Bonus baby sitter

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Bonus baby sitter e centri estivi, compatibilità con il congedo covid-19

La nuova Circolare INPS (n. 73/2020) dispone la compatibilità del bonus baby-sitting con il congedo covid-19 entro determinati limiti
 

Bonus baby sitter e congedo covid sono compatibili? Nuovo orientamento dell’INPS in merito alla compatibilità tra il bonus baby sitter e centri estivi e il congedo covid-19. Si ricorda, innanzitutto, che il Decreto Cura Italia (Dl 18/2020) all’art. 23 dispone l’incompatibilità totale tra i predetti istituti, in quanto le misure s’intendono alternativi tra di loro.

Tuttavia, a seguito del Decreto Rilancio (Dl 18/2020), che ha prorogato e allargato il bonus anche ai centri estivi e agli servizi integrativi dell’infanzia, l’Istituto Previdenziale è intervenuto in merito alla questione della compatibilità delle agevolazioni in argomento.

La questione è stata affrontata dall’INPS con la Circolare n. 73/2020, fornendo ulteriori chiarimenti sul tema tenuto conto della rilevanza della misura. Ecco tutti i dettagli.

Compatibilità fra bonus baby sitter e centri estivi e il congedo covid-19

Come detto l’INPS ha chiarito uno degli aspetti più discussi delle due misure, ovvero la compatibilità fra il bonus baby sitter, il bonus centri estivi e il congedo parentale straordinario covid-19.

Fin’ora infatti sembrava chiaro che le due misure fossero incompatibili fra di loro, anche retroattivamente. L’INPS invece afferma un principio diverso, ovvero che bonus e congedo sono compatibili, ma ad alcune condizioni.

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In particolare, tenuto conto dell’esigenza dei genitori lavoratori di poter ricorrere al bonus in commento, occorre tenere distinti tre casi; ovvero soggetto che, all’atto della domanda di bonus baby sitter o centri estivi:

  • non ha richiesto il congedo parentale straordinario Covid-19;
  • ha richiesto il congedo parentale Covid-19 ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni;
  • ha richiesto il congedo Covid-19 ed è stato autorizzato per un periodo superiore a 15 giorni.

Bonus baby sitter e centri estivi, senza precedente richiesta di congedo covid-19

Nel caso in cui il genitore abbia solamente richiesto la fruizione del bonus baby-sitting ovvero dei servizi integrativi dell’infanzia, e non anche il congedo covid-19, l’importo dell’agevolazione è pari a:

  • 1200 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, ai cococo, ai professionisti iscritti alla gestione separata o a casse private e agli autonomi AGO;
  • 2000 euro per i dipendenti pubblici dei settori sanità, sicurezza e ordine pubblico.

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Bonus baby sitter e centri estivi, con richiesta precedente di congedo covid-19

Diversamente, laddove il genitore al momento della domanda del bonus baby-sitting abbia già fatto richiesta di periodi di congedo covid-19 autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, potrà beneficiare dell’importo residuo pari a:

  • 600 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, ai cococo, ai professionisti iscritti alla gestione separata o a casse private e agli autonomi AGO;
  • 1000 euro per i dipendenti pubblici dei settori sanità, sicurezza e ordine pubblico.

Infine, nel pieno rispetto del principio di “alternatività”, nel caso di congedo covid-19 autorizzato per oltre 15 giorni, la prestazione non spetta.

Bonus baby-sitting covid-19: ulteriori aspetti di incompatibilità

Sempre in materia di incompatibilità, l’INPS rammenta che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta:

  • in congedo Covid19;
  • disoccupato o non lavoratore;
  • percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, CIGO, CIGS o CIGD, ecc.

Nello specifico, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Infatti, qualora il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

Al riguardo è bene precisare che la modalità di lavoro agile (cd. “smart working”) è divenuta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Quindi, i bonus possono spettare anche in caso di lavoro agile da parte del richiedente e dell’altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.

Infine il bonus per i centri estivi è incompatibile con il bonus asili nido nello stesso periodo di fruizione.

Bonus baby-sitting: tempi di fruizione e importo

Si rammenta, infine, che il bonus in argomento può essere fruito nel periodo che va dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020.

Mentre il limite complessivo dell’importo deve essere verificato tenendo conto:

  • sia della somma eventualmente già utilizzata dal nucleo familiare nella prima fase dell’emergenza;
  • sia del congedo specifico eventualmente già richiesto e autorizzato in detta fase.

Nell’ipotesi in cui, all’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più figli sotto ai 12 anni, sarà possibile fare più domande. In ogni caso, non potrà essere superato l’importo complessivo spettante per il nucleo familiare.

Circolare INPS 73 del 17 giugno 2020

Bonus baby sitterultima modifica: 2020-06-18T19:41:22+02:00da vitegabry
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