Fondi pensione

Fondi pensione: La circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla corretta tassazione

L’aumento delle tasse sui Fondi pensione previsto dalla Legge di Stabilità si applica a tutte le tipologie di previdenza complementare, e per tenere conto degli investimenti in titoli di Stato, i redditi derivanti da questi investimenti concorrono alla base imponibile per il 62,5%. La precisazione è  contenuta nella circolare applicativa 2/E dell’Agenzia delle Entrate.

Come è noto, la manovra ha alzato al 20% l’aliquota che precedentemente era fissata all’11% (ed era per la verità appena stata portata all’11,5% dall’articolo 4, comma 6-ter, del Dl 66/2014), con effetto retroattivo dal 2014. Ma anche ha anche lasciato al 12,5% l’imposizione sulla parte di investimenti in titoli di Stato, italiani e di paesi white list. 

La circolare delle Entrate chiarisce i criteri corretti di calcolo sull’imposta che va versata entro il 16 febbraio.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione, il Fisco sottolinea che l’aumento riguarda tutti i fondi pensione, comprese le forme pensionistiche individuali e i vecchi fondi pensione, ovvero quelli già  istituiti al 15 novembre 1992. L’aumento riguarda anche le forme di previdenza di natura negoziale de dipendenti delle PA. E’ invece escluso da questa misura il patrimonio immobiliare direttamente detenuto già alla data del 28 aprile 1993, a cui continua ad applicarsi l’imposta sostitutiva dello 0,50% (in base all’articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 252 del 2005).

L’imponibile è sostanzialmente rappresentato dal risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta (sempre in base a quanto previsto dal Dgls 252/2005, che disciplina le forme di previdenza complementari). Il risultato netto è pari alla differenza fra i due seguenti elementi:

•il valore del patrimonio netto del fondo alla fine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, dei redditi di capitale soggetti a ritenuta, esenti o comunque non soggetti ad imposta;

•il valore del patrimonio netto all’inizio dell’anno. La fine dell’anno si identifica con l’ultimo giorno dell’anno in cui il mercato è aperto. In pratica, quindi, il risultato di gestione è il valore del patrimonio netto a fine anno aumentato e diminuito di tutte le somme che hanno decrementato e aumentato il patrimonio stesso in relazione ai rapporti con gli iscritti. Non contano, invece, tutte le operazioni che nulla hanno a che vedere con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo.

Fondi pensioneultima modifica: 2015-02-17T13:06:28+01:00da vitegabry
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