Archivi giornalieri: 4 febbraio 2016

Voce morale

Voce morale

 

Il segretario di Stato a Lubiana parla del ruolo della Santa Sede nelle relazioni internazionali ·

03 febbraio 2016

 
 

 

«Offrire una voce morale nel mondo delle relazioni internazionali, ricordare l’esistenza di valori trascendenti, difendere i pilastri sui quali si fonda ogni società civile, come la famiglia, sottoposta a forti pressioni da un complicato intreccio di forze nel mondo di oggi»: è la «multiforme missione della Santa Sede» delineata dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, in visita in Slovenia dal 2 al 4 febbraio per inaugurare la nuova sede della rappresentanza pontificia a Ljubljana. «Su questi temi — ha detto in proposito il porporato —la Santa Sede parla non solo per alcuni, ma per tutta l’umanità».

Un momento della cerimonia di inaugurazione della nunziatura a Ljubljana

Giunto nel primo pomeriggio di martedì 2, accompagnato dal nunzio, l’arcivescovo Jiuliusz Janusz, e dal presidente della locale conferenza episcopale, il vescovo Andrej Glavan, il cardinale ha subito fatto visita al primo ministro Miro Cerar. Poi, in serata, ha celebrato la messa nella cattedrale della capitale, insieme all’episcopato sloveno. La mattina successiva, mercoledì 3, si è quindi svolta — alla presenza del presidente della Repubblica, Borut Pahor — la cerimonia di inaugurazione della nunziatura.

Nel suo discorso il porporato ha richiamato la coincidenza con il venticinquesimo anniversario dell’indipendenza del Paese, ricordando come la Santa Sede sia stata tra le prime istituzioni a riconoscerla, il 13 gennaio 1992, e a stabilire poco dopo, l’8 febbraio, le relazioni diplomatiche. Negli anni successivi, per due volte il Paese è stato visitato da Giovanni Paolo II, nel marzo 1996 e nel settembre 1999: due momenti che, ha sottolineato il cardinale Parolin, sono «rimasti vividi nella memoria» della popolazione.

Attualizzando la sua riflessione, il segretario di Stato ha poi spiegato come per svolgere adeguatamente la sua missione la Santa Sede abbia «bisogno di essere presente in diverse parti del mondo» e oggi finalmente — ha fatto notare — il Papa e la Santa Sede «hanno una propria casa in Slovenia! Un luogo che parla di solidarietà e di affetto; un luogo di incontro e di scambio, dove si coltivano le relazioni; un luogo che è reso umano dall’autenticità di questi rapporti».

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Osservatore Romano

 

In campo per la pace

 

 Iniziative di Scholas Occurrentes lanciate alla presenza del Papa ·

04 febbraio 2016

 
 

 

Papa Francesco ha annunciato che il prossimo 29 maggio, allo stadio Olimpico di Roma, si giocherà una nuova partita per la pace, dopo quella svoltasi il 1° settembre 2014. Un’iniziativa che dimostra come è possibile “fare la pace” anche con il gioco e con l’arte, ha spiegato il Pontefice mercoledì sera, 3 febbraio, presiedendo nella Casina Pio iv, in Vaticano, l’incontro promosso dalla fondazione pontificia Scholas Occurrentes per la formazione dei giovani più svantaggiati nei Paesi poveri.

Salutando i presenti il Pontefice ha tenuto a mettere l’accento sull’importanza del calcio e dello sport in generale, che, ha detto, è in grado di educare e promuovere la cultura dell’incontro. Il valore dell’educazione, ha spiegato, va inquadrato nell’armonia della persona, ossia nella crescita della totalità dell’uomo. Si tratta di dare spazio soprattutto alla capacità creativa dei giovani e dei ragazzi, per promuovere il dialogo tra religioni e culture e costruire un mondo più inclusivo.

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La vendetta di Marx. Il Time lo rivaluta: “E’ stato un profeta, le sue previsioni si sono avverate”           

     karl-marx                                          Il settimanale statunitense dedica una lunga analisi alla rivalutazione delle teorie di Marx, da sempre osteggiate dagli Usa.  “Se i politici non praticheranno nuovi metodi per garantire eque opportunità economiche a tutti, i lavoratori di tutto il mondo non potranno che unirsi. E Marx potrebbe avere la sua vendetta
  

    
     
     
Karl Marx doveva essere morto e sepolto. Il crollo dell’Unione Sovietica e lo sviluppo capitalistico dell’economia cinese sembravano aver messo in soffitta le idee del grande filoso ed economista tedesco, autore de Il Capitale, vera e propria “bibbia” dei comunisti di tutto il mondo. Eppure, nel pieno della più feroce crisi economica della storia, le idee del grande pensatore stanno tornando in auge. La lettura delle sue opere ha visto un forte balzo, e sempre più spesso economisti anticapitalisti riescono a sviluppare interessanti ragionamenti anche sui media generalisti: cosa che fino a qualche anno fa, quando l’ideologia del libero mercato era al suo apice, sarebbe stato quasi impensabile Un esempio? Ieri lo “storico” settimanale statunitense Time ha pubblicato un lungo articolo a firma del corrispondente da Pechino Michael Shuman. Di fatto, il settimanale riconosce a Marx un ruolo profetico: “Marx ha teorizzato che il sistema capitalista impoverisce le masse e concentra la ricchezza nelle mani di pochi, causando come conseguenza crisi economiche e conflitti sociali tra le classi sociali. Aveva ragione. E’ fin troppo facile trovare statistiche che dimostrano che i ricchi diventano sempre più ricchi, e i poveri sempre più poveri”. A sostegno delle tesi di Marx in effetti c’è uno studio dell’Economic Policy Institute di Washington che rivalea come nel 2011 il reddito medio di lavoratore maschio statunitense a tempo pieno era più basso rispetto al 1973. Tra il 183 e il 2010 il 74% dei guadagni in termini di ricchezza è andatato in mano al 5% della popolazione

Secondo il Time, tuttavia, “questo non vuol dire che le teorie di Marx erano del tutto corrette. La sua ‘dittatura del proletariato’ non ha funzionato come previsto. Ma le conseguenze delle disegualianze sono esattamente quelle che aveva predetto:  il ritorno della lotta di classe. La rabbia dei lavoratori di tutto il mondo è in crescita: dagli Stati Uniti alla Grecia, passando anche per la Cina”. E ancora: “Marx aveva previsto un tale esito. I comunisti affermano apertamente che i loro fini possono essere perseguiti solo con l’abbattimento violento dell’ordine sociale esistente. ‘L’unica cosa che i proletari hanno da perdere sono le loro catene’. Ci sono segnali che i lavoratori di tutto il mondo sono sempre più impazienti. A decine di migliaia sono scesi nelle strade a Madrid e Atene, protestando contro la disoccupazione e le misure di austerità che stanno ulteriormente peggiorando le cose”. Tuttavia, la Rivoluzione auspicata da Marx sembra essere lungi dal vedere la luce: le organizzazioni dei lavoratori sono deboli, e i movimenti sorti negli ultuimi anni (ad esempio Occupy Wall Street) si sono parzialmente sciolti. Colpa, secondo Jacques Rancière, esperto di marxismo presso l’Università di Parigi, delle reali intenzioni dei militanti, che non intenderebbero rovesciare il capitalismo, ma soltanto riformarlo. Tuttavia il Time mette in guardia: “Se i politici non praticheranno nuovi metodi per garantire eque opportunità economiche a tutti, i lavoratori di tutto il mondo non potranno che unirsi. E Marx potrebbe avere la sua vendetta”.

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La vendetta di Marx. Il Time lo rivaluta: “E’ stato un profeta, le sue previsioni si sono avverate”

Il settimanale statunitense dedica una lunga analisi alla rivalutazione delle teorie di Marx, da sempre osteggiate dagli Usa.  “Se i politici non praticheranno nuovi metodi per garantire eque opportunità economiche a tutti, i lavoratori di tutto il mondo non potranno che unirsi. E Marx potrebbe avere la sua vendetta”.

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EconomiaItaliaMondo

26 marzo 2013

17:43

di

Davide Falcioni

Karl Marx doveva essere morto e sepolto. Il crollo dell’Unione Sovietica e lo sviluppo capitalistico dell’economia cinese sembravano aver messo in soffitta le idee del grande filoso ed economista tedesco, autore de Il Capitale, vera e propria “bibbia” dei comunisti di tutto il mondo. Eppure, nel pieno della più feroce crisi economica della storia, le idee del grande pensatore stanno tornando in auge. La lettura delle sue opere ha visto un forte balzo, e sempre più spesso economisti anticapitalisti riescono a sviluppare interessanti ragionamenti anche sui media generalisti: cosa che fino a qualche anno fa, quando l’ideologia del libero mercato era al suo apice, sarebbe stato quasi impensabile Un esempio? Ieri lo “storico” settimanale statunitense Time ha pubblicato un lungo articolo a firma del corrispondente da Pechino Michael Shuman. Di fatto, il settimanale riconosce a Marx un ruolo profetico: “Marx ha teorizzato che il sistema capitalista impoverisce le masse e concentra la ricchezza nelle mani di pochi, causando come conseguenza crisi economiche e conflitti sociali tra le classi sociali. Aveva ragione. E’ fin troppo facile trovare statistiche che dimostrano che i ricchi diventano sempre più ricchi, e i poveri sempre più poveri”. A sostegno delle tesi di Marx in effetti c’è uno studio dell’Economic Policy Institute di Washington che rivalea come nel 2011 il reddito medio di lavoratore maschio statunitense a tempo pieno era più basso rispetto al 1973. Tra il 183 e il 2010 il 74% dei guadagni in termini di ricchezza è andatato in mano al 5% della popolazione.

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Secondo il Time, tuttavia, “questo non vuol dire che le teorie di Marx erano del tutto corrette. La sua ‘dittatura del proletariato’ non ha funzionato come previsto. Ma le conseguenze delle disegualianze sono esattamente quelle che aveva predetto:  il ritorno della lotta di classe. La rabbia dei lavoratori di tutto il mondo è in crescita: dagli Stati Uniti alla Grecia, passando anche per la Cina”. E ancora: “Marx aveva previsto un tale esito. I comunisti affermano apertamente che i loro fini possono essere perseguiti solo con l’abbattimento violento dell’ordine sociale esistente. ‘L’unica cosa che i proletari hanno da perdere sono le loro catene’. Ci sono segnali che i lavoratori di tutto il mondo sono sempre più impazienti. A decine di migliaia sono scesi nelle strade a Madrid e Atene, protestando contro la disoccupazione e le misure di austerità che stanno ulteriormente peggiorando le cose”. Tuttavia, la Rivoluzione auspicata da Marx sembra essere lungi dal vedere la luce: le organizzazioni dei lavoratori sono deboli, e i movimenti sorti negli ultuimi anni (ad esempio Occupy Wall Street) si sono parzialmente sciolti. Colpa, secondo Jacques Rancière, esperto di marxismo presso l’Università di Parigi, delle reali intenzioni dei militanti, che non intenderebbero rovesciare il capitalismo, ma soltanto riformarlo. Tuttavia il Time mette in guardia: “Se i politici non praticheranno nuovi metodi per garantire eque opportunità economiche a tutti, i lavoratori di tutto il mondo non potranno che unirsi. E Marx potrebbe avere la sua vendetta”.

continua su: http://www.fanpage.it/la-vendetta-di-marx-il-time-lo-rivaluta-e-stato-un-profeta-le-sue-previsioni-si-sono-avverate/
http://www.fanpage.it/

Nuovo durc


 

LA SEMPLIFICAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
A partire dal 1° luglio è operativa la nuova procedura semplificata di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Alle imprese basterà un semplice click per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva (DURC).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Istituti coinvolti – Inps, Inail e Casse Edili – hanno indirizzato i propri sforzi per un’importante informatizzazione delle procedure di rilascio del Documento il quale, peraltro, avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzato ad ogni fine di richiesto dalla legge.

Non sarà inoltre più necessario richiedere un nuovo DURC in funzione della finalità per la quale lo stesso deve essere utilizzato. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile direttamente da internet.

Quali sono i vantaggi?

Contribuire a rendere più semplice la vita delle imprese italiane, facendo loro risparmiare tempo e denaro.

Fino a oggi un’impresa in regola sotto il profilo contributivo sapeva di dover attendere anche fino a un mese per ottenere un certificato che dimostrasse la regolarità della sua posizione attraverso una procedura complessa, spesso delegata ad intermediari. L’informatizzazione delle attuali procedure e la creazione di collegamenti tra le diverse banche dati coinvolte permetterà alle imprese di accedere direttamente all’archivio degli Istituti e delle Casse Edili per ottenere un DURC online pronto per essere stampato.

Nel caso in cui vi fossero delle carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all’interessato le cause dell’irregolarità e saranno sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione, ottenendo il relativo certificato.

I vantaggi non riguardano solo le aziende, la dematerializzazione del documento gioverà in termini di semplificazione ed efficienza anche alle Pubbliche Amministrazioni e ai soggetti coinvolti nel rilascio del DURC con forti risparmi sull’utilizzo delle risorse adibite a tale attività, ai tempi di gestione degli appalti e dei pagamenti, alla verifica della regolarità contributiva e ai tempi di gestione.

La nuova procedura di rilascio del DURC costituisce quindi un importante passo avanti verso la modernizzazione dei rapporti con i cittadini e le imprese, in linea con quelli che sono gli obiettivi del Governo per una riforma della pubblica amministrazione nel segno della efficienza e del risparmio.

 

La campagna di comunicazione

Per accedere al servizio, vai su siti web di INPS  e INAIL. Per avvalersi della procedura l’utente deve essere in possesso di utenza e password/PIN, il servizio è infatti riservato agli utenti registrati.

Min. Lavoro: elenco delle agevolazioni subordinate al DURC

Min. Lavoro: elenco delle agevolazioni subordinate al DURC 0

Durc

Durc – Documento Unico Regolarità Contributiva

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito un nuovo elenco esemplificativo delle agevolazioni subordinate al possesso del DURC

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Con Nota n. 1471 dello scorso 28 gennaio 2016 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito un nuovo elenco esemplificativo delle agevolazioni subordinate al possesso del DURC.

Il Ministero, con circ. n. 5/2008, ha già fornito chiarimenti in ordine al possesso del Documento Unico di Regolarità Contribuiva (DURC), nonché al rispetto degli “altri obblighi di legge” e della contrattazione collettiva al fine della fruizione di benefici “normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.

La predetta circolare, che il Ministero richiama integralmente sul punto, chiariva che:

– “il concetto di beneficio richiama inevitabilmente il rapporto fra “regola ed eccezione” in quanto, a fronte di una disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio si configura come una “eccezione” nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri”:

– “per quanto attiene ai benefici contributivi (…) gli stessi sembrano potersi individuare in quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione deI rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come “abbattimento” di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la “regola” per un determinato settore o categoria di lavoratori”:

– “non rientrano nella nozione in esame quei regimi di “sottocontribuzione” che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una “speciale” aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell’onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l’ipotesi ordinaria, in quanto l’intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario”. (…)

Dopo tale premessa la circolare n. 5/2008 recava un elenco esemplificativo e non esaustivo delle agevolazioni che si ritenevano subordinate al possesso del DURC.

Dopo numerosi interventi che hanno interessato la materia negli ultimi anni, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno di dover aggiornare tale elenco, pur sempre a carattere esemplificativo.

LA NUOVA TABELLA DELLE AGEVOLAZIONI SUBORDINATE AL POSSESSO DEL DURC

  • Lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro – disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro-Nord (Circ. INPS n. 25/1991, INAIL n. 57/1991)
  • Lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro – disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane – (Circ. INPS n. 25/1991, INAIL n. 57/1991)
  • Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, della Legge 23/7/91, n. 223 (Circ. INPS n. 260/1991)
  • Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della Legge 23/7/91, n. 223 (Circ.INPS n. 260/1991)
  • Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della Legge 23/7/91, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato (Circ. INPS n. 260/1991)
  • Incentivo per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 8, co. 4 della Legge n. 223/1991 (Circ. INPS n. 252/1992)
  • Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ex lege n. 223/91 per i primi 18 mesi dall’assunzione – aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore – (Circ. INPS n. 128/2012)
  • Contributo mensile per l’assunzione in apprendistato a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 8, co. 4 della Legge n. 223/1991, e 7, co. 4, D.Lgs n. 167/2011 (Circ. INPS n. 123/2012)
  • Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro ex art. 22 co. 1 Legge n. 183/2011 – primo – secondo – terzo anno di sgravio (Circ. INPS n. 128/2012)
  • Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro ex art. 22, co. 1 Legge n. 183/2011 – primo – secondo – terzo anno di sgravio (Circ. INPS n. 128/2012)
  • Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 863/1984 (Circ. INPS n. 1/1987)
  • Lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012 (Circ. INPS n. 111/2013, circ. INAIL n. 28/2014)
  • Lavoratori detenuti o internati ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000 (Circ. INPS n. 134/2002)
  • Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della Legge 30.12.1971 n. 1204, come modificati dalla Legge 8.3.2000 n. 53, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% della contribuzione (Circ. INPS n. 117/2000, Guida INAIL Autoliquidazione 2002)
  • Lavoratori interinali ex D.Lgs n. 151/2001, per quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%.
  • Individua i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo collocati presso imprese utilizzatrici in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità (Circ. INPS n. 136/2001)
  • Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della Legge 23/7/1991 n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro (Circ. INPS n. 215/1991)
  • Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della Legge 23/7/91 n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50% dei contributi a carico del datore di lavoro (Circ. INPS n. 215/1991)
  • Lavoratori ex cassintegrati – in CIGS da almeno tre mesi dipendenti da aziende in CIGS da almeno sei mesi – assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.L. 8/10/92, n. 398 (Circ. INPS n. 260/1992)
  • Dirigenti iscritti all’INPDAI prima del 31.12.95, assunti ai sensi dell’art. 10 del DL n. 511/96, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. INPS n. 2/1997, INAIL n. 10/1999)
  • Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi previsti dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INP5 n. 51/2004, INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione dei 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto
  • Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004)
  • Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004 e INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004 e INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004 e INAIL n. 32/2006)
  • Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi ex art. 25, comma 9, Legge n. 223/1991 (Circ. INPS n. 115/2005)
  • Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi ex art. 8, comma 2, Legge n. 223/1991 (Circ. INPS n. 115/2005)
  • Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi ex art. 8, comma 2, Legge n. 223/1991 (Circ. INPS n. 115/2005)
  • Lavoratori percettori di indennità di mobilità assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. B) del Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 44/2006)
  • Lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria e speciale assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. B) del Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 44/2006)
  • Lavoratori percettori di altre indennità o sussidi assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. B) del Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 44/2006)
  • Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da datori di lavoro che optano per l’agevolazione di cui all’art. 4, comma 3, della Legge n. 236/1993 per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 12 mesi (Circ. INPS n. 12/2006)
  • Lavoratori in mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 155, Legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi ex art. 13, comma 2, Legge n. 80/2005 (Circ. INPS n. 12/2006)
  • Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 155, Legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi ex art. 13, comma 2, Legge n. 80/2005 (Circ. INPS n. 12/2006)
  • Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 155, Legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi ex art. 13, comma 2, Legge n. 80/2005 (Circ. INPS n. 12/2006)
  • Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da imprese del Centro Nord ai sensi dell’art. 13, c. 2 della Legge n. 80/2005 per i quali spetta l’agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (Circ. INPS n. 12/2006)
  • Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da imprese artigiane e imprese del Mezzogiorno ai sensi dell’art. 13, c. 2 della Legge n. 80/2005 per i quali spetta l’agevolazione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (Circ. INPS n. 12/2006)
  • Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi ex art. 25, comma 9, Legge n. 223/1991 (Circ. INPS n. 115/2005)
  • Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi ex art. 8, comma 2, Legge n. 223/1991 (Circ. INPS n. 115/2005)
  • Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi ex art. 8, comma 2, Legge n. 223/1991 (Circ. INPS n. 115/2005)
  • Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, della Legge n. 39/2004 assunti a tempo indeterminato (Circ. INPS n. 46/2009)
  • Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, della Legge n. 39/2004 assunti a tempo determinato (Circ. INPS n. 46/2009)
  • Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, della Legge n. 39/2004 trasformati a tempo indeterminato (Circ. INPS n. 46/2009)
  • Beneficio pari al 50% dell’indennità di mobilità residua ex art. 8, co. 4 della Legge n. 223/1991, così come previsto dalle Leggi n. 39/2004 e n. 166/2008 (Circ. INPS n. 46/2009)
  • Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, della Legge n. 39/2004 assunti a tempo indeterminato
  • Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni che ha aderito ai fondi complementari (Circ. INPS n. 46/2009)
  • Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, e. 2-quater, della Legge n. 39/2004 assunti a tempo determinato
  • Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni che ha aderito ai fondi complementari. (Circ. INPS n. 46/2009)
  • Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, e. 2-quater, della Legge n. 39/2004 trasformati a tempo indeterminato
  • Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni che ha aderito ai fondi complementari (Circ. INPS n. 46/2009)
  • Lavoratori in CIGS o in mobilità assunti ai sensi dell’art. 1-bis della Legge n. 291/2004 (Circ. INPS n. 46/2009)
  • Beneficio pari al 50% dell’indennità di mobilità residua ex art. 8, co. 4 Legge n. 223/1991, così come previsto dalla Legge n. 291/2004 (Circ. INPS n. 46/2009)
  • Lavoratori in CIGS o in mobilità assunti ai sensi dell’art. 1-bis della Legge n. 291/2004 a tempo indeterminato.
  • Lavoratore iscritto al Fondo Volo che ha aderito ai fondi complementari (Circ. INPS n. 46/2009)
  • Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’Assicurazione sociale per l’impiego – Aspi – (Circ. INPS n. 175/2013)
  • Incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale ai sensi dell’art. 1 DL n. 76/2013 (Circ. INPS n. 131/2013).
  • Incentivo per l’assunzione dei soggetti iscritti nella Banca dati giovani genitori (Circ. INPS n. 115/2011)
  • Incentivo per assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile, art. 2 co. 151 della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Circ. INPS n. 22/2011)
  • Beneficio per assunzione di lavoratori che nei dodici mesi precedenti l’assunzione siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro previsto dai DD n. 264 del 19.04.2013 e 390 del 3.06.2013 (Circ. INPS n. 32/2014)
  • Incentivo per assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga ex art. 7 ter, co. 7, decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, conv., con modd., con Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (Circ. INPS n. 5/2010)
  • Incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell’assegno emergenziale di sostegno al reddito del Fondo di solidarietà del credito (art. 11 bis, co. 1, lett. A) del D.M. 28 aprile 2000, n. 158) (Circ. INPS n. 88/2011)
  • Incentivo all’assunzione dei giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” ex Decreto direttoriale del Min. Lav. 8 agosto 2014 (Circ. INP5 n. 118/2014)
  • Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Circ. INPS n. 17/2015) e commi 173 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
  • Incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari dell’Azione di sistema Welfare To Work (Msg. INPS n. 5791 del 3.7.2014 e n. 9988 del 31.12.2014)
  • Sgravio contributivo sulle erogazioni di secondo livello ex L. 247/2007 e ex art. 4 comma 28 L. 92/2012 (Circ. INPS n. 78/2014)
  • Lavoratori edili e soci lavoratori che ai sensi dell’art. 29 del DL n. 244/1995, svolgono attività lavorativa per un numero di ore non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali attuazione (Circ. INPS n. 75/2015 e Guida INAIL Autoliquidazione 1996)
  • Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012 (Circ. INPS n. 122/2012)
  • Nuovo incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli ex art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. (Circ. INPS n. 137/2014)
  • Calciatore Lega Pro di età compresa tra 14 e 19 anni titolare degli sgravi contributivi ex art. 145, co. 13, Legge n. 388/2000 (Circ. ENPALS n. 16/2010; Circ. INPS n. 154/2014)
  • Preparatore Atletico Lega Pro titolare degli sgravi contributivi ex art. 145, co. 13, Legge n. 388/2000 (Circ. ENPALS n. 16/2010; Circ. INPS n. 154/2014)
  • Oscillazione del tasso medio per prevenzione del 15 per cento nei primi 2 anni di attività ex artt. 19 e 20 MAT del DM 12.12.2000 (circ. INAIL n. 9/2002 e 7/2008)
  • Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività ex art. 24 MAT del DM 12.12.2000 (circ. INAIL n. 9/2002, 17/2011 e 51/2015)
  • Riduzione contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti ex art. 1, comma 60, Legge n. 247/2007 (Circ. INAIL n. 35/2013 e nota n. 3824 del 27/5/2015)
  • Riduzione del premio per i soggetti assicurati con polizza artigiani e/o polizze speciali ex art. 1, comma 128, Legge n. 147/2013 nel primo biennio di attività (Circ. INAIL n. 25/2014 e 52/2015)
  • Riduzione del premio per il settore navigazione ex art. 1, comma 128, Legge n. 147/2013 nel primo biennio di attività (Circ. INAIL n. 25/2014 e 52/2015) Riduzione contributi agricoli ex art. 1, comma 128, Legge n. 147/2013 nel primo biennio di attività (Circ. INAIL n. 32/2014 e INPS 83/2014)

San Giuseppe (Desideri) da Leonessa


San Giuseppe (Desideri) da Leonessa

Nome: San Giuseppe (Desideri) da Leonessa
Ricorrenza: 04 febbraio
Protettore di: missioni

Prigioniero dei Turchi a Costantinopoli, fra Giuseppe era restato per tre giorni appeso a una croce per un piede e per una mano. E non era morto. Dio solo sa come riuscisse a sopravvivere a quel supplizio, e come si rimarginassero le sue terribili ferite. Si parlò dell’intervento miracoloso di un Angelo, che avrebbe sostenuto il suo corpo e curato le sue piaghe.

Certo non era facile spiegare in altro modo quella resistenza che sfidava tutte le leggi naturali, comprese quelle – terribilmente logiche – della tortura. E quasi un miracolo fu il fatto che il Sultano, forse ammirato per l’accaduto, commutasse la pena di morte con l’esilio perpetuo.

A Costantinopoli, il cappuccino Fra Giuseppe aveva compiuto un gesto degno veramente da folle. Aveva tentato di entrare nel palazzo per predicare davanti al Sultano in persona, sperando di convertirlo. Catturato dalle guardie, era stato giudicato reo di lesa maestà.

Bisogna dire che fino allora i Turchi lo avevano lasciato libero di predicare in città, dopo aver assistito i cristiani prigionieri. L’estrema povertà del frate e dei suoi compagni, sotto il saio color tabacco, lasciava perplessi i rappresentanti del potere e della religione ufficiale. Era difficile vedere in quegli umilissimi stranieri, sprovvisti di tutto, altrettanti pericolosi cospiratori contro la sicurezza dello Stato.

Giuseppe era nato nel 1556, a Leonessa, e nella cittadina umbra dal fiero nome, presso Spoleto, era entrato sedicenne tra i cappuccini della riforma, mutando il nome di Eufrasio Desiderato in quello dell’umile sposo della Vergine. Aveva compiuto il proprio noviziato nel convento delle Carceri, sopra Assisi, e in quella piega boscosa del Subasio si era temprato alla più dura penitenza e alla più rigorosa astinenza.

Con una tipica espressione francescana, chiamava il proprio corpo « frate asino », e diceva che come tale non aveva bisogno di essere trattato come un corsiero, un purosangue. Bastava trattarlo come un asino, con poca paglia e molte frustate.

La paglia forse si, ma le frustate – come abbiamo visto – non gli erano mancate durante la sua avventura in Turchia, dove il generale dell’Ordine lo aveva inviato, trentenne, per assistervi i prigionieri cristiani.

Tornato in Italia, poté seguire quella vocazione missionaria che l’aveva spinto a predicare davanti al Sultano. Questa volta, però, fu predicatore sull’uscio di casa, nei villaggi e nella città reatina, sua patria. I risultati furono altrettanto consolanti, e il suo zelo di carità ancor più necessario, perché il più difficile terreno di missione è spesso quello stesso sul quale fiorisce la santità in mezzo alle ortiche del vizio e ai rovi dell’indifferenza.

Cinquantacinquenne, s’infermò, ritirandosi nel convento d’Amatrice. Gli venne diagnosticato un tumore, e si tentò di operarlo, Dio sa come. Fu quello il suo secondo supplizio, ma rifiutò di essere legato, come suggerivano i medici. E non si sollevò più dal lettuccio chirurgico. Come anestetico si era stretto al petto, lungamente, il Crocifisso