Archivi giornalieri: 25 febbraio 2016
L’OSSERVATORE ROMANO
il Fatto Quotidiano
il manifesto
Comunicati Aran
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18/02/2016 Aggiornamento alle elaborazioni statistiche sugli occupati nella PA per classi di anzianità e genere -
18/02/2016 Pubblicato il quarto Rapporto sul Monitoraggio della contrattazione integrativa relativo all’anno 2014 -
18/02/2016 Aggiornamento delle elaborazioni statistiche sulla mobilità nella P.A. -
09/02/2016 Nuove iniziative formative dedicate ai dipendenti pubblici su tematiche lavoristiche e previdenziali -
09/02/2016 Aggiornamento alle elaborazioni statistiche sugli occupati nella PA per classi di età e genere
Diritto.it
IN PRIMO PIANO
rassegna sindacale
del 25/02/2016 |
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NEWSLETTER LAVORO n. 718 del 25 febbraio 2016
NEWSLETTER LAVORO n. 718 del 25 febbraio 2016 settimana dal 18 al 24 febbraio |
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Ultimissime Lavoro – Fiscale 25/02/2016
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FAQ ISEE 2015, nuovo aggiornamento da INPS e Min. Lavoro
FAQ ISEE 2015, nuovo aggiornamento da INPS e Min. Lavoro 0
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’INPS hanno rilasciato un nuovo aggiornamento delle FAQ ISEE: ovvero le domande più frequenti pervenute dagli utenti in fase di applicazione della disciplina, sul nuovo ISEE 2015.
Leggi anche: FAQ ISEE 2015
Le FAQ sono state raccolte dalla Consulta Nazionale dei CAF ed elaborate dall’INPS di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. E’ possibile trovare tutte le FAQ in un pratico ebook in formato PDF e sono consultabili nella sezione Informazioni >> Domande e Risposte. Lascio comunque il download del file aggiornato in fondo a questo articolo.
Di seguito riportiamo alcuni nuovi 5 quesiti con relative risposte e a fondo pagina riportiamo l’intero file per il download sul proprio computer.
FAQ ISEE: Quesito V26 del 26/01/2016
Una lavoratrice a tempo indeterminato che ha richiesto un permesso non retribuito per l’assistenza della figlia rientra nella casistica di “sospensione attività lavorativa” e quindi può fare l’ISEE CORRENTE? Oppure la sospensione lavorativa deve essere determinata esclusivamente dal datore di lavoro e quindi non è possibile fare l’ISEE CORRENTE?
Si rientra nella casistica e può presentare l’ISEE corrente
FAQ ISEE: Quesito V27 del 26/01/2016
Da un Comune Il Centro Socio Educativo (CSE) è un servizio diurno, sia pubblico che privato, per disabili, la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario (v.CDD, CSS, C.D.I.). Il d.lgs 159/2013 ha introdotto l’ISEE per prestazioni socio-sanitarie. Nelle definizioni (art.1) chiarisce che le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria sono quelle assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia (non ci sono dubbi pertanto che questo ISSE vada richiesto quando si parla di CDD ovvero di CSS), ovvero interventi in favore di tali soggetti (con ciò si vogliono ricomprendere anche i CSE?). La circolare dell’INPS 171/2014 però al punto 6 precisa: “L’ISEE calcolato sulla base del nucleo ristretto (previsto per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria) può essere utilizzato solo per la richiesta di prestazioni socio-sanitarie. Per la richiesta di altre prestazioni, pur in presenza di persone con disabilità, deve comunque essere utilizzato l’ISEE ordinario, calcolato a partire dal nucleo familiare standard (e quindi per prestazioni agevolate ai fini dell’inserimento in CSE va richiesto l’ISEE ordinario?). Anche la DGR 3210/2015 della regione Lombardia ribadisce questa distinzione (v. p. A.1 e p.A.2) e stabilisce che per le prestazioni agevolate per la frequenza di Servizi sociali diurni (CSE) è prevista la produzione dell’ISEE ordinario e per le prestazioni agevolate per la frequenza di unità d’offerta sociosanitarie (RSA, RSD, CSS, CDD, CDI) è prevista la produzione dell’ISEE sociosanitario. In sintesi, quale ISEE richiedere per concedere prestazioni agevolate (integrazione rette) in ordine alla frequenza di un C.S.E.?
Premesso che la normativa in materia di ISEE ex DPCM 159/2013 va a definire l’ambito di applicazione del normativa recata dal DPCM 14/02/2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”) restringendolo, ai fini ISEE, alle sole prestazioni rivolte alle persone con disabilità, si evidenzia che le definizioni di prestazioni socio-sanitarie recate dalle due discipline in parola non sono esattamente coincidenti.
Nella definizione di “prestazioni agevolate di natura sociosanitaria” il DPCM 159/2013 fa rientrare anche il
concetto di “altri interventi” rivolti a persone con disabilità: in effetti tale definizione è così ampia da ricomprendere sia le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale che quelle sociali a rilevanza sanitaria, laddove entrambe siano riferite a persone con disabilità. Nel tentativo di semplificare l’applicazione concreta delle due discipline, la normativa regionale recata dalla DGR 3230 del 6/03/2015 ha indicato espressamente per ogni tipo di servizio sociosanitario quale Attestazione ISEE presentare. La normativa regionale citata, tuttavia, non considera in primo luogo che il DPCM 159 non applica solo un criterio oggettivo legato al tipo di prestazione fornita per l’individuazione del tipo di ISEE da presentare ma anche un criterio soggettivo, richiedendo la sussistenza delle peculiari disabilità di cui all’All.3 e, in secondo luogo, che la definizione di “prestazione agevolata di natura sociosanitaria” in esso contenuta è più ampia di quella di “prestazione sanitaria a rilevanza sociale” di cui al DPCM del 2001. In merito all’interpretazione dell’art. 1, co. 1, lett. f del DPCM 159/2013 attinente all’applicazione delle prestazioni agevolate di natura sociosanitarie ivi definite, si conferma che l’ISEE specifico per tali prestazioni di cui all’art. 6 del DPCM 159/2013 non è applicabile se il soggetto non ha ottenuto il riconoscimento formale del grado di disabilità-non autosufficienza da parte delle autorità competenti di cui all’elenco dell’All.3 al DPCM citato; pertanto, in tale ultimo caso, per l’accesso alle suddette prestazioni, il soggetto dovrà utilizzare l’ISEE ordinario. Si specifica, inoltre, che nella locuzione “interventi a favore di tali soggetti” di cui all’art. 1, co. 1. Lett. f) del DPCM 159/2013, si ritiene possano esser ricompresi anche i servizi offerti dai Centri Socio Educativi (CSE) laddove rivolti all’inserimento sociale delle persone affette dalle disabilità di cui al citato All. 3 (cfr. Istruzioni per la compilazione della DSU del 7/11/2014, pag. 19). Nel caso prospettato, relativo a disabili le cui “fragilità” non fossero riconducibili alle condizioni di cui al citato All. 3, dunque, è necessario utilizzare l’ISEE ordinario.