Archivi giornalieri: 15 giugno 2016
MUNDO
as
ABOI.A
–
|
Welfare aziendale, potenzialità spiegate dalla Fondazione Studi
Welfare aziendale, potenzialità spiegate dalla Fondazione Studi 0
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha rilasciato la circolare n.10 del 13 giugno 2016 con la quale analizza le modifiche apportate dal Legislatore e le relative condizioni previste introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 alla normativa riguardante il cosiddetto welfare aziendale.
Nella guida, redatta con la consueta cura dalla Fondazione Studi, si evidenzia come le rette degli asili nido, le spese sanitarie e per l’assistenza a disabili ed anziani, ma anche le erogazioni per attività ricreative o sportive a favore dei dipendenti o dei loro familiari potranno rappresentare una retribuzione in natura che godrà di un trattamento fiscale agevolato.
L’erogazione del welfare aziendale può avvenire inoltre anche mediante l’utilizzo di voucher e le erogazioni sono pienamente deducibili ai fini fiscali da parte dei datori di lavoro.
Al momento quindi il quadro normativo è molto competitivo, tanto da poter prospettare un ragionevole sviluppo dei piano di welfare aziendale anche in considerazione del fatto che le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 consentono la piena detassazione del welfare aziendale erogato dai datori di lavoro ai lavoratori anche se di origine contrattuale. Ciò consente, a detta della Fondazione, di azzerare il cuneo fiscale, in quanto l’esclusione dalla base imponibile fiscale determina anche l’esonero ai fini contributivi.
Le Circolari della Fondazione Studi
ANNO 2016 CIRCOLARE NUMERO 10WELFARE AZIENDALE: ORA IL QUADRO NORMATIVO E’ COMPETITIVO
La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con il comma 190 dell’articolo 1 è intervenuta sulla disciplina della formazione del reddito di lavoro dipendente al fine di promuovere lo sviluppo del welfare aziendale.
L’obiettivo legislativo è perseguito attraverso un ampliamento del campo di applicazione oggettivo della disciplina dell’art. 51 comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi) nella parte in cui si individuano gli elementi che attengono al welfare e che, in tutto o in parte, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
La Legge di stabilità 2016 opera su due distinti elementi tipicamente tesi a promuovere il welfare aziendale:
1) generalità di opere e servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (cfr. art. 51 comma 2 lett. f del TUIR);
2) servizi specifici di educazione, istruzione compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, ludoteche, centri estivi e invernali e per borse di studio a favore di familiari, e servizi di assistenza e a familiari anziani o non autosufficienti (art. 51 comma 2 lett. f-bis e f-ter del TUIR).
Continua a leggere su: www.consulentidellavoro.it
INPS: incentivi per l’assunzione di lavoratori con disabilità 0
INPS: incentivi per l’assunzione di lavoratori con disabilità 0
Con la circolare numero 99 del 13 giugno 2016 l’INPS fornisce le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dei nuovi incentivi per l’assunzione di lavoratori con disabilità.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 infatti l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità è gestito dall’INPS così come previsto dall’art. 10 del D. Lgs 151/2015 in attuazione del Jobs Act che ha modificato la legge 12 marzo 1999, n. 68.
Così come indicato dalla norma in questione al fine di realizzare una concreta promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, il nuovo incentivo in oggetto varia, rispetto a quanto precedentemente previsto, sia in entità che per le modalità di richiesta, in considerazione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
La domanda di fruizione dell’incentivo dal 1 gennaio 2016 inoltre non è più gestita tramite i Centri per l’Impiego ma direttamente dall’INPS. La domanda di fruizione deve essere trasmessa, mediante apposite procedure telematiche, all’Istituo di previdenza e così come indica la circolare per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, il conguaglio di riferimento decorre dal periodo di competenza di giugno 2016 con la possibilità di recuperare assunzioni incentivate già effettuate nei mesi precedenti.
Datori di lavoro che possono accedere agli incentivi per l’assunzione di lavoratori con disabilità
L’incentivo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore. Rientrano inoltre tra i datori di lavoro ammessi anche gli enti pubblici economici.
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
L’incentivo può essere richiesto per l’assunzione dei seguenti lavoratori:
- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
Assunzioni incentivate
Gli incentivi per l’assunzione di lavoratori con disabilità spettano per i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016.
L’inventivo spetta anche per i rapporti di lavoro a termine con durata di almeno 12 mesi per l’assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
L’incentivo spetta anche per altri tipi di rapporti che trovate elencate nella circolare allegata a fine articolo.
A quanto ammonta l’incentivo
L’ammontare degli incentivi varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato:
- per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
- per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria (di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra) l’incentivo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
- per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Durata degli incentivi
Anche la durata del beneficio varia in base alle tipologie di rapporti di lavoro e alle caratteristiche del lavoratore assunto:
- per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili almeno al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria (di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra) così come per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle suddette tabelle l’incentivo spetta per trentasei mesi;
- per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo spetta per 60 mesi;
- per la medesima categoria di lavoratori da ultimo citata nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, l’incentivo spetta per tutta la durata del rapporto, fermo restando che, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, questi deve avere una durata non inferiore a 12 mesi.
Per le condizioni di spettanza dell’incentivo, il coordinamento con altri incentivi, le procedure di ammissione all’incentivo e altre informazioni e gli allegati rimandiamo alla lettura della circolare INPS numero 99 del 13 giugno 2016.
Circolare INPS numero 99 del 13-06-2016 (1,4 MiB, 34 download)
La STAMPA
Pensione anticipata
Pensioni, prestito per uscire in anticipo da restituire in 20 anni
4/10
Omicidio Varani, valanga di messaggi per uno dei killer
Fisco, ci sono alcune importanti novità
Il prestito pensionistico per chi lascia il lavoro prima dell’età di vecchiaia dovrà essere restituito con rate fino a 20 anni con gli interessi.
È quanto spiegato dal governo nell’incontro con i sindacati, secondo quanto riferito da alcuni partecipanti alla riunione. Ci sarebbe un costo diverso per chi perde il lavoro prima di raggiungere i requisiti per l’accesso alla pensione e per chi decide di lasciare spontaneamente l’impiego.
RATA DI AMMORTAMENTO. L’ipotesi del governo – sempre secondo quanto riferito dai sindacati – è l’anticipo finanziario della pensione netta per gli anni che mancano alla pensione di vecchiaia.
Non si tratta di una penalizzazione sull’importo di pensione, ma di una rata di ammortamento del prestito di 20 anni con la copertura assicurativa e una detrazione fiscale sulla parte del capitale anticipato «per alcuni soggetti più deboli e meritevoli di tutela».
LA FORNERO NON SI TOCCA. Il governo, avrebbe spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Tommaso Nannicini, non interne modificare la legge Fornero sulla previdenza, ma introdurre la flessibilità in uscita utilizzando strumenti finanziari. Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha sottolineato che si uscirà dal lavoro in anticipo rispetto all’età di vecchiaia «solo con penalizzazioni più o meno alte». Il coinvolgimento degli istituti finanziari delle banche e delle assicurazioni – avrebbe spiegato Nannicini secondo quanto riferiscono partecipanti alla riunione – non viene fatto per una questione ideologica ma nasce esclusivamente dal rispetto dei vincoli di bilancio visto che è di 10 miliardi la stima dei costi previsti per la flessibilità in uscita.
ALTRO SU MSN:
Pensioni 2016, tutte le novità
GUARDA ANCHE