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TFR in busta paga: al datore di lavoro il modulo per la Qu.I.R

È in dirittura d’arrivo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che rende operativa la possibilità ai lavoratori di richiedere l’erogazione del TFR in busta paga prevista dalla legge di Stabilità 2015.

Nel provvedimento, che dovrebbe essere al Consiglio di Stato per il prescritto parere, è allegato il fac-simile di modulo da utilizzare per la Qu.I.R, la “Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione”, che consente di richiedere al datore di lavoro l’erogazione per il periodo transitorio fissato dal mese di marzo 2015 al 30 giugno 2018.

Il decreto, previsto dall’articolo 1 comma 26, della legge n. 190/2014, indica anche i termini entro i quali manifestare l’opzione che, come è noto, è vincolante per l’intero periodo e prevale su tutte le scelte già effettuate dal lavoro precedentemente.

Dunque, rimarranno congelati gli eventuali versamenti in tutto o in parte da effettuare favore del fondo di previdenza complementare.

Il citato comma 26 della legge di Stabilità 2015 prevede espressamente che è compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Naturalmente per tali lavoratori non andranno versate le somme relative al TFR maturando al Fondo di tesoreria INPS.

In ogni caso, il lavoratore dovrà avere maturato almeno sei mesi di anzianità presso il datore di lavoro nel quale si trova in forza al momento della scelta. Nel computo occorre tenere conto del rapporto di lavoro in corso e quindi non assumono rilevanza eventuali periodi pregressi relativi a precedenti contratti anche se svolti presso lo stesso datore di lavoro.

I datori di lavoro obbligati al pagamento in busta paga sono i datori di lavoro privati con esclusione di quelli del settore agricolo, datori di lavoro domestico e di quelli sottoposti a procedure concorsuali nonché per coloro che versano in situazione di crisi ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 297 /1982.

Ricevuto il modulo i datori di lavoro procederanno all’inserimento in busta paga della quota maturanda.

Sembra che arriveranno due binari differenti a seconda la forza aziendale del datore di lavoro: per coloro che occupano almeno 50 lavoratori, la quota confluirà in busta paga mensilmente; per quelle al di sotto, invece, ogni tre mesi.

La finalità è quella di consentire a queste ultime di poter avere il tempo di accedere, se lo riterranno, al finanziamento agevolato previsto.

In particolare, tali datori di lavoro che occupano fino a 49 addetti, possono fare richiesta di finanziamento agevolato alle banche ed altri intermediari finanziari che aderiranno all’apposito accordo quadro che dovrà essere stipulato dal ministro dell’economia e delle finanze e da quello del lavoro con l’ABI.

Si tratta di un finanziamento agevolato il cui tasso non potrà essere superiore al tasso di rivalutazione del TFR calcolato ai sensi dell’articolo 2120 c.c. e sarà garantito da apposito fondo presso l’INPS ed anche dallo Stato.

Se tale differimento può essere utile per tali datori di lavoro che occupano fino a 49 lavoratori, potrebbe tuttavia avere ripercussioni per i lavoratori.

Questo perché, come è noto, il TFR che confluisce nella busta paga mensile concorre a determinare la base imponibile IRPEF ordinaria.

Infatti, è previsto che non è applicabile su tale quota la tassazione separata ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n.917/1986 che rimane tuttavia per il TFR che verrà corrisposto secondo le altre modalità (saldo o acconto).

La tassazione ordinaria comporterà un incremento consistente nel buste paga in cui verrà inserita la trimestralità di TFR maturata con applicazione di una aliquota che potrebbe essere maggiore di quella applicabile se l’erogazione avvenisse mensilmente.

In ogni caso, la tassazione verrà definita in occasione del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto.

Nessuna conseguenza invece per quanto concerne il bonus 80 euro.

È infatti previsto all’articolo 1 comma comma 27 dell’articolo 1, che non assume rilevanza ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’articolo 13 comma 1 bis del TUIR.

Va infine ricordato che il TFR è espressamente escluso dall’imponibile ai fini contributivi.

da Ipsoa.it

TFRultima modifica: 2015-02-09T13:00:55+01:00da vitegabry
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