Archivi giornalieri: 21 giugno 2016

Lavoro e Diritto

Lavoro e Diritti

 

 

Videosorveglianza senza autorizzazione, sanzioni dopo il Jobs Act

Posted: 20 Jun 2016 11:53 PM PDT

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente emanato la nota n. 11241 del 1 giugno 2016, con la quale, rispondendo ad un quesito, ribadisce che nel caso in cui durante un’ispezione, vengano rilevati impianti audiovisivi installati senza accordo sindacale o autorizzazione della DTL verrà impartita una prescrizione per porre rimedio all’irregolarità riscontrata mediante l’immediata […]

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Giurisprudenza

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Sentenza

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO – Sentenza 30 maggio 2016, n. 3242

Fiscale

Tributi – Accertamento – Raddoppio dei termini – Obbligo di denuncia – Termini

CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2016, n. 12661

Fiscale

Tributi – Cartella di pagamento – Iscrizione a ruolo a seguito di giudicato tributario – Motivazione – Semplice richiamo all’avviso di accertamento prodromico – Legittimità

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 giugno 2016, n. 12462

Fiscale

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto prima del fallimento – Curatore – Possibilità di sciogliere il preliminare con restituzione della somma pagata

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 giugno 2016, n. 12574

Fiscale

Tributi – Consorzio di bonifica – Contributi – Assoggettamento – Immobili posti nel perimetro urbano servito dai canali di bonifica

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 giugno 2016, n. 12576

Fiscale

Tributi – Contributi di bonifica – Opere di bonifica idraulica inefficienti, in pessimo stato di conservazione e manutenzione – Assenza di vantaggio – Esclusione dal pagamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 giugno 2016, n. 12580

Fiscale

Tributi – TARSU – Terreno adibito a campeggio

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 giugno 2016, n. 12584

Lavoro, Fiscale

Tributi – Credito d’imposta assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate – Applicazione limite de minimis

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 giugno 2016, n. 12603

Lavoro

Contributi previdenziali – Inps – Eventi alluvionali – Provvedimenti agevolativi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 giugno 2016, n. 12604

Lavoro

Infortunio sul lavoro – Licenziamento dell’operaio – Mancata corresponsione della retribuzione – Contratto a termine – Naturale scadenza – Accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 giugno 2016, n. 12605

Lavoro

Lavoro – Mancata fruizione dei giorni di ferie e di congedi – Indennità sostitutiva – Prova – Prospetto Inail

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 giugno 2016, n. 12607

Lavoro

Inps – Assegno mensile di assistenza – Eredi – Spettanza – Requisito sanitario della riduzione della capacità lavorativa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 giugno 2016, n. 12608

Lavoro

Previdenza – Inps – Assegno mensile di assistenza – Domanda amministrativa – Requisito sanitario

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 giugno 2016, n. 12664

Fiscale

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Ricorso promosso oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicatone della sentenza – Inammissibilità

Legislazione

AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento

AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 20 giugno 2016, n. 97054

Lavoro, Fiscale

Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2015

LEGGE

LEGGE 25 maggio 2016, n. 107

Fiscale

Ratifica ed esecuzione dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013

Prassi

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato

AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 20 giugno 2016

Lavoro, Fiscale

Fatturazione elettronica tra privati: al via la sperimentazione – Disponibili online le bozze dei documenti tecnici per partecipare

CONSIGLIO NAZIONALE CDL

Circolare e Provvedimento

CONSIGLIO NAZIONALE CDL – Circolare 23 maggio 2016, n. 1131

Lavoro, Fiscale

Circolare in merito al corretto esercizio della funzione disciplinare.

CONSIGLIO NAZIONALE CDL – Circolare 25 maggio 2016, n. 1132

Lavoro, Fiscale

Obblighi derivanti dall’utilizzo della PEC – Atti di riscossione di Equitalia

CONSIGLIO NAZIONALE CDL – Circolare 30 maggio 2016, n. 1133

Lavoro, Fiscale

Aggiornamento dei dati relativi all’Albo dei Consulenti del Lavoro a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni – Profilazione STP presso gli Enti

INPS

Comunicato stampa

INPS – Comunicato 20 giugno 2016

Lavoro, Fiscale

“Cittadino Digitale”: dopo SPID INPS attiva anche PagoPA

INPS – Comunicato 20 giugno 2016

Lavoro

Svolgimento della pratica forense presso l’Inps – Pubblicazione bando e domanda di ammissione

Messaggio

INPS – Messaggio 08 giugno 2016, n. 2550

Lavoro

Sottoscrizione Protocollo INPS Direzione Metropolitana di Napoli con l’Unione Industriali

INPS – Messaggio 10 giugno 2016, n. 2597

Lavoro

Protocollo di Intenti tra Direzione Regionale Lazio e Unindustria

INPS – Messaggio 10 giugno 2016, n. 2609

Lavoro, Fiscale

Art. 1 del Decreto Legislativo 159/2015: modifiche alla disciplina delle “Sospensioni Legali della Riscossione”.

INPS – Messaggio 16 giugno 2016, n. 2685

Lavoro

Riforma della pubblica amministrazione – Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

INPS – Messaggio 16 giugno 2016, n. 2688

Lavoro

Comunicato stampa sull’aggiornamento dei dati dell’Osservatorio sul Precariato

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Nota

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 14 giugno 2016, n. 11885

Lavoro

Infedele registrazione sul LUL – trasferta

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Delibera

MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Delibera 15 giugno 2016, n. 6

Lavoro, Fiscale

Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2015

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 20 giugno 2016

Lavoro, Fiscale

Avviso relativo all’assegnazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale per l’anno 2014

Videosorveglianza senza autorizzazione, sanzioni dopo il Jobs Act 0

Videosorveglianza senza autorizzazione, sanzioni dopo il Jobs Act 0

di in 21 giugno 2016 Privacy
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Accertamenti ispettivi e aspetti sanzionatori sugli impianti di videosorveglianza installati senza accordo sindacale o autorizzazione come da L. 300/70
 

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente emanato la nota n. 11241 del 1 giugno 2016, con la quale, rispondendo ad un quesito, ribadisce che nel caso in cui durante un’ispezione, vengano rilevati impianti audiovisivi installati senza accordo sindacale o autorizzazione della DTL verrà impartita una prescrizione per porre rimedio all’irregolarità riscontrata mediante l’immediata cessazione della condotta illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi.

Videosorveglianza senza autorizzazione, sanzioni e prescrizioni dopo il Jobs Act

La legge n. 300/1970, modificata dal D.lgs. n. 151/2015 in attuazione del Jobs Act, prevede, tra le altre cose, che

Gli impianti di audiovisione e gli altri strumenti da quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali (…). In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministero del Lavoro ribadisce che anche dopo la riforma del Jobs Act, la norma prevede che l’installazione di un impianto di videosorveglianza non possa avvenire antecedentemente a (e quindi in assenza di) uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza di esso, alla intervenuta autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente.

La condotta criminosa è rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell’impianto, a prescindere dal suo effettivo utilizzo. La nota ricorda come la giurisprudenza negli ultimi anni ha confermato il divieto di installazione di tali impianti in difetto dei presupposti previsti dall’art. 4 della legge n. 300/1970, anche nel caso di telecamere “finte” montate a scopo esclusivamente dissuasivo.

Il mancato rispetto della norma in materia di video-sorveglianza è punito con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

In caso di assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero in assenza dell’autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro, l’ispettore che riscontri l’irregolarità, deve impartire una prescrizione, al fine di porre rimedio all’irregolarità riscontrata mediante l’immediata cessazione della condotta libera illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi entro un termine di tempo considerato congruo in base al tipo di impianto.

Se in questo periodo venga siglato l’accordo sindacale o rilasciata l’autorizzazione da parte della DTL, l’ispettore può ammettere il contravventore al pagamento, entro 30 giorni, di una somma pari a 1/4 del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

  Min. Lavoro Nota 01 giugno 2016, n. 11241 (41,8 KiB, 19 download)

Modifiche al Jobs Act e contratti di solidarietà espansivi

Modifiche al Jobs Act e contratti di solidarietà espansivi 0

di in 20 giugno 2016 Guide
Prestazioni a sostegno del reddito

Jobs Act, riforma del lavoro Renzi

Il CdM ha approvato in via preliminare alcune modifiche al Jobs Act. Ecco cosa comporta per i cds e per i contratti di solidarietà espansivi.
 

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Recentemente è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri un decreto con disposizioni correttive ed integrative del Jobs Act. Vediamo in particolare cosa comporta per i contratti di solidarietà concentrandoci poi su quelli espansivi.

Il 10 giugno 2016 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha approvato in via preliminare un decreto legislativo integrativo e correttivo dei 5 decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega 183 del 2014: il cosiddetto Jobs Act.

Le modifiche hanno coinvolto anche il Decreto Legislativo 148 del 2015, quello cioè relativo al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Vediamo quindi sono le conseguenze per i contratti di solidarietà che diventano trasformabili da difensivi ad espansivi. In seguito andremo poi ad esaminare i contratti di solidarietà espansivi.

Leggi anche: Ministero del Lavoro: novità sui voucher altre modifiche al Jobs Act

Le novità per i contratti di solidarietà

Le integrazioni e le modifiche del D.lgs 148/2015 hanno previsto, tra le altre novità, la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi allo scopo di favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze.

Nello specifico si prevede che:

  • la trasformazione può riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno 12 mesi nonché quelli stipulati prima del 01.01.2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da 12 mesi o meno, e dovrà avvenire nelle forme previste per la stipula dei contratti di solidarietà espansivi;
  • la trasformazione non può prevedere una riduzione di orario superiore a quella già concordata;
  • ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra il trattamento almeno fino alla misura dell’integrazione salariale originaria;
  • l’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell’accredito contributivo figurativo;
  • le quote di trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa maturate durante il periodo di solidarietà restano a carico della gestione previdenziale di competenza;
  • la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro sia ridotta del 50%.

I contratti di solidarietà espansivi sono regolati dall’art. 41, titolo III, del D.Lgs 148/2015. Esaminiamo dunque cosa viene disposto in materia.

I contratti di solidarietà espansiva

I contratti di solidarietà espansiva sono, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs 148/2015, contratti stipulati allo scopo di incrementare gli organici. Devono essere contratti di tipo collettivo ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 81/2015 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria).

Questi contratti devono prevedere, programmandone le modalità di attuazione, quanto segue:

  • riduzione stabile dell’orario di lavoro con riduzione della retribuzione;
  • contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

Rispettate queste condizioni, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l’INPS (art. 37 della legge 88/1989).

Il contributo a carico dell’INPS e altre agevolazioni

Il contributo di cui sopra e di cui al comma 1 dell’art. 41 del D.Lgs 148/2015 è così costituito:

  • per i primi 12 mesi pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile;
  • per il 2° anno pari al 10% della retribuzione lorda prevista come sopra;
  • per il 3° anno pari al 5% della retribuzione lorda prevista come sopra.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti attraverso contratti di solidarietà espansiva è inoltre previsto in sostituzione di questo contributo:

  • per i primi 3 anni e comunque non oltre il 29° anno di età del lavoratore assunto la contribuzione a carico del datore di lavoro è quella prevista per gli apprendisti;
  • la contribuzione a carico del lavoratore resta quella prevista per la generalità dei lavoratori.

Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce poi che non beneficeranno delle agevolazioni di cui sopra (commi 1 e 2) i datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti le assunzioni, hanno ridotto il personale oppure sospeso il lavoro in regime di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

Il comma 8 dello stesso articolo precisa infine che, nell’applicazione di norme e istituti per l’accesso ad agevolazioni finanziarie e creditizie, i lavoratori assunti attraverso un contratto di solidarietà espansiva sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi.

Leggi anche: Integrazioni salariali straordinarie, la CIGS

Differenze di genere

Ai sensi dell’art. 41, comma 4, del D.Lgs 148/2015 le assunzioni fatte a seguito dei contratti di solidarietà espansiva non devono comportare nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell’orario una contestuale riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile o di quest’ultima se inferiore.

Un eventuale riduzione della percentuale di manodopera maschile o femminile deve essere espressamente prevista dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera femminile, oppure maschile, in possesso delle qualifiche rispetto alle quali è programmata l’assunzione.

Contratti di solidarietà espansivi e pensionamento

Il comma 5 dell’art. 41 del D.Lgs 148/2015 individua alcune circostanze in cui i lavoratori delle aziende stipulanti contratti di solidarietà espansivi possono presentare domanda di pensionamento:

  • età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi;
  • maturazione dei requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia.

In questi casi spetta, presentando domanda e con decorrenza dal mese successivo dalla presentazione, il trattamento di pensione. Il lavoratore deve però aver accettato di ridurre la prestazione di lavoro per almeno la metà dell’orario di lavoro praticato in precedenza.

Il trattamento di pensione spetta comunque a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro 1 anno dalla data di stipulazione del contratto di solidarietà espansiva, e in presenza di clausole che prevedano, in corrispondenza della maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell’occupazione.

Il trattamento di pensione è cumulabile, limitatamente al periodo di anticipazione di cui sopra, con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Viene comunque mantenuta negli altri casi la disciplina relativa al cumulo di pensioni e reddito da lavoro.

Per individuare la retribuzione da usare come base di calcolo per determinare le quote retributive della pensione viene neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale quando questo comporta un trattamento pensionistico più favorevole.

Deposito del contratto

Il comma 7 dell’art. 41 del D.Lgs 148/2015 prevede per i contratti di solidarietà espansiva il deposito presso la Direzione Territoriale del Lavoro. La concessione del contributo sarà poi subordinata all’accertamento della corrispondenza tra la riduzione concordata dell’orario di lavoro e le assunzioni effettuate.

La Direzione Territoriale del Lavoro vigila inoltre sulla corretta applicazione dei contratti di solidarietà espansiva disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione.

 

 

  D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (284,9 KiB, 448 download

rassegna stampa

 

del 21/06/2016

 

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20 giugno 2016 ore 17.28

             
 
 

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San Luigi Gonzaga

San Luigi Gonzaga


San Luigi Gonzaga

Nome: San Luigi Gonzaga
Titolo: Religioso
Ricorrenza: 21 giugno
Protettore di: giovani, ministranti

Nacque da Maria Santena di Chieri e dal marchese Ferdinando, discendente dalla nobile e potente famiglia dei Gonzaga, nel 1568. Dalla madre, insieme col latte succhiò pure i primi germi di santità, facendo prevedere l’eccelso grado di perfezione a cui sarebbe sì rapidamente asceso.

Ancora piccolo, molte volte fu veduto dai servi e dalla stessa madre in un angolo remoto del palazzo assorto in preghiera.

Il marchese suo padre, intanto, ignaro di tutto il lavoro soprannaturale che la grazia divina operava nel suo caro Luigino, e sedotto dal desiderio di grandezza, intendeva fare del figlio una celebrità. Perciò non cessava di mandarlo or da questo, or da quell’altro grande, senza avvedersi che un tale modo di agire contribuiva mirabilmente a rendere uggiosa al giovane principe la vita pomposa, vuota e sciocca delle corti.

Luigi contava appena sedici anni quando chiese al padre di entrare nella Compagnia di Gesù. Questi, vedendo fallite e deluse tutte le sue speranze, si oppose, ma invano. Il nostro Santo insistè con tanto coraggio e fermezza, che vinse le opposizioni paterne. Ed eccolo finalmente, dopo la bufera, approdare al porto desiderato della Compagnia di Gesù. Fin dal suo primo ingresso nella religione, egli si prefisse un programma di vita: dietro l’illuminata guida dei suoi superiori, avrebbe fatto tutto quello che tornasse gradito al Signore e fuggito come peste e veleno tutto ciò che in qualche modo potesse offenderlo.

Nonostante la sua innocenza, non risparmiò duri colpi di flagello al suo corpo, perché noi tutti, non innocenti e dalla carne .guasta, imparassimo quale è il mezzo per spegnere la triste fiamma della passione. A questo aggiunse una semplice ma affettuosa devozione a Maria SS, a cui consacrò il suo giglio profumato col voto di perpetua verginità. Ventiquattrenne fu trovato maturo per il cielo. In Roma serpeggiava la peste micidiale, che seminava ovunque le sue vittime. Il santo giovane chiese di essere mandato in soccorso dei poveri appestati, e fu accontentato, ma egli stesso contrasse il morbo. Dopo pochi giorni di malattia, circondato dai confratelli, se ne volava serenamente al cielo il 21 giugno del 1591.

Dal Papa è stato proposto a modello di tutta la gioventù.

PRATICA — Per custodire la purezza occorre la preghiera, la mortificazione e la fuga delle occasioni pericolose.

PREGHIERA. — O angelico S. Luigi, facci comprendere che la cosa più importante su questa terra e il farci santi.