Maternità

Innovazioni su maternità e paternità

Il Decreto Legislativo n. 80 del 15.6.2015, in vigore dal 25.6.2015, presenta alcune sostanziali innovazioni rispetto al Dlgs 151/2001, Testo Unico per la tutela della maternità e paternità. Innanzitutto il Decreto ha carattere “sperimentale” unicamente per il 2015 e per i periodi riconosciuti di congedo solo nell’anno in corso dall’entrata in vigore delle norme; stiamo parlando quindi di sei mesi.

Congedo di maternità per parto prematuro per le lavoratrici dipendenti.

L’art.16 del T.U.,  prevedeva nel caso di parto anticipato che i giorni non usufruiti prima del parto potessero essere aggiunti al periodo dopo il parto, ai tre (solitamente) mesi previsti, per un totale di cinque mesi e un giorno.
Con il nuovo decreto, art.2 comma 1, lettera a), i giorni non utilizzati prima del parto, se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, vanno aggiunti al periodo di maternità dopo il parto stesso, anche superando il limite complessivo di cinque mesi ( e un giorno).

Congedo di maternità per le lavoratrici dipendenti in caso di ricovero.

Il decreto aggiunge, rispetto all’art.16 del T.U. che in caso di ricovero del neonato presso una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto a chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di congedo anticipato non usufruito e per il periodo dopo il parto durante il ricovero del neonato, facendo decorrere l’astensione dal lavoro al rientro a casa del bambino.

Indennità di maternità nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro.

L’indennità di maternità per congedo obbligatorio, art. 3 Decreto legislativo n.80, modifica l’art.24 del T.U. prevedendo l’erogazione dell’indennità di maternità nel caso di licenziamento per giusta causa.
Viene esplicitamente assorbita nel testo la sentenza di Corte Costituzionale n.405/2001 in favore della lavoratrice madre.

Adozioni e affidamento in caso di ricovero.

Anche per i neonati in adozione e in affidamento l’art.4 del nuovo Decreto estende la possibilità di rinviare il congedo obbligatorio in caso di ricovero del neonato, fino all’effettivo ingresso in famiglia, in un’apprezzabile equiparazione ai figli biologici, del resto uno dei principi ispiratori del T.U.

Congedo di paternità.

Il Decreto estende la possibilità di usufruire del congedo obbligatorio post-parto nei casi previsti dall’art.28 del T.U., cioè di morte, grave malattia della madre, abbandono e affidamento esclusivo al padre “anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma”.

Padri lavoratori autonomi in alternativa alla madre.

Il Decreto amplia il diritto alla presenza genitoriale per i padri lavoratori autonomi. Il padre lavoratore autonomo può oggi usufruire del congedo obbligatorio dopo il parto nei casi già previsti per i padri lavoratori dipendenti dall’art.28 del T.U., cioè morte o grave infermità della madre, abbandono e affidamento esclusivo al padre.

Paternità adottiva.

Viene riconosciuto il diritto del padre lavoratore dipendente a usufruire del congedo obbligatorio per adozione anche quando la madre non è lavoratrice e non solo alternandosi, come previsto dall’art.31 del T.U.

Congedo parentale.

Il precedente limite temporale di otto anni (art.32 T.U) viene elevato a dodici anni. Inoltre, i sei mesi retribuiti al 30%, nel T.U. (art.34) fino ai tre anni di età del figlio/a, ora vengono retribuiti fino ai sei anni.

Congedo parentale orario.

Il Decreto n. 80  inserisce un nuovo comma  che lascia piena libertà di scelta ai lavoratori dipendenti tra la fruizione giornaliera del congedo parentale e quella oraria.

Handicap e prolungamento del congedo parentale.

Viene esteso il prolungamento del congedo parentale per handicap ai sensi della L.104/82 fino al dodicesimo anno di età del figlio/a, invece che l’ottavo.

Congedo parentale in caso di adozione o affidamento. 
In modo correlato al congedo per i figli biologici, continua il processo di parificazione con i figli adottati e viene pertanto elevata l’età per la fruizione del congedo parentale fino a 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia.

Lavoro notturno.

All’art.11 del Decreto, si prevede per la madre adottiva di un minore entro il terzo anno dall’ingresso in famiglia o comunque non oltre il dodicesimo anno di età, o in alternativa il lavoratore padre alle stesse condizioni, di non essere obbligati a prestare lavoro notturno.

Dimissioni.

La lavoratrice madre, e il lavoratore padre che abbia usufruito del congedo di paternità, dimissionaria/o nel periodo protetto, abbia diritto alle indennità previste da contratto o da disposizioni legislative in caso di licenziamento e sia esentata/o dal preavviso.

Congedo per le donne vittime di violenza di genere.

Le lavoratrici dipendenti pubbliche e private con esclusione delle lavoratrici domestiche, le titolari di collaborazione coordinata e continuativa, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati, hanno diritto a tre mesi di sospensione dall’attività lavorativa. Il congedo prevede una indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.

Modifiche sono state apportate anche per gli iscritti/e alla Gestione separata in caso di adozioni, automaticità delle prestazioni etc.etc. 

Le sedi dell’Inca, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono comunque a disposizione per fornire utili e ancor più dettagliate informazioni

Maternitàultima modifica: 2015-07-08T15:40:54+02:00da vitegabry
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