Rivalutazione dell’importo mensile dell’assegno di incollocabilità Inail

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Il Ministero del lavoro ha reso noto il nuovo importo dell’assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2010 nella misura di euro 235,51.

La rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2010, tiene conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2008 ed il 2009 pari allo 0,75%, calcolata secondo i criteri di rivalutazione adottati nei precedenti anni sulla base degli indici Istat.

E’ bene ricordare che, dal 1° gennaio 2007, con l’entrata in vigore della Legge n. 296/2006  comma 782 (finanziaria 2007), per il diritto a tale prestazione è necessario che il grado di menomazione sia superiore al 20% secondo le tabelle previste dal D.Lgs. 38/2000.

In particolare, per gli eventi denunciati prima del gennaio 2007 il grado di inabilità riscontrato deve essere superiore al 33%, secondo le tabelle del Testo Unico 1124/65).

Altro requisito essenziale per il diritto all’assegno di incollocabilità è che i lavoratori, in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale, non possano più svolgere attività lavorativa. Si manifesti, pertanto, una chiara situazione di impossibilità di effettuare il collocamento stesso.   
In base alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 66/2001 è lo stesso Inail che deve provvedere, nell’espletamento dell’attività di accertamento della disabilità, al rilascio della certificazione apposita, nella quale si specifichi, a norma art. 2 Decreto n.137/87, che l’interessato non può fruire del beneficio dell’assunzione.

Non è, quindi, solo la percentuale di invalidità a determinare l’incollocabilità lavorativa, ma la totale inabilità a svolgere qualsiasi mansione.

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve presentare apposita domanda alla Sede Inail di appartenenza. La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’inabilità lavorativa accertata,la certificazione a supporto in caso di invalidità  extralavorativa e fotocopia del documento di identità.

In caso di accoglimento della prestazione, la Sede Inail acquisirà, direttamente dal Centro per l’impiego territorialmente competente, la certificazione di incollocabilità dell’assicurato stesso, notificando a quest’ultimo, l’esito favorevole della richiesta.

L’assegno decorre dal mese successivo alla presentazione della richiesta e non è soggetta a tassazione Irpef. Alle operazioni di riliquidazione e del relativo conguaglio, come di consueto, provvederà l’Inail nei prossimi mesi.

Rivalutazione dell’importo mensile dell’assegno di incollocabilità Inailultima modifica: 2010-09-28T08:18:30+02:00da vitegabry
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