Hanno diritto ai contributi figurativi per il periodo di maternità le lavoratrici che, pur non assunte al momento del congedo, al 27 aprile 2001 risultano iscritte all’Assicurazione Generale Obbligatoria da almeno cinque anni.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23037 del 12 novembre scorso affermando che “La contribuzione figurativa spetta, a domanda, anche per i congedi per maternità non in costanza del rapporto di lavoro subordinato (quale che fosse, all’epoca, la gestione assicurativa di iscrizione ed anche in caso di lavoratrice inoccupata) a condizione che la lavoratrice sia in possesso di cinque anni di contribuzione AGO in costanza di rapporto di lavoro e alla data del 27 aprile 2001 non sia pensionata e sia iscritta all’AGO”.