Maino MARCHI (PD)
Segnala, altresì, che permangono ancora irrisolti alcuni profili problematici posti da disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, osservando come al riguardo si registri una convergenza tra le diverse forze politiche e come il Governo abbia manifestato la propria disponibilità, accogliendo specifici ordini del giorno. In particolare, ritiene che potrebbe valutarsi l’opportunità di affrontare già in questa sede alcune criticità poste dalla nuova disciplina in materia di età di pensionamento, con riferimento al tema delle penalizzazioni per i lavoratori precoci, che nel corso dell’esame della manovra di dicembre sono state ridimensionate, senza tuttavia individuare una soluzione soddisfacente, e all’esigenza di tutelare adeguatamente quei lavoratori ultracinquantenni che, spesso per accordi conclusi con i datori di lavoro in vista del prossimo pensionamento, si trovino nella condizione di aver perso il posto di lavoro e di non avere ancora accesso al trattamento pensionistico. Nel sottolineare l’urgenza delle questioni da lui illustrate, auspica un tempestivo intervento correttivo, che potrebbe trovare spazio già nell’esame di questo provvedimento, ancorché le misure prospettate non rappresentino delle proroghe di termini.
Renato CAMBURSANO (Misto)
Preannuncia quindi la presentazione di proposte emendative volte a risolvere la questione dei lavoratori che hanno stipulato una risoluzione individuale del rapporto di lavoro e che, a seguito della modifica dei requisiti di accesso al sistema pensionistico disposta con il decreto-legge n. 201 del 2011, si troverebbero senza alcun reddito per sé e le proprie famiglie. Sottolinea in proposito come una situazione del genere, a suo avviso, socialmente insostenibile, sarebbe peraltro idonea ad alimentare sentimenti di antieuropeismo, a causa del rigore richiesto dalle Istituzioni europee.
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Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall’articolo 12 del medesimo decreto-legge.