Il ticket licenziamento o contributo ASpI (oggi NASpI) è quel contributo che il datore deve versare all’INPS in caso di cessazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto alla NASpI. Il suo importo annuo per il 2021 è fissato in 503,30 euro (41% del massimale disoccupazione) e varia a seconda del periodo di permanenza in azienda da 1/12 fino a raggiungere un massimo di 3 annualità. Per il 2021 l’importo massimo di contributo licenziamento è di 1509,90 euro per i lavoratori con un’anzianità di servizio pari o superiore a 36 mesi.
Aggiornamento del 17 settembre 2021: con la circolare numero 137 del 17 settembre 2021 l’INPS aggiorna le modalità di calcolo del ticket NASpI andando di fatto a ricalcolare gli importi. Pertanto alla luce di questa circolare, come vedremo in seguito, il nuovo ticket licenziamento 2020 e 2021 ammonta a € 547,51 annuali, per un importo massimo pari a € 1.642,53 per il triennio di anzianità.
Il contributo NASpI (ex ASpI) dev’essere versato anche quando il datore ricorre a licenziamenti collettivi, con un importo peraltro triplicato se la dichiarazione di eccedenza del personale non è stata oggetto di accordo sindacale. Il ticket è dovuto anche in caso di licenziamento a seguito di accordo collettivo aziendale escluso dal blocco dei licenziamenti covid.
Il contributo è destinato a finanziare l’indennità di disoccupazione (e a scoraggiare i licenziamenti) e il datore deve provvedere al pagamento, con modello F24 insieme agli altri contributi previdenziali e assistenziali entro il 16 del mese successivo, a prescindere se il il dipendente cessato chieda o meno la NASPI.
Analizziamo nel dettaglio quando è dovuto, come si calcola l’importo del contributo ASpI e i casi particolari (licenziamenti collettivi, part-time e imprese edili).
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Contributo NASpI: quando deve essere pagato
Il ticket licenziamento (introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012) va pagato in tutti i casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato che darebbero potenzialmente diritto all’indennità di disoccupazione in favore del cessato.
Oltre che per i licenziamenti (giustificato motivo oggettivo, soggettivo, giusta causa) il contributo è dovuto in caso di:
- Dimissioni per giusta causa;
- Dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
- Risoluzione consensuale a seguito della conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro nei casi in cui il datore voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo;
- Risoluzione consensuale del rapporto a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra unità produttiva distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
- Mancata trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Il contributo è dovuto a prescindere dalla richiesta del cessato dell’indennità di disoccupazione. Inoltre il contributo è dovuto anche a seguito di abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore ed anche per licenziamento per cessazione dell’attività.
Ticket licenziamento 2021: importi (da aggiornare alla circolare INPS 137/2021)
L’importo del ticket licenziamento è fissato in misura pari al 41% del massimale mensile di disoccupazione (il cui importo è comunicato con apposita circolare INPS ogni anno) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del cessato negli ultimi tre anni. Per quest’anno si considera la circolare INPS numero 7 del 21/01/2021.
- Considerato che per il 2021 il massimale è pari ad euro 1.227,55, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale è dovuto un contributo di:
- 1.227,55 * 41% = 503,30
- Per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a:
- 503,30 * 3 = 1.509,90
- Se il rapporto ha avuto una durata inferiore all’anno il contributo è riproporzionato in mesi:
- 503,30 / 12 = 41,94 euro mensili
Per poi essere moltiplicato per i mesi in cui il dipendente è stato in forza (si considera come mese intero quello in cui la prestazione si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario).
Ricalcolo del ticket licenziamento dopo la Circolare INPS 137/2021
Come detto sopra alla luce della circolare INPS 137/2021 la base di calcolo del contributo NASPI è più alta in quanto non si dovrà prendere a base di calcolo non la retribuzione imponibile (1227,55 €), ma il massimale di NASpI, che per il 2021 è fissato in euro 1.335,40.
Pertanto i calcoli aggiornati comportano un aumento del contributo NASpI dovuto dall’azienda, correggendo l’esempio di calcolo di cui sopra come segue:
- 1.335,40 * 41% = 547,51
- Per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a:
- 547,51 * 3 = 1642,53
- Se il rapporto ha avuto una durata inferiore all’anno il contributo è riproporzionato in mesi:
- 547,51 / 12 = 45,62 euro mensili