Archivi giornalieri: 29 settembre 2021

Ticket licenziamento 2021: importo aggiornato del contributo ASpI (oggi NASpI)

 

Ticket licenziamento 2021: importo aggiornato del contributo ASpI (oggi NASpI)

Ticket licenziamento 2021: importi del contributo ASpI (oggi NASpI) dovuto per le cessazioni che danno diritto alla disoccupazione.

Il ticket licenziamento o contributo ASpI (oggi NASpI) è quel contributo che il datore deve versare all’INPS in caso di cessazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto alla NASpI. Il suo importo annuo per il 2021 è fissato in 503,30 euro (41% del massimale disoccupazione) e varia a seconda del periodo di permanenza in azienda da 1/12 fino a raggiungere un massimo di 3 annualità. Per il 2021 l’importo massimo di contributo licenziamento è di 1509,90 euro per i lavoratori con un’anzianità di servizio pari o superiore a 36 mesi.

Aggiornamento del 17 settembre 2021: con la circolare numero 137 del 17 settembre 2021 l’INPS aggiorna le modalità di calcolo del ticket NASpI andando di fatto a ricalcolare gli importi. Pertanto alla luce di questa circolare, come vedremo in seguito, il nuovo ticket licenziamento 2020 e 2021 ammonta a € 547,51 annuali, per un importo massimo pari a € 1.642,53 per il triennio di anzianità.

Il contributo NASpI (ex ASpI) dev’essere versato anche quando il datore ricorre a licenziamenti collettivi, con un importo peraltro triplicato se la dichiarazione di eccedenza del personale non è stata oggetto di accordo sindacale. Il ticket è dovuto anche in caso di licenziamento a seguito di accordo collettivo aziendale escluso dal blocco dei licenziamenti covid.

Il contributo è destinato a finanziare l’indennità di disoccupazione (e a scoraggiare i licenziamenti) e il datore deve provvedere al pagamento, con modello F24 insieme agli altri contributi previdenziali e assistenziali entro il 16 del mese successivo, a prescindere se il il dipendente cessato chieda o meno la NASPI.

Analizziamo nel dettaglio quando è dovuto, come si calcola l’importo del contributo ASpI e i casi particolari (licenziamenti collettivi, part-time e imprese edili).

Contributo NASpI: quando deve essere pagato

Il ticket licenziamento (introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012) va pagato in tutti i casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato che darebbero potenzialmente diritto all’indennità di disoccupazione in favore del cessato.

Oltre che per i licenziamenti (giustificato motivo oggettivo, soggettivo, giusta causa) il contributo è dovuto in caso di:

  • Dimissioni per giusta causa;
  • Dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
  • Risoluzione consensuale a seguito della conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro nei casi in cui il datore voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo;
  • Risoluzione consensuale del rapporto a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra unità produttiva distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  • Mancata trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Il contributo è dovuto a prescindere dalla richiesta del cessato dell’indennità di disoccupazione. Inoltre il contributo è dovuto anche a seguito di abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore ed anche per licenziamento per cessazione dell’attività.

Ticket licenziamento 2021: importi (da aggiornare alla circolare INPS 137/2021)

L’importo del ticket licenziamento è fissato in misura pari al 41% del massimale mensile di disoccupazione (il cui importo è comunicato con apposita circolare INPS ogni anno) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del cessato negli ultimi tre anni. Per quest’anno si considera la circolare INPS numero 7 del 21/01/2021.

  • Considerato che per il 2021 il massimale è pari ad euro 1.227,55, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale è dovuto un contributo di:
    • 1.227,55 * 41% = 503,30
  • Per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a:
    • 503,30 * 3 = 1.509,90
  • Se il rapporto ha avuto una durata inferiore all’anno il contributo è riproporzionato in mesi:
    • 503,30 / 12 = 41,94 euro mensili

Per poi essere moltiplicato per i mesi in cui il dipendente è stato in forza (si considera come mese intero quello in cui la prestazione si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario).

Ricalcolo del ticket licenziamento dopo la Circolare INPS 137/2021

Come detto sopra alla luce della circolare INPS 137/2021 la base di calcolo del contributo NASPI è più alta in quanto non si dovrà prendere a base di calcolo non la retribuzione imponibile (1227,55 €), ma il massimale di NASpI, che per il 2021 è fissato in euro 1.335,40.

Pertanto i calcoli aggiornati comportano un aumento del contributo NASpI dovuto dall’azienda, correggendo l’esempio di calcolo di cui sopra come segue:

  • 1.335,40 * 41% = 547,51
  • Per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a:
    • 547,51 * 3 = 1642,53
  • Se il rapporto ha avuto una durata inferiore all’anno il contributo è riproporzionato in mesi:
    • 547,51 / 12 = 45,62 euro mensili

Circolare INPS numero 137 del 17-09-2021

Riforma fiscale 2021: fatturazione elettronica obbligatoria per i forfettari? I dettagli

Riforma fiscale 2021: fatturazione elettronica obbligatoria per i forfettari? I dettagli

La riforma fiscale sarà assai articolata e molto probabilmente includerà anche l’estensione della fatturazione elettronica ai forfettari.

Con la Riforma fiscale 2021 è in arrivo anche la fatturazione elettronica obbligatoria per i forfettari? Come è ben noto, questo è un periodo in cui il mondo delle istituzioni si sta interrogando su quali riforme dare al paese, in una pluralità di settori. Non solo lavoro, pensioni, ammortizzatori sociali e giustizia, ma anche ovviamente riforma fiscale. In particolare, come segnalato dai principali osservatori del mondo delle tasse, a breve dovremmo assistere all’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche ai forfettari.

Ricordiamo che per regime forfettario si deve intendere un particolare regime fiscale per le partite IVA individuali che consente di fruire di diverse semplificazioni fiscali e contabili. Il regime forfettario è stato introdotto da una legge ad hoc nel 2014.

Tecnicamente, il regime forfettario consiste in uno dei regimi fiscali sostitutivi dell’IRPEF al quale possono avere accesso i titolari di partita IVA che, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, possono sfruttare una tassazione agevolata del 15 %, che si abbassa al 5% per le nuove attività.

Ciò che qui preme ricordare è che dal 2022 la riforma fiscale potrebbe aprire le porte alla fattura elettronica anche per coloro che sfruttano questo regime di favore e che al momento non ne sono obbligati. Vediamo qualche ulteriore dettaglio.

Riforma fiscale 2021: cosa prevede

Come appena accennato, abbiamo di fronte una novità che probabilmente verrà messa in campo a partire dal prossimo anno. Al momento, l’assetto normativo vigente prevede l’obbligo di fatturazione elettronica per la maggior parte dei privati dal primo gennaio 2019; ma è pur vero che non riguarda le piccole partite IVA. A queste ultime, come è ben noto, si applica il cd. regime forfettario, il quale al momento implica l’esclusione dall’obbligo citato.

In verità la notizia dell’estensione non è di ieri: è circa un biennio che gli ‘addetti ai lavori’ ipotizzano una possibile estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica. E se finora la proposta sembrava destinata a rimanere tale, adesso la concretizzazione pare essere quasi certa.

Insomma, come opportunamente osservato dagli esperti in materia fiscale, alla luce di tutte le novità in arrivo con la riforma fiscale, dalla riduzione dell’IRPEF ai tagli all’IRAP, sembra proprio questo il momento più idoneo per apportare anche questa modifica alla platea dei destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica. Tra l’altro in questi giorni è molto chiacchierata la probabile riforma del catasto, che introdurrebbe un diverso meccanismo di calcolo delle tasse sulle proprietà immobiliari.

D’altronde, ben sappiamo che la riforma fiscale risponde anche a quelli che sono gli obiettivi di cui al PNRR. In buona sostanza, è opportuno sfruttare l’occasione per apportare quante più novità possibili al sistema fiscale italiano che, come ben noto, è per molti versi antiquato e farraginoso.

Leggi anche: Regime forfettario 2021: requisiti, adempimenti e percentuali di tassazione

Fatturazione elettronica per i forfettari: atteso l’ok delle istituzioni UE

A questo punto vi è però da fare una importante precisazione: infatti, l’obbligo di usare il meccanismo della fattura elettronica anche da parte dei forfettari ha bisogno dell’autorizzazione UE. Serve insomma il via libera da parte della Commissione Europea, circa l’estensione dell’applicazione della disciplina sulla fatturazione elettronica, anche alle piccole p. IVA. Ciò in ragione del fatto che si tratta di una deroga alla disciplina comunitaria in materia di IVA.

Inoltre, non bisogna dimenticare questo aspetto: nel caso vi sia dal 2022 l’effettiva estensione della fatturazione elettronica, anche i forfettari saranno tenuti ad operare i dovuti adeguamenti a livello tecnologico. In pratica, le cose si complicano un poco: vero è che l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei possessori di partita IVA un software gratuito; ma è altrettanto vero che nella maggior parte delle situazioni pratiche, gli interessati saranno di fatto costretti a fare riferimento a software di mercato. Ciò all’evidente fine di articolare e spedire le fatture elettroniche in modo più agevole e rapido.

Leggi anche: Fattura elettronica, come funziona: guida Agenzia delle Entrate (video)

E’ da rimarcare altresì che l’accesso e la permanenza nel cd. regime agevolato dei forfettari è condizionata ad un tetto massimo di ricavi o compensi per le p. IVA fissato in 65mila euro.

Concludendo, la fatturazione elettronica in Italia è stata prevista per gli operatori economici a partire da alcuni anni, nella specifica finalità di combattere l’evasione fiscale in materia di IVA. In concreto, la fattura elettronica è una fattura in formato digitale e per ‘fatturazione elettronica”, il legislatore fa riferimento all’iter con il quale sono gestite le fasi di:

  • emissione;
  • spedizione;
  • tenuta
  • e conservazione digitale del documento di fatturazione elettronica.

Smart working dipendente straniero in Italia: dove pagare le “tasse”

 

Smart working dipendente straniero in Italia: dove pagare le “tasse”

Il reddito da lavoro in smart working può essere tassato in Italia, solo qualora soggiorni in Italia per più di 183 giorni

Se un lavoratore in smart working residente fiscalmente all’estero è stato costretto a prolungare il periodo di soggiorno in Italia a causa del Covid-19, qual è il Paese in cui il reddito assume rilevanza fiscale? La risposta è dipende. Infatti, laddove il dipendente straniero soggiorni nel nostro Paese per meno di 183 giorni, allora in tali casi può tassare le somme relative al lavoro agile svolto in Italia esclusivamente nel Paese estero. In caso contrario, ossia laddove il dipendente stranieri in smart working in Italia, abbia trascorso nel nostro Paese per più di 183 giorni, allora vige il reddito è imponibile in entrambi gli Stati.

È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 626 del 27 settembre 2021.

Imposizione fiscale: assoggettamento dei redditi

Ai fini dell’assoggettamento ad imposizione in Italia dei redditi in esame, l’art. 3, co. 1, del TUIR prevede che:

“l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”.

Inoltre, l’art. 23, co. 1, lett. c), del TUIR stabilisce che si considerano prodotti in Italia “i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato”.

Tuttavia, tale disposizione non trova applicazione qualora il nostro Paese abbia stipulato, con lo Stato di residenza del lavoratore, una convenzione per evitare le doppie imposizioni che riconosca a quest’ultimo Stato la potestà impositiva esclusiva sul reddito di lavoro dipendente prestato in Italia.

Italia-Lussemburgo: convenzione contro le doppie imposizioni

Con riferimento al caso in esame, occorre far riferimento alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e il Granducato di Lussemburgo. In particolare, l’articolo 15 della citata Convenzione prevede, al paragrafo 1, che:

“i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”.

In altre parole è prevista la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario. Ciò avviene a meno che l’attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti i redditi, sia svolta nell’altro Stato contraente: ipotesi in cui i predetti emolumenti sono assoggettati a imposizione concorrente in entrambi i Paesi.

Tassazione esclusiva nello Stato di residenza: quando avviene

Il menzionato articolo della Convenzione prevede, inoltre, la tassazione esclusiva nello Stato di residenza anche per i redditi erogati in corrispettivo di un’attività di lavoro subordinato svolta nell’altro Stato sempreché ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni:

  • il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale;
  • le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato;
  • l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Smart working dipendente straniero in Italia: cosa s’intende per luogo di prestazione

Ai fini della corretta imposizione fiscale, assume un ruolo dirimente precisare che cosa si intenda per “luogo di prestazione” dell’attività lavorativa.

Al riguardo, un utile riferimento interpretativo è fornito dal commentario all’articolo 15, paragrafo 1, del modello OCSE di convenzione per eliminare le doppie imposizioni. Secondo tale articolo per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.

Si aggiunge che il reddito percepito dal lavoratore dipendente non può essere assoggettato a imposizione nell’altro Stato contraente, anche se i risultati della prestazione lavorativa sono utilizzati in detto Stato.

Quindi, il reddito percepito dall’istante e residente in Lussemburgo per l’attività di lavoro dipendente svolta in Italia nel 2020, rilevi fiscalmente anche nel nostro Paese.

La conseguente doppia imposizione sarà risolta attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta da parte del Lussemburgo, Stato di residenza del lavoratore dipendente.

Salario minimo orario a 9 euro: cos’è e come funziona la nuova proposta

Salario minimo orario a 9 euro: cos’è e come funziona la nuova proposta

Sulla proposta del salario minimo orario vi è nuovamente la spinta del Governo ed anche l’Inps appoggia l’idea. Ecco cos’è e come funziona.

Negli ultimi giorni un argomento tornato nuovamente in voga, è quello relativo al salario minimo orario. Soprattutto alcune formazioni politiche che fanno parte della squadra di Governo guidata dal Presidente del Consiglio Draghi, stanno spingendo per favorire la futura introduzione di questa misura di garanzia per i lavoratori, che al momento è assente nel nostro apparato di norme giuslavoristiche.

In particolare sono Movimento 5 Stelle e PD a sostenere con decisione l’idea della stesura di una Legge sul salario minimo orario pari a 9 euro, da approvare ed emettere quanto prima. Da segnalare, peraltro, che questa proposta avrebbe l’appoggio dell‘INPS. Proprio l’Istituto di previdenza negli ultimi mesi è stato molto attivo su diverse questioni legate a lavoro e pensioni – come dimostrano i vari interventi da parte del Presidente Pasquale Tridico.

Vediamo allora un po’ più nel dettaglio quelli che sono i contorni dell’iniziativa relativa alla possibile introduzione del salario minimo orario. Davvero può essere considerata una proposta di prossima attuazione?

Salario minimo orario: cos’è e come funziona

Comprendere che cos’è il salario minimo orario è assai semplice. Il salario minimo, nel diritto del lavoro, consiste infatti nella più bassa remunerazione o paga oraria; giornaliera o mensile che – negli Stati in cui detto istituto è regolato dalla norme vigenti – i datori di lavoro o le aziende devono obbligatoriamente versare ai propri lavoratori dipendenti, vale a dire impiegati e operai.

In altre parole, il salario minimo rappresenta la retribuzione minima che dovrebbe essere assicurata ai lavoratori dipendenti, per una certa quantità di lavoro in un determinato lasso di tempo. Si tratta della definizione rintracciabile negli atti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Ci riferiamo soprattutto alla “General Survey of the reports on the Minimum Wage Fixing Convention, 1970 ” e la “Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970”.

Ed attenzione a non confondere le misure. Infatti, il salario minimo orario non va mai ritenuto sinonimo di reddito minimo; quest’ultimo è infatti mirato ad assicurare un minimo vitale ai cittadini – disoccupati compresi. Ciò sempre in rapporto ad uno stato di bisogno e di difficoltà economica acclarato. E non bisogna altresì confondere il salario minimo con il reddito di cittadinanza, il quale è un sussidio che si fonda sulla necessità di (re)inserire il beneficiario nel mondo del lavoro.

Il primario scopo del salario minimo è rappresentato dal contrasto alla povertà; con la garanzia di una retribuzione che sia proporzionata al lavoro compiuto.

Se diamo una rapida occhiata alla situazione nel resto d’Europa, possiamo affermare che nella maggioranza dei paesi del continente, il salario minimo è stabilito in modo unico ed universale dalla legge. Mentre esclusivamente in una minoranza di paesi europei, è la contrattazione collettiva a porre, per settore, la misura dei minimi salariali.

Salario minimo orario a 9 euro: i rischi connessi alla sua introduzione

Come abbiamo accennato all’inizio, vi è una parte della maggioranza che sostiene l’attuale Esecutivo, la quale nuovamente chiede a gran voce l’introduzione di una legge ad hoc sul salario minimo orario. Sono M5s e PD, ma anche CGIL e INPS: vorrebbero infatti che sia stabilita da norme di legge, una retribuzione non al di sotto dei 9 euro all’ora.

Come chiarito dagli studi effettuati dall’Istituto di previdenza, si tratterebbe di una novità per ben 4 milioni di lavoratori.

Vi è da ricordare che la proposta in oggetto è in realtà un ‘rilancio’ di quanto già suggerito nel recente passato. Nel 2019 fu il ministro del Lavoro dell’epoca Catalfo a proporlo come misura di garanzia per i lavoratori. Ma i contrasti all’interno del primo Governo Conte non consentirono di proseguire con il progetto.

In verità, la soluzione del salario minimo orario non è esente da rischi per la tenuta del sistema economico del paese. Infatti, gli economisti hanno più volte rilevato che il costo del lavoro – a seguito dell’introduzione del salario minimo – lieviterebbe in modo sostanziale. Dal punto di vista pratico, non poche imprese sarebbero costrette a scappare all’estero; provocando un oggettivo danno a tantissimi lavoratori residenti in Italia.

Salario minimo e aumento della produttività

Un po’ più nel dettaglio, in caso di introduzione del salario minimo orario, ma in mancanza di un corposo aumento della produttività, le imprese sarebbero obbligate ad alzare i prezzi dei beni e servizi, riducendo di fatto i margini di guadagno. Insomma, oggigiorno quella sul salario minimo rappresenta una scommessa ad alto rischio per i conti delle aziende. Senza dimenticare che – come opportunamente rilevato dagli esperti in materia di economia e lavoro – in caso di introduzione del salario minimo, vi potrebbero essere ancora più chiusure e il lavoro nero potrebbe avere un nuovo e indesiderato boom.

C’è chi ha sostenuto e sostiene che il rilancio dell’idea del salario minimo orario abbia meramente finalità politico-propagandistiche; ma staremo a vedere se, nelle prossime settimane, il progetto potrà davvero avere margini per concretizzarsi.

PENSIONI OGGI Prima pagina » Pensioni Oggi » Cedolino pensione di ottobre 2021: cosa contiene e dove trovarlo

Cedolino pensione di ottobre 2021: cosa contiene e dove trovarlo

Addizionali IRPEF, ANF, conguaglio 730 e altro. Ecco le novità del cedolino pensione di ottobre 2021 e dove trovarlo sul sito INPS.

Il cedolino pensione del mese di ottobre 2021 rappresenta per il pensionato una mensilità densa di novità relativamente all’importo netto della pensione, ma non solo. Innanzitutto, come di consueto ormai, il pagamento della pensione di ottobre 2021 è stato, anche per questo mese, anticipato al 27 settembre per chi ritira l’importo direttamente alle Poste. L’erogazione della pensione avviene in maniera scaglionata in ordine alle iniziali del cognome. Si è iniziato il 27 settembre 2021, come anticipato, e si terminerà l’1 ottobre 2021. L’anticipo riguarda unicamente i pensionati che non sono dotati di mezzi elettronici di accredito della pensione: in altre parole, riguarda solamente chi si reca direttamente all’Ufficio postale.

Per questo mese, inoltre, nel cedolino pensione oltre all’importo mensile della pensione lorda, bisogna stare attenti e fare i conti anche con le addizionali regionali e comunali, al conguaglio del modello 730/2021 a credito o a debito, ma anche con la maggiorazione dell’assegno per il nucleo familiare.

Dunque, chiunque intenda verificare in dettaglio il contenuto del cedolino pensionistico, può farlo scaricando il documento stesso sul sito INPS. Ecco i dettagli.

Cedolino pensione: cos’è e dove trovarlo

Il cedolino della pensione è il servizio online dedicato ai pensionati, ai quali si può avere accesso sia da desktop sia da mobile, presente sul sito inps.it, nella sezione dedicata alle prestazioni e ai servizi.

Nella pratica, il cedolino della pensione è il resoconto dei pagamenti pensionistici ricevuti da parte dell’INPS, con l’importo del trattamento pensionistico vero e proprio e le eventuali trattenute fiscali che sono state applicate nel corso dei mesi. La pensione può infatti subire delle variazioni: la lettura e la consultazione del cedolino mensile diventano indispensabili per comprendere la presenza di eventuali scostamenti nei mesi.

Ci sono diverse procedure da poter eseguire per avere accesso al cedolino mensile contenente il resoconto della propria pensione. Oltre alla sua presenza online, è possibile richiederlo anche:

  • presso lo sportello della sede INPS più vicina alla propria abitazione;
  • tramite una chiamata al Contact Center dell’INPS, disponibile al numero verde 803 164, attivo per i numeri di rete fissa, oppure al numero 06 164 164, per la chiamate da cellulare.

L’accesso online al cedolino della pensione è una procedura abbastanza semplice, che può essere imparata e memorizzata in poco tempo. Il primo step è costituito dall’accesso alla propria area personale sul sito dell’INPS.

L’autenticazione è possibile in quattro modi differenti:

  1. attraverso il proprio codice fiscale e il codice PIN rilasciato dall’INPS (valido solo fino al 30 settembre);
  2. utilizzando lo SPID, ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale;
  3. tramite la CIE, ovvero la Carta di identità elettronica 3.0;
  4. tramite la CNS, ovvero la Carta Nazionale dei servizi, che in genere si trova integrata alla propria tessera sanitaria, se dotata di microchip.

Cedolino pensione, come prelevarlo online

Una volta effettuata l’autenticazione con il metodo preferito, dal menu Servizi Online, si dovrà cliccare su Servizi per il Cittadino e in seguito su Cedolino della pensione. In alternativa, è possibile procedere in modo inverso, ovvero:

  • cercare nella barra di ricerca del sito dell’INPS “cedolino pensione”:
  • selezionare l’etichetta Cedolino pensione e servizi collegati;
  • autenticarsi.

Come anticipato, il servizio online messo a disposizione dall’INPS non consente soltanto di consultare il cedolino del mese, ma anche di confrontare gli ultimi due, al fine di individuare differenze negli importi erogati, e tutti gli altri servizi che sono stati menzionati nel paragrafo precedente.

Il cedolino può anche essere stampato e scaricato sul proprio computer. Tra le varie opzioni disponibili, ce n’è anche una che permette di verificare se la pensione è già stata accreditata o se il pagamento è stato soltanto predisposto, ma non ancora versato.

Cedolino pensione di ottobre 2021: cosa contiene? Addizionali regionali e comunali

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di ottobre, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020.

Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2021.

Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione del mese di ottobre il recupero delle ritenute IRPEF relative all’anno 2020, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

Le somme a conguaglio si trovano nella Certificazione Unica 2021.

Cedolino pensione di ottobre 2021, maggiorazione assegni familiari

L’art. 5 del D.L. n. 79/2021 riconosce agli aventi diritto all’ANF una maggiorazione dell’assegno stesso. Le disposizioni si applicano, per il solo periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a tutte le pensioni per le quali sussiste il diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare.

Gli incrementi sono pari a:

  • 37,50 euro per ciascun figlio, per nuclei fino a due figli;
  • 55 euro per ciascun figlio, per nuclei con almeno tre figli.

Non si riconosce la maggiorazione se, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, l’importo ANF spettante non sia superiore a zero.

La maggiorazione sarà corrisposta, se dovuta, anche sulla mensilità del mese di ottobre 2021.

Cedolino pensione di ottobre 2021, conguaglio 730/2021

Proseguono anche sulla mensilità di ottobre le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno.

Sul rateo di pensione di ottobre si procede:

  • al rimborso dell’importo a credito del contribuente;
  • alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. Si ricorda che la eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre. Per cui se il 730/4 è arrivato dopo giugno non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante.

I contribuenti che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2021 possono verificare:

  • le risultanze contabili della dichiarazione (a credito o a debito)
  • e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app INPS Mobile.

Cedolino pensione ottobre 2021: sospensione delle prestazioni collegate al reddito

Infine, si segnala che nel cedolino pensione di ottobre 2021 si provvede alla restituzione delle somme trattenute per mancata comunicazione del reddito nei mesi di agosto e settembre 2021.

Le somme restituite saranno individuate con la voce di cedolino “restituzione trattenuta per mancata com. reddito art.35 c. 10 bis d.l. 207/2008”.

Pensioni 2022

Pensioni 2022: perché dopo Quota 100 bisogna difendere i lavori più gravosi

Dal 2022 pensioni anticipate in base alla gravosità dei lavori svolti. Prende piede l’ipotesi di flessibilità in uscita proposta dal Inps.

di , pubblicato il  alle ore 09:00
Pensioni

La riforma delle pensioni passa principalmente dall’allargamento di Ape Sociale. Quota 100 scadrà fra pochi mesi e una sua proroga è impensabile. Il rischio è che si crei uno scalone di 5 anni con i requisiti previsti dalla Fornero.

Il problema non è da sottovalutare perché saranno coinvolti tutti i lavoratori, pubblici e privati che per questione di un anno, un mese o anche solo un giorno rischiano di rimanere tagliati fuori dal pensionamento anticipato a 62 anni.

Dopo quota 100, pensioni flessibili

Partiti e parti sociali sono ben consapevoli che le risorse economiche per sostenere altri pensionamenti anticipati non ce ne sono. Già adesso i conti sono in precario equilibrio e il governo non ha ampi spazi di manovra in questo senso.

L’ex premier Giuseppe Conte sottolinea però l’importanza di rendere il sistema pensionistico italiano più flessibile. In questo senso si allinea con quanto proposto dall’Inps perché, dice Conte,

“dobbiamo evitare lo scalone, possiamo allargare la platea dei lavori gravosi, quelli più impegnativi“.

In questo modo è possibile costruire un sistema di pensionamento anticipato commisurato alla gravosità delle mansioni svolte dal lavoratore. Non è giusto che lo Stato mandi in pensione un minatore e un impiegato alla stessa età. Il primo ha aspettative di vita inferiori al secondo.

In pensione prima in base alla gravosità del lavoro

E così per tutte le altre categorie di lavoratori più o meno usuranti per le quali la commissione governativa, presieduta da Cesare Damiano, ha già stilato un elenco aggiornato. Non più 15 mansioni, ma ben 92 elencate per ordine di importanza.

Una lista che sarà quindi il parlamento a dover valutare e ad approvare consentendo l’uscita anticipata, in base alle regole previste da Ape Sociale, dal prossimo 2022.

Con la legge di bilancio sarà quindi approvata anche questa importante riforma che permetterà a molti lavoratori di lasciare prima il lavoro, rispetto ad altri.

Così, ad esempio, un minatore potrebbe andare in pensione a 60 anni, un taxista a 62, una educatrice d’infanzia a 63, e così via. Chi non rientra nella lista dei lavori usuranti dovrà aspettare i 67 anni o aver totalizzato 42 anni e 10 mesi di contributi (12 mesi in meno per le donne).