Archivi giornalieri: 1 settembre 2021

Sant’Egidio

 

Sant’ Egidio


Nome: Sant’ Egidio
Titolo: Abate
Nascita: 640 circa, Atene, Grecia
Morte: 720 circa, Languedoc, Francia
Ricorrenza: 1 settembre
Tipologia: Commemorazione

Nato da nobile famiglia in Atene, questo santo passò i primi anni della sua vita nel paese natio. Di ingegno profondo, colto, amante della pietà, ben presto si cattivò la benemerenza del popolo e dei prìncipi e con essa gli onori del mondo. Ma sprezzante di tutto, Egidio fuggì da Atene, e si recò in Francia, ritirandosi in un luogo deserto presso la foce del Rodano, per attendere con più fervore al servizio di Dio. Poco tempo dopo passò in una foresta e vi stabilì la sua dimora, vivendo in preghiera, fra austerità e digiuni. Si nutriva di erbe, di radici, di frutti selvatici, dormiva su nuda terra, e suo guanciale era un sasso. Il Signore ebbe pietà di lui in quel luogo deserto e gli mandò una cerva che gli forniva giornalmente il latte.

Scoperto durante una partita di caccia da Flavio re dei Goti, entrò nelle grazie di quel sovrano, e per i molti miracoli operati fu conosciuto in tutta la Francia sotto il nome di « santo taumaturgo ». Spinto da tutto il popolo e pregato dallo stesso re ad abbandonare quel romitaggio per recarsi alla corte, non cedette, ma ottenne che il re gli donasse quella selva. Acconsenti il re e vi fabbricò un monastero che regalò ad Egidio.

Lì accorse gran numero di giovani desiderosi di vivere sotto la sua direzione. Il Santo prese a dirigerli nella via della santità colle regole di S. Benedetto.

Con essi potè incivilire quella regione,. dissodò campi, fertilizzò terreni fino allora incolti, aprì vie di commercio e specialmente predicò Gesù a quei popoli, convertendo i peccatori e inducendoli a penitenza. Crescendo sempre più la fama di lui, molti si stabilirono vicino al monastero così da formare una città che ora porta il suo nome.

Pieno di anni e di meriti S. Egidio verso la fine del secolo VIII volò al cielo a ricevere la corona dei Beati.

Più tardi, quando cioè i calvinisti profanavano con vandalico odio i santuari della Linguadoca, le preziose reliquie di S. Egidio vennero religiosamente trasferite a Tolosa ove si conservano con grandissimo onore, e la sua tomba è una fonte perenne di grazie e di miracoli.

PRATICA. Che vale all’uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l’anima sua?

PREGHIERA. Deh! Signore, ci renda accetti l’intercessione del beato abate Egidio, affinché quel che non possiamo coi nostri meriti, lo conseguiamo col suo patrocinio.

MARTIROLOGIO ROMANO. Nel territorio di Nîmes nella Gallia narbonense, ora in Francia meridionale, sant’Egidio, da cui poi prese il nome la cittadina fiorita nella regione della Camargue, dove si tramanda che egli costruì un monastero e pose termine al corso della sua vita mortale.

Obbligo vaccinale

 

Obbligo vaccinale per il personale scolastico: il punto della situazione

Il personale scolastico è obbligato a vaccinarsi contro il COVID-19? Quali nuove misure per l’utilizzo del green pass? Analisi completa

Ad oggi non esiste alcuna norma che imponga l’obbligo per il personale scolastico di sottoporsi al vaccino anti COVID-19, a differenza di quanto previsto per la sanità.

Nuove regole saranno tuttavia in vigore dal 1° settembre 2021 ad opera del Decreto legge 6 agosto 2021 numero 111. La norma (articolo 1) inserisce all’interno del D.l. 22 aprile 2021 numero 52 l’obbligo (articolo 9-ter) per il personale scolastico e gli studenti universitari di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 detto anche “green pass”.

Le modalità di verifica dei certificati, ad opera di dirigenti scolastici e responsabili educativi, saranno oggetto di apposito Decreto del Presidente del consiglio dei ministri nonché di eventuale circolare del Ministro dell’istruzione.

Nessun obbligo di green pass invece per gli studenti (esclusi gli universitari) i quali dovranno rispettare alcune misure minime di sicurezza.

Novità arrivano invece per le mense aziendali, a seguito delle nuove Faq pubblicate sul portale dgc.gov.it dedicato alla certificazione verde.

Analizziamo il tema in dettaglio.

Obbligo vaccinale per il personale scolastico: cosa cambia dal 1° settembre

A seguito di quanto previsto dal nuovo articolo 9-ter del Decreto numero 52 (inserito ad opera del D.l. n. 111), dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre prossimo (fine dello stato di emergenza):

  • Il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione ed universitario;
  • Gli studenti universitari;

è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 o “green pass”.

L’obbligo si estende a tutte le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non, compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

Il mancato rispetto delle misure di sicurezza, da parte del personale scolastico ed universitario, equivale ad assenza ingiustificata. Quest’ultima, a partire dal quinto giorno, comporta:

  • La sospensione del rapporto di lavoro;
  • Il venir meno del diritto alla retribuzione ed a qualsiasi altro compenso o emolumento;
  • La sostituzione del personale sospeso con supplenti.

Con riferimento all’ultimo punto il D.l. n. 52, a copertura delle spese straordinarie per l’utilizzo del personale supplementare, stanzia 358 milioni di euro per il 2021.

Soggetti esenti

L’obbligo di possedere ed esibire il green pass non si estenderà (articolo 9-ter comma 3), si legge nel testo, ai “soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

Chi effettuerà i controlli

Come prescritto sempre dall’articolo 9-ter del già citato Decreto legge (comma 4), i soggetti deputati a verificare il rispetto delle norme sul green pass saranno dirigenti scolastici e responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università.

Le modalità di verifica delle certificazioni verdi, si legge nel testo, saranno indicate con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ulteriori strumenti di controllo potranno invece essere disciplinati con circolare del Ministro dell’istruzione.

Per gli studenti universitari, al contrario, le verifiche saranno svolte a campione con le modalità individuate dalle singole università.

Didattica in presenza e misure sanitarie

Il già citato Decreto legge 111/2021 prevede per l’anno scolastico 2021-2022, sull’intero territorio nazionale, che “i servizi educativi per l’infanzia e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado” siano svolti in presenza.

Inoltre, le attività didattiche e curriculari delle università “sono svolte prioritariamente in presenza”.

Al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza), nelle scuole e nelle università è fatto obbligo di rispettare alcune misure minime di sicurezza:

  • Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, eccezion fatta per chi ha meno di 6 anni ovvero è affetto da patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei citati dispositivi, nonché per lo svolgimento delle attività sportive;
  • Rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;
  • Divieto di accedere e permanere nei locali scolastici ed universitari per i soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Per chi è previsto l’obbligo vaccinale COVID-19?

La normativa italiana prevede attualmente l’obbligo per il personale sanitario di sottoporsi al vaccino anti COVID-19.

La disposizione, contenuta nel Decreto legge 1° aprile 2021 numero 44 convertito in Legge 28 maggio 2021 numero 76, prevede (articolo 4) per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, i quali svolgono la loro attività in:

  • Strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private;
  • Farmacie e parafarmacie;
  • Studi professionali;

di sottoporsi a vaccinazione anti COVID-19.

Nei casi di inosservanza dell’obbligo vaccinale, l’azienda sanitaria locale ne dà comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro nonché all’Ordine professionale di appartenenza.

Ciò determina la sospensione dal lavoro e l’assegnazione, ove possibile, di mansioni anche inferiori. In caso contrario, la sospensione mantiene efficacia, si legge nella norma, sino “all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.

Mense aziendali

Sempre in tema di utilizzo del green pass un’importante novità arriva da una Faq pubblicata in data 15 agosto 2021, all’interno del portale online dedicato alla certificazione verde.

Ci si riferisce in particolare alla consumazione al tavolo nelle mense aziendali o comunque in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione a lavoratori pubblici e privati.

Secondo i nuovi orientamenti governativi, l’attività in questione, in analogia con quanto avviene nei ristoranti, è accessibile ai dipendenti soltanto se muniti di green pass.

Saranno i gestori dei servizi di mensa, continua la Faq, a verificare il possesso delle certificazioni verdi.