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NASpI e risoluzione consensuale art. 410 c.p.c.

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di in 16 febbraio 2016 Naspi
Naspi, Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Naspi, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego

Chiarimenti del Ministero del Lavoro in merito a indennità di disoccupazione NASPI e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro art. 410 c.p.c.

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Il 15 febbraio il Ministero del Lavoro ha pubblicato una notizia sul proprio portale contenente un importante chiarimento in merito a indennità di disoccupazione NASPI e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro  di cui all’articolo 410 c.p.c.

La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali ha rilasciato questa risposta a seguito di una una richiesta di chiarimenti sulla possibilità di vedersi riconoscere l’indennità di disoccupazione NASpI per il lavoratore che si trovi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’articolo 410 c.p.c. nelle aziende con meno quindici dipendenti e che non si trovino nell’ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012.

Naspi e risoluzione consensuale art. 410 c.p.c., la nota del Ministero

La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali con nota del 12 febbraio 2016 dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo, ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 c.p.c.

Questa conclusione è dovuta a quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, del D. Lgs n. 22/2015 che stabilisce letteralmente che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012 (Legge Fornero).

 

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

NASpIultima modifica: 2016-02-16T15:58:29+01:00da vitegabry
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