblico sono tenuti a rispettare le fasce orarie di reperibilità durante la malattia. In altri termini, devono farsi trovare in casa in determinati orari prestabiliti dalla legge affinché il medico accerti la sussistenza dell’evento morboso.

In caso di settore privato, l’orario da rispettare è il seguente:

  • mattina: ore 10.00 – 12.00;
  • pomeriggio: 17.00 – 19.00.

Per quanto riguarda i lavoratori del settore pubblico, invece, le fasce orarie da rispettare sono i seguenti:

  • mattina: ore 09.00 – 13.00;
  • pomeriggio: 15.00 – 18.00.

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Malattia all’estero: cosa fare in caso di malattia in Paese UE?

Se si ci trova all’estero e la malattia insorge in un Paese dell’Unione Europea, i Regolamenti comunitari (Regolamento n. 883 del 2004 ed il Regolamento di applicazione n. 987 del 2009) prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente, ossia quella presso la quale è assicurato il lavoratore.

In termini pratici bisogna:

  1. il primo giorno dell’evento rivolgersi al medico del Paese in cui si soggiorna temporaneamente per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa;
  2. trasmettere il certificato compilato in tutti i suoi dati entro due giorni dal rilascio alla Sede INPS competente, sulla base della residenza in Italia;
  3. trasmettere, sempre entro due giorni, al datore di lavoro l’attestato della malattia (ovvero il certificato privo dei dati relativi alla diagnosi).

Per velocizzare i tempi è possibile in entrambi i casi anticipare la trasmissione del certificato via fax, PEC o e-mail; fermo restando l’obbligo a presentare il certificato originale. Se il termine è festivo, la data è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Malattia all’estero: insorta in Paese extra UE, cosa fare?

Se ci si ammala in un Paese extra UE con il quale l’Italia ha in atto una Convenzione, occorre farsi rilasciare la certificazione di malattia attestante lo stato di incapacità lavorativa. Relativamente ai dati contenuti nel certificato ed alle modalità di trasmissione, valgono le medesime regole appena illustrate.

In tali casi non è richiesta la legalizzazione. O meglio non è richiesta purché sia espressamente previsto negli accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che la certificazione di malattia rilasciata dall’Istituzione locale competente sia esente da legalizzazione.

Al contrario, se si ci ammala in un Paese extra UE con il quale l’INPS non ha stipulato alcuna Convenzione, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale. Tale certificato deve essere legalizzato a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero.

Per “legalizzazione” si intende l’attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia. Conseguentemente la sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all’originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all’atto valore giuridico in Italia

È possibile andare all’estero durante la malattia?

E se si è già in malattia e si volesse andare all’estero? È possibile farlo? La risposta è affermativa, purché si informi anticipatamente l’INPS del soggiorno all’estero. In tal caso, l’INPS avvia una valutazione medico legale, anche mediante convocazione a visita ambulatoriale preventiva. Ciò servirà per verificare che non vi siano possibili rischi di aggravamento conseguenti al tuo spostamento.

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Se il Paese di destinazione non appartiene all’UE, l’Istituto deve inoltre verificare la sussistenza di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero e rilasciare conseguentemente l’apposita autorizzazione. Inoltre, occorre comunicare l’indirizzo estero relativo al cambio di reperibilità, al fine di consentire eventuali visite di controllo nel Paese estero.

Certificato malattia estero: la guida INPS

Di seguito alleghiamo la guida INPS sulla malattia all estero “Certificazione di malattia per i lavoratori aventi diritto alla specifica tutela previdenziale che soggiornano temporaneamente in un Paese estero”.

Malattia all’estero: cosa fare se il lavoratore dipendente si ammala fuori dall’Italia? La guida dell’INPSultima modifica: 2021-09-30T18:14:36+02:00da vitegabry
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